TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/01/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 124/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 124/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MAGGIULLI SALVATORE, ( ). C.F._2 opponente contro
(P. Iva Gruppo KR TA , C.f. ), CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. con studio C.F._3 C.F._4 in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N. opposta CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 14.10.2024 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c. CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4056/2022, emesso dal Tribunale di Catania in data 20.9.2022 nel procedimento R.G. n. 10782/2022, e notificato in data
30.11.2022 a con il quale è stato ad ella ingiunto il pagamento della complessiva Parte_1 somma di € 29.228,31 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché spese e compensi liquidati in decreto a favore di in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_1
Ciò, in virtù del credito derivante dal rapporto contrattuale n. 927954001, ab origine intrattenuto tra e divenuto oggetto di diverse cessioni (elencate nel ricorso per decreto Parte_1 Controparte_2 ingiuntivo), ed infine ceduto pro soluto, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, in data 19.10.2016 ad
. Controparte_1
Nell'atto di citazione l'opponente, in via preliminare, eccepiva l'inefficacia del decreto monitorio opposto, atteso che lo stesso, emesso in data 20.9.2022, era stato notificato solo in data 30.11.2022 e dunque oltre il termine di sessanta giorni fissato dall'art. 644 c.p.c. a pena di inefficacia.
pagina 1 di 6 Sempre in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo alla opposta, dal momento che non era stata documentata l'intera catena delle cessioni, bensì, prodotti solo alcuni documenti inerenti all'ultima cessione.
Rilevava, altresì, che, posto che l'estratto conto allegato dall'opposto (all. n. 6-7) riportava i movimenti a decorrere dal 24.2.2000 e che non era stata indicata la data di chiusura del rapporto, la decorrenza della prescrizione doveva iniziare a decorrere da tale data, con la conseguenza che il credito era caduto in prescrizione.
Di poi, rileva che al rapporto era stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in assenza di reciprocità, dunque in violazione dell'art. 1283 c.c., con la conseguenza che le somme dovute in relazione al conto corrente dedotto in giudizio andavano azzerate.
Rilevava, altresì, che andassero espunte dal saldo finale le altre voci di spesa, in assenza di specifica pattuizione tra le parti a riguardo.
Infine, eccepiva la mancanza di prova in ordine all'asserito credito.
Difatti, parte opposta aveva prodotto due contratti di conto corrente, il primo stipulato fra la ditta
IM e il NC di LI, ed il secondo stipulato fra la ed il Parte_2 Parte_3 Pt_4
(marito di , sicché sussisteva incertezza riguardo al documento a cui fare
[...] Parte_1 riferimento, attesa anche la non coincidenza tra la numerazione indicata con il ricorso quale identificativo del conto corrente (n. 927954001), ed il numero indicato nel contratto stipulato con il
NC di LI (0905.41.04148.85).
Quanto al documento prodotto al n.6 dall'opposta, in esso era indicato un riepilogo delle movimentazioni a decorrere dal 1.10.2008 sino al 31.10.2016, e pertanto, posto che il contratto da prendere in considerazione era quello stipulato da con il NC di LI in data Parte_1
21.4.1988, risultavano mancanti tutte le movimentazioni precedenti.
Concludeva, dunque, chiedendo: “Piaccia al Giudice Unico del Tribunale di Catania - In via preliminare, per i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto opposto stante la mancata notifica, nei termini di legge, nei confronti della opponente. - Sempre in via preliminare, per le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ad
- In via subordinata e nel merito, per tutti i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare la CP_1 prescrizione estintiva del credito azionato, quand'anche esistente. - In via gradata e nel merito, per tutti i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare la nullità della clausola sugli interessi anatocistici e, per l'effetto, rideterminare -mediante CTU contabile - il saldo eliminando l'effetto della capitalizzazione trimestrale per l'intera durata del rapporto ed ogni altro costo derivante dalla postergazione ed antergazione delle valute. - In via ulteriormente gradata, per tutti i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare la mancanza di prova del credito azionato emettendo ogni statuizione conseguenziale. - Con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria, si chiede disporre consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di rideterminare i rapporti di dare avere correnti tra le parti in dipendenza del conto corrente eliminando ogni effetto della capitalizzazione trimestrale e della postergazione ed antergazione delle valute”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale, preliminarmente, richiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed un termine per esperire il tentativo obbligatorio della mediazione, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 28/2010.
