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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/06/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 2827/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 2827/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2827 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_1 difesa, come in atti, dall'Avv Mario D'Amico e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Macerata Campania (CE) alla via Matteotti n. 94;
APPELLANTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Controparte_2
Avv.ti Emilia Pagano e Gianluca Iannucci, e con questi elettivamente domi- ciliato presso lo studio dei difensori sito in Caserta (CE) alla via Brignola n.
7;
APPELLATO
e
, CF: , residente a [...]Controparte_3 C.F._1
Emilia (MO) alla via Don Luigi Rancogli n. 52;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
09.06.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo
2
svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, le convenivano in giudizio il CP_1 [...]
e il al fine di sentir dichiarare la riforma CP_4 Controparte_3 della sentenza n. 102/2023, pronunziata dal Giudice di Pace di Carinola, depositata in Cancelleria in data 31.01.2023.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'applicazione/ valutazione dell'art 145-148 CdA in quanto il CP_2 avrebbe dovuto azionare la domanda ai sensi dell'art 141 CdA. 2) Il Giudi- ce di prime cure ha erroneamente valutato le dichiarazioni del teste escusso in primo grado che ha narrato quanto dedotto nel libello introduttivo senza aggiungere alcun elemento maggiore a sostegno della domanda dell'attore, oggi appellato. 3) Il Giudice di prime cure errava nella valutazione della
CTU medico legale che non ha tenuto conto delle osservazioni mosse dal consulente della compagnia, riconoscendo un danno morale che non è stato dimostrato in giudizio. 4) Il Giudice di prime cure errava, altresì, nella valu- tazione delle risultanze istruttorie, in particolar modo nel non ammettere la consulenza tecnica informatica richiesta al fine di comparare i dati del di- spositivo satellitare installato sulla vettura del che non rilevavano CP_3 alcun evento crash nella data indicata del sinistro. 5) A seguito della senten- za sono stati emessi due assegni del valore di € 3.982,56 e € 14.440,55 in da- ta 13.03.2023 a seguito di pignoramento mobiliare.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
IN VIA PRELIMINARE si chiede disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del- la sentenza n102/2023, resa inter partes, in data 30.01.2023, dal Giudice di Pace di
Carinola, Dott.ssa Marisa Marrese nel procedimento civile recante R.G. n. 2656/2019, depositata e resa pubblica in data 31.01.2023, non notificata, per tutti i gravi motivi esposti nel presente atto di gravame;
2) NEL MERITO ritenere fondati tutti i motivi esposti con il presente gravame e, in accoglimento dello stesso, riformare integralmente, per
l'effetto,la sentenza n. 102/2023, resa inter partes, in data 30.01.2023, dal Giudice di
Pace di Carinola, Dott.ssa Marisa Marrese nel procedimento civile recante R.G. n.
2656/2019, depositata e resa pubblica in data 31.01.2023, non notificata, dichiaran- dosi che nulla deve la in favore del sig. CP_5 Controparte_1 CP_6
3
menico per le lesioni subite in conseguenza dell'evento per cui è causa, stante la evidente il- logicità della richiamata decisione;
3) Vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo: 1) Controparte_2
Inammissibilità dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dall'art
342 e 348bis c.p.c.; 2) Infondata l'eccezione relativa all'azione giudiziale ai sensi dell'art 141 CdA in quanto fin dai primi scritti difensivi l'appellato ha dichiarato la mancata copertura assicurativa del motociclo;
3) In relazione alla dichiarazione testimoniale, il teste ha suffragato pienamente la domanda attorea rispondendo in maniera puntuale e precisa alle domande del Giudi- ce. 4) Pretestuose e infondate sono le censure relative alla CTU medico le- gale e alla mancata ammissione della consulenza tecnica informatica, in quanto, la prima ha confermato il nesso tra le lesioni e l'evento; la consulen- za tecnica di parte espletata ha confermato il mal funzionamento della black box installata sulla vettura del . CP_3
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: IN VIA PRELI-
MINARE, 1. Vista la carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 cpc, dichiarare inammissibile l'appello formulato con vittoria delle spese del grado, oltre IVA e CPA come per legge, al sottoscritto avvocato anticipatario;
NEL MERITO, 2. Ritenere fon- dati i motivi su esposti e per l'effetto rigettare l'appello proposto e confermare la decisione del Giudice di Pace di Carinola n. 102/2023; 3) In ogni caso voglia condannare la ap- pellante alla refusione delle spese del presente grado, oltre IVA e CPA come per legge, ai sottoscritti avvocati anticipatari;
Si dichiara che il valore della presente controversia è pari
a quello dichiarato dall'appellante in sede di iscrizione a ruolo.
