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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 01/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 58/2023 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 58/2023 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 04.11.2024
vertente tra
nato a [...] P.G. il 18.06.1961, C.F. , P.IVA Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale sito in Barcellona P.G., P.IVA_1 via Papa Giovanni XXIII n. 167, procuratore e difensore di sé stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c..
Appellante
e
, nata a [...] il [...], C.F. , e residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Castell'Umberto, c/da Baracche n. 24 int. 1, rappresentata e difesa come da procura allegata alla comparsa di costituzione con nuovo procuratore dall'avv. Davide Monastra (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Sant'Agata di Militello,
[...] via San Giuseppe n. 51;
Appellata
e
, con sede in , via Umberto I n. 24 (C.F. , in persona del Controparte_2 CP_2 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, ing. rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cinnera MA CP_3
(C.F. ), giusta Delibera G.M. n. 55 del 13.10.2023 (all. 1 fasc. 1° grado) e C.F._4 pedissequa Determina n. 326 del 14.10.2020 (all. 2 fasc. 1° grado), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale sito in Sant'Agata di Militello, via San Giuseppe n. 51. Appellato oggetto: appello avverso la sentenza n. 1167/2022, emeSS e pubblicata dal Tribunale di Barcellona P.G. ex art. 281 sexies c.p.c. in data 04.10.2022, in materia di opposizione a precetto – liquidazione compensi emessi dal Tribunale di Patti nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 122/2017 R.G.E.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per parte appellante: “…A) in via preliminare ammettere la produzione da parte della appellante e l'acquisizione agli atti del giudizio, anche ai sensi dell'art.153 cpc, dei documenti allegati, oltre che all'atto di appello, alla note di trattazione scritta delle udienze del 26.02.2024 della udienza del 04.11.2024, di formazione successiva alla proposizione dell'appello ed all'ultima udienza precedente la precisazione delle conclusioni, rilevanti ai fini della decisione della causa;
B) Nel merito
1) ritenere e dichiarare la nullità del processo e della sentenza impugnata per omeSS o erronea applicazione dell'art. 221, comma 4, della L. 34/2020 e dell'art. 281 sexies c.p.c., con violazione dei principi di cui agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione;
2) ritenere e dichiarare la nullità degli atti processuali compiuti dagli avvocati Sara Scotto di Liquori, Alberto Letizia e Davide Monastra nell'interesse dell'Arch. e\o dell'Avv. Controparte_1
Salvatore Cinnera MA nell'interesse del i quali - in quanto facenti parte Controparte_2 del medesimo studio legale associato “Cinnera MA e Partners” corrente in S. Agata Militello via San Giuseppe n. 51, medesima utenza telefonica n. 0941702461 e fax 08631835290 - hanno rappresentato e rappresentano nel presente giudizio parti in potenziale conflitto di interessi tra loro, con violazione degli artt. 24 e 68 del Codice Deontologico Forense e, conseguentemente, della sentenza impugnata quantomeno nella parte in cui ha ritenuto tutte le dette parti validamente costituite e condannato l'opponente al pagamento delle spese e dei compensi legali nonché al risarcimento ex art. 96, III comma, c.p.c. in di loro favore e\o della parte che sarà ritenuta non validamente costituita;
3) ritenere e dichiarare la nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito dagli artt. 24 e 111, subita dall'Avv. per effetto della mancata rimessione degli Pt_1 atti della presente causa al Presidente del Tribunale ex art. 274 c.p.c., e per omeSS pronuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 112 c.p.c., sulla relativa domanda formulata dall'opponente.
