Decreto cautelare 27 agosto 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00371/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00911/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 911 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di genitori di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ivan Ierardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
avverso
il silenzio serbato dall'-OMISSIS- sull'istanza di riesame presentata in data -OMISSIS- per gravi violazioni del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica della studentessa -OMISSIS-;
e per l’annullamento:
- del diniego implicito di accesso agli atti richiesti ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
nonché per l'accertamento:
- dell'obbligo dell'amministrazione scolastica di garantire la piena attuazione del Piano Educativo Individualizzato approvato per la studentessa -OMISSIS-;
- della violazione del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica garantito dalla normativa nazionale e sovranazionale;
e per la condanna:
- dell'amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del PEI e l'inclusione scolastica della studentessa;
- al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla minore e dalla famiglia;
- alle spese processuali e agli onorari di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viso l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. ES RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Dichiarandosi genitori esercenti la potestà genitoriale su -OMISSIS-, -OMISSIS- si sono rivolti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, lamentando la grave e sistematica violazione del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica della propria figlia, studentessa con sindrome di Down, frequentante la classe -OMISSIS-.
Secondo i ricorrenti, nonostante l'approvazione formale del PEI da parte del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), conseguente al passaggio dal percorso differenziato a quello personalizzato, alcuni docenti avrebbero sistematicamente rifiutato di applicare il percorso personalizzato, adottando comportamenti discriminatori e lesivi della dignità della studentessa.
Ciò avrebbe portato alla sospensione del giudizio relativo all’ammissione alla classe quinta, con necessità di sostenere esami di recupero in matematica, inglese e inglese tecnico.
Hanno concluso chiedendo che, accertata l’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione, accertato altresì l'obbligo dell'amministrazione scolastica di garantire la piena attuazione del PEI e il rispetto del percorso personalizzato, l’amministrazione sia condannata a garantire l'effettiva applicazione del PEI approvato, ad assicurare la presenza e il coinvolgimento della docente di sostegno in tutte le attività didattiche e di verifica, a predisporre prove equipollenti adeguate alle esigenze della studentessa, ad adottare misure disciplinari nei confronti delle docenti responsabili di comportamenti discriminatori, a garantire che gli esami di recupero si svolgessero con modalità rispettose del PEI e con commissioni diverse da quelle che hanno discriminato la studentessa.
Hanno proposto, inoltre, domanda di risarcimento del danno subito dalla studentessa.
2. – Costituitasi in giudizio, l’amministrazione, oltre a dedurre nel merito l’infondatezza del ricorso, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, essendo la studentessa maggiorenne, senza che risulti in qualche modo la nomina dei ricorrenti quali rappresentanti legali della stessa.
3. – -OMISSIS- ha spiegato personalmente intervento in giudizio.
Nell’atto di intervento si legge che ella è affetta da sindrome di Down, riconosciuta invalida civile al 100% con indennità di accompagnamento e portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 l. 5 febbraio 1992, n. 104.
Sebbene maggiorenne, ella si trova in una condizione di incapacità di fatto documentata e certificata dalle autorità competenti, che giustificherebbe forme di assistenza e rappresentanza per l'esercizio dei diritti più complessi.
Ha comunque insistito nelle conclusioni rassegnate dai propri genitori.
4. – Con ordinanza del -OMISSIS-, decidendo sull’istanza cautelare presentata, il Tribunale ha riservato ogni decisione sull’eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e sulla questione dell’effetto eventualmente sanante della costituzione di -OMISSIS-, essendovi la prioritaria necessità di definire la posizione scolastica della studentessa nell’imminenza dell’avvio del nuovo anno scolastico.
Facendosi orientare dall’interesse della studentessa, il Tribunale ha disposto che le prove di recupero, da fissare prima dell’avvio dell’anno scolastico, dovessero essere svolte, ai sensi dell’art. 16 l. 5 febbraio 1992, n. 104, nel rispetto di quanto previsto alle pagg. 20 e 21 del PEI, con la presenza e il supporto dell’insegnante di sostegno.
5. – Il ricorso è stato infine discusso nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 18 febbraio 2026.
6. – Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva di -OMISSIS-.
Infatti, nell’ordinamento italiano non è possibile azionare in giudizio posizioni giuridiche soggettive appartenenti ad altri, salvi i casi codificati di rappresentanza e sostituzione processuale.
Poiché la studentessa i cui diritti sarebbero stati violati era maggiorenne al momento della proposizione del ricorso, i suoi genitori non avevano il potere di agire in giudizio in sua vece.
Le particolari condizioni di salute della studentessa non mutano le conclusioni, posto che l’ordinamento assicura adeguata tutela processuale alle persone fragili, con numerosi istituti tra cui l’interdizione e l’inabilitazione, la nomina di un amministratore di sostegno, anche con poteri di rappresentanza, e, per il caso di urgenza, la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c.
7. – La costituzione in giudizio di -OMISSIS- non vale a sanare la rilevata inammissibilità.
Infatti, nel processo amministrativo, l'intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale. Nel giudizio amministrativo non è, infatti, previsto il c.d. intervento autonomo (invece contemplato dall' articolo 105 comma 1, c.p.c. ), ma solo interventi ex articolo 28 e 50 c.p.a ., riconducibili al c.d. intervento adesivo dipendente ad adiuvandum vel opponendum e, prevedendosi, altresì, il ricorso incidentale per proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale (articolo 142, comma 1, c.p.a .), ovvero, per i casi di giurisdizione esclusiva, la possibilità di proporre le sole domande riconvenzionali nei termini e con le modalità del ricorso incidentale (TAR Campania – Napoli, Sez. III, 16 novembre 2023, n. 6295; cfr. anche Cons. Stato, Sez. II, 4 novembre 2024, n. 8756).
Nel caso di specie, invece, viene dedotta propria la posizione giuridica fatta valere con il ricorso principale inammissibile.
Quindi, anche l’atto di intervento è inammissibile.
8. – Rimane ferma la possibilità di riproporre ritualmente le domande di accertamento, ove ne ricorrano ancora i presupposti.
9. – La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione di spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO EA, Presidente
ES RO, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES RO | VO EA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.