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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo - I Sezione Civile
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Carmela Caranna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11652/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...], C.F. , in proprio AR CodiceFiscale_1
e nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minorenne , nato a _1
Palermo, il 12 gennaio 2016, C.F. , residenti in [...]
Anselmi, n. 19, rappresentati e difesi dall'Avv. Impiduglia Giuseppe, presso il cui studio, in
Palermo, Via Oberdan, n. 5, sono domiciliati, come da procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
Con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3 l. 67/06, depositato in cancelleria il 30 settembre 2024 e ritualmente notificato alla controparte, unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, , in proprio e quale esercente la AR responsabilità genitoriale sul minore , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe _1
Impiduglia, ha convenuto in giudizio il che –seppur abbia ricevuto rituale Controparte_1 notifica in data 8 novembre 2024– non si è costituito, chiedendo, in sintesi, volersi: ordinare all'Amministrazione di cessare la condotta discriminatoria costituita dalla mancata adibizione in favore del minore, affetto da grave disabilità, delle attività assistenziali previste nel Piano
Personalizzato ex art. 14, L. 328/2000, approvato in data 23 agosto 2024; condannare l'Amministrazione medesima al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati alla ricorrente, in proprio e per il minore da essa rappresentato in giudizio, dalla lamentata condotta discriminatoria, nella misura a ritenersi di giustizia.
- La causa può essere decisa sulla mera base della documentazione prodotta e delle allegazioni difensive di parte ricorrente. - La ricorrente ha versato in atti, fra l'altro, il piano personalizzato predisposto ex art. 14, L.
328/2000, in cui vengono espressamente indicate le attività ritenute necessarie per l'”inserimento
e l'integrazione sociale” del minorenne (all. 1).
- Orbene, il predetto piano personalizzato reca data 23 agosto 2024;
- Parte ricorrente, all'udienza dell'8 gennaio 2025, ha dichiarato che “il Controparte_1 ha attivato il servizio educativo domiciliare e quindi esiste una parziale cessazione della materia del contendere”.
- Così essendo, la ricorrente ha quindi, seppur parzialmente, conseguito l'attività richiesta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, sicchè, in relazione alla richiamata attività, è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Il Piano personalizzato, infatti, prevedeva lo svolgimento di attività natatoria ed atletica, per una volta alla settimana, oltre al disposto servizio educativo domiciliare.
- Va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore/ricorrente, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice
(cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella specie, il disinteresse ad una pronuncia nel merito – limitatamente all'attività di servizio educativo domiciliare predisposto, come dichiarato dal procuratore di parte ricorrente - appare essere stato manifestato con la dichiarazione resa in udienza.
Quanto alle attività ulteriormente indicate nel Piano personalizzato, l'amministrazione convenuta avendo negato il diritto del minore a fruire del sostegno nella misura indicata dal Piano, dev'essere condannata, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande spiegate da AR
, nata a [...], il [...], C.F. , in proprio e nella
[...] CodiceFiscale_1 qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minorenne , nei confronti del _1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso ex artt. 281 Controparte_1 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3 l. 67/06, notificato l'8 novembre 2024, limitatamente all'attivazione del “servizio educativo domiciliare”; ordina all'Amministrazione convenuta di predisporre attività natatoria ed atletica per una volta alla settimana, in favore del minorenne , nato a [...], il [...], _1
C.F. , residente in [...]; CodiceFiscale_2 condanna l'Amministrazione convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida nella somma complessiva di euro 850,00 per onorari, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso, in Palermo, il 20 gennaio 2025
Il G.O.P.
Carmela Caranna