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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15131 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33884/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice onorario, dott.ssa BE ER, in funzione di giudice unico ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 33884 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021
e vertente
TRA
, (C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
RA RC, in virtù di procura allegata agli atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, Via Mattia Battistini n. 176,
opponente
E
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Fiore, in virtù di procura allegata agli atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Piazza Orazio Marucchi n. 5,
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: all'udienza del 08.10.2024, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PREOCESSO
La chiedeva ed otteneva che il Tribunale civile di Roma emettesse in data 20.03.2021, CP_1 decreto ingiuntivo n. 5645/2021 (Rg. 16575/2021), per €. 7.320,00, oltre accessori, nei confronti di a titolo di provvigione non corrisposta, per l'attività di mediazione svolta Parte_1 nell'interesse dell'intimato, per l'acquisto di un immobile sito in Roma, Via Bucine n. 15.
Con atto di citazione notificato in data 11 maggio 2021, proponeva opposizione l'intimato eccependo, preliminarmente, l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, l'invalidità della proposta di acquisto e la responsabilità del mediatore per violazione degli obblighi allo stesso spettanti, quale l'informativa all'acquirente della situazione dell'immobile e delle circostanze dallo stesso conosciute, quale l'esistenza di un'ipoteca e la difformità dei dati catastali;
che in data 28.01.2021, il comunicava all'Agente OB, con riferimento alla Pt_1 proposta di acquisto del 22.01.2021, relativa all'immobile di via Bucine n. 15, come già concordato per le vie brevi, la richiesta di restituzione del deposito fiduciario, rilasciato a mani dell'agente al momento della proposta;
che l'acquirente e la venditrice redigevano una scrittura privata, in cui di comune accordo, invalidavano la proposta di acquisto dell'immobile e nella stessa scrittura privata, dichiaravano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra, in relazione alla proposta di acquisto sopra richiamata, a qualsivoglia titolo o ragione, anche con effetto risarcitorio e la venditrice autorizzava l'Agenzia a restituire l'assegno di €.5.000,00 lasciato in deposito dall'acquirente, che veniva restituito, ma successivamente, pur non avendo concluso alcun affare l'Agenzia inviava, al la fattura per la provvigione, a suo dire maturata;
che non essendo sorto un vincolo Pt_1 giuridico tra le parti, l' non poteva pretendere il pagamento della provvigione, tanto più non Pt_2 avendo neppure operato correttamente, nei confronti dell'acquirente e, pertanto, l'opponente chiedeva al tribunale in via preliminare, di sospendere l'efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, di annullare il decreto ingiuntivo per insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., nel merito di rigettare la domanda azionata in via monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in via subordinata, ove venisse provato un eventuale credito della di ridurre secondo giustizia ed equità il dovuto. CP_1
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando le avverse eccezioni e precisando di avere svolto correttamente il proprio incarico, raccogliendo la proposta dell'acquirente e l'accettazione della venditrice, di avere dato tutte le informazioni relative all'immobile dalla medesima conosciute, precisando la non conformità catastale dell'immobile; che peraltro, l'opponente non conferiva all'agenzia immobiliare nessun espresso incarico di verificare la situazione urbanista e catastale dell'immobile, che successivamente veniva regolarmente venduto dalla proprietaria, pertanto,
l'operato dell'opposta era corretto e non vi era alcun inadempimento alla stessa addebitabile;
che l'affare si era concluso per effetto dell'intervento della a cui pertanto spettava il pagamento CP_1 della provvigione, regolarmente pattuita;
che l'accettazione della proposta determinava un vero e proprio contratto preliminare e lo stesso atto con cui successivamente le parti addivenivano alla risoluzione consensuale del rapporto giuridico tra loro sorto, dimostrava che tra le stesse si fosse concluso un effettivo contratto e, pertanto, l'opposta chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto, nel merito di accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione e, per l'effetto, di rigettare tutte le domande dell'opponente, confermando il decreto ingiuntivo opposto, in via gradata, di accertare e dichiarare che l'opposta era creditrice nei confronti del della complessiva somma di €.7.320,00 (inclusa Iva), ed interessi legali ex Pt_1 art. 1284 c.c. quarto comma, decorrenti dalla data della domanda, maturati e maturandi sino al soddisfo, a titolo di compenso provvigionale maturato per l'opera di mediazione svolta in favore dello stesso o alla diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia da valutarsi anche in via equitativa e di condannare l'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Con ordinanza in data 18.01.2022, non veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, espletato l'interrogatorio formale dell'opposta, all'udienza del 08.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, scaduti i termini di cui all'art.190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre rilevare che si ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, per l'insussistenza dei presupposti di cui all'art.633 c.p.c., dal momento che il credito azionato aveva i requisiti di liquidità richiesti, trattandosi di importo il cui ammontare risultava espresso in misura determinata e non in modo generico, definito dalle parti, portato dalla fattura e supportato dalla documentazione depositata nel fascicolo della fase monitoria (cfr. docc. fascicolo monitorio).