Precisava poi, che l'eventuale inefficacia del provvedimento monitorio, dovuta alla tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, non escludeva la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, e, conseguentemente, il Giudice aveva il potere-dovere di vagliare la consistenza dell'eccezione, nonché di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
pagina 2 di 6 Quanto alla cessione del credito, rilevava di aver depositato, già nel giudizio monitorio, sia il contratto di cessione che la lista crediti ceduti da cui era possibile evincere che il credito vantato nei confronti dell'opponente fosse ricompreso tra quelli oggetto di cessione, e, ad integrazione, produceva la Certificazione Notarile del contratto di cessione (doc. n. 4).
Rilevava che il contratto originario era stato stipulato con il NC di LI e riepilogava le cessioni:
Nel 2002 il gruppo bancario viene riorganizzato: si fondono gli istituti preesistenti dando vita al gruppo Capitalia. veniva incorporata, a seguito di fusione con effetto dal 01/10/2007, Controparte_3
a rogito del Notaio Dott. P. di Milano del 25/09/2007, Rep. n. 18332/5864, registrato in Per_1
Milano il 27/09/2007, in poi giusta delibera Controparte_4 Controparte_2 dell'Assemblea Straordinaria dell'08/05/2008. 3 Corte di Appello di Perugia, sez. I, n. 916 del 07 dicembre 2017. concludeva, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in Controparte_2 blocco ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993, in breve un contratto di cessione di crediti CP_5 con Aspra Finance S.p.A., ivi incluso il credito in parola, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Parte Seconda, Foglio delle Inserzioni, n. 61 del 24/05/2008. Aspra Finance S.p.A. conferiva a con atto in data 16/06/2009, Rep. n. 369192, a rogito del Controparte_6
Notaio Dott. P. di Milano, la procura per la gestione volta al recupero dei propri crediti Per_2 anomali. Le società con deliberazione dell'Assemblea dei Controparte_6
Soci del 18/11/2010, verbalizzata con atto a rogito del Notaio Dott. di Verona, Rep. n. Per_3
67965, e Apra Finance S.p.A., con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 15/11/2010, verbalizzata con atto a rogito del Notaio Dott. di Milano, Rep. n. 13064, deliberavano la fusione Per_4 mediante incorporazione della società Aspra Finance S.p.A. nella società
[...]
in base al progetto di fusione depositato presso il Registro delle Imprese di Controparte_6
Verona in data 06/10/2010, Prot. n. 63205, ed iscritto in data 11/10/2010 per la Società incorporante, nonché depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 07/10/2010, Prot. n. 321409, ed iscritto in data 08/10/2010 per la Società incorporata. In ottemperanza al predetto progetto di fusione, con atto del Notaio Dott. di Verona, Rep. n. 68029 e Racc. n. 18919, del 14/12/2010, la Per_3 società Aspra Finance S.p.A. veniva fusa per incorporazione in Controparte_6 con efficacia giuridica, ai sensi dell'art. 2504 bis, co. 2, C.c. dal 01/01/2011 sulla base del
[...] progetto di fusione citato, come approvato dalle rispettive Assemblee delle medesime Società. Con contratto di cessione del 20/11/2014, cedeva il credito Controparte_6 vantato nei confronti del Sig. società Arena NPL One S.r.l., e ciò ai sensi e per gli Parte_5 effetti di cui all'art. 58 T.U.B. e della legge n. 130 del 30 aprile 1999, come da avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte II n. 139 del 25/11/2014. In data 20/11/2014, Arena NPL
One S.r.l. conferiva a l'incarico di svolgere l'attività di Controparte_6 amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero di tali crediti. Successivamente, Arena NPL
One S.r.l., conferiva a nuova denominazione assunta da CP_7 Controparte_6
con atto a rogito del Notaio Dott. di Pordenone, in data 21/01/2015, Rep.
