Articolo 22 della Legge 3 giugno 1959, n. 412
Articolo 21Articolo 23
Versione
12 luglio 1959
Art. 22.
L'importo massimo dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci dei Comuni e delle Province e' fissato, per il periodo dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960, in lire 80.000.000.000.
Entrata in vigore il 12 luglio 1959