Preliminarmente si dà atto che , seppur regolarmente cita- Controparte_3 to, non è costituto.
Sempre in via preliminare occorre dare atto che nonostante l'ordine formu- lato alle parti di procedere alla ricostruzione delle rispettive produzioni,
ha omesso il deposito telematico del proprio fascicolo, Controparte_2 il quale, non è neppure nel fascicolo d'Ufficio.
Passando direttamente all'esame del merito del giudizio l'appello è a dirsi fondato non risultando provato il fatto storico dedotto in citazione.
Il giudizio de quo prendeva le mosse dall'impugnata sentenza n. 102/2023 emessa dal giudice di Pace di Carinola il quale, a seguito dell'istruttoria espletata accoglieva la domanda del , odierno appellato. Controparte_2
4
Orbene, codesto Tribunale sulla base delle risultanze istruttorie del primo grado e della documentazione prodotta in atti, non ritiene raggiunta la prova in ordine alla domanda presentata in primo grado da . Controparte_2
In particolare, è emerso che sul veicolo Wolkswagen Polo tg EG360LM di proprietà e condotto dal , era installata la scatola nera che, Controparte_3 nell'ora e nel giorno indicati del sinistro non rilevava alcun evento crash.
A tal proposito, l'articolo 145 bis del codice delle assicurazioni, introdotto dall'art. 1, co. 20, L. n. 124/2017 al fine di contrastare il fenomeno delle frodi assicurative, il quale detta “Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente ri- sulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate di- sposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risul- tanze sono rese fruibili alle parti.
Alla luce della già citata disposizione il legislatore pone, quindi, una presun- zione iuris tantum di regolare funzionamento del dispositivo concesso in uso all'utente assicurato e di conseguente attendibilità piena delle risultanze del medesimo, salvo prova contraria, posta a carico della parte danneggiata, cir- ca il malfunzionamento o manomissione del predetto macchinario. Ciò, ov- viamente non significa, come pare intendere parte appellata, che i dati del report del dispositivo installato siano muniti di valore di prova legale, non essendo questi provenienti da pubblico ufficiale, né ovviamente che la pre- sunzione sia assoluta, ovvero che sia una praesumptio iuris et de iure, sicchè da un lato non occorre proporre querela di falso ex art 2700 c.c. e dall'altro tali dati possono essere superati attraverso il ricorso a una prova libera di segno contrario, il cui contenuto, in ragione della predetta presunzione di attendi- bilità, è però predeterminato dal legislatore e deve essere volto specifica- mente alla verifica del suo non corretto o adeguato funzionamento.
In altri termini, per l'effetto della accettazione convenzionale della installa- zione del macchinario elettrico sul veicolo assicurato e della conseguente presunzione normativa di veridicità dei dati da questi riportati, il thema pro- bandum, in caso di fatti non risultanti dalla scatola nera è normativa prede- terminato dovendo parte attrice superare la presunzione di attendibilità dei
5
risultati fornendo la prova del malfunzionamento o manomissione del di- spositivo satellitare in uso.
La previsione in capo al danneggiato della prova contraria non appare, per- tanto, né irragionevole né in contrasto con il principio della parità delle ar- mi, ma si pone in linea con il consolidato orientamento ella Suprema Corte che individua il soggetto tenuto alla prova dei fatti attraverso il noto princi- pio della vicinanza della prova, cfr Cassazione Sezioni Unite n. 13533/2001.
Tale principio, del resto, ha valenza generale e trova quindi comune applica- zione anche in tema di responsabilità extracontrattuale, cfr Cassazione Sen- tenza n. 5961 del 25/03/2016.
Invero, in primo grado, contrariamente a quanto censurato dalla compagnia appellante, veniva espletata CTU tecnica per valutare l'eventuale malfunzio- namento della scatola nera.
Dalle risultanze di tale CTU tecnica, a firma del Dott si evidenzia Per_1 come “dall'analisi dei dati contenuti nel report telematico versato in atti, non si evince alcuna anomalia tale da far supporre un malfunzionamento del dispositivo”.
