Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/1982, n. 4311
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Sentenza 23 luglio 1982

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Le leggi 24 maggio 1970 n. 336 e 9 ottobre 1971 n. 824, nel riconoscere al collocamento anticipato a riposo - in virtù di esse ottenuto dai dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati - gli effetti del collocamento a riposo ordinario, non hanno inteso innovare sugli effetti speciali ed i benefici particolari concessi dagli ordinamenti dei singoli enti atipiche e specifiche ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto qualora tali ordinamenti (nella specie, l'art. 44 del regolamento del personale dipendente dall'Isveimer) escludano il diritto all'indennità di preavviso nel caso di dimissioni volontarie, l'esclusione non viene meno qualora le dimissioni stesse siano state presentate al fine di fruire dei benefici combattentistici concessi dalle suddette leggi.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/1982, n. 4311
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4311
    Data del deposito : 23 luglio 1982

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