[...] Persona_5
288949 e Racc. 25356, procura speciale per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri crediti anomali tra i quali i rapporti in oggetto. mediante un contratto di cessione concluso in Controparte_1 data 19/10/2016 (cfr. doc. n. 9 – fascicolo monitorio), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario (in sigla
T.U.B.), acquistava un portafoglio di crediti pecuniari, ivi compresi quelli di cui al presente atto, costituito da tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari, nella titolarità di Arena NPL One S.r.l., precedentemente acquistati in blocco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione da già anteriormente Controparte_6
pagina 3 di 6 acquistati da Aspra Finance S.p.A., società fusa per incorporazione in Controparte_6
in forza di contratti di cessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del T.U.B., stipulati
[...] con le società cedenti di seguito indicate, come da relativi avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta
Ufficiale: -30/04/2008 -Cessione 1° -G.U. parte II n. 61 del 24/05/2008; -08/05/2008 Controparte_2
-Cessione BePop Carire S.p.A. -G.U. parte II n. 66 del 05/06/2008; - 06/08/2008 -Cessione UniCredit Mediocredito Centrale S.p.A. 1° -G.U. parte II n. 99 del 21/08/2008; -29/08/2008 -Cessione Banca di
Roma S.p.A. -G.U. parte II n. 109 del 13/09/2008; -27/10/2008 -Cessione NC di LI S.p.A. -G.U. parte II n. 135 del 15/11/2008; -24/11/2008 -Cessione UniCredit Private Banking S.p.A. -G.U. parte II
n. 142 del 02/12/2008; -27/11/2008 -Cessione UniCredit Mediocredito Centrale S.p.A. 2°-G.U. parte II
n. 146 del 11/12/2008; 7 -27/11/2008 -Cessione UniCredit Banca per la Casa S.p.A. -G.U.parte II n. 146 del 11/12/2008; -27/11/2008 -Cessione UniCredit Consumer Financing Bank -G.U.parte II n. 146 del 11/12/2008; -27/11/2008 -Cessione UniCredit Corporate Banking -G.U.parte II n. 146 del
11/12/2008; -27/11/2008 -Cessione 2° -G.U. parte II n. 146 del 11/12/2008; - Controparte_2
27/11/2008 -Cessione UniCredit Factoring -G.U. parte II n. 146 del 11/12/2008; -29/05/2009 -
Cessione -G.U. parte II n.66 del 11/06/2009. I relativi obblighi pubblicitari venivano CP_8 assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna Parte Seconda n.145 del 10/12/2016.
Rilevava, dunque, che, come statuito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 20739 del 28/06/2022)
“in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare “senza incertezze” i rapporti oggetto della cessione”.
Dunque, avendo la creditrice cessionaria assolto all'obbligo di pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale, ed avendo comunicato al debitore la cessione con lettera raccomandata a/r, regolarmente recapitata (doc. n. 8 – fascicolo monitorio), la legittimazione ad agire e la titolarità del credito non potevano essere messe in dubbio.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione del credito, formulata dall'opponente, rilevava che il termine decennale dei rapporti di finanziamento decorreva dalla scadenza dell'ultima rata o, in caso di rapporto di durata, quale un conto corrente od una carta di credito, dalla chiusura del rapporto (Cass. n.
28819 del 30/11/2017).
Dal momento che il conto corrente era passato “a sofferenza”, con la conseguente apertura di altro contratto diverso da quello stipulato originariamente tra Banca e cliente, e che alla data del 1.10.2008 i rapporti in parola erano ancora in essere (come da estratto conto allegato), e seguiva poi la lettera raccomandata di parte creditrice del 30.1.2017 al fine di sollecitare il pagamento della somma successivamente oggetto di ingiunzione (doc. n. 8 – fascicolo monitorio), l'eccezione andava rigettata.
Di poi, rilevava di aver dato prova del credito con la produzione dell'estratto conto autenticato dalla dichiarazione di un funzionario della banca creditrice, ex art 50 TUB, mentre il debitore si era limitato a dedurre generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo.
Sulla presunta capitalizzazione trimestrale degli interessi e sul tasso ultralegale, traendo tale pratica origine da usi negoziali, invece che normativi, non era idonea a derogare legittimamente il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c.
pagina 4 di 6 Andava poi considerato che, l'eventuale pagamento spontaneo degli interessi ultralegali e capitalizzati non chiesti in via esecutiva, costituivano obbligazione naturale non ripetibile ai sensi dell'art. 2034 c.c.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della somma di € 29.228,31 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la Sig.ra al pagamento in favore della società Parte_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività Controparte_1 istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. In via istruttoria. Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento”.