4) riformare la sentenza n. 1167/2022 nella parte in cui ha erroneamente dichiarato inammissibili le domande proposte nei confronti del quale terzo chiamato in causa e\o in Controparte_2 garanzia e, pedissequamente, ritenuti e dichiarati l'ammissibilità della chiamata in causa ed il diritto, in capo all'appellante, al risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto della loro violazione degli artt. 1337, 1338, 1176, 1218, 2043 c.c. nonché dei principi di imparzialità della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 3 e 97 della Costituzione e dell'art. 1 della L. 241/1990,
- condannare il , in persona del legale rapp.te p.t., a garantire e manlevare Controparte_2
l'appellante per l'adempimento dell'eventuale obbligo di pagamento a cui lo stesso dovesse essere condannato in favore della Dott.SS Controparte_1 - condannare il al risarcimento di tutti i danni, morali ed all'immagine, Controparte_2 patrimoniali e non, consumati e\o subendi a qualsiasi titolo connessi e\o dipendenti dalla minacciata esecuzione, nella misura di € 10.000,00 ovvero in quella diversa che risulterà provata e\o che anche in via equitativa la Corte di Appello vorrà e riterrà giusto liquidare anche avuto riguardo al comportamento processuale ed extraprocessuale che sarà tenuto dalle parti in futuro ed alle iniziative che saranno adottate , oltre interessi e rivalutazione come per legge;
6) Ritenere e dichiarare che l'iniziativa della opposizione a precetto nei confronti dell'Arch.
[...]
e della istanza di chiamata in causa del - responsabile dei danni CP_1 Controparte_2 subiti e subendi per effetto delle precettazione opposta e della successiva esecuzione - non sono state svolte con mala fede e colpa grave;
e - pedissequamente, ritenere e dichiarare la insussistenza dei presupposti di legge per condannare l'Avv. ex art.96 III comma c.p.c., ed in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, revocare e\o annullare la relativa statuizione di condanna dello stesso al pagamento della somma di € 500,00 in favore di ciascuna delle parti a detto titolo;
7) Ritenere e dichiarare la parziale insussistenza della ragione creditoria precettata, nella misura in cui l'indebito dovesse essere riconosciuto in sede di opposizione al decreto di liquidazione iscritto al n. 1791/2019 R.G. del Tribunale di Patti;
8) condannare la Dott.SS ed il , in solido, ovvero quello Controparte_1 Controparte_2 che fra gli stessi dovesse essere ritenuto responsabile, soccombente e\o non validamente costituito al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese gen. 15%, IVA e CPA come per legge…”.
Per la l'appellata Controparte_1
“… In via preliminare,
1. ritenere e dichiarare che l'appello proposto dall'avv. è inammissibile. Pt_1
Nel merito,
1. rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi…”.
Per la l'appellato : Controparte_2
“In via preliminare,
1. ritenere e dichiarare che l'appello proposto dall'avv. è inammissibile. Pt_1
In subordine,
2. ritenere e dichiarare la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c.; o, in ogni caso,
3. ritenere e dichiarare l'insussistenza di ragioni di connessione con l'oggetto del giudizio;
4. ritenere e dichiarare che su quelle domande sarebbe stato competente il Tribunale di Patti;
5. di conseguenza, ritenere e dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti del terzo;
Controparte_2
6. comunque, ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione del terzo. Nel merito,
1. ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dal a favore dell'appellante; Controparte_2
2. e, quindi, rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.02.2020, proponeva opposizione Parte_1 avverso il precetto intimatogli in data 05.02.2020, con cui gli aveva intimato Controparte_1 il pagamento della complessiva somma di €. 3.854,03, dovutale , in virtù del titolo esecutivo costituito dai decreti di liquidazione compensi, emessi , rispettivamente il 19.02.2018 ed il 02.10.2019 , dal Tribunale di Patti nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 122/2017 R.G.E., nella quale la predetta creditrice era stata nominata CTU, ed il cui pagamento era stato posto a carico del creditore procedente ed odierno appellante.
Avverso uno dei suddetti titoli lo stesso aveva già proposto opposizione ex art. 15 D. Lgs. Pt_1
n. 150/2011, iscritta a ruolo al n. 1791/2019 R.G. del Tribunale di Patti, di cui la , Parte_2 costituendosi in giudizio, aveva eccepito la manifesta inammissibilità e infondatezza.