Pertanto, in assenza di una prova positiva circa il malfunzionamento o della manomissione della scatola nera deve ritenersi che non sia stata superata la presunzione di veridicità dei dati riportarti nel report ai sensi dell'art 145 bis d.lgs 206/2009.
Orbene, va evidenziato, inoltre, che sia in primo grado che in appello si par- la di “urto non violento tale per cui la scatola nera non rilevava l'urto nono- stante la stessa rilevasse una velocità di 42km/h alla data del presunto sini- stro”.
Tale dato stride fortemente con le lesioni rilevate successivamente al sini- stro, in quanto, un urto non violento tale per cui non permette l'attivazione della scatola nera, è inverosimile che possa provocare le lesioni riscontrate, ovvero le lesioni capsulo legamentose in più distretti anatomici del corpo come dichiarati dall'attore/appellato.
Inoltre, la CTU medica espletata in primo grado rileva un mancato riscontro di esiti cicatriziali nelle parti anatomiche attinte dall'urto.
Anche tale dato risulta essere inverosimile, atteso che, la caduta dallo scoo- ter producendo escoriazioni profonde, necessariamente in fase di guarigione lasciano cicatrici visibili a meno che non si tratti di abrasioni lievi che però appaiono incompatibili con lesioni gravi legamentose.
6
Deve, pertanto, ritenersi non rispettato l'art. 2697 c.c., il quale sancisce che
“chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fon- damento”.
Invero, l'attore, odierno appellato non ha dato prova di quanto domandato in primo grado e conseguentemente non può ritenersi provato il nesso di causalità tra l'evento e il danno dedotto.
Ciò posto, l'appello risulta fondato con conseguente riforma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello, e per l'effetto, rigetta la domanda in primo grado di
; Controparte_2
Condanna e l'avv.to Emilia Pagano, quale procura- Controparte_2 tore anticipatario nel giudizio di primo grado, alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado;
Condanna , al pagamento delle spese processuali del Controparte_2 doppio grado di giudizio in favore di , che liquida Controparte_1 per il primo grado in € 633,00 per compenso professionale, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
mentre per il secondo grado in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
Pone definitivamente le spese della CTU tecnica e medica, espletate in primo grado a carico di;
Controparte_2
Santa Maria Capua Vetere, 09.06.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
7
n. 2827/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 2827/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2827 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_1 difesa, come in atti, dall'Avv Mario D'Amico e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Macerata Campania (CE) alla via Matteotti n. 94;
APPELLANTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Controparte_2
Avv.ti Emilia Pagano e Gianluca Iannucci, e con questi elettivamente domi- ciliato presso lo studio dei difensori sito in Caserta (CE) alla via Brignola n.
7;
APPELLATO
e
, CF: , residente a [...]Controparte_3 C.F._1
Emilia (MO) alla via Don Luigi Rancogli n. 52;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
09.06.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo
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svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, le convenivano in giudizio il CP_1 [...]
e il al fine di sentir dichiarare la riforma CP_4 Controparte_3 della sentenza n. 102/2023, pronunziata dal Giudice di Pace di Carinola, depositata in Cancelleria in data 31.01.2023.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'applicazione/ valutazione dell'art 145-148 CdA in quanto il CP_2 avrebbe dovuto azionare la domanda ai sensi dell'art 141 CdA. 2) Il Giudi- ce di prime cure ha erroneamente valutato le dichiarazioni del teste escusso in primo grado che ha narrato quanto dedotto nel libello introduttivo senza aggiungere alcun elemento maggiore a sostegno della domanda dell'attore, oggi appellato. 3) Il Giudice di prime cure errava nella valutazione della
CTU medico legale che non ha tenuto conto delle osservazioni mosse dal consulente della compagnia, riconoscendo un danno morale che non è stato dimostrato in giudizio. 4) Il Giudice di prime cure errava, altresì, nella valu- tazione delle risultanze istruttorie, in particolar modo nel non ammettere la consulenza tecnica informatica richiesta al fine di comparare i dati del di- spositivo satellitare installato sulla vettura del che non rilevavano CP_3 alcun evento crash nella data indicata del sinistro. 5) A seguito della senten- za sono stati emessi due assegni del valore di € 3.982,56 e € 14.440,55 in da- ta 13.03.2023 a seguito di pignoramento mobiliare.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
IN VIA PRELIMINARE si chiede disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del- la sentenza n102/2023, resa inter partes, in data 30.01.2023, dal Giudice di Pace di
Carinola, Dott.ssa Marisa Marrese nel procedimento civile recante R.G. n. 2656/2019, depositata e resa pubblica in data 31.01.2023, non notificata, per tutti i gravi motivi esposti nel presente atto di gravame;
2) NEL MERITO ritenere fondati tutti i motivi esposti con il presente gravame e, in accoglimento dello stesso, riformare integralmente, per
l'effetto,la sentenza n. 102/2023, resa inter partes, in data 30.01.2023, dal Giudice di
Pace di Carinola, Dott.ssa Marisa Marrese nel procedimento civile recante R.G. n.
