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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11350 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 13521/2025 Verbale dell'udienza del 2/12/2025 Per l'appellante è presente l'avv. Bisogni. Per e per delega dell'avv. Silvio Messuri è presente l'avv. Spinalba Marra. CP_1
Per la Prefettura è presente il Procuratore dello Stato . Persona_1
Per la pratica forense è presente l'avv. prat. Federica D'Antuono. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'appellante si riporta agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. L'avv. Marra si riporta alla propria comparsa, della quale chiede il pieno accoglimento. Impugna tutto quanto ex adverso richiesto prodotto ed eccepito e le avverse conclusioni e chiede rinvio per la precisazione delle conclusioni e la discussione. Il Procuratore dello Stato si riporta parimenti alle difese in atti. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 13521 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, c.f. , elett.te domiciliata in Giugliano in Parte_1 C.F._1
Campania (NA), al Viale dei Pini Nord n. 28, presso lo Studio Legale dell'Avv. Ferdinando Bisogni, dal quale è rapp.ta e difesa APPELLANTE E
, c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Messuri, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via Luca Giordano n. 164 APPELLATA NONCHE' c.f. in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici domicilia ope legis alla via Diaz n. 11 APPELLATA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE L'odierna appellante propose opposizione avverso la cartella n. 07120200097766430000, notificata il 29.03.2022 dalla , avente ad oggetto la richiesta di Controparte_4 pagamento della somma di € 792,91, in virtù di verbale di Contravvenzione al C.d.S., anno 2019, POLSTRADA NA VE 1260001220010 del 08.02.2019, notificato il 01.03.2019. La sig.ra eccepì l'inesistenza e la prescrizione del credito, deducendo di avere Pt_1 proposto ricorso al Prefetto, rimasto senza risposta, dovendosi considerare accolto in base al principio del silenzio – accoglimento ex art 203 e 204 C.d.S. ed essendo, in ogni caso, decorso il termine prescrizionale quinquennale dalla data di notifica della cartella. Costituitesi l' e la il giudice rigettò Controparte_5 Controparte_3 la domanda, con sent. n. 9992/2025, affermandone l'inammissibilità, in quanto il ricorso ex art 318 c.p.c. in opposizione ex art. 615 c.p.c. era stato iscritto oltre il termine di giorni 30 dalla data di notifica della cartella esattoriale. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo l'errore del primo giudice del ritenere inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c., ribadendo, nel merito, l'avvenuta caducazione del titolo per silenzio assenso. Si sono costituite l' , eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, e la CP_1
che ne ha chiesto il rigetto, evidenziando di non avere cognizione Controparte_3 della ricezione del ricorso inoltrato dall'odierna appellante. L'appello è fondato. In via preliminare, ne va affermata l'ammissibilità, osservato che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata… (Cass. 40560/2021), ciò che si rinviene nell'atto notificato dalla sig.ra
. Pt_1
Ciò premesso, non si condivide la decisione del giudice di prime cure sull'inammissibilità della domanda. Invero, con l'opposizione proposta in primo grado, la sig.ra ha inteso impugnare Pt_1 la cartella di pagamento, per contestare la legittimità della iscrizione al ruolo per mancanza di un titolo legittimante, in seguito all'annullamento del verbale presupposto nell'ambito del proposto ricorso al Prefetto ex art. 203 CdS, e per dedurre fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ossia la prescrizione del credito. Trattasi, dunque, di domanda che va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. Difatti, l'opposizione c.d. recuperatoria è solo quella con cui si deduce di non avere mai ricevuto gli atti presupposti alla cartella mentre, nella specie, l'opponente deduce non solo di avere ricevuto il verbale ma di averlo impugnato con ricorso al Prefetto, il quale, non rispondendo nei termini di legge, ha determinato il maturarsi del silenzio accoglimento. Al riguardo, come noto, ai sensi del comma 1-bis art. 204 cds, laddove il Prefetto non emetta l'ordinanza ingiunzione nei termini perentori di cui al co. 1 dello stesso articolo, l'inerzia comporta l'automatico accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato (art 204 cds “i termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto”). Nel caso di specie, la sig.ra ha depositato il ricorso proposto al Prefetto avverso Pt_1 il verbale stesso, onde ottenerne l'annullamento. Non vi è dubbio che il predetto ricorso sia giunto all'organo adito, come si evince dal timbro, recante la dicitura “accettato” alla data del 14.03.2019, apposto dalla
[...] sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 145241084122, la cui CP_6 veridicità non è posta in dubbio dall'ente impositore, che pure ha sostenuto di non aver ricevuto il ricorso. Secondo un principio consolidato, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione (Cass. 6251/2025). Ne consegue che la notifica della cartella di pagamento è illegittima, perché fondata sul verbale di contravvenzione da intendersi già implicitamente annullato in virtù del silenzio- accoglimento del ricorso presentato al Prefetto di Napoli, con conseguente estinzione della pretesa creditoria, alla data di iscrizione al ruolo esattoriale della stessa da parte dell'ente impositore. In conclusione, l'appello va accolto con riforma della sentenza oggetto di gravame. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 147/2022 in ragione del valore e della complessità della lite e dell'attività espletata, senza istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021), a carico di entrambe le appellate in virtù del principio di causalità (Cass. 7716/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 9992/2025 del giudice di pace di Napoli dichiara l'illegittimità della cartella n. 07120200097766430000, con conseguente annullamento della stessa;
- condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della sig.ra Parte_1
, delle competenze di lite, che liquida, in € 173,00 per il primo grado di giudizio,