All'esito della prima udienza del 24.4.2023, con ordinanza, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, assegnato un termine per l'avvio della mediazione obbligatoria, e rinviata l'udienza al 20.11.2023.
Di poi, all'udienza del 20.11.2023, l'opponente rilevava che parte opposta non aveva attivato il tentativo di mediazione obbligatoria, l'udienza veniva rinviata al 14.10.2024 per la precisazione delle conclusioni ed, infine, la causa veniva posta in decisione con i termini di legge.
*********************** Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano fondate e meritino, quindi, di essere accolte per le ragioni che seguono.
- In via preliminare, si rileva che il decreto ingiuntivo deve esser notificato entro, e non oltre, sessanta giorni dalla sua pronuncia, altrimenti, per effetto di quanto statuito dall'art. 644, co.1 c.p.c., esso diviene inefficace.
Posto che il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale civile di Catania in data 20.9.2022 ed è stato notificato a in data 30.11.2022, ai sensi dell'art. 644 co.1 c.p.c., va didchiarato Parte_1 inefficace.
Tuttavia, la declaratoria d'inefficacia del decreto ingiuntivo travolge e rimuove soltanto l'ingiunzione di pagamento in esso contenuta, non il ricorso per ingiunzione, che, come tale, conserva, comunque, la valenza giuridica d'una domanda giudiziale.
E ciò in quanto la notificazione del decreto ingiuntivo, per la giurisprudenza di legittimità, pur se potenzialmente inefficace, poiché non notificato nel termine dei 60 giorni, ex art. 644, C.p.c., manifesta la volontà del creditore di volersi valere del titolo giuridico ivi azionato “…escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c..”. (Cass., civ., Sez. III, n. 3908 del 2016, cit.) e che “…detta notificazione, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso.”. (Cass.Civ., Sez. III, n. 17478 del
Ciò non impedisce, tuttavia, di esaminare il merito della domanda introdotta dalla società opposta, tenuto conto che il giudice dell'opposizione ha il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso monitorio…” (Trib. Velletri, Sezione II, Sent. n. 1729 del 20 settembre 2022).
Resta inteso che, nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto assumendo la posizione sostanziale di attore, dovrà dar prova dell'esistenza del credito azionato avanti al giudice monitorio (Cass. civ., Sez. Un., Sent. n. 19596).
pagina 5 di 6 Riepilogando, dunque, la giurisprudenza ha statuito che, qualora sulla domanda “…si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza l'eccezione (…), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente…”. (Cass. civ., Sez.II, n. 951 del 16 gennaio 2013; Trib. Reggio Emilia, Sent.751 del 2018).
- Il presente giudizio rientra nella materia “contratti bancari e finanziari” e riguarda dunque la materia di cui all'art.5 co.1 del d.lgs 28/2010. Pertanto, posto che l'onere d'attivare il procedimento di mediazione, a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, grava sull'opposto (Cass. civ., Sez. Un., Sent. n. 19596), il mancato esperimento della mediazione obbligatoria porta all'applicazione dell'art. 5 bis d.lgs 28/2010, con conseguente improcedibilità̀ della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca del decreto opposto e regolazione delle spese.