Nel merito, l'opposizione proposta appare fondata e, pertanto, dovrà essere accolta.
Occorre, preliminarmente, rilevare che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va, invece, escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un "affare" in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dello stesso, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. "preliminare di preliminare", costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., in caso di inadempimento. Tale ultimo negozio, pur essendo di per sé stesso valido ed efficace, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo, non legittima, tuttavia, la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l'oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell'autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell'accordo interlocutorio” (cfr. Cass. n. 30083/2019; conf. Cass. n. 7781/2020 e Cass. n. 2359/2024).
La disciplina dettata dall'art. 1755 c.c. è peraltro derogabile dalle parti, le quali possono pertanto stabilire che il diritto alla provvigione maturi anche in un momento successivo, ad esempio alla stipula del rogito (cfr. Cass. n. 2359/2024). Si ritiene, al contrario, che non faccia maturare il diritto alla provvigione la stipula del c.d. “contratto preliminare di preliminare”, ovvero di quell'accordo con cui le parti, su moduli predisposti dal mediatore, sottoscrivono una scrittura privata, manifestando l'interesse alla stipula del contratto (cfr. Cass. 30083/2019).
Ancora, con recente pronuncia, la Corte di legittimità ha aggiunto che ove il contratto di mediazione anticipi il diritto alla provvigione ad un momento antecedente alla conclusione dell'affare, ad esempio la stipula di un contratto preliminare di preliminare, una clausola di tale genere deve considerarsi come non apposta per nullità parziale di protezione, ex art. 36, comma 1, del d.lgs. n.
206 del 2005, in quanto determina un significativo squilibrio normativo, ex art. 33, comma 1, del
Codice del Consumo, travolgendo il fondamento causale del negozio posto in essere dalle parti (cfr.
Cass. n. 9612/2023).
Le citate decisioni del Supremo Collegio sono ormai concordi sul punto e non può ritenersi concluso un contratto preliminare sulla base della sola sottoscrizione del formulario predisposto dall' Pt_2
Con riferimento alla fattispecie in esame, infatti, occorre osservare che, tra le parti, non si era costituito un vincolo giuridico tale da consentire di agire per l'esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c.. La semplice proposta ed accettazione, che costituivano un vincolo a trattare e a definire le condizioni e le modalità per concludere la vendita, nonché a verificare i presupposti per l'effettiva conclusione del contratto (raccogliere la documentazione, effettuare le visure e verificare le conformità dell'immobile), non implicavano la possibilità di ricorrere all'eventuale sentenza costitutiva per ottenere il passaggio di proprietà e produrre gli effetti del contratto, ma portavano al sorgere di un vincolo con effetti obbligatori, anche ai fini di un successivo inadempimento.
