Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/06/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
812 /2022
TRIBUNALE DI TREVISO
Il 5 giugno 2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Poirè ad esito delle note ex art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.ssa Roberta Poirè, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 812/22 da con gli avvocati Camilla Cenci e Giancarlo Moro presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE
contro
: con l'avvocato Enrico Villanova presso il cui studio ha eletto domicilio CP_1
RESISTENTE
e con con l'avvocato Giorgio De Luigi preso il cui studio ha eletto domicilio Controparte_2
TERZO CHIAMATO
IN PUNTO: risarcimento danno differenziale da malattia professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 nato il [...], è stato dipendente a tempo pieno da luglio 1989 al Parte_1 pensionamento del giugno 2017 di 3 che produce pannelli per vari mobilifici ed è portatore CP_3 di ernia discale e di discopatia riconosciute di origine professionale ad esito di causa nei confronti dell'Inail con inabilità del 10% e conseguente indennizzo di €7400,76.
Agisce in questa sede nei confronti dell'ex datore di lavoro per il riconoscimento del danno differenziale.
Ha esposto: per i primi cinque anni, fino al 1994, aveva lavorato al carico e scarico della pressa, movimentando ogni giorno circa 500 tavole di legno corrispondenti a 62 unità all'ora senza
nei successivi 5 anni, fino al 1999, aveva preparato i banchi per la pressatura, cioè prelevando con il carrello elevatore le tavole da lavorare di circa 40 kg ciascuna quindi scaricandole manualmente, e con un collega, dalle forche alla pressa per riposizionarle, una volta pressate, sulle forche del muletto e riporle sullo scaffale;
nei successivi 3 anni, fino al 2012,era stato responsabile di turno, adiuvando gli addetti alla movimentazione dei carichi quando occorreva;
nel 2012 era passato al reparto 3BLux ove era stato adibito all'imballaggio dei cartoni, mansioni che comportava movimentazione continua di carichi con transpallet manuale per cataste di tavole dal peso variabile tra 8 e 30 kg;
lo spostamento avveniva su pavimento irregolare e l'impugnatura del transpallet era all'altezza di 80 cm dal pavimento sicchè i movimenti di traino e spinta avvenivano sempre con il tronco flesso.
Nel 2015 si era sottoposto ad accertamenti strumentali per l'acutizzazione del dolore al rachide lombare ed erano diagnosticate ernie multiple con dolore persistente anche dopo l'intervento chirurgico del 2015.
La patologia era stata causata dall'attività lavorativa e sussisteva colpa del datore di lavoro che, in violazione dell'art. 2087 c.c. e delle norme dettate dagli atti 47, 4849, allegato VI d.lgs. 626/94, reiterate nel TU del 2008 non aveva adottato nessuna misura per la riduzione del rischio, non aveva fornito la prevista formazione/informazione, non aveva curato la sorveglianza sanitaria.
ha escluso che le mansioni descritte dal ricorrente fossero usuranti come dal ricorrente CP_1 assunto ed ha dedotto di avere posto in essere ogni adempimento in tema di salute e sicurezza;
in subordine, ha chiesto di essere tenuta indenne dall'Assicurazione che ha, previa autorizzazione, chiamato in causa. Co L'assicurazione si è, nel merito, associata alle difese di e,quanto alla Controparte_2 copertura assicurativa, ha dedotto che la polizza 30/9/14-- 31/12/16 prevedeva l'indennizzo
“purché: le malattie si manifestino durante il periodo di validità della Polizza e siano conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione ed anche antecedentemente ma non prima della seguente data: 31/12/2008; le richieste di risarcimento siano presentate durante il periodo di validità della Polizza e anche successivamente, ma non oltre il periodo di ultrattività sotto indicato, decorrente dalla data di cessazione della garanzia o, se antecedente, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro:6 mesi”; l'assicuratore ha richiamato la franchigia e la clausola di esclusione della copertura delle spese legali se non per legali o tecnici dalla stessa designati.
La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale.
2.Il ricorso è da accogliersi per le ragioni che seguono.
