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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/10/2025, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2118/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Ia sezione civile, in composizione collegiale ed in persona dei Giudici dr. Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Dora Tagliafierro Giudice dr.ssa Valeria Ferraro Giudice est. riunito in camera di consiglio, all'udienza del 23 settembre 2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2118/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenzo Barberini, elett.te domiciliato Parte_1
presso lo studio del medesimo
Parte_2
E
[...]
, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Diaz 11 presso la sede della Controparte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, che la rappresenta e difende
Parte_3
NONCHE'
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Nola. avente ad OGGETTO: QUERELA DI Pt_4
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate pagina 1 di 4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva querela di falso Parte_1
avverso gli avvisi di ricevimento n° 766775946017 e n. 766525294542, concernenti la notifica relativa alla instaurazione del contraddittorio da parte della Agenzia delle Entrate, direzione Provinciale II di
Napoli, in particolare sostenendo “che il numero dell'avviso di ricevimento 766775946017 che compare su una copia è diverso da quello che compare su un'altra assunta quale prova del procedimento: 766525294542”, onde la sussistenza della dedotta falsità.
==============================
2.- Con la proposizione della odierna querela, ha impugnato gli avvisi dianzi Parte_1
indicati nella misura in cui gli stessi recherebbero numeri identificativi diversi pur attenendo (almeno tanto sembra arguire dallo scarno libello introduttivo del giudizio) ad un medesimo atto, oggetto di notifica da parte della . Controparte_1
Trattasi di documento assistito da fede privilegiata, poiché, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. 20 novembre 1982 n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso.
Esso, cioè, riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata all'agente postale, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.
Pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale.
Tanto premesso in ordine all'oggetto della proposta querela, deve essere disattesa l'eccezione volta a sostenere il difetto di legittimazione passiva della convenuta alla luce del Controparte_1
pagina 2 di 4 più che consolidato orientamento del supremo organo di nomofilachia, secondo il quale “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene
o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” (cfr: Cass. n. 330/1967; Cass. n.
223/1967; Cass. n. 3260/1971; Cass. n. 1251/1977; Cass. n. 18232/2007; Cass. n. 19281 del
17.07.2019). Sulla scorta di tale orientamento, pienamente condiviso da questo Collegio, deve pertanto affermarsi che la legittimazione passiva, rispetto alla odierna querela, spetti all'ente convenuto, in quanto interessato a far valere, nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento meglio identificato in citazione, gli avvisi di ricevimento tacciati di falsità nella presente sede.
-==========
3.- Passando al merito, ritiene il Tribunale che l'odierna querela vada dichiarata inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Ed, infatti, il querelante ha inteso far valere la falsità delle notifiche degli atti predetti nella misura in cui sui relativi avvisi di ricevimento sono riportati due diversi numeri identificativi, pur avendo ad oggetto il medesimo atto notificato.
Orbene, la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, per i fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli (limitatamente al loro contenuto estrinseco), mentre fa fede fino a prova contraria per tutte le altre attestazioni (quale, ad esempio, la dichiarazione del consegnatario di essere dipendente del destinatario), frutto non della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri (v. Cass. 11-4-1996 n. 3403; Cass. 15-6-
1993 n. 6635).
Pertanto, non può non evidenziarsi come l'elemento in esame – ovvero il numero identificativo dell'avviso – non appaia coperto da fede pubblica per quanto sopra illustrato, sicché nella fattispecie non era necessaria la proposizione di querela di falso.
A prescindere da quanto sopra, e quale ulteriore elemento di dubbia ammissibilità, deve altresì rilevarsi che il querelante nel libello introduttivo del giudizio, non ha mai esplicitamente Pt_1
pagina 3 di 4 contestato di aver ricevuto l'atto per cui è causa sicché, anche sotto tale profilo, il Collegio dubita dell'ammissibilità della presente querela.
In limine, val la pena evidenziare che, dagli originali degli atti per cui è causa, risulta, in realtà, che gli avvisi di ricevimento n° 766775946017 e n. 766525294542 non hanno ad oggetto il medesimo atto, come sostenuto dall ma attengono ad atti diversi: ed, infatti, il secondo ha ad oggetto la Pt_1
notifica dell'invito n. 100236/2015 con il quale il querelante veniva invitato a chiarire la propria posizione (rispetto alle contestazioni mosse dall' , mentre il primo ha ad oggetto la notifica CP_1
dell'atto TF501AO01863, con il quale l' dava atto che l' non aveva fornito alcun CP_1 Pt_1
riscontro all'invito rivoltogli a recarsi presso i propri uffici, onde il relativo avviso di accertamento, sicché, in ogni caso, la falsità dedotta non sussisterebbe dal momento che i predetti avvisi non hanno ad oggetto due diverse copie del medesimo atto notificato.
Per tutto quanto esposto, la querela deve essere dichiarata inammissibile.
Per quanto concerne le spese di giudizio, il Tribunale ritiene di doverle integralmente compensare, atteso che la difesa della convenuta si è limitata ad eccepire unicamente il proprio CP_1
difetto di legittimazione passiva, mentre la decisione di inammissibilità adottata dal Collegio è stata basata su motivazioni del tutto diverse.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
a) dichiara inammissibile la querela di falso;
b) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Nola, 25 settembre 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Dott. ssa Valeria Ferraro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Ia sezione civile, in composizione collegiale ed in persona dei Giudici dr. Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Dora Tagliafierro Giudice dr.ssa Valeria Ferraro Giudice est. riunito in camera di consiglio, all'udienza del 23 settembre 2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2118/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenzo Barberini, elett.te domiciliato Parte_1
presso lo studio del medesimo
Parte_2
E
[...]
, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Diaz 11 presso la sede della Controparte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, che la rappresenta e difende
Parte_3
NONCHE'
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Nola. avente ad OGGETTO: QUERELA DI Pt_4
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate pagina 1 di 4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva querela di falso Parte_1
avverso gli avvisi di ricevimento n° 766775946017 e n. 766525294542, concernenti la notifica relativa alla instaurazione del contraddittorio da parte della Agenzia delle Entrate, direzione Provinciale II di
Napoli, in particolare sostenendo “che il numero dell'avviso di ricevimento 766775946017 che compare su una copia è diverso da quello che compare su un'altra assunta quale prova del procedimento: 766525294542”, onde la sussistenza della dedotta falsità.
==============================
2.- Con la proposizione della odierna querela, ha impugnato gli avvisi dianzi Parte_1
indicati nella misura in cui gli stessi recherebbero numeri identificativi diversi pur attenendo (almeno tanto sembra arguire dallo scarno libello introduttivo del giudizio) ad un medesimo atto, oggetto di notifica da parte della . Controparte_1
Trattasi di documento assistito da fede privilegiata, poiché, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. 20 novembre 1982 n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso.
Esso, cioè, riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata all'agente postale, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.
Pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale.
Tanto premesso in ordine all'oggetto della proposta querela, deve essere disattesa l'eccezione volta a sostenere il difetto di legittimazione passiva della convenuta alla luce del Controparte_1
pagina 2 di 4 più che consolidato orientamento del supremo organo di nomofilachia, secondo il quale “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene
o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” (cfr: Cass. n. 330/1967; Cass. n.
223/1967; Cass. n. 3260/1971; Cass. n. 1251/1977; Cass. n. 18232/2007; Cass. n. 19281 del
17.07.2019). Sulla scorta di tale orientamento, pienamente condiviso da questo Collegio, deve pertanto affermarsi che la legittimazione passiva, rispetto alla odierna querela, spetti all'ente convenuto, in quanto interessato a far valere, nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento meglio identificato in citazione, gli avvisi di ricevimento tacciati di falsità nella presente sede.
-==========
3.- Passando al merito, ritiene il Tribunale che l'odierna querela vada dichiarata inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Ed, infatti, il querelante ha inteso far valere la falsità delle notifiche degli atti predetti nella misura in cui sui relativi avvisi di ricevimento sono riportati due diversi numeri identificativi, pur avendo ad oggetto il medesimo atto notificato.
Orbene, la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, per i fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli (limitatamente al loro contenuto estrinseco), mentre fa fede fino a prova contraria per tutte le altre attestazioni (quale, ad esempio, la dichiarazione del consegnatario di essere dipendente del destinatario), frutto non della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri (v. Cass. 11-4-1996 n. 3403; Cass. 15-6-
1993 n. 6635).
Pertanto, non può non evidenziarsi come l'elemento in esame – ovvero il numero identificativo dell'avviso – non appaia coperto da fede pubblica per quanto sopra illustrato, sicché nella fattispecie non era necessaria la proposizione di querela di falso.
A prescindere da quanto sopra, e quale ulteriore elemento di dubbia ammissibilità, deve altresì rilevarsi che il querelante nel libello introduttivo del giudizio, non ha mai esplicitamente Pt_1
pagina 3 di 4 contestato di aver ricevuto l'atto per cui è causa sicché, anche sotto tale profilo, il Collegio dubita dell'ammissibilità della presente querela.
In limine, val la pena evidenziare che, dagli originali degli atti per cui è causa, risulta, in realtà, che gli avvisi di ricevimento n° 766775946017 e n. 766525294542 non hanno ad oggetto il medesimo atto, come sostenuto dall ma attengono ad atti diversi: ed, infatti, il secondo ha ad oggetto la Pt_1
notifica dell'invito n. 100236/2015 con il quale il querelante veniva invitato a chiarire la propria posizione (rispetto alle contestazioni mosse dall' , mentre il primo ha ad oggetto la notifica CP_1
dell'atto TF501AO01863, con il quale l' dava atto che l' non aveva fornito alcun CP_1 Pt_1
riscontro all'invito rivoltogli a recarsi presso i propri uffici, onde il relativo avviso di accertamento, sicché, in ogni caso, la falsità dedotta non sussisterebbe dal momento che i predetti avvisi non hanno ad oggetto due diverse copie del medesimo atto notificato.
Per tutto quanto esposto, la querela deve essere dichiarata inammissibile.
Per quanto concerne le spese di giudizio, il Tribunale ritiene di doverle integralmente compensare, atteso che la difesa della convenuta si è limitata ad eccepire unicamente il proprio CP_1
difetto di legittimazione passiva, mentre la decisione di inammissibilità adottata dal Collegio è stata basata su motivazioni del tutto diverse.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
a) dichiara inammissibile la querela di falso;
b) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Nola, 25 settembre 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Dott. ssa Valeria Ferraro
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