A sostegno dell' opposizione a precetto, l'opponente contestava la dovutezza delle somme liquidate al CTU ed il diritto dello stesso a procedere ad esecuzione forzata, assumendo che: a) era stato intimato il pagamento di somme in misura maggiore rispetto a quelle liquidate dal GE del Tribunale di Patti con i due decreti azionati, e senza detrarre il reale importo dell'acconto percepito;
b) non poteva essere preteso il pagamento di “… € 1.100,00 per atto di aggiornamento tipo mappale – Procedura Pregeo ed € 1.400,00 per procedura catastale DOCFA”.
In particolare, in merito al quantum , deduceva , per un verso, che, mentre nei suddetti decreti era stato liquidato un importo complessivo di € 3.570,05 per compensi ed €. 259,68 per spese, l'intimazione aveva, invece, avuto ad oggetto il maggior importo di € 3.620,05 per compensi;
per altro verso, che dalla specifica contenuta nell'atto impugnato, risultava essere stato detratto l'acconto di € 400,00, e non di € 418,00 realmente corrisposto, come da fattura ed estratto c/c, prodotto in allegato all'atto introduttivo.
Relativamente all'an della pretesa, parte opponente contestava la dovutezza della somma di € 1.100,00 e di € 1.400,00, indicate nel decreto di liquidazione del 02.10.2019, affermando che ne dovesse rispondere il , sia a titolo di responsabilità dei maggiori danni causati Controparte_2 per effetto dell'inadempimento della propria obbligazione pecuniaria – derivante da un credito pregresso di €. 3.962,25 vantato dal nei confronti dell'amministrazione comunale -, sia per Pt_1 effetto dell'indebito vantaggio o arricchimento conseguito.
Chiedeva, dunque, di essere autorizzato alla chiamata in causa e/o in garanzia del CP_2
, in persona del suo Sindaco p.t., al fine di essere garantito e manlevato dallo stesso per
[...]
l'adempimento dell'eventuale obbligo di pagamento in favore della Dr.SS Controparte_1 nonché per sentire condannare il al risarcimento di tutti i danni, morali ed all'immagine, CP_2 patrimoniali e non, subiti e/o subendi a qualsiasi titolo connessi e/o dipendenti dalla minacciata esecuzione, liquidati nella somma di euro 10.000,00 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta equa.
Il giudizio veniva iscritto a ruolo al n. 277/2020 R.G. del Tribunale di Barcellona P.G. e con decreto del 02.03.2020 il giudice designato , rigettando l'stanza di sospensione inaudita altera parte, autorizzava la chiamata in causa del terzo, , differendo la prima udienza fiSSta Controparte_2 per il 25.05.2020, al 21.10.2020.
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.05.2020 si costituiva Controparte_1 eccependo l' inammissibilità delle censure formulate dall'opponente , perché attinenti al titolo, nonché la dichiarazione di litispendenza trattandosi di questioni sub judice innanzi al Tribunale di Patti, nel merito rilevava l'infondatezza dell'opposizione ed instava per la condanna della controparte al pagamento delle spese di giustizia, nonché il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Con comparsa del 19.10.2020, si costituiva anche il terzo chiamato in causa, , Controparte_2 eccependo l'inammissibilità delle domande dell'opponente per litispendenza, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Barcellona P.G., la nullità dell'atto di citazione, l'insussistenza del diritto dell'opponente ad essere manlevato e\o risarcito da esso ente anche per pretesa insussistenza di crediti in capo all'opponente.
Rilevava, inoltre, che il aveva già proposto le medesime domande risarcitorie con atto di Pt_1 citazione notificato il 16.06.2016 introduttivo del giudizio n. 1092/2016 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Patti e già concluso con la sentenza n. 361/2020, con cui le domande dell'attore erano state rigettate ed il medesimo anche condannato anche al pagamento delle spese legali
Il Giudice adito, ritenendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova (vedasi ordinanza resa all'udienza del 15.12.2020), rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, senza neanche concedere i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dall'opponente,.
