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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4218/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4218/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Zanotto Erika e dell'avv. Luciani Controparte_1
Chiara, in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Bernardi Federico, in forza di procura speciale in atti Controparte_2 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da verbale di udienza del 27.11.2024):
“Separazione
Affidamento del figlio congiuntamente a entrambi i genitori, disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre.
Il padre potrà incontrarlo e tenerlo con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dalle ore 18:00 del venerdì fino alle ore 22:00 della domenica;
- un pomeriggio tutte le settimane, indicativamente il martedì dalle ore 18:00 alle ore 22:00;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito) pagina 1 di 4 - natale 2024 con il papà e così via di seguito ad anni alterni;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive il minore trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
Prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali
Assegnazione della casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla parte convenuta,
Ciascun coniuge provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando l'ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento Controparte_1 del figlio minore, l'assegno di €300 euro da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive
(per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
Le parti concordano che l'assegno unico verrà interamente percepito dalla madre.
Le parti concordano sulla revoca del contributo al mantenimento dovuto dal padre per la figlia maggiorenne, con decorrenza dal mese di dicembre 2024 (incluso).
La sig.ra dichiara di rinunciare alla richiesta di rimborso nei confronti del marito delle _2 spese straordinarie maturate sino alla data odierna.
Spese di lite compensate”
Per il P.M.: nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio Controparte_1 Controparte_2 in SETTIMO TORINESE il 16/07/2011.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 13.03.2001 (maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente) e il 02.04.2012. Per_2
Con ricorso depositato il 22/02/2023 chiedeva a questo Controparte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie. Chiedeva, in via principale, disporsi l'affidamento super-esclusivo del figlio minore con collocazione e Per_2 residenza anagrafica presso di sé, la regolamentazione delle visite madre-figlio ed un contributo a carico della madre per il mantenimento del figlio nella misura di E 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico.
Con comparsa di costituzione depositata il 22.05.2023 si costituiva in giudizio _2
non opponendosi alla domanda di separazione. Chiedeva, inoltre, in via principale, disporsi
[...] l'affidamento super-esclusivo del figlio minore con collocazione e residenza anagrafica presso Per_2 di sé, la regolamentazione delle visite padre- figlio ed un contributo per il mantenimento del figlio minore nella misura di E. 400,00 mensili ed E. 150,00 mensili per la figlia fino al Per_1
pagina 2 di 4 raggiungimento dell'indipendenza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico.
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il
Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e con ordinanza del 29.06.2023 disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Avanti al G.I. nominato le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Venivano assegnati i termini ex art. 183.6 cpc e con ordinanza del 20.04.2024 venivano parzialmente ammesse le istanze istruttorie. Venivano assunte le prove orali.
All'udienza del 27.11.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni. le parti raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui al verbale di udienza. I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, instando per il recepimento del raggiunto accordo.
Il Giudice rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 cpc, avendovi le parti espressamente rinunciato.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le domande e le difese delle parti consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 cc.
Il Collegio ritiene, per il resto, di provvedere in conformità all'accordo delle parti, apparendo rispondente al principio della bigenitorialità e nulla ostandovi in fatto ed in diritto, anche alla luce delle più recenti risultanze sociali (v. rel. SS del 19.11.24).
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti in conformità al raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 _2
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
[...]
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre;
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
− durante i fine settimana alternati, dalle ore 18:00 del venerdì fino alle ore 22:00 della domenica;
− un pomeriggio tutte le settimane, indicativamente il martedì dalle ore 18:00 alle ore 22:00;
− per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito): natale 2024 con il papà e così via di seguito ad anni alterni;
− durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
− in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
pagina 3 di 4 − durante le vacanze estive il minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del minore da parte dei Servizi Sociali per la continuazione dell'attività di monitoraggio fin quando stimato opportuno dagli operatori medesimi;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, con gli arredi che la compongono, a favore della parte convenuta;
Controparte_2
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando l'ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il Controparte_1 mantenimento del figlio minore, l'assegno di € 300 euro da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà interamente percepito dalla madre;
DÀ ATTO che le parti concordano la revoca del contributo al mantenimento dovuto dal padre per la figlia maggiorenne con decorrenza dal mese di dicembre 2024 (incluso);
DÀ ATTO che la sig.ra dichiara di rinunciare alla richiesta di rimborso nei confronti del _2 marito delle spese straordinarie maturate sino alla data del 27.11.2024;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino il
20.12.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4218/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Zanotto Erika e dell'avv. Luciani Controparte_1
Chiara, in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Bernardi Federico, in forza di procura speciale in atti Controparte_2 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da verbale di udienza del 27.11.2024):
“Separazione
Affidamento del figlio congiuntamente a entrambi i genitori, disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre.