2656/2019, depositata e resa pubblica in data 31.01.2023, non notificata, dichiaran- dosi che nulla deve la in favore del sig. CP_5 Controparte_1 CP_6
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menico per le lesioni subite in conseguenza dell'evento per cui è causa, stante la evidente il- logicità della richiamata decisione;
3) Vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo: 1) Controparte_2
Inammissibilità dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dall'art
342 e 348bis c.p.c.; 2) Infondata l'eccezione relativa all'azione giudiziale ai sensi dell'art 141 CdA in quanto fin dai primi scritti difensivi l'appellato ha dichiarato la mancata copertura assicurativa del motociclo;
3) In relazione alla dichiarazione testimoniale, il teste ha suffragato pienamente la domanda attorea rispondendo in maniera puntuale e precisa alle domande del Giudi- ce. 4) Pretestuose e infondate sono le censure relative alla CTU medico le- gale e alla mancata ammissione della consulenza tecnica informatica, in quanto, la prima ha confermato il nesso tra le lesioni e l'evento; la consulen- za tecnica di parte espletata ha confermato il mal funzionamento della black box installata sulla vettura del . CP_3
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: IN VIA PRELI-
MINARE, 1. Vista la carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 cpc, dichiarare inammissibile l'appello formulato con vittoria delle spese del grado, oltre IVA e CPA come per legge, al sottoscritto avvocato anticipatario;
NEL MERITO, 2. Ritenere fon- dati i motivi su esposti e per l'effetto rigettare l'appello proposto e confermare la decisione del Giudice di Pace di Carinola n. 102/2023; 3) In ogni caso voglia condannare la ap- pellante alla refusione delle spese del presente grado, oltre IVA e CPA come per legge, ai sottoscritti avvocati anticipatari;
Si dichiara che il valore della presente controversia è pari
a quello dichiarato dall'appellante in sede di iscrizione a ruolo.
Preliminarmente si dà atto che , seppur regolarmente cita- Controparte_3 to, non è costituto.
Sempre in via preliminare occorre dare atto che nonostante l'ordine formu- lato alle parti di procedere alla ricostruzione delle rispettive produzioni,
ha omesso il deposito telematico del proprio fascicolo, Controparte_2 il quale, non è neppure nel fascicolo d'Ufficio.
Passando direttamente all'esame del merito del giudizio l'appello è a dirsi fondato non risultando provato il fatto storico dedotto in citazione.
Il giudizio de quo prendeva le mosse dall'impugnata sentenza n. 102/2023 emessa dal giudice di Pace di Carinola il quale, a seguito dell'istruttoria espletata accoglieva la domanda del , odierno appellato. Controparte_2
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Orbene, codesto Tribunale sulla base delle risultanze istruttorie del primo grado e della documentazione prodotta in atti, non ritiene raggiunta la prova in ordine alla domanda presentata in primo grado da . Controparte_2
In particolare, è emerso che sul veicolo Wolkswagen Polo tg EG360LM di proprietà e condotto dal , era installata la scatola nera che, Controparte_3 nell'ora e nel giorno indicati del sinistro non rilevava alcun evento crash.
A tal proposito, l'articolo 145 bis del codice delle assicurazioni, introdotto dall'art. 1, co. 20, L. n. 124/2017 al fine di contrastare il fenomeno delle frodi assicurative, il quale detta “Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente ri- sulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate di- sposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risul- tanze sono rese fruibili alle parti.