Quindi, con sentenza n. 1167/2022, emeSS e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 04.10.2022, così statuiva:
“- RESPINGE per le ragioni meglio articolate in parte motiva l'opposizione al precetto notificato il 5.2.2020 ad impulso di dichiarando, ad un tempo, inammissibili - in questa Controparte_1 sede - le domande proposte nei confronti del;
Controparte_2
- CONDANNA l'attore opponente alla refusione delle spese di lite in favore di ambo le parti nella misura pari a complessivi euro 1.618,00 (si precisa: 1.618,00 per la creditrice convenuta opposta ed 1.618,00 per il Comune terzo chiamato);
- CONDANNA il soccombente al pagamento della somma ex art 96 co. III c.p.c. pari a complessivi euro 500,00 per ciascuna parte.
Con atto di citazione notificato in data 19.01.2023, , rimasto integralmente Parte_1 soccombente all'esito del giudizio di prime cure, proponeva appello, instando per la riforma dell'impugnata decisione e chiedendo , in via preliminare, la sospensione del presente procedimento in attesta della definizione di quello iscritto al n. 1791/2019 R.G., avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi posto a fondamento dell'atto di precetto opposto.
Eccepita la nullità del processo e della sentenza impugnata per la presunta lesione del diritto di difesa
, nel merito concludeva per la riforma della pronuncia nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto inammissibili le domande proposte nei confronti del , quale terzo chiamato in Controparte_2 causa e\o in garanzia, con condanna di quest'ultimo a garantire e manlevare esso appellante in relazione all'eventuale obbligo di pagamento in favore della nonché a risarcire tutti i danni, CP_1 morali ed all'immagine, patrimoniali e non, subiti e\o subendi a qualsiasi titolo connessi e\o dipendenti dalla minacciata esecuzione, nella misura di € 10.000,00 ovvero in quella diversa ritenuta, in via equitativa, da questo giudicante.
Dedotta, infine, l'insussistenza dei presupposti di legge per la subita condanna al pagamento della somma di € 500,00 in favore di ciascuna delle parti, pronunciata , ex art.96 III comma c.p.c., ne chiedeva la revoca, con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 24.04.2023 si costituiva l'appellata
[...]
, la quale eccepiva l'inammissibilità del gravame, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; CP_1 nel merito, rilevava l'infondatezza delle doglianze articolate dall'odierno appellante chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
In pari data depositava comparsa di costituzione e risposta il , in persona del Controparte_2
Sindaco pro tempore, che resistendo all'appello, e ribadendo le argomentazioni esposte in prime cure, ne chiedeva il rigetto poiché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della decisione gravata e la condanna alle ulteriori spese di giudizio.
Disposta con decreto presidenziale in atti la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2, c.p.c. e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, con ordinanza del 5.06.2023, ritenuta l' insussistenza delle condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.e rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata,, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.02.2024, sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo un rinvio per carico di ruolo del relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con successiva ordinanza del 04.11.2024 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Venendo al merito dell'impugnazione sub iudice, con il primo motivo di appello Parte_1
eccepisce la nullità del procedimento e della sentenza di prime cure per omeSS o erronea
[...] applicazione dell'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L n. 77/2020, e dell'art. 281 sexies c.p.c..