Il padre potrà incontrarlo e tenerlo con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dalle ore 18:00 del venerdì fino alle ore 22:00 della domenica;
- un pomeriggio tutte le settimane, indicativamente il martedì dalle ore 18:00 alle ore 22:00;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito) pagina 1 di 4 - natale 2024 con il papà e così via di seguito ad anni alterni;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive il minore trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
Prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali
Assegnazione della casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla parte convenuta,
Ciascun coniuge provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando l'ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento Controparte_1 del figlio minore, l'assegno di €300 euro da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive
(per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
Le parti concordano che l'assegno unico verrà interamente percepito dalla madre.
Le parti concordano sulla revoca del contributo al mantenimento dovuto dal padre per la figlia maggiorenne, con decorrenza dal mese di dicembre 2024 (incluso).
La sig.ra dichiara di rinunciare alla richiesta di rimborso nei confronti del marito delle _2 spese straordinarie maturate sino alla data odierna.
Spese di lite compensate”
Per il P.M.: nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio Controparte_1 Controparte_2 in SETTIMO TORINESE il 16/07/2011.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 13.03.2001 (maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente) e il 02.04.2012. Per_2
Con ricorso depositato il 22/02/2023 chiedeva a questo Controparte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie. Chiedeva, in via principale, disporsi l'affidamento super-esclusivo del figlio minore con collocazione e Per_2 residenza anagrafica presso di sé, la regolamentazione delle visite madre-figlio ed un contributo a carico della madre per il mantenimento del figlio nella misura di E 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico.
Con comparsa di costituzione depositata il 22.05.2023 si costituiva in giudizio _2
non opponendosi alla domanda di separazione. Chiedeva, inoltre, in via principale, disporsi
[...] l'affidamento super-esclusivo del figlio minore con collocazione e residenza anagrafica presso Per_2 di sé, la regolamentazione delle visite padre- figlio ed un contributo per il mantenimento del figlio minore nella misura di E. 400,00 mensili ed E. 150,00 mensili per la figlia fino al Per_1
pagina 2 di 4 raggiungimento dell'indipendenza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico.
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il
Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e con ordinanza del 29.06.2023 disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Avanti al G.I. nominato le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Venivano assegnati i termini ex art. 183.6 cpc e con ordinanza del 20.04.2024 venivano parzialmente ammesse le istanze istruttorie. Venivano assunte le prove orali.
All'udienza del 27.11.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni. le parti raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui al verbale di udienza. I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, instando per il recepimento del raggiunto accordo.
Il Giudice rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 cpc, avendovi le parti espressamente rinunciato.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le domande e le difese delle parti consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 cc.
Il Collegio ritiene, per il resto, di provvedere in conformità all'accordo delle parti, apparendo rispondente al principio della bigenitorialità e nulla ostandovi in fatto ed in diritto, anche alla luce delle più recenti risultanze sociali (v. rel. SS del 19.11.24).
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti in conformità al raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 _2
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
[...]
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre;
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
− durante i fine settimana alternati, dalle ore 18:00 del venerdì fino alle ore 22:00 della domenica;
− un pomeriggio tutte le settimane, indicativamente il martedì dalle ore 18:00 alle ore 22:00;
− per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito): natale 2024 con il papà e così via di seguito ad anni alterni;
− durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
− in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
pagina 3 di 4 − durante le vacanze estive il minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del minore da parte dei Servizi Sociali per la continuazione dell'attività di monitoraggio fin quando stimato opportuno dagli operatori medesimi;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, con gli arredi che la compongono, a favore della parte convenuta;
Controparte_2
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando l'ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il Controparte_1 mantenimento del figlio minore, l'assegno di € 300 euro da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà interamente percepito dalla madre;
DÀ ATTO che le parti concordano la revoca del contributo al mantenimento dovuto dal padre per la figlia maggiorenne con decorrenza dal mese di dicembre 2024 (incluso);
DÀ ATTO che la sig.ra dichiara di rinunciare alla richiesta di rimborso nei confronti del _2 marito delle spese straordinarie maturate sino alla data del 27.11.2024;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino il
20.12.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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