Articolo 1683 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1682Articolo 1684
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9 ottobre 2010
Art. 1683. Nomina dell'ispettore nazionale del Corpo militare 1. L'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce rossa italiana e' prescelto fra i colonnelli in servizio provenienti dal medesimo corpo ed e' nominato, con il contestuale conferimento del grado di maggiore generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del presidente nazionale dell'Associazione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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