TRIB
Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/03/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice relatore dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5168/2024
avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BUSSOLA Parte_1 C.F._1
MARTA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
Contro
C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte attrice ha precisato le seguenti
1 CONCLUSIONI:
“IN VIA PRINCIPALE
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e il Parte_1
signor , celebrato a Tunisi (Tunisia) il 18.9.2017, trascritto presso l'Ufficio CP_1
dello Stato Civile del Comune di Tunisi n. 071208, anno 2017, Atto n. 444, e trascritto
presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Genova, atto n. 160, parte II serie C –
anno 2018, ordinando all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere
alla trascrizione della emananda sentenza.
Vittoria di spese e compensi di causa”.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso chiedeva la pronuncia di scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con CP_1
La parte resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n.
898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il
18/09/2017 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di VA (allegato in atti), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione del 13.10.2023 è passata in giudicato, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
2 Nulla va disposto per le spese di lite stante la necessità di pronuncia giudiziale per la pronuncia di status
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in VA il 18/09/2017
tra e regolarmente trascritto nei registri di Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di VA ( anno 2018 n. 160 II parte II serie C);
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di VA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) dispone la compensazione integrale delle spese di liteCosì deciso in Verona
nella Camera di Consiglio dell'11.3.2025
Il Giudice Estensore
dott.ssa Silvia Rizzuto
Il Presidente
dott. Antonella Guerra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice relatore dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5168/2024
avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BUSSOLA Parte_1 C.F._1
MARTA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
Contro
C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte attrice ha precisato le seguenti
1 CONCLUSIONI:
“IN VIA PRINCIPALE
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e il Parte_1
signor , celebrato a Tunisi (Tunisia) il 18.9.2017, trascritto presso l'Ufficio CP_1
dello Stato Civile del Comune di Tunisi n. 071208, anno 2017, Atto n. 444, e trascritto
presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Genova, atto n. 160, parte II serie C –
anno 2018, ordinando all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere
alla trascrizione della emananda sentenza.
Vittoria di spese e compensi di causa”.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso chiedeva la pronuncia di scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con CP_1
La parte resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n.
898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il
18/09/2017 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di VA (allegato in atti), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione del 13.10.2023 è passata in giudicato, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
2 Nulla va disposto per le spese di lite stante la necessità di pronuncia giudiziale per la pronuncia di status
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in VA il 18/09/2017
tra e regolarmente trascritto nei registri di Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di VA ( anno 2018 n. 160 II parte II serie C);
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di VA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) dispone la compensazione integrale delle spese di liteCosì deciso in Verona
nella Camera di Consiglio dell'11.3.2025
Il Giudice Estensore
dott.ssa Silvia Rizzuto
Il Presidente
dott. Antonella Guerra
3