Sul punto, infatti, rileva il giudicante, le Sezioni Unite della Cassazione, hanno definitivamente fissato il principio secondo il quale “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato li relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Poiché, nella specie, parte opposta, dopo aver richiesto un termine per esperire il tentativo di mediazione all'udienza del 24.4.2023 non ha attivato la relativa procedura, la domanda proposta va dichiarata improcedibile e per l'effetto il decreto ingiuntivo va revocato ponendo le spese a carico di parte opposta, che con il ricorso monitorio prima ha dato corso al procedimento e poi, con la sua inerzia, ne ha determinato l'improcedibilità.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in favore del procuratore antistatario, il quale ha dichiarato di averle anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara il procedimento improcedibile;
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 4056/2022, emesso dal Tribunale di Catania in data 20.9.2022 nel procedimento R.G. n. 10782/2022, e notificato in data 30.11.2022;
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opposta, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che liquida rispettivamente in € 1.453,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 29 gennaio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 124/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MAGGIULLI SALVATORE, ( ). C.F._2 opponente contro
(P. Iva Gruppo KR TA , C.f. ), CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. con studio C.F._3 C.F._4 in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N. opposta CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 14.10.2024 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c. CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4056/2022, emesso dal Tribunale di Catania in data 20.9.2022 nel procedimento R.G. n. 10782/2022, e notificato in data
30.11.2022 a con il quale è stato ad ella ingiunto il pagamento della complessiva Parte_1 somma di € 29.228,31 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché spese e compensi liquidati in decreto a favore di in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_1
Ciò, in virtù del credito derivante dal rapporto contrattuale n. 927954001, ab origine intrattenuto tra e divenuto oggetto di diverse cessioni (elencate nel ricorso per decreto Parte_1 Controparte_2 ingiuntivo), ed infine ceduto pro soluto, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, in data 19.10.2016 ad
. Controparte_1
Nell'atto di citazione l'opponente, in via preliminare, eccepiva l'inefficacia del decreto monitorio opposto, atteso che lo stesso, emesso in data 20.9.2022, era stato notificato solo in data 30.11.2022 e dunque oltre il termine di sessanta giorni fissato dall'art. 644 c.p.c. a pena di inefficacia.
pagina 1 di 6 Sempre in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo alla opposta, dal momento che non era stata documentata l'intera catena delle cessioni, bensì, prodotti solo alcuni documenti inerenti all'ultima cessione.
Rilevava, altresì, che, posto che l'estratto conto allegato dall'opposto (all. n. 6-7) riportava i movimenti a decorrere dal 24.2.2000 e che non era stata indicata la data di chiusura del rapporto, la decorrenza della prescrizione doveva iniziare a decorrere da tale data, con la conseguenza che il credito era caduto in prescrizione.
Di poi, rileva che al rapporto era stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in assenza di reciprocità, dunque in violazione dell'art. 1283 c.c., con la conseguenza che le somme dovute in relazione al conto corrente dedotto in giudizio andavano azzerate.
Rilevava, altresì, che andassero espunte dal saldo finale le altre voci di spesa, in assenza di specifica pattuizione tra le parti a riguardo.
Infine, eccepiva la mancanza di prova in ordine all'asserito credito.
Difatti, parte opposta aveva prodotto due contratti di conto corrente, il primo stipulato fra la ditta
IM e il NC di LI, ed il secondo stipulato fra la ed il Parte_2 Parte_3 Pt_4
(marito di , sicché sussisteva incertezza riguardo al documento a cui fare
[...] Parte_1 riferimento, attesa anche la non coincidenza tra la numerazione indicata con il ricorso quale identificativo del conto corrente (n. 927954001), ed il numero indicato nel contratto stipulato con il
NC di LI (0905.41.04148.85).
Quanto al documento prodotto al n.6 dall'opposta, in esso era indicato un riepilogo delle movimentazioni a decorrere dal 1.10.2008 sino al 31.10.2016, e pertanto, posto che il contratto da prendere in considerazione era quello stipulato da con il NC di LI in data Parte_1
21.4.1988, risultavano mancanti tutte le movimentazioni precedenti.
Concludeva, dunque, chiedendo: “Piaccia al Giudice Unico del Tribunale di Catania - In via preliminare, per i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto opposto stante la mancata notifica, nei termini di legge, nei confronti della opponente. - Sempre in via preliminare, per le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ad
- In via subordinata e nel merito, per tutti i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare la CP_1 prescrizione estintiva del credito azionato, quand'anche esistente. - In via gradata e nel merito, per tutti i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare la nullità della clausola sugli interessi anatocistici e, per l'effetto, rideterminare -mediante CTU contabile - il saldo eliminando l'effetto della capitalizzazione trimestrale per l'intera durata del rapporto ed ogni altro costo derivante dalla postergazione ed antergazione delle valute. - In via ulteriormente gradata, per tutti i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare la mancanza di prova del credito azionato emettendo ogni statuizione conseguenziale. - Con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria, si chiede disporre consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di rideterminare i rapporti di dare avere correnti tra le parti in dipendenza del conto corrente eliminando ogni effetto della capitalizzazione trimestrale e della postergazione ed antergazione delle valute”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale, preliminarmente, richiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed un termine per esperire il tentativo obbligatorio della mediazione, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 28/2010.
