Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/03/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1524/2016 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1524/2016 r.g.c.a. assegnata in decisione all'udienza dell'11 di-cembre 2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 3 marzo 2025
TRA
(P. Parte_1
Iva ), in persona del suo omonimo titolare, con sede legale in P.IVA_1
Forenza (PZ) alla C.da Piro Sorbo snc, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di cita-zione in appello, dall'Avv. Vittoria Vigilante (c.f. ed elettiva-mente domiciliata presso il suo C.F._1
Studio sito in Forenza (PZ) alla Via Monte Calvario n. 131
- APPELLANTE - E
(P.Iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_2 difesa, in virtù di mandato a margine del ricorso del primo grado di giudizio, dall'Avv. Lucia Savino (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo Studio sito in Potenza al Viale del Basento n. 114/B
- APPELLATA -
OGGETTO: Contratti e obbligazioni varie CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 11.12.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello del 18.04.2016, notificato in data 19.04.2016
e deposi-tato in data 27.04.2016, l'odierna appellante impugnava la sentenza n. 659/2015 del Giudice di Pace di Potenza, resa nel giudizio recante n. R.G.
1391/2013, emessa il 19.10.2015 e pubblicata in pari data, con la quale il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione spiegata dall'
[...]
avverso il d.i. n. 454/2013 emesso Parte_1 dal Giudice di Pace di Potenza in data 15.07.2013 poiché in-fondata in fatto e in diritto, confermava, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto, in favore dell' , in persona del Controparte_1
legale rappre-sentante p.t., condannando l'opponente odierna appellante, in persona dell'omonimo ti-tolare, al pagamento, in favore dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 delle spese borsuali e compenso professionale, che venivano liquidate in complessivi euro 950,00 oltre alle spese generali, Iva e Cap come per legge e alle successive occorrende.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola nulla e ingiusta per due motivi. Con il primo motivo, l'appellante lamentava l'illegittimità del decreto in-giuntivo opposto perché emanato in violazione e in mancanza dei presupposti di legge di cui all'art. 633 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 634, co. 2, c.p.c. rilevando che, nel caso in esame, il creditore procedente si fosse limitato all'allegazione di fotocopie delle fatture prove di attestazione di autenticità anche in relazione alla loro regolare annota-zione nelle scritture contabili. Con il secondo motivo, parte appellante eccepiva l'inesistenza della fonte negoziale posta a fondamento del credito azionato assumendo che dalle copie dei contratti di assistenza tecnica, dimessi in atti da controparte, venisse in rilievo l'assenza di sottoscrizione oltre che la mancanza di accettazione delle variazio-ni contrattuali da parte di entrambi i contraenti. Precisava l'appellante di aver, in ogni caso, disconosciuto sia la sottoscrizione, non riconducibile al IG. , che le fatture poste a Parte_1 corredo del fascicolo monitorio eccependo, in fatto e in diritto, l'inesistenza del contratto de quo e comunque la nullità per mancanza dell'accordo, inde- terminabilità e indeterminatezza dell'oggetto e del quantum debeatur. Chiedeva, pertan-to, previa sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, di accertare l'inammissibilità e improcedibilità della domanda di ingiunzione e, per l'effetto, dichia-rare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto disponendone la revoca, rigettare la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'opponente nel primo grado di giu-dizio con condanna della medesima alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva, con comparsa di risposta del 19.07.2016 e depositata in data 19.07.2016, l' , la quale Controparte_3 eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché la sua infondatezza. L'appellata rilevava che, ai sensi degli artt. 633 e 634, co. 2, c.p.c., le fatture rappresen-tano idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, che, quindi, nel caso per cui si controverte, è incontestata la sussistenza dei presupposti per la sua emissione. Parte appellata rilevava poi, con riferimento alla conte-stazione ex adverso sollevata relativamente alla produzione documentale in atti, che la stessa era stata prodotta in originale e in copia conforme all'originale, evidenziando che parte appellante poneva in essere una contestazione
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generica relativamente alla ridetta documentazione, riferita, peraltro, alla sola fase monitoria, senza fornire specifiche indi-cazioni sulla (solo presunta) mancanza di conformità. Rilevava ancora l'appellata che, dagli scritti difensivi dell'appellante, non fosse dato rinvenire alcuna specifica contesta- zione delle fatture degli anni 2007 e 2008 così come dei verbali di lavoro a firma dei IG.ri , e nei termini e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 modi prescritti, e che, quindi, la documentazione prodotta doveva essere considerata prova sufficiente del di-ritto di credito vantato. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello attesa la sua inammis-sibilità nonché infondatezza e assenza di prova con conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte e condanna al pagamento delle spese e competenze del grado di appello.
