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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 406/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
IA AN, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 298/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Semplificata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A Lombardi 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249008639319000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249008639319000 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249008639319000 IRAP 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230005184388000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230007155382000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230007155382000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 226/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.r.l. semplificata, in data 13/01/2025 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 03020249008639319000 di importo pari ad € 108.087,69 con cui l'Agente per la
Riscossione ha sollecitato il pagamento di due cartelle di pagamento:
1)cartella di pagamento n. 030320230005184388000, relativa al mancato pagamento del modello IRAP anno 2019, di importo pari ad euro 3.465,73;
2) cartella di pagamento n. 030320230007155382000, relativa al mancato pagamento del modello Unico/
Redditi anno 2019, al modello 770 anno 2019 e alle liquidazioni periodiche IVA anno 2021.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, per i seguenti motivi:
1. nullita' delle notifiche delle cartelle esattoriali indicate nelle intimazioni di pagamento per violazione di legge – inesistenza delle stesse – violazione art. 7 l. 890/82 – 60 dpr 600/73 – corte cost. n.
346/98inesistenza della pretesa creditoria;
2. prescrizione crediti intimazioni di pagamento;
3. omessa notifica avvisi di accertamento;
4. omessa notifica comunicazione a seguito di controlli automatici;
5. violazione e falsa applicazione comma 4° art. 36 - ter d.p.r. 600/1973 - violazione e falsa applicazione art. 3, 24, 53, 97 della costituzione - violazione e falsa applicazione art 1 della legge 212/2000 - violazione e falsa applicazione art. 1 legge 241/1990 - eccesso di potere per violazione del “giusto” procedimento tributario;
6. violazione e falsa applicazione art. 6 comma 5° legge 212/2000 - eccesso di potere per arbitrarietà - difetto di istruttoria - violazione del principio di leale cooperazione tra amministrazione e contribuente,
7. violazione e falsa applicazione art. 7 legge 212/2000 - violazione e falsa applicazione art. 3 legge
241/1990 - violazione del principio di chiarezza e precisione. eccesso di potere - difetto di motivazione – illogicità.
Concludeva “…Nel merito: Accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità di tutti gli atti opposti, nonché di quelli prodromici e/o consequenziali ad essi, per tutte le ragioni di cui in premessa;
Per l'effetto e nel merito: Accertare e dichiarare che il ricorrente nulla deve ai creditori in relazione agli atti impugnati e, quindi, annullare i carichi iscritti a ruolo in quanto la pretesa creditoria è palesemente infondata e/o illegittima;
Condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del procuratore costituito, ex art. 93 cpc.”.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catanzaro, chiedendo il rigetto del ricorso
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A. eccependo la carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure relative al merito dell'imposizione e, dunque, afferenti ad attività di esclusiva competenza degli Enti Impositori, contestava comunque il ricorso e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Deduce parte ricorrente che l'intimazione di pagamento opposta non è stata preceduta dalla rituale notificazione delle cartelle di pagamento e di tutti gli atti prodromici.
Orbene, l'eccezione è infondata, difatti, le cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato sono state tutte ritualmente notificate, come si evince dalla documentazione allegata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione:
1) cartella n. 03020230005184388000 è stata regolarmente notificata in data 24/07/2023, al seguente indirizzo di porta certificata Email_4 (indirizzo pec estratto da pubblico registro) (allegato n.2);
2) cartella n. 03020230007155382000 è stata regolarmente notificata in data 14/09/2023, al seguente indirizzo di porta certificata Email_4 (indirizzo pec estratto da pubblico registro) all'indirizzo di porta certificata Email_4 (indirizzo pec estratto da pubblico registro).
Non essendo state impugnate le predette cartelle sono divenute definitive con conseguente inoppugnabilità delle stesse e dell'intimazione di pagamento per vizi propri delle cartelle e con riferimento alla fondatezza della pretesa tributaria.
Quanto al motivo di impugnazione relativo all'intervenuta prescrizione, la stessa può essere esaminata solo relativamente al termine decorso successivamente alla notifica delle cartelle.
Ed invero, l'intimazione di pagamento impugnata, emessa a seguito di atti impositivi divenuti ormai definitivi per mancanza di impugnazione, non integrano un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, ai sensi dell'articolo 19 comma 3 del d.lgs. 546/1992, le stesse restano sindacabili in giudizio solo ed esclusivamente per vizi propri. La stessa intimazione, infatti, poteva essere autonomamente impugnata per vizi propri e circa le debenze in essa sottese, solo in caso di mancata notifica della relativa cartella.