Precisava poi, che l'eventuale inefficacia del provvedimento monitorio, dovuta alla tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, non escludeva la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, e, conseguentemente, il Giudice aveva il potere-dovere di vagliare la consistenza dell'eccezione, nonché di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
pagina 2 di 6 Quanto alla cessione del credito, rilevava di aver depositato, già nel giudizio monitorio, sia il contratto di cessione che la lista crediti ceduti da cui era possibile evincere che il credito vantato nei confronti dell'opponente fosse ricompreso tra quelli oggetto di cessione, e, ad integrazione, produceva la Certificazione Notarile del contratto di cessione (doc. n. 4).
Rilevava che il contratto originario era stato stipulato con il NC di LI e riepilogava le cessioni:
Nel 2002 il gruppo bancario viene riorganizzato: si fondono gli istituti preesistenti dando vita al gruppo Capitalia. veniva incorporata, a seguito di fusione con effetto dal 01/10/2007, Controparte_3
a rogito del Notaio Dott. P. di Milano del 25/09/2007, Rep. n. 18332/5864, registrato in Per_1
Milano il 27/09/2007, in poi giusta delibera Controparte_4 Controparte_2 dell'Assemblea Straordinaria dell'08/05/2008. 3 Corte di Appello di Perugia, sez. I, n. 916 del 07 dicembre 2017. concludeva, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in Controparte_2 blocco ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993, in breve un contratto di cessione di crediti CP_5 con Aspra Finance S.p.A., ivi incluso il credito in parola, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Parte Seconda, Foglio delle Inserzioni, n. 61 del 24/05/2008. Aspra Finance S.p.A. conferiva a con atto in data 16/06/2009, Rep. n. 369192, a rogito del Controparte_6
Notaio Dott. P. di Milano, la procura per la gestione volta al recupero dei propri crediti Per_2 anomali. Le società con deliberazione dell'Assemblea dei Controparte_6
Soci del 18/11/2010, verbalizzata con atto a rogito del Notaio Dott. di Verona, Rep. n. Per_3
67965, e Apra Finance S.p.A., con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 15/11/2010, verbalizzata con atto a rogito del Notaio Dott. di Milano, Rep. n. 13064, deliberavano la fusione Per_4 mediante incorporazione della società Aspra Finance S.p.A. nella società
[...]
in base al progetto di fusione depositato presso il Registro delle Imprese di Controparte_6
Verona in data 06/10/2010, Prot. n. 63205, ed iscritto in data 11/10/2010 per la Società incorporante, nonché depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 07/10/2010, Prot. n. 321409, ed iscritto in data 08/10/2010 per la Società incorporata. In ottemperanza al predetto progetto di fusione, con atto del Notaio Dott. di Verona, Rep. n. 68029 e Racc. n. 18919, del 14/12/2010, la Per_3 società Aspra Finance S.p.A. veniva fusa per incorporazione in Controparte_6 con efficacia giuridica, ai sensi dell'art. 2504 bis, co. 2, C.c. dal 01/01/2011 sulla base del
[...] progetto di fusione citato, come approvato dalle rispettive Assemblee delle medesime Società. Con contratto di cessione del 20/11/2014, cedeva il credito Controparte_6 vantato nei confronti del Sig. società Arena NPL One S.r.l., e ciò ai sensi e per gli Parte_5 effetti di cui all'art. 58 T.U.B. e della legge n. 130 del 30 aprile 1999, come da avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte II n. 139 del 25/11/2014. In data 20/11/2014, Arena NPL
One S.r.l. conferiva a l'incarico di svolgere l'attività di Controparte_6 amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero di tali crediti. Successivamente, Arena NPL
One S.r.l., conferiva a nuova denominazione assunta da CP_7 Controparte_6
con atto a rogito del Notaio Dott. di Pordenone, in data 21/01/2015, Rep.