L'udienza di prima comparizione, sia in ragione del programma di definizione delle cd. “cause vetuste” adottato in analogia al cd. “Programma Strasburgo” di Torino che del gravoso carico del ruolo, veniva rinviata all'udienza del 19.04.2017 nella quale il Giudi-ce disponeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado e rinviava la causa all'udienza del 13.10.2017. A seguito di numerosi rinvii, resi necessari in considerazione del gravoso carico del ruo-lo, la causa veniva differita all'udienza del 17.05.2019 nella quale il Giudice dava atto dell'acquisizione del fascicolo di primo grado e si riservava sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.05.2019, il Giudice rilevava che i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora richiesti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 283 c.p.c. non erano stati soddisfatti dall'appellante; di conseguenza, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata e rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18.09.2020. A seguito di ulteriori differimenti, anch'essi resi necessari dalla definizione le cause cd. “ultradecennali” come da vigente Programma di gestione, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.12.2024, celebrata mediante trattazione scritta, nella quale il Giudice riservava la causa in decisione e concedeva i termini ex art. 190, co. 2, c.p.c. per il depo-sito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Le considerazioni che seguono dimostrano l'infondatezza delle censure articolate a sostegno dell'appello, che va, conseguentemente, respinto.
I motivi di appello, per la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente.
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In punto di diritto si osserva che, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale e il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito. (cfr. Cass. civ., sez. lav., sent. del 13 luglio 2009 (data ud. 9 giugno 2009), n. 16340)
Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il Giudice non è chiamato a valutare sol-tanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emana-zione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. del 24 maggio 2004 (data ud. 22 gennaio 2004), n. 9927 in Giust. civ.
Mass. 2004, f. 5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimen-to del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o lega-le) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avve-nuto adempimento. (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. del
26 settembre 2019 (data ud. 10 mag-gio 2019) n. 24049; Cass. civ., sez. I, ord. del 28 novembre 2018 (data ud. 13 settembre 2018), n. 30822).
Orbene, traslando i principi di diritto sopra menzionati al caso in argomento, all'esito dell'istruttoria documentale e orale svolta in corso di causa,
l'opposizione spiegata dalla società appellante è risultata infondata. Parte appellata ha, infatti, fornito in giudizio la prova della fonte negoziale della pretesa azionata in via monitoria nei confronti dell'appellante, costituita dai contratti di assistenza intercorsi tra le parti (cfr. all. 5 fascicolo di parte opposta) sulla base di quali ha emesso le fatture relative agli anni 2007 e 2008
(cfr. all. 6 fascicolo di parte opposta) azionate in via monitoria, che, a differenza di quanto affermato dall'appellante, non rappresenta-no delle mere riproduzioni fotostatiche ma sono, invero, gli estratti autentici notarili del-le scritture contabili con l'attestazione da parte del notaio della regolare tenuta dei regi-stri ai sensi delle norme vigenti.
Quanto provato per tabulas ha trovato riscontro nelle prove testimoniali e, in particolar modo, nell'escussione del teste dott. , il quale, Testimone_1 all'udienza del 03.11.2014, ha dichiarato di essere un veterinario convenzionato con l' e Controparte_3 che, negli anni 2007 e 2008, aveva prestato assi-stenza tecnica routinaria tipo B latte G.L. (libro genealogico) in favore dell' Parte_4
e che era a conoscenza della circostanza che il IG. avesse
[...] Parte_1
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firmato l'adesione (rectius il contratto con l' ); il teste Controparte_3 Tes_2 riferiva qualificandosi come medico convenzionato dell' Controparte_3 incaricato di svolgere l'attività di assistenza e di controllo dei bovini da latte - prevista dalla pattui-zione contrattuale - presso la società appellante precisando che, all'esito dei controlli, lo stesso redigeva un modulo di verbale della prestazione svolta (rapportino) non necessa-riamente firmato dal titolare dell'azienda ma da coloro che si trovavano presenti al mo-mento della prestazione, previa autorizzazione del titolare dell'azienda: dal carteggio emerge, infatti, che i “rapportini” pocanzi menzionati venivano firmati alternativamente dai IG.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_5 quest'ultimo in qualità di operaio (cfr. all. 7 fascicolo di parte opposta). Affermava ancora il teste di essere a conoscenza del fatto che il IG. Pt_1
aveva frequentato il corso F.A. Bovina Potenza e che di ciò era edotto
[...] poiché lo aveva visto insieme agli altri corsisti. Proseguendo oltre, all'udienza del 31.03.2015, veniva escusso il teste IG.