In particolare, lamenta che il decreto del 24.01.2022, con il quale il Giudice di prime cure aveva disposto la trattazione scritta dell'udienza del 09.02.2022, non era stato comunicato alle parti entro il termine di 30 giorni prima dell'udienza e che lo stesso, inoltre, non conteneva l'avviso della facoltà delle parti di presentare istanza di trattazione orale entro giorni cinque dalla relativa comunicazione, e ciò, in violazione di quanto previsto dall'art. 221 comma 4 del D.L. n. 34/2020, recante disposizioni urgenti in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Lamenta, poi, che nonostante egli avesse, comunque, proposto istanza di trattazione orale in data 31.01.2022, il Giudice non ne aveva tenuto conto, tanto che l'udienza del 09.02.2022 era stata celebrata senza alcuna pronuncia sulle richieste processuali dell'opponente, nonostante le medesime fossero state reiterate anche con le note di trattazione scritta depositate il 04.02.2022.
Parimenti critica l'operato del primo Giudice che, disattendendo nuovamente il dettato dell'art. 221, comma 4, aveva rinviato la causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza 04.12.2022, fiSSndo la trattazione scritta di quella che avrebbe dovuto essere una udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., e, tra l'altro senza facultare le parti a chiedere la trattazione in presenza entro il termine di cinque giorni.
Muovendo da tale premesse, inferisce la nullità del processo e della sentenza impugnata per violazione dei principi, costituzionalmente garantiti, del contradditorio, del diritto di difesa e del giusto processo.
§
2.-Con il secondo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la nullità degli atti processuali compiuti dagli avvocati Sara Scotto di Liquori, Alberto Letizia e\o dell'avv. Salvatore Cinnera MA, che, pur facendo parte del medesimo studio legale associato “Cinnera MA e Partners”, avevano rappresentato e difeso parti in potenziale conflitto di interessi tra loro - ossia l'arch. i primi CP_1 due, il ,il terzo - in violazione degli artt. 24 e 68 del codice deontologico forense. CP_2
Rileva che l'arch. aveva svolto funzioni d. c.t.u. nella procedura esecutiva vertente tra esso CP_1 opponente ed il , rappresentato e difeso dallo stesso studio legale di cui facevano Controparte_2 parte gli avv. Scotto di Liguori e Letizia.
Deduce, a comprova dell'evidenziato conflitto, che gli atti riferibili a ciascuno dei tre legali risultavano redatti con identica impostazione logica e grafica, stessi timbri, caratteri e modalità di scrittura e assume che ciò comprovava la provenienza dalla “steSS mano” e comunque dallo stesso studio legale, come, pure, suffragato dalla domiciliazione degli avv.ti Cinnera MA, difensore del e Alberto Letizia, difensore dell'Arch. nello studio legale corrente in Controparte_2 CP_1
Sant'Agata Militello via S. Giuseppe n. 51.
Sostiene che tale conflitto di interesse, rilevabile d'ufficio, comportava l'invalidità degli atti processuali posti in essere dai suddetti difensori , con conseguente nullità della sentenza quantomeno nella parte in cui aveva ritenuto dette parti validamente costituite e condannato esso opponente al pagamento delle spese e dei compensi legali nonché al risarcimento dei danni da lite Pt_1 temeraria ex art. 96, III comma, c.p.c. in di loro favore.
§
3.-Con il terzo motivo d'impugnazione, parte appellante eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. stante l'omeSS pronuncia sulla richiesta di rimessione degli atti al Presidente del Tribunale ex art. 274 c.p.c., formulata nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
04.10.2022, depositate in data 27.09.2022 al fine di ottenere la riunione del presente procedimento con quello iscritto al n. 116/2020 R.G.E.M., , avente ad oggetto opposizione all'esecuzione , vertente tra le stesse parti e pendente dinnanzi al medesimo ufficio giudiziario.
Lamenta, in proposito, che, il Giudice di prime cure non aveva tenuto in alcuna considerazione la detta istanza ed emesso la sentenza oggi impugnata senza alcun accenno alla medesima, violando le disposizioni in tema di riunione di procedimenti relativi a cause connesse e ledendo il diritto di difesa di eSS parte opponente, con conseguente nullità della sentenza per violazione del cd. “principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
§
4.-Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni avanzata nei confronti del . Controparte_2 Premette di avere chiesto la chiamata in giudizio del detto ente, al fine di essere dallo stesso garantito e manlevato dallo stesso “per l'adempimento dell'eventuale obbligo di pagamento a cui ……fosse stato eventualmente condannato in favore della Dr.SS nonché per sentire Controparte_1 condannare il al risarcimento di tutti i danni, morali ed all'immagine, patrimoniali e non, CP_2 consumati e\o subendi, a qualsiasi titolo connessi e\o dipendenti dalla minacciata esecuzione e che chiese venissero liquidati in suo favore nella somma di euro 10.000,00 ovvero in quella maggiore o minore che fosse stata ritenuta equa”.
Nel contestare la motivazione posta a sostegno della declaratoria di inammissibilità, assume che nessuna norma dell' ordinamento impedisce al soggetto, che proponga una opposizione ex art. 615 c.p.c., di poter essere autorizzato a chiamare in causa, a titolo risarcitorio, un terzo ritenuto responsabile per effetto del suo inadempimento dei pregiudizi subiti e subendi a seguito della precettazione.
Rileva che le somme precettate dalla a titolo di spese e compensi per l' attività professionale, CP_1 svolta quale CTU nella procedura esecutiva iscritta al n. 122/2017 R.G.E. del Tribunale di Patti, erano conseguenza dell'inadempimento del . Controparte_2
Detto ente, infatti, non aveva provveduto al pagamento della somma di € 3.962,25 , dovuta ad esso opponente quale procuratore e difensore distrattario ex art. 93 c.p.c., in forza di ordinanza del 17.07.2015, con cui il G.E. del Tribunale di Patti, a definizione della suddetta procedura esecutiva, aveva disposto l' assegnazione di somme pignorate.
L'amministrazione Comunale, nonostante i ripetuti solleciti, non aveva adempiuto agli impegni assunti così da costringere esso appellante a chiedere la prosecuzione della procedura esecutiva, nell'ambito della quale la quale CTU, ha svolto ulteriori attività, con conseguente indebito CP_1 arricchimento per il . Controparte_2
Aggiunge l'odierno appellante che egli, quale esecutato, aveva tutto il diritto, per effetto della plateale violazione degli artt. 1337, 1338, 1176, 1218, 2043 c.c. nonché dei principi di imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui egli artt. 3 e 97 della Costituzione e dell'art. 1 della L. 241/1990, di avanzare le domande risarcitorie dei danni subiti e subendi per effetto dell'atto di precetto, e dell'eventuale esecuzione nei suoi confronti.
Insiste, quindi, per la riforma della sentenza impugnata n. 1167/2022 con condanna del terzo,
[...]
, a garantire e manlevare l'appellante per l'adempimento dell'eventuale obbligo di CP_2 pagamento in favore della , nonché al risarcimento dei danni nella misura di € Controparte_1
10.000,00 ovvero in quella diversa determinata in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
A sostegno deposita documentazione che assume essere ammissibile e rilevante, essendo stata tale produzione preclusa nel corso del giudizio di primo grado a causa della mancata concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c..
§
5.-Con il quinto motivo di gravame, l'appellante denuncia l' insussistenza dei presupposti di legge per la condanna al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96, III comma, c.p.c. irrogata dal Giudice di prime cure nella misura di € 500,00 in favore di ciascuna parte.
Al riguardo, relativamente alla condanna nei confronti della afferma che Controparte_1
l'opposizione a precetto era stata proposta in conseguenza della pendenza, al momento della notifica della citazione ex art. 615 c.p.c., il pregiudiziale giudizio di opposizione ex art. 15 D.Lgs. 150/2011, iscritto al n. 1791/2019, avverso il titolo posto a fondamento del precetto.
Non sussisteva , pertanto, la colpa grave dell'opponente né, tantomeno, i danni cagionati alla creditrice o al sistema.