[...] Persona_5
288949 e Racc. 25356, procura speciale per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri crediti anomali tra i quali i rapporti in oggetto. mediante un contratto di cessione concluso in Controparte_1 data 19/10/2016 (cfr. doc. n. 9 – fascicolo monitorio), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario (in sigla
T.U.B.), acquistava un portafoglio di crediti pecuniari, ivi compresi quelli di cui al presente atto, costituito da tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari, nella titolarità di Arena NPL One S.r.l., precedentemente acquistati in blocco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione da già anteriormente Controparte_6
pagina 3 di 6 acquistati da Aspra Finance S.p.A., società fusa per incorporazione in Controparte_6
in forza di contratti di cessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del T.U.B., stipulati
[...] con le società cedenti di seguito indicate, come da relativi avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta
Ufficiale: -30/04/2008 -Cessione 1° -G.U. parte II n. 61 del 24/05/2008; -08/05/2008 Controparte_2
-Cessione BePop Carire S.p.A. -G.U. parte II n. 66 del 05/06/2008; - 06/08/2008 -Cessione UniCredit Mediocredito Centrale S.p.A. 1° -G.U. parte II n. 99 del 21/08/2008; -29/08/2008 -Cessione Banca di
Roma S.p.A. -G.U. parte II n. 109 del 13/09/2008; -27/10/2008 -Cessione NC di LI S.p.A. -G.U. parte II n. 135 del 15/11/2008; -24/11/2008 -Cessione UniCredit Private Banking S.p.A. -G.U. parte II
n. 142 del 02/12/2008; -27/11/2008 -Cessione UniCredit Mediocredito Centrale S.p.A. 2°-G.U. parte II
n. 146 del 11/12/2008; 7 -27/11/2008 -Cessione UniCredit Banca per la Casa S.p.A. -G.U.parte II n. 146 del 11/12/2008; -27/11/2008 -Cessione UniCredit Consumer Financing Bank -G.U.parte II n. 146 del 11/12/2008; -27/11/2008 -Cessione UniCredit Corporate Banking -G.U.parte II n. 146 del
11/12/2008; -27/11/2008 -Cessione 2° -G.U. parte II n. 146 del 11/12/2008; - Controparte_2
27/11/2008 -Cessione UniCredit Factoring -G.U. parte II n. 146 del 11/12/2008; -29/05/2009 -
Cessione -G.U. parte II n.66 del 11/06/2009. I relativi obblighi pubblicitari venivano CP_8 assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna Parte Seconda n.145 del 10/12/2016.
Rilevava, dunque, che, come statuito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 20739 del 28/06/2022)
“in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare “senza incertezze” i rapporti oggetto della cessione”.
Dunque, avendo la creditrice cessionaria assolto all'obbligo di pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale, ed avendo comunicato al debitore la cessione con lettera raccomandata a/r, regolarmente recapitata (doc. n. 8 – fascicolo monitorio), la legittimazione ad agire e la titolarità del credito non potevano essere messe in dubbio.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione del credito, formulata dall'opponente, rilevava che il termine decennale dei rapporti di finanziamento decorreva dalla scadenza dell'ultima rata o, in caso di rapporto di durata, quale un conto corrente od una carta di credito, dalla chiusura del rapporto (Cass. n.
28819 del 30/11/2017).
Dal momento che il conto corrente era passato “a sofferenza”, con la conseguente apertura di altro contratto diverso da quello stipulato originariamente tra Banca e cliente, e che alla data del 1.10.2008 i rapporti in parola erano ancora in essere (come da estratto conto allegato), e seguiva poi la lettera raccomandata di parte creditrice del 30.1.2017 al fine di sollecitare il pagamento della somma successivamente oggetto di ingiunzione (doc. n. 8 – fascicolo monitorio), l'eccezione andava rigettata.
Di poi, rilevava di aver dato prova del credito con la produzione dell'estratto conto autenticato dalla dichiarazione di un funzionario della banca creditrice, ex art 50 TUB, mentre il debitore si era limitato a dedurre generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo.
Sulla presunta capitalizzazione trimestrale degli interessi e sul tasso ultralegale, traendo tale pratica origine da usi negoziali, invece che normativi, non era idonea a derogare legittimamente il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c.
pagina 4 di 6 Andava poi considerato che, l'eventuale pagamento spontaneo degli interessi ultralegali e capitalizzati non chiesti in via esecutiva, costituivano obbligazione naturale non ripetibile ai sensi dell'art. 2034 c.c.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della somma di € 29.228,31 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la Sig.ra al pagamento in favore della società Parte_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività Controparte_1 istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. In via istruttoria. Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento”.