, il quale dichiarava di occuparsi della rilevazione delle Testimone_3 scritture contabili presso la società appellante e che, per tale ragione, era a conoscenza della circostanza che l' fosse creditrice nei Controparte_3 confronti dell' della somma di euro Parte_6
2.531,20. Da ultimo, sempre all'udienza del 31.03.2015, veniva, altresì, escusso il teste IG. il quale dichiarava di lavorare, in qualità di operaio, Parte_5 dall'anno 2002, presso la so-cietà appellante e che lo stesso aveva provveduto a firmare i verbali che venivano redatti a seguito dei controlli effettuati sui bovini da latte.
Come argomentato in premessa, per nota e consolidata regola giurisprudenziale, con l'opposizione si ristabilisce nel processo la posizione sostanziale delle parti.
Difatti, il giudizio di opposizione trasforma il procedimento di ingiunzione in un giudizio a cognizione piena, ove il creditore-opposto assume la qualità di attore in senso so-stanziale, tenuto a dare la prova degli elementi costituitivi della pretesa avanzata in sede monitoria e il debitore-opponente, convenuto in senso sostanziale, deve adempiere all'o-nere di prova contraria ex art. 2697, co. 2, c.c., in relazione ai fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa avversaria. (cfr. Cass. civ., sez. lavoro, sent. del 13 luglio 2009 (data ud. 9 giugno 2009), n. 16340)
Peraltro, nella fase a cognizione piena, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale per l'emissione del titolo monito-rio, ma deve estendere il suo sindacato alla fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera anche eventuali insufficienze probatorie relative alla fase monitoria (sin da Cass. civ., sez. lavoro, sent. del 17 novembre 1997 (data ud. 17 novembre 1997), n. 11417;
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cfr. da ultimo Cass. civ., sez. I, ord. del 6 giugno 2018 (data ud. 29 marzo
2018), n. 14640).
Ciò premesso, una volta che il creditore abbia dato prova dei fatti costitutivi della sua pretesa di pagamento, secondo il principio generale di ripartizione dell'onere della prova in tema di obbligazioni di natura contrattuale, grava sul debitore, convenuto per l'adempimento, allegare e fornire la prova dell'adempimento, quale fatto estintivo del diritto (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. del 30 ottobre 2001 (data ud. 30 ottobre 2001), n. 13533) Infatti, è onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, e dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni. (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. del 16 dicembre 2010 (data ud. 27 ottobre 2010), n. 25516)
Nel caso di specie, parte appellata ha fornito idonea e adeguata prova dei presupposti del suo diritto di credito rinveniente nelle prestazioni rese in favore della società appellante;
a fronte di tanto spettava, evidentemente, all'odierna appellante provare il fatto estintivo del credito e, dunque, fornire la prova contraria ai fatti dedotti in giudizio dalla prima.
Il Giudice a quo rettamente ha vagliato le prove documentali agli atti del giudizio così come il contenuto delle deposizioni testimoniali, traendo dalle stesse il convincimento, condiviso da questo Tribunale, che il credito monitoriamente azionato dall'opposta, oggi appellata, fosse stato validamente provato e che, in mancanza di opportuna prova contra-ria da parte dell'opponente, l'opposizione fosse infondata con conseguente diritto dell' a vedersi riconosciuta la somma di cui al decreto Controparte_3 ingiuntivo oppo-sto.
Per tutte le ragioni sinora esposte, l'appello deve ritenersi infondato e, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, e vanno liquidate, secondo lo scaglione di valore ricompreso tra euro 1.101,00 fino a euro 5.200,00, secondo i valori medi, compresa la fase istruttoria, in euro
1.701,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'
[...]
nei confronti Parte_1 dell' Controparte_1
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- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n.
659/2015 del Giudice di Pace di Potenza, resa nel giudizio recante n. R.G. 1391/2013, emessa il 19.10.2015 e pubblicata in pari data;
- Condanna l' , in Pt_1 Parte_1 persona del suo omonimo titolare, al rimborso, nei confronti dell' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., delle spese del presente gra-do di giudizio, liquidate in euro 1.701,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Potenza, lì 14 marzo 2025
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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