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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunciato, all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3321/23 RG
TRA
, nato a [...] l [...], rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1
Vincenzo Ciccone Ricorrente E
in persona del suo presidente pro-tempore, Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Anna Oliva Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.6.23, il ricorrente premetteva di esser titolare di pensione IO n.
37631450 a decorrere dal dicembre 2006; che in data 17.2.23 aveva ricevuto la comunicazione da parte dell' in cui gli si richiedeva la restituzione a titolo di indebito di quote della prestazione CP_1 in godimento per il periodo dal 1.1.16 al 30.11.17 in ragione della corresponsione di “rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”; che avverso il provvedimento di indebito proponeva ricorso amministrativo senza esito. Tanto premesso, deduceva che nulla era dovuto all'ente previdenziale trovando applicazione al caso di specie la normativa speciale in materia di indebito richiamata in ricorso. Per l'effetto, chiedeva l'annullamento dell'indebito con vittoria di spese. L' , al quale veniva notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione CP_1 dell'udienza, si costituiva chiedendo rigettarsi la domanda perché infondata. Specificava che l'indebito era scaturito da una ricostituzione batch del 01.11.2017, in occasione della quale si era accertato il superamento del reddito relativamente al periodo 01.01.2016-30.11.2017. Per il periodo suddetto il ricorrente percepiva integrazione dell'assegno di invalidità a carico del Fondo sociale.
All'odierna udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza. Occorre anzitutto rilevare che l'indebito previdenziale, qual è quello di specie, è disciplinato dalle seguenti disposizioni:
l'art. 52 L. n. 86/1989 intitolato "Prestazioni indebite" che al comma 1 prevede che «Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione" ed al comma 2 che "Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato...»;
l'art. 13 L. n. 412/1991 (intitolato "Norme di interpretazione autentica") che ha testualmente disposto al 1° comma che: «Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2 della L. 9 marzo 1989 n. 86, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato
e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dall'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto a sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetizione delle somme indebitamente percepite" e al CP_ 2° comma che "L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza». Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione n. 18551 del 26.07.2017) «La L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, al comma 2, dispone che l' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza». Non viene quindi richiamata a tale proposito (ratei corrisposti in eccesso rispetto al reddito) la necessità che le somme siano corrisposte "in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato" come avviene per l'eccezione alla ripetibilità prevista dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, ivi autenticamente interpretato, ma, alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 166/96 (che ha ritenuto costituire principio direttivo del sistema dell'indebito previdenziale quello secondo il quale la ripetibilità cessa laddove l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell'integrazione al minimo pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato), il termine indicato al citato comma 2 viene assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui
l' ha avuto conoscenza successivamente al provvedimento di liquidazione o CP_1 riliquidazione.
Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' deve notificare, entro l'anno successivo a quello nel quale è stata resa la CP_1 dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili. Alla stregua di tali principi va esaminata la presente fattispecie, in quanto l'indebito di cui è causa deriva dalla percezione del trattamento di integrazione al minimo della pensione ordinaria in godimento del ricorrente, nel periodo da gennaio 2016 al novembre 2017, non dovuta per superamento dei limiti reddituali previsti per legge, tenuto conto del reddito del coniuge. CP_ Invero, l' ha versato in atti una prima comunicazione del suddetto indebito, ricevuta dall'istante con raccomandata, sottoscritta dal ricevente, del 28.11.17, su cui parte ricorrente non ha preso posizione. Deve, pertanto, ritenersi pacifica la ricezione di detta comunicazione di recupero, intervenuta entro l'anno successivo alla verifica del reddito incidente sulla misura della prestazione, conformemente alla previsione di cui al citato art. 13, co.
2. Ne consegue la piena ripetibilità delle somme erogate in eccesso non potendosi applicare l'invocata disciplina del legittimo affidamento. Né appare accoglibile la doglianza da ultimo sollevata nelle note del 21.5.24 secondo cui non vi sarebbe stato sforamento del limite reddituale.
Al riguardo giova rammentare che la legge 12 giugno 1984, n. 222, che ha riformato l'invalidità pensionabile, ha disciplinato in maniera diversa dalla generalità delle pensioni l'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità.