Sulla base di tale presupposto, l'opposta non ha maturato il diritto a richiedere la provvigione, dal momento che non era stato concluso un effettivo contratto preliminare, né un atto vincolante per le parti, ma solo un impegno a portare avanti la trattativa, ancora in via di definizione (cfr. doc. 2 fascicolo opposta), trattativa che successivamente non portava alla stipula del contratto, date le successive determinazioni delle parti e la scrittura con cui scioglievano il vincolo contrattuale tra le stesse (cfr. doc. 4 fascicolo opponente).
Si ritiene, pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali esposti, che non sia maturato il diritto dell'opposta ad ottenere la provvigione, non essendosi mai costituito un effettivo vincolo contrattuale tra le parti, tale da abilitare ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione in forma specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c. e che non sia applicabile l'anticipazione del pagamento della provvigione ad un momento antecedente all'effettiva conclusione dell'affare, come indicato nella dichiarazione sottoscritta sempre su modulo dell'Agenzia OB (cfr. doc. 4 fascicolo opposta), in quanto la clausola non è applicabile e deve considerarsi come non apposta per nullità parziale di protezione, ex art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005.
Ed infatti, si può ricondurre al caso in esame, la fattispecie di cui alla sentenza della Corte Suprema
n. 9612 del 11/04/2023, secondo cui deve considerarsi come non apposta, per nullità parziale di protezione, ex art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005, la clausola contenuta in un contratto di mediazione, che preveda la maturazione del diritto alla provvigione in una fase non corrispondente alla conclusione dell'affare, come avvenuto nel caso in esame.
Data l'impostazione che precede appare ultroneo l'esame delle ulteriori eccezioni, che non si ritengono meritevoli di accoglimento, anche in quanto sfornite di prova e comunque non porterebbero ad una modifica della decisione.
Alla luce di quanto esposto, si deve accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 5645/2021 (Rg. 16575/2021), emesso dal Tribunale di Roma il
20.03.2021, ad istanza della per €. 7.320,00, oltre accessori, ogni altra istanza, CP_1 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
B) condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 29 ottobre 2025
IL GIUDICE
BE ER
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice onorario, dott.ssa BE ER, in funzione di giudice unico ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 33884 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021
e vertente
TRA
, (C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
RA RC, in virtù di procura allegata agli atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, Via Mattia Battistini n. 176,
opponente
E
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Fiore, in virtù di procura allegata agli atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Piazza Orazio Marucchi n. 5,
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: all'udienza del 08.10.2024, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PREOCESSO
La chiedeva ed otteneva che il Tribunale civile di Roma emettesse in data 20.03.2021, CP_1 decreto ingiuntivo n. 5645/2021 (Rg. 16575/2021), per €. 7.320,00, oltre accessori, nei confronti di a titolo di provvigione non corrisposta, per l'attività di mediazione svolta Parte_1 nell'interesse dell'intimato, per l'acquisto di un immobile sito in Roma, Via Bucine n. 15.