Alla luce della già citata disposizione il legislatore pone, quindi, una presun- zione iuris tantum di regolare funzionamento del dispositivo concesso in uso all'utente assicurato e di conseguente attendibilità piena delle risultanze del medesimo, salvo prova contraria, posta a carico della parte danneggiata, cir- ca il malfunzionamento o manomissione del predetto macchinario. Ciò, ov- viamente non significa, come pare intendere parte appellata, che i dati del report del dispositivo installato siano muniti di valore di prova legale, non essendo questi provenienti da pubblico ufficiale, né ovviamente che la pre- sunzione sia assoluta, ovvero che sia una praesumptio iuris et de iure, sicchè da un lato non occorre proporre querela di falso ex art 2700 c.c. e dall'altro tali dati possono essere superati attraverso il ricorso a una prova libera di segno contrario, il cui contenuto, in ragione della predetta presunzione di attendi- bilità, è però predeterminato dal legislatore e deve essere volto specifica- mente alla verifica del suo non corretto o adeguato funzionamento.
In altri termini, per l'effetto della accettazione convenzionale della installa- zione del macchinario elettrico sul veicolo assicurato e della conseguente presunzione normativa di veridicità dei dati da questi riportati, il thema pro- bandum, in caso di fatti non risultanti dalla scatola nera è normativa prede- terminato dovendo parte attrice superare la presunzione di attendibilità dei
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risultati fornendo la prova del malfunzionamento o manomissione del di- spositivo satellitare in uso.
La previsione in capo al danneggiato della prova contraria non appare, per- tanto, né irragionevole né in contrasto con il principio della parità delle ar- mi, ma si pone in linea con il consolidato orientamento ella Suprema Corte che individua il soggetto tenuto alla prova dei fatti attraverso il noto princi- pio della vicinanza della prova, cfr Cassazione Sezioni Unite n. 13533/2001.
Tale principio, del resto, ha valenza generale e trova quindi comune applica- zione anche in tema di responsabilità extracontrattuale, cfr Cassazione Sen- tenza n. 5961 del 25/03/2016.
Invero, in primo grado, contrariamente a quanto censurato dalla compagnia appellante, veniva espletata CTU tecnica per valutare l'eventuale malfunzio- namento della scatola nera.
Dalle risultanze di tale CTU tecnica, a firma del Dott si evidenzia Per_1 come “dall'analisi dei dati contenuti nel report telematico versato in atti, non si evince alcuna anomalia tale da far supporre un malfunzionamento del dispositivo”.
Pertanto, in assenza di una prova positiva circa il malfunzionamento o della manomissione della scatola nera deve ritenersi che non sia stata superata la presunzione di veridicità dei dati riportarti nel report ai sensi dell'art 145 bis d.lgs 206/2009.
Orbene, va evidenziato, inoltre, che sia in primo grado che in appello si par- la di “urto non violento tale per cui la scatola nera non rilevava l'urto nono- stante la stessa rilevasse una velocità di 42km/h alla data del presunto sini- stro”.
Tale dato stride fortemente con le lesioni rilevate successivamente al sini- stro, in quanto, un urto non violento tale per cui non permette l'attivazione della scatola nera, è inverosimile che possa provocare le lesioni riscontrate, ovvero le lesioni capsulo legamentose in più distretti anatomici del corpo come dichiarati dall'attore/appellato.
Inoltre, la CTU medica espletata in primo grado rileva un mancato riscontro di esiti cicatriziali nelle parti anatomiche attinte dall'urto.
Anche tale dato risulta essere inverosimile, atteso che, la caduta dallo scoo- ter producendo escoriazioni profonde, necessariamente in fase di guarigione lasciano cicatrici visibili a meno che non si tratti di abrasioni lievi che però appaiono incompatibili con lesioni gravi legamentose.
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Deve, pertanto, ritenersi non rispettato l'art. 2697 c.c., il quale sancisce che
“chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fon- damento”.
Invero, l'attore, odierno appellato non ha dato prova di quanto domandato in primo grado e conseguentemente non può ritenersi provato il nesso di causalità tra l'evento e il danno dedotto.
Ciò posto, l'appello risulta fondato con conseguente riforma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello, e per l'effetto, rigetta la domanda in primo grado di
; Controparte_2
Condanna e l'avv.to Emilia Pagano, quale procura- Controparte_2 tore anticipatario nel giudizio di primo grado, alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado;
Condanna , al pagamento delle spese processuali del Controparte_2 doppio grado di giudizio in favore di , che liquida Controparte_1 per il primo grado in € 633,00 per compenso professionale, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
mentre per il secondo grado in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
Pone definitivamente le spese della CTU tecnica e medica, espletate in primo grado a carico di;
Controparte_2
Santa Maria Capua Vetere, 09.06.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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