In particolare, l'articolo 1, commi 3, 4 e 5, ha stabilito che: «l'integrazione non spetta se il soggetto non coniugato, o separato legalmente possiede redditi propri, assoggettabili all'IRPEF, per un ammontare superiore a 2 volte l'importo annuo della pensione sociale (assegno sociale dall'1/01/1996). Per i soggetti coniugati e non separati legalmente l'integrazione non spetta se il reddito cumulato con quello del coniuge è superiore a 3 volte l'ammontare annuo della pensione sociale (assegno sociale dall'1/01/1996); i redditi da prendere in considerazione sono gli stessi stabiliti dall'art. 6 della legge n.638/1983 ai quali si aggiungono i trattamenti di fine rapporto e l'importo, a calcolo, dello stesso assegno da integrare;
l'importo dell'assegno integrato non può superare quello del trattamento minimo in vigore nella gestione di appartenenza e l'importo della quota di integrazione non può superare quello della pensione sociale (dell'assegno sociale dall' ). Per l'accertamento del reddito di cui al precedente Numero_1 comma, gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114».
In applicazione delle suindicate disposizioni, per gli assegni ordinari di invalidità non è prevista la
(pure invocata) parziale integrazione al trattamento minimo, per cui il superamento dei limiti di reddito comporta comunque la esclusione dal diritto all'integrazione. I redditi da considerare ai fini dell'accertamento del diritto sono quelli relativi all'anno per il quale dovrebbe essere corrisposta l'integrazione al minimo. Orbene, nel caso di specie, a dispetto di quanto dedotto da parte istante, emerge dalle dichiarazioni reddituali del beneficiario (odierno ricorrente) e del coniuge, il superamento dei suddetti limiti, ciò importando l'esclusione della invocata integrazione (dovendosi computare altresì l'importo dell'assegno da integrare e non essendo specificamente prevista la possibilità di una parziale integrazione).
Per tali ragioni, il ricorso va respinto.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. Att. Cpc.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte istante non tenuta alla refusione delle spese di lite.
Si comunichi.
Nola, li 10.6.25
IL GIUDICE
Dott. Fabrizia Di Palma
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunciato, all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3321/23 RG
TRA
, nato a [...] l [...], rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1
Vincenzo Ciccone Ricorrente E
in persona del suo presidente pro-tempore, Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Anna Oliva Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.6.23, il ricorrente premetteva di esser titolare di pensione IO n.
37631450 a decorrere dal dicembre 2006; che in data 17.2.23 aveva ricevuto la comunicazione da parte dell' in cui gli si richiedeva la restituzione a titolo di indebito di quote della prestazione CP_1 in godimento per il periodo dal 1.1.16 al 30.11.17 in ragione della corresponsione di “rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”; che avverso il provvedimento di indebito proponeva ricorso amministrativo senza esito. Tanto premesso, deduceva che nulla era dovuto all'ente previdenziale trovando applicazione al caso di specie la normativa speciale in materia di indebito richiamata in ricorso. Per l'effetto, chiedeva l'annullamento dell'indebito con vittoria di spese. L' , al quale veniva notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione CP_1 dell'udienza, si costituiva chiedendo rigettarsi la domanda perché infondata. Specificava che l'indebito era scaturito da una ricostituzione batch del 01.11.2017, in occasione della quale si era accertato il superamento del reddito relativamente al periodo 01.01.2016-30.11.2017. Per il periodo suddetto il ricorrente percepiva integrazione dell'assegno di invalidità a carico del Fondo sociale.
All'odierna udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza. Occorre anzitutto rilevare che l'indebito previdenziale, qual è quello di specie, è disciplinato dalle seguenti disposizioni:
l'art. 52 L. n. 86/1989 intitolato "Prestazioni indebite" che al comma 1 prevede che «Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione" ed al comma 2 che "Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato...»;
l'art. 13 L. n. 412/1991 (intitolato "Norme di interpretazione autentica") che ha testualmente disposto al 1° comma che: «Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2 della L. 9 marzo 1989 n. 86, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato
e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dall'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto a sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetizione delle somme indebitamente percepite" e al CP_ 2° comma che "L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza». Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione n. 18551 del 26.07.2017) «La L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, al comma 2, dispone che l' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza». Non viene quindi richiamata a tale proposito (ratei corrisposti in eccesso rispetto al reddito) la necessità che le somme siano corrisposte "in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato" come avviene per l'eccezione alla ripetibilità prevista dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, ivi autenticamente interpretato, ma, alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 166/96 (che ha ritenuto costituire principio direttivo del sistema dell'indebito previdenziale quello secondo il quale la ripetibilità cessa laddove l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell'integrazione al minimo pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato), il termine indicato al citato comma 2 viene assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui
l' ha avuto conoscenza successivamente al provvedimento di liquidazione o CP_1 riliquidazione.
Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' deve notificare, entro l'anno successivo a quello nel quale è stata resa la CP_1 dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili. Alla stregua di tali principi va esaminata la presente fattispecie, in quanto l'indebito di cui è causa deriva dalla percezione del trattamento di integrazione al minimo della pensione ordinaria in godimento del ricorrente, nel periodo da gennaio 2016 al novembre 2017, non dovuta per superamento dei limiti reddituali previsti per legge, tenuto conto del reddito del coniuge. CP_ Invero, l' ha versato in atti una prima comunicazione del suddetto indebito, ricevuta dall'istante con raccomandata, sottoscritta dal ricevente, del 28.11.17, su cui parte ricorrente non ha preso posizione. Deve, pertanto, ritenersi pacifica la ricezione di detta comunicazione di recupero, intervenuta entro l'anno successivo alla verifica del reddito incidente sulla misura della prestazione, conformemente alla previsione di cui al citato art. 13, co.
2. Ne consegue la piena ripetibilità delle somme erogate in eccesso non potendosi applicare l'invocata disciplina del legittimo affidamento. Né appare accoglibile la doglianza da ultimo sollevata nelle note del 21.5.24 secondo cui non vi sarebbe stato sforamento del limite reddituale.
Al riguardo giova rammentare che la legge 12 giugno 1984, n. 222, che ha riformato l'invalidità pensionabile, ha disciplinato in maniera diversa dalla generalità delle pensioni l'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità.
In particolare, l'articolo 1, commi 3, 4 e 5, ha stabilito che: «l'integrazione non spetta se il soggetto non coniugato, o separato legalmente possiede redditi propri, assoggettabili all'IRPEF, per un ammontare superiore a 2 volte l'importo annuo della pensione sociale (assegno sociale dall'1/01/1996). Per i soggetti coniugati e non separati legalmente l'integrazione non spetta se il reddito cumulato con quello del coniuge è superiore a 3 volte l'ammontare annuo della pensione sociale (assegno sociale dall'1/01/1996); i redditi da prendere in considerazione sono gli stessi stabiliti dall'art. 6 della legge n.638/1983 ai quali si aggiungono i trattamenti di fine rapporto e l'importo, a calcolo, dello stesso assegno da integrare;
l'importo dell'assegno integrato non può superare quello del trattamento minimo in vigore nella gestione di appartenenza e l'importo della quota di integrazione non può superare quello della pensione sociale (dell'assegno sociale dall' ). Per l'accertamento del reddito di cui al precedente Numero_1 comma, gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114».
In applicazione delle suindicate disposizioni, per gli assegni ordinari di invalidità non è prevista la
(pure invocata) parziale integrazione al trattamento minimo, per cui il superamento dei limiti di reddito comporta comunque la esclusione dal diritto all'integrazione. I redditi da considerare ai fini dell'accertamento del diritto sono quelli relativi all'anno per il quale dovrebbe essere corrisposta l'integrazione al minimo. Orbene, nel caso di specie, a dispetto di quanto dedotto da parte istante, emerge dalle dichiarazioni reddituali del beneficiario (odierno ricorrente) e del coniuge, il superamento dei suddetti limiti, ciò importando l'esclusione della invocata integrazione (dovendosi computare altresì l'importo dell'assegno da integrare e non essendo specificamente prevista la possibilità di una parziale integrazione).
Per tali ragioni, il ricorso va respinto.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. Att. Cpc.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte istante non tenuta alla refusione delle spese di lite.
Si comunichi.
Nola, li 10.6.25
IL GIUDICE
Dott. Fabrizia Di Palma