Ne consegue che, come da giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, se la cartella di pagamento regolarmente notificata, non viene impugnata essa diviene irrimediabilmente definitiva ed esecutiva e la prescrizione non può essere fatta valere.( Cass. Ord. n.3005 del 2020- Ord n.714/2022- Ord.
n.8198/2022). Orbene, il termine di prescrizione stante l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento nel 2023, non risulta decorso.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, in favore di ciascuna parte resistente, che si liquidano in €. 1.065,00 , oltre accessori come per legge.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
IA AN, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 298/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Semplificata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A Lombardi 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249008639319000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249008639319000 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249008639319000 IRAP 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230005184388000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230007155382000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230007155382000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 226/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.r.l. semplificata, in data 13/01/2025 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 03020249008639319000 di importo pari ad € 108.087,69 con cui l'Agente per la
Riscossione ha sollecitato il pagamento di due cartelle di pagamento:
1)cartella di pagamento n. 030320230005184388000, relativa al mancato pagamento del modello IRAP anno 2019, di importo pari ad euro 3.465,73;
2) cartella di pagamento n. 030320230007155382000, relativa al mancato pagamento del modello Unico/
Redditi anno 2019, al modello 770 anno 2019 e alle liquidazioni periodiche IVA anno 2021.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, per i seguenti motivi:
1. nullita' delle notifiche delle cartelle esattoriali indicate nelle intimazioni di pagamento per violazione di legge – inesistenza delle stesse – violazione art. 7 l. 890/82 – 60 dpr 600/73 – corte cost. n.
346/98inesistenza della pretesa creditoria;
2. prescrizione crediti intimazioni di pagamento;
3. omessa notifica avvisi di accertamento;
4. omessa notifica comunicazione a seguito di controlli automatici;
5. violazione e falsa applicazione comma 4° art. 36 - ter d.p.r. 600/1973 - violazione e falsa applicazione art. 3, 24, 53, 97 della costituzione - violazione e falsa applicazione art 1 della legge 212/2000 - violazione e falsa applicazione art. 1 legge 241/1990 - eccesso di potere per violazione del “giusto” procedimento tributario;
6. violazione e falsa applicazione art. 6 comma 5° legge 212/2000 - eccesso di potere per arbitrarietà - difetto di istruttoria - violazione del principio di leale cooperazione tra amministrazione e contribuente,
7. violazione e falsa applicazione art. 7 legge 212/2000 - violazione e falsa applicazione art. 3 legge
241/1990 - violazione del principio di chiarezza e precisione. eccesso di potere - difetto di motivazione – illogicità.
Concludeva “…Nel merito: Accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità di tutti gli atti opposti, nonché di quelli prodromici e/o consequenziali ad essi, per tutte le ragioni di cui in premessa;
Per l'effetto e nel merito: Accertare e dichiarare che il ricorrente nulla deve ai creditori in relazione agli atti impugnati e, quindi, annullare i carichi iscritti a ruolo in quanto la pretesa creditoria è palesemente infondata e/o illegittima;
Condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del procuratore costituito, ex art. 93 cpc.”.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catanzaro, chiedendo il rigetto del ricorso
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A. eccependo la carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure relative al merito dell'imposizione e, dunque, afferenti ad attività di esclusiva competenza degli Enti Impositori, contestava comunque il ricorso e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Deduce parte ricorrente che l'intimazione di pagamento opposta non è stata preceduta dalla rituale notificazione delle cartelle di pagamento e di tutti gli atti prodromici.
Orbene, l'eccezione è infondata, difatti, le cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato sono state tutte ritualmente notificate, come si evince dalla documentazione allegata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione:
1) cartella n. 03020230005184388000 è stata regolarmente notificata in data 24/07/2023, al seguente indirizzo di porta certificata Email_4 (indirizzo pec estratto da pubblico registro) (allegato n.2);
2) cartella n. 03020230007155382000 è stata regolarmente notificata in data 14/09/2023, al seguente indirizzo di porta certificata Email_4 (indirizzo pec estratto da pubblico registro) all'indirizzo di porta certificata Email_4 (indirizzo pec estratto da pubblico registro).
Non essendo state impugnate le predette cartelle sono divenute definitive con conseguente inoppugnabilità delle stesse e dell'intimazione di pagamento per vizi propri delle cartelle e con riferimento alla fondatezza della pretesa tributaria.
Quanto al motivo di impugnazione relativo all'intervenuta prescrizione, la stessa può essere esaminata solo relativamente al termine decorso successivamente alla notifica delle cartelle.
Ed invero, l'intimazione di pagamento impugnata, emessa a seguito di atti impositivi divenuti ormai definitivi per mancanza di impugnazione, non integrano un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, ai sensi dell'articolo 19 comma 3 del d.lgs. 546/1992, le stesse restano sindacabili in giudizio solo ed esclusivamente per vizi propri. La stessa intimazione, infatti, poteva essere autonomamente impugnata per vizi propri e circa le debenze in essa sottese, solo in caso di mancata notifica della relativa cartella.
Ne consegue che, come da giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, se la cartella di pagamento regolarmente notificata, non viene impugnata essa diviene irrimediabilmente definitiva ed esecutiva e la prescrizione non può essere fatta valere.( Cass. Ord. n.3005 del 2020- Ord n.714/2022- Ord.
n.8198/2022). Orbene, il termine di prescrizione stante l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento nel 2023, non risulta decorso.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, in favore di ciascuna parte resistente, che si liquidano in €. 1.065,00 , oltre accessori come per legge.