Sentenza 23 luglio 1982
Massime • 1
Le leggi 24 maggio 1970 n. 336 e 9 ottobre 1971 n. 824, nel riconoscere al collocamento anticipato a riposo - in virtù di esse ottenuto dai dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati - gli effetti del collocamento a riposo ordinario, non hanno inteso innovare sugli effetti speciali ed i benefici particolari concessi dagli ordinamenti dei singoli enti atipiche e specifiche ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto qualora tali ordinamenti (nella specie, l'art. 44 del regolamento del personale dipendente dall'Isveimer) escludano il diritto all'indennità di preavviso nel caso di dimissioni volontarie, l'esclusione non viene meno qualora le dimissioni stesse siano state presentate al fine di fruire dei benefici combattentistici concessi dalle suddette leggi.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/1982, n. 4311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4311 |
| Data del deposito : | 23 luglio 1982 |
Testo completo
Le leggi 24 maggio 1970 n. 336 e 9 ottobre 1971 n. 824, nel riconoscere al collocamento anticipato a riposo - in virtù di esse ottenuto dai dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati - gli effetti del collocamento a riposo ordinario, non hanno inteso innovare sugli effetti speciali ed i benefici particolari concessi dagli ordinamenti dei singoli enti atipiche e specifiche ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto qualora tali ordinamenti (nella specie, l'art. 44 del regolamento del personale dipendente dall'Isveimer) escludano il diritto all'indennità di preavviso nel caso di dimissioni volontarie, l'esclusione non viene meno qualora le dimissioni stesse siano state presentate al fine di fruire dei benefici combattentistici concessi dalle suddette leggi.*