[...] ed in € 232,00, per il grado d'appello, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, se dovuta, come per legge, oltre esborsi per iscrizione a ruolo, se versati, con attribuzione all'Avv. Ferdinando Bisogni, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Napoli, il 2/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Per la Prefettura è presente il Procuratore dello Stato . Persona_1
Per la pratica forense è presente l'avv. prat. Federica D'Antuono. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'appellante si riporta agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. L'avv. Marra si riporta alla propria comparsa, della quale chiede il pieno accoglimento. Impugna tutto quanto ex adverso richiesto prodotto ed eccepito e le avverse conclusioni e chiede rinvio per la precisazione delle conclusioni e la discussione. Il Procuratore dello Stato si riporta parimenti alle difese in atti. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 13521 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, c.f. , elett.te domiciliata in Giugliano in Parte_1 C.F._1
Campania (NA), al Viale dei Pini Nord n. 28, presso lo Studio Legale dell'Avv. Ferdinando Bisogni, dal quale è rapp.ta e difesa APPELLANTE E
, c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Messuri, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via Luca Giordano n. 164 APPELLATA NONCHE' c.f. in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici domicilia ope legis alla via Diaz n. 11 APPELLATA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE L'odierna appellante propose opposizione avverso la cartella n. 07120200097766430000, notificata il 29.03.2022 dalla , avente ad oggetto la richiesta di Controparte_4 pagamento della somma di € 792,91, in virtù di verbale di Contravvenzione al C.d.S., anno 2019, POLSTRADA NA VE 1260001220010 del 08.02.2019, notificato il 01.03.2019. La sig.ra eccepì l'inesistenza e la prescrizione del credito, deducendo di avere Pt_1 proposto ricorso al Prefetto, rimasto senza risposta, dovendosi considerare accolto in base al principio del silenzio – accoglimento ex art 203 e 204 C.d.S. ed essendo, in ogni caso, decorso il termine prescrizionale quinquennale dalla data di notifica della cartella. Costituitesi l' e la il giudice rigettò Controparte_5 Controparte_3 la domanda, con sent. n. 9992/2025, affermandone l'inammissibilità, in quanto il ricorso ex art 318 c.p.c. in opposizione ex art. 615 c.p.c. era stato iscritto oltre il termine di giorni 30 dalla data di notifica della cartella esattoriale. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo l'errore del primo giudice del ritenere inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c., ribadendo, nel merito, l'avvenuta caducazione del titolo per silenzio assenso. Si sono costituite l' , eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, e la CP_1
che ne ha chiesto il rigetto, evidenziando di non avere cognizione Controparte_3 della ricezione del ricorso inoltrato dall'odierna appellante. L'appello è fondato. In via preliminare, ne va affermata l'ammissibilità, osservato che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata… (Cass. 40560/2021), ciò che si rinviene nell'atto notificato dalla sig.ra
. Pt_1
Ciò premesso, non si condivide la decisione del giudice di prime cure sull'inammissibilità della domanda. Invero, con l'opposizione proposta in primo grado, la sig.ra ha inteso impugnare Pt_1 la cartella di pagamento, per contestare la legittimità della iscrizione al ruolo per mancanza di un titolo legittimante, in seguito all'annullamento del verbale presupposto nell'ambito del proposto ricorso al Prefetto ex art. 203 CdS, e per dedurre fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ossia la prescrizione del credito. Trattasi, dunque, di domanda che va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. Difatti, l'opposizione c.d. recuperatoria è solo quella con cui si deduce di non avere mai ricevuto gli atti presupposti alla cartella mentre, nella specie, l'opponente deduce non solo di avere ricevuto il verbale ma di averlo impugnato con ricorso al Prefetto, il quale, non rispondendo nei termini di legge, ha determinato il maturarsi del silenzio accoglimento. Al riguardo, come noto, ai sensi del comma 1-bis art. 204 cds, laddove il Prefetto non emetta l'ordinanza ingiunzione nei termini perentori di cui al co. 1 dello stesso articolo, l'inerzia comporta l'automatico accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato (art 204 cds “i termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto”). Nel caso di specie, la sig.ra ha depositato il ricorso proposto al Prefetto avverso Pt_1 il verbale stesso, onde ottenerne l'annullamento. Non vi è dubbio che il predetto ricorso sia giunto all'organo adito, come si evince dal timbro, recante la dicitura “accettato” alla data del 14.03.2019, apposto dalla
[...] sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 145241084122, la cui CP_6 veridicità non è posta in dubbio dall'ente impositore, che pure ha sostenuto di non aver ricevuto il ricorso. Secondo un principio consolidato, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione (Cass. 6251/2025). Ne consegue che la notifica della cartella di pagamento è illegittima, perché fondata sul verbale di contravvenzione da intendersi già implicitamente annullato in virtù del silenzio- accoglimento del ricorso presentato al Prefetto di Napoli, con conseguente estinzione della pretesa creditoria, alla data di iscrizione al ruolo esattoriale della stessa da parte dell'ente impositore. In conclusione, l'appello va accolto con riforma della sentenza oggetto di gravame. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 147/2022 in ragione del valore e della complessità della lite e dell'attività espletata, senza istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021), a carico di entrambe le appellate in virtù del principio di causalità (Cass. 7716/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 9992/2025 del giudice di pace di Napoli dichiara l'illegittimità della cartella n. 07120200097766430000, con conseguente annullamento della stessa;
- condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della sig.ra Parte_1
, delle competenze di lite, che liquida, in € 173,00 per il primo grado di giudizio,
[...] ed in € 232,00, per il grado d'appello, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, se dovuta, come per legge, oltre esborsi per iscrizione a ruolo, se versati, con attribuzione all'Avv. Ferdinando Bisogni, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Napoli, il 2/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco