Art. 22.
L'importo massimo dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci dei Comuni e delle Province e' fissato, per il periodo dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960, in lire 80.000.000.000.
L'importo massimo dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci dei Comuni e delle Province e' fissato, per il periodo dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960, in lire 80.000.000.000.