Quanto alle mansioni la resistente non ha fornito una vera e propria descrizione alternativa in quanto: per il periodo 89-94 ha dedotto che “il ricorrente si limitava a trascinare dal bancale le tavole di legno senza alcuna azione di carico, limitandosi ad accompagnare i pezzi sul piano di lavoro”, laddove -però- neanche il ricorrente ha lamentato attività di carico (almeno sensibile) bensì
“ripetute estensioni e flessioni del tronco, abbinate a movimenti di trazione del busto per poter far avanzare le tavole sui rulli metallici di cui era provvisto il piano di lavoro”; da cui, comportanti il trascinamento ed accompagnamento dei pezzi (62 all'ora, con dimensioni di anche 250X60 cm;
ciò che è incontestato) proprio quell'estensione e flessione nonché trazione descritti in ricorso, la difesa si sostanzia nella negazione della gravosità delle mansioni ammesse, peraltro apodittica;
per il periodo 94-99 ha dedotto che si limitava ad “accompagnare” le tavole dalle forche Pt_1 del muletto alla pressa e viceversa, e poiché non è concepibile una attività di “accompagnamento” di tavole che non comporti la loro movimentazione manuale, ancorchè per brevi distanze, la descrizione attorea risulta in sostanza incontestata;
-per il periodo 1999-2012 le parti concordano sull'avere lavorato come responsabile di Pt_1 turno con, all'occorrenza, ausilio/sostituzione degli addetti;
mentre non è contestato che l'ausilio, quando occorreva, consistesse nell'operazione descritta dal ricorrente;
-per il periodo 2012-2017 entrambe le parti hanno riferito che aveva lavorato al reparto Pt_1
3BLUX usando costantemente il transpallet manuale;
parte resistente non ha contestato che si trattasse di spostare cataste di tavole di misure differenti e di peso unitari compreso tra 8 e 30 kg e la difesa è limitata all'affermazione che l'uso del transpallet manuale impedisce “qualsiasi sforzo o trazione”.
Dovendosi,quindi, affermare che le mansioni sono, nella loro oggettività, incontestate, il rapporto di causa tra le mansioni e la patologia presentata dal ricorrente è già stato convincentemente affermato nella causa contro l'Inail, ed alla stregua di una puntuale istruttoria orale (produzione 6 parte ricorrente;
e si veda, a titolo di esempio, la deposizione del collega “il ricorrente Tes_1 movimentava con il transpallet manuale i bancali con i cartoni, dove erano impilati cartoni per un metro ed ottanta circa. Inoltre alimentava la linea. Prendeva le cataste dei pannelli che dovevano essere spostate a spinta su dei binari ove c'erano dei rulli dove avrebbero dovuto scorrere le cataste. Ma questi rulli non erano manutenuti correttamente e quindi le cataste spesso si bloccavano, non riuscivano a scorrere. In questi casi bisognava cercare di spingere manualmente facendo leva sul legno nella specie cercare di spostare in avanti il carico. L'attività in questione implicava anche la spinta a mano di queste cataste per 60 0 70 metri;
e quanto al lavoro al reparto
4 “l'operazione di carico sulle forche delle tavole veniva svolta manualmente”; quanto al Pt_2 periodo 99-12 “il ricorrente aiutava nella movimentazione dei carichi, in particolare aiutava nella movimentazione delle bobine che dovevano essere fatte scivolare sulle forche di un muletto. Le bobine pesavano cinque quintali. Le facevamo cadere sulle forche con un movimento ad onda, le facevano ondeggiare a mano sino a quando non cadevano. Nel corso del turno di notte questa operazione veniva fatta una quindicina di volte”) e di una altrettanto puntuale CTU medico legale che ha ritenuto la piena compatibilità della malattia con l'attività lavorativa. Il ricorrente ha quindi assolto all'onere della prova su di lui gravante, mentre non altrettanto può dirsi per il datore di lavoro che si è limitato ad elencare le misure astrattamente adottabili nel caso di specie senza non solo dimostrare ma neanche allegare quali, tra tali misure, fossero state adottate con specifico riguardo alla posizione del ricorrente.
Sono state, invero, prodotte centinaia di pagine di DVR e connesse schede di vari anni senza una sola parola di illustrazione, e neanche indicando quali parti di detti -verbosissimi- documenti riguardano gli specifici settori nei quali è stato negli anni adibito (3B consta avere oltre 300 Pt_1 dipendenti), quando, pure, dalla visione di tali documenti risulta (come lo stesso CTU nominato nel presente processo ha riscontrato) che il rischio specifico per traumi dorso/lombari era stato riscontrato costantemente nel corso degli anni sia per la linea pressatura del reparto 4L che per la linea imballo del reparto 3B.
Ciò nondimeno, nessun intervento almeno finalizzato a valutare la possibilità di modifiche migliorative (quantomeno mediante introduzione di congrue pause di recupero e/o rotazione nelle mansioni, se non l'introduzione di strumentazione aggiuntiva) è stato neanche citato e, parimenti, Part nulla è stato addotto in relazione alla rulliera del reparto 3B pure necessitante di modifica anche secondo il DVR (cfr. CTU dott. , conformemente alla deposizione Cecchetto), così Per_1 nulla è stato dedotto/prodotto quanto alla formazione/informazione (i tre attestati prodotti sub 6-8 non hanno attinenza alcuna con il rischio che ai presenti fini rileva) ed alla sorveglianza sanitaria pure .