Con atto di citazione notificato in data 11 maggio 2021, proponeva opposizione l'intimato eccependo, preliminarmente, l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, l'invalidità della proposta di acquisto e la responsabilità del mediatore per violazione degli obblighi allo stesso spettanti, quale l'informativa all'acquirente della situazione dell'immobile e delle circostanze dallo stesso conosciute, quale l'esistenza di un'ipoteca e la difformità dei dati catastali;
che in data 28.01.2021, il comunicava all'Agente OB, con riferimento alla Pt_1 proposta di acquisto del 22.01.2021, relativa all'immobile di via Bucine n. 15, come già concordato per le vie brevi, la richiesta di restituzione del deposito fiduciario, rilasciato a mani dell'agente al momento della proposta;
che l'acquirente e la venditrice redigevano una scrittura privata, in cui di comune accordo, invalidavano la proposta di acquisto dell'immobile e nella stessa scrittura privata, dichiaravano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra, in relazione alla proposta di acquisto sopra richiamata, a qualsivoglia titolo o ragione, anche con effetto risarcitorio e la venditrice autorizzava l'Agenzia a restituire l'assegno di €.5.000,00 lasciato in deposito dall'acquirente, che veniva restituito, ma successivamente, pur non avendo concluso alcun affare l'Agenzia inviava, al la fattura per la provvigione, a suo dire maturata;
che non essendo sorto un vincolo Pt_1 giuridico tra le parti, l' non poteva pretendere il pagamento della provvigione, tanto più non Pt_2 avendo neppure operato correttamente, nei confronti dell'acquirente e, pertanto, l'opponente chiedeva al tribunale in via preliminare, di sospendere l'efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, di annullare il decreto ingiuntivo per insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., nel merito di rigettare la domanda azionata in via monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in via subordinata, ove venisse provato un eventuale credito della di ridurre secondo giustizia ed equità il dovuto. CP_1
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando le avverse eccezioni e precisando di avere svolto correttamente il proprio incarico, raccogliendo la proposta dell'acquirente e l'accettazione della venditrice, di avere dato tutte le informazioni relative all'immobile dalla medesima conosciute, precisando la non conformità catastale dell'immobile; che peraltro, l'opponente non conferiva all'agenzia immobiliare nessun espresso incarico di verificare la situazione urbanista e catastale dell'immobile, che successivamente veniva regolarmente venduto dalla proprietaria, pertanto,
l'operato dell'opposta era corretto e non vi era alcun inadempimento alla stessa addebitabile;
che l'affare si era concluso per effetto dell'intervento della a cui pertanto spettava il pagamento CP_1 della provvigione, regolarmente pattuita;
che l'accettazione della proposta determinava un vero e proprio contratto preliminare e lo stesso atto con cui successivamente le parti addivenivano alla risoluzione consensuale del rapporto giuridico tra loro sorto, dimostrava che tra le stesse si fosse concluso un effettivo contratto e, pertanto, l'opposta chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto, nel merito di accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione e, per l'effetto, di rigettare tutte le domande dell'opponente, confermando il decreto ingiuntivo opposto, in via gradata, di accertare e dichiarare che l'opposta era creditrice nei confronti del della complessiva somma di €.7.320,00 (inclusa Iva), ed interessi legali ex Pt_1 art. 1284 c.c. quarto comma, decorrenti dalla data della domanda, maturati e maturandi sino al soddisfo, a titolo di compenso provvigionale maturato per l'opera di mediazione svolta in favore dello stesso o alla diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia da valutarsi anche in via equitativa e di condannare l'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Con ordinanza in data 18.01.2022, non veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, espletato l'interrogatorio formale dell'opposta, all'udienza del 08.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, scaduti i termini di cui all'art.190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre rilevare che si ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, per l'insussistenza dei presupposti di cui all'art.633 c.p.c., dal momento che il credito azionato aveva i requisiti di liquidità richiesti, trattandosi di importo il cui ammontare risultava espresso in misura determinata e non in modo generico, definito dalle parti, portato dalla fattura e supportato dalla documentazione depositata nel fascicolo della fase monitoria (cfr. docc. fascicolo monitorio).
Nel merito, l'opposizione proposta appare fondata e, pertanto, dovrà essere accolta.
Occorre, preliminarmente, rilevare che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va, invece, escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un "affare" in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dello stesso, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. "preliminare di preliminare", costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., in caso di inadempimento. Tale ultimo negozio, pur essendo di per sé stesso valido ed efficace, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo, non legittima, tuttavia, la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l'oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell'autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell'accordo interlocutorio” (cfr. Cass. n. 30083/2019; conf. Cass. n. 7781/2020 e Cass. n. 2359/2024).
La disciplina dettata dall'art. 1755 c.c. è peraltro derogabile dalle parti, le quali possono pertanto stabilire che il diritto alla provvigione maturi anche in un momento successivo, ad esempio alla stipula del rogito (cfr. Cass. n. 2359/2024). Si ritiene, al contrario, che non faccia maturare il diritto alla provvigione la stipula del c.d. “contratto preliminare di preliminare”, ovvero di quell'accordo con cui le parti, su moduli predisposti dal mediatore, sottoscrivono una scrittura privata, manifestando l'interesse alla stipula del contratto (cfr. Cass. 30083/2019).