Quanto, invece, alla condanna nei confronti del terzo chiamato, evidenzia che , pur non essendo precluso al giudice, che pure aveva autorizzato la chiamata in giudizio del terzo in contrasto con i principi affermati dalla Corte di CaSSzione ( sent. N. 4309/2010) , mutare convincimento e dichiarare l'inammissibilità della chiamata, non era, però, condividibile la condanna di chi, sulla base di quella autorizzazione, quella chiamata aveva effettuato.
Aggiunge che - fermo ed impregiudicato quanto sostenuto al secondo dei suesposti motivi di appello
- anche a voler ammettere che non era possibile agire per il risarcimento dei danni nei confronti del terzo chiamato, comunque, non sarebbe stato rintracciabile un profilo di mala fede o colpa grave nella condotta dell'opponente solo per l'aver proposto una tale iniziativa.
Chiede, quindi, la revoca e/o annullamento della statuizione di condanna al pagamento della somma di € 500,00 in favore di ciascuna delle parti, contenuta nella sentenza oggi gravata.
§
Prima di esaminare i motivi di gravame, va rilevato che nella comparsa conclusionale depositata in data 03.01.2025 l'appellante rappresenta che, con ordinanza del 29.06.2024, emeSS a definizione del giudizio iscritto al n. 1791/2019 R.G., avente ad oggetto opposizione avverso il decreto di liquidazione ex art. 15 D.Lgs. 150/2011, il Tribunale di Patti, accogliendo le doglianze di esso debitore- in punto di eccessività ed ingiustizia delle somme liquidate in favore del c.t.u. –, ha revocato il titolo in forza del quale è stato notificato il precetto oggetto dell'odierna opposizione, riliquidando in diminuzione i compensi in favore dell'arch. CP_1
In ragione di tale sopravvenienza , chiede che venga dichiarata la ceSSzione della materia del contendere limitatamente alla questione relativa alla non dovutezza delle somme precettate, anche ai fini del regolamento della soccombenza.
La domanda è inammissibile.
Giova premettere, in punto di fatto, che la questione della “dovutezza delle somme precettate “, in relazione alla quale, secondo l'assunto dell'appellante , sarebbe venuta meno la materia del contendere, ha costituito uno dei motivi di opposizione a precetto.
L'allora opponente, infatti, a sostegno dell' opposizione, aveva dedotto:
- che, mentre nei decreti di liquidazione dei compensi in favore del c.t.u. era stato liquidato un importo complessivo di € 3.570,05 per compensi ed €. 259,68 per spese, l'intimazione aveva, invece, avuto ad oggetto il maggior importo di € 3.620,05 per compensi;
- che dalla specifica contenuta nell'atto impugnato, risultava essere stato detratto l'acconto di € 400,00, e non di € 418,00 realmente corrisposto, come da fattura ed estratto c/c, prodotto in allegato all'atto introduttivo;
- che non erano dovuti gli importi di € 1.100,00 e di € 1.400,00, indicati nel decreto di liquidazione del 02.10.2019, dovendo essere posti a carico del , in conseguenza sia Controparte_2 dell'inadempimento della obbligazione pecuniaria – avente ad oggetti il pagamento della somma di
€. 3.962,25, dovuta all'avv. sia dell'indebito vantaggio o arricchimento conseguito. Pt_1 Tale motivo di opposizione è stato dichiarato inammissibile dal primo decidente.
Si legge, invero, nella sentenza impugnata che “le censure veicolate con i motivi di opposizione (n.d.r. ossia quelle volte a contestare l'ammontare della liquidazione in favore dell'arch. ) CP_1 costituiscono ragioni di impugnazione deducibili nell'ambito dello specifico mezzo previsto dal legislatore avverso i decreti di pagamento in favore di ausiliari del giudice” ex art. 15 D.Lgs. 150/2011.
Ebbene, la questione della dovutezza delle somme precettate non è stata più riproposta dall'appellante, che nulla ha obiettato in merito alla dichiarata inammissibilità del correlato motivo di opposizione.
Il che