Dovendosi, sul punto, precisare che non rileva, ai presenti fini, l'errore di comunicazione in cui è incorso il CTU nel non correttamente indirizzare la richiesta di documentazione medica al resistente in quanto, anche qualora esistente ed al CTU inviata, essa sarebbe stata in ipotesi valutabile esclusivamente per la risposta ai quesiti.
La sorveglianza sanitaria costituisce, invero, se necessaria od opportuna, un aspetto dell'obbligo di protezione il cui adempimento il datore di lavoro è onerato di dimostrare nel rispetto dei termini processuali deduttivi e probatori stabiliti dall'art. 416 c.p.c. e,quindi, -sotto il profilo della produzione documentale- nei 10 giorni anteriori all'udienza di discussione fissata nel decreto, termine che -all'evidenza- non può essere eluso neanche da eventuali esigenze ricostruttive dell'indagine tecnica devoluta al perito d'ufficio.
Il CTU, con valutazione ampiamente motivata ed immune da vizi logici, accertato che il ricorrente
“è affetto da ernie discali multiple L2-L3 e L5-S1 ed esiti di discecotomia L3-L4 e che, trattandosi di ernia da sovraccarico biomeccanico del rachide, la malattia è causalmente riconducibile all'attività lavorativa svolta dall'assicurato presso la Ditta 3B.
Sulla base della documentazione disponibile ha concluso che la data di insorgenza della malattia coincide con la data di diagnosi, ossia il 2015 e che la malattia ha determinato una inabilità permanente del 10% mentre l'inabilità temporanea (per l'intervento di discectomia) ha avuto durata di 124 giorni, grave (e quindi al 100%) per i 4 giorni di ricovero, media (e quindi al 50%, considerato l'impossibilità di riprendere il lavoro) per i successivi 30 giorni, lieve (e quindi al 25% per i giorni restanti).
Considerato il 3 ottobre 2015 (data della diagnosi) quale data di insorgenza della malattia e l'età del ricorrente (nato il [...]) le tabelle di Milano del 2024 indicano in €23.535,00 il risarcimento medio di cui €4856,00 a titolo di incremento per la sofferenza;
nel caso di specie si tratta di malattia estremamente diffusa nella popolazione soprattutto della fascia di età del ricorrente e che non determina particolari sofferenze soggettive e ciò comporta che l'importo è da reputarsi sufficiente anche alla copertura di quel maggior affaticamento lavorativo che può presumersi essersi verificato per il breve periodo in cui ha ancora lavorato prima del pensionamento;
Pt_1 al danno non patrimoniale permanente va detratto l'indennizzo Inail per un importo finale di
€16.134,24
Il danno temporaneo va monetizzato in €115x4+€57,50x30+28,75x90=4772,50.
Le spese di CTP richieste in ricorso (anteriori, quindi, a quelle affermate come sostenute in relazione alla CTU in corso di causa) non sono riconoscibili in quanto, qualora non si tratti della duplicazione delle spese che il ricorrente si è già visto riconoscere a carico dell'Inail nel separato processo di cui si è già parlato (la sentenza che lo ha concluso ha, infatti, posto a carico dell'Inail spese di CTP per €300,00), si tratterebbe di spese sostenute per una superflua duplicazione di
CTP.
3. Quanto alla domanda di manleva si pone in via preliminare la necessità di valutare la validità della clausola contrattuale, verosimilmente definibile claims made mista, sopra riportata (garanzia operante “purché: le malattie si manifestino durante il periodo di validità della Polizza e siano conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione ed anche antecedentemente ma non prima della seguente data: 31/12/2008; le richieste di risarcimento siano presentate durante il periodo di validità della Polizza e anche successivamente, ma non oltre il periodo di ultrattività sotto indicato, decorrente dalla data di cessazione della garanzia o, se antecedente, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro:6 mesi”) in relazione all'art. 1322 1° comma c.p.c.; questione sulla quale le parti non hanno interloquito e sulla quale va quindi provocato il contraddittorio ex art. 101 2° comma c.p.c. come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio tra resistente e terzo chiamato.
Il processo tra ricorrente e resistente è invece qui definito e va emessa la statuizione sulle spese che seguono la soccombenza e con liquidazione secondo i valori medi delle tariffe di legge.
Le spese di CTU vanno poste a carico del resistente;
non vi è prova che le spese di CTP siano state effettivamente sostenute.
P.Q.M.
Non definitivamente decidendo
Condanna al pagamento a favore di di €20.906,74 oltre rivalutazione dal CP_1 Parte_4
2024 ed interessi sulla somma devalutata al 2015 ed annualmente rivalutata fino al soddisfo;
oltre alla rifusione delle spese processuali che liquida in €5388,00 oltre oneri di legge ed €259,00 per
CU;
Dispone la prosecuzione del giudizio tra ed Assicurazione come da separata ordinanza. CP_1
Treviso, 5/6/24