Ancora, con recente pronuncia, la Corte di legittimità ha aggiunto che ove il contratto di mediazione anticipi il diritto alla provvigione ad un momento antecedente alla conclusione dell'affare, ad esempio la stipula di un contratto preliminare di preliminare, una clausola di tale genere deve considerarsi come non apposta per nullità parziale di protezione, ex art. 36, comma 1, del d.lgs. n.
206 del 2005, in quanto determina un significativo squilibrio normativo, ex art. 33, comma 1, del
Codice del Consumo, travolgendo il fondamento causale del negozio posto in essere dalle parti (cfr.
Cass. n. 9612/2023).
Le citate decisioni del Supremo Collegio sono ormai concordi sul punto e non può ritenersi concluso un contratto preliminare sulla base della sola sottoscrizione del formulario predisposto dall' Pt_2
Con riferimento alla fattispecie in esame, infatti, occorre osservare che, tra le parti, non si era costituito un vincolo giuridico tale da consentire di agire per l'esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c.. La semplice proposta ed accettazione, che costituivano un vincolo a trattare e a definire le condizioni e le modalità per concludere la vendita, nonché a verificare i presupposti per l'effettiva conclusione del contratto (raccogliere la documentazione, effettuare le visure e verificare le conformità dell'immobile), non implicavano la possibilità di ricorrere all'eventuale sentenza costitutiva per ottenere il passaggio di proprietà e produrre gli effetti del contratto, ma portavano al sorgere di un vincolo con effetti obbligatori, anche ai fini di un successivo inadempimento.
Sulla base di tale presupposto, l'opposta non ha maturato il diritto a richiedere la provvigione, dal momento che non era stato concluso un effettivo contratto preliminare, né un atto vincolante per le parti, ma solo un impegno a portare avanti la trattativa, ancora in via di definizione (cfr. doc. 2 fascicolo opposta), trattativa che successivamente non portava alla stipula del contratto, date le successive determinazioni delle parti e la scrittura con cui scioglievano il vincolo contrattuale tra le stesse (cfr. doc. 4 fascicolo opponente).
Si ritiene, pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali esposti, che non sia maturato il diritto dell'opposta ad ottenere la provvigione, non essendosi mai costituito un effettivo vincolo contrattuale tra le parti, tale da abilitare ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione in forma specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c. e che non sia applicabile l'anticipazione del pagamento della provvigione ad un momento antecedente all'effettiva conclusione dell'affare, come indicato nella dichiarazione sottoscritta sempre su modulo dell'Agenzia OB (cfr. doc. 4 fascicolo opposta), in quanto la clausola non è applicabile e deve considerarsi come non apposta per nullità parziale di protezione, ex art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005.
Ed infatti, si può ricondurre al caso in esame, la fattispecie di cui alla sentenza della Corte Suprema
n. 9612 del 11/04/2023, secondo cui deve considerarsi come non apposta, per nullità parziale di protezione, ex art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005, la clausola contenuta in un contratto di mediazione, che preveda la maturazione del diritto alla provvigione in una fase non corrispondente alla conclusione dell'affare, come avvenuto nel caso in esame.
Data l'impostazione che precede appare ultroneo l'esame delle ulteriori eccezioni, che non si ritengono meritevoli di accoglimento, anche in quanto sfornite di prova e comunque non porterebbero ad una modifica della decisione.
Alla luce di quanto esposto, si deve accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 5645/2021 (Rg. 16575/2021), emesso dal Tribunale di Roma il
20.03.2021, ad istanza della per €. 7.320,00, oltre accessori, ogni altra istanza, CP_1 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
B) condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 29 ottobre 2025
IL GIUDICE
BE ER