Articolo 1647 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1608Articolo 1648
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9 ottobre 2010
Art. 1647. Nomina a maresciallo 1. Possono aspirare alla nomina a maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore della Croce rossa italiana i marescialli in congedo delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza. 2. E' data la preferenza a coloro che hanno disimpegnato, almeno per un anno, le funzioni contabili. Essi conservano il grado ricoperto nelle Forze armate o nel Corpo della Guardia di finanza e la relativa anzianita'. 3. Possono inoltre aspirare alla nomina a maresciallo ordinario della Croce rossa italiana coloro che:
a) hanno conseguito idoneo titolo di studio, determinato con decreto del Ministro della difesa; b) danno prova di aver disimpegnato attribuzioni di contabile in un ufficio pubblico o privato importante; c) dimostrano, sottoponendosi a un apposito esperimento pratico, da determinarsi dalla presidenza nazionale dell'associazione, di ben conoscere la disciplina e i regolamenti militari.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010