All'esito della prima udienza del 24.4.2023, con ordinanza, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, assegnato un termine per l'avvio della mediazione obbligatoria, e rinviata l'udienza al 20.11.2023.
Di poi, all'udienza del 20.11.2023, l'opponente rilevava che parte opposta non aveva attivato il tentativo di mediazione obbligatoria, l'udienza veniva rinviata al 14.10.2024 per la precisazione delle conclusioni ed, infine, la causa veniva posta in decisione con i termini di legge.
*********************** Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano fondate e meritino, quindi, di essere accolte per le ragioni che seguono.
- In via preliminare, si rileva che il decreto ingiuntivo deve esser notificato entro, e non oltre, sessanta giorni dalla sua pronuncia, altrimenti, per effetto di quanto statuito dall'art. 644, co.1 c.p.c., esso diviene inefficace.
Posto che il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale civile di Catania in data 20.9.2022 ed è stato notificato a in data 30.11.2022, ai sensi dell'art. 644 co.1 c.p.c., va didchiarato Parte_1 inefficace.
Tuttavia, la declaratoria d'inefficacia del decreto ingiuntivo travolge e rimuove soltanto l'ingiunzione di pagamento in esso contenuta, non il ricorso per ingiunzione, che, come tale, conserva, comunque, la valenza giuridica d'una domanda giudiziale.
E ciò in quanto la notificazione del decreto ingiuntivo, per la giurisprudenza di legittimità, pur se potenzialmente inefficace, poiché non notificato nel termine dei 60 giorni, ex art. 644, C.p.c., manifesta la volontà del creditore di volersi valere del titolo giuridico ivi azionato “…escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c..”. (Cass., civ., Sez. III, n. 3908 del 2016, cit.) e che “…detta notificazione, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso.”. (Cass.Civ., Sez. III, n. 17478 del
Ciò non impedisce, tuttavia, di esaminare il merito della domanda introdotta dalla società opposta, tenuto conto che il giudice dell'opposizione ha il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso monitorio…” (Trib. Velletri, Sezione II, Sent. n. 1729 del 20 settembre 2022).
Resta inteso che, nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto assumendo la posizione sostanziale di attore, dovrà dar prova dell'esistenza del credito azionato avanti al giudice monitorio (Cass. civ., Sez. Un., Sent. n. 19596).
pagina 5 di 6 Riepilogando, dunque, la giurisprudenza ha statuito che, qualora sulla domanda “…si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza l'eccezione (…), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente…”. (Cass. civ., Sez.II, n. 951 del 16 gennaio 2013; Trib. Reggio Emilia, Sent.751 del 2018).
- Il presente giudizio rientra nella materia “contratti bancari e finanziari” e riguarda dunque la materia di cui all'art.5 co.1 del d.lgs 28/2010. Pertanto, posto che l'onere d'attivare il procedimento di mediazione, a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, grava sull'opposto (Cass. civ., Sez. Un., Sent. n. 19596), il mancato esperimento della mediazione obbligatoria porta all'applicazione dell'art. 5 bis d.lgs 28/2010, con conseguente improcedibilità̀ della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca del decreto opposto e regolazione delle spese.
Sul punto, infatti, rileva il giudicante, le Sezioni Unite della Cassazione, hanno definitivamente fissato il principio secondo il quale “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato li relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Poiché, nella specie, parte opposta, dopo aver richiesto un termine per esperire il tentativo di mediazione all'udienza del 24.4.2023 non ha attivato la relativa procedura, la domanda proposta va dichiarata improcedibile e per l'effetto il decreto ingiuntivo va revocato ponendo le spese a carico di parte opposta, che con il ricorso monitorio prima ha dato corso al procedimento e poi, con la sua inerzia, ne ha determinato l'improcedibilità.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in favore del procuratore antistatario, il quale ha dichiarato di averle anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara il procedimento improcedibile;
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 4056/2022, emesso dal Tribunale di Catania in data 20.9.2022 nel procedimento R.G. n. 10782/2022, e notificato in data 30.11.2022;
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opposta, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che liquida rispettivamente in € 1.453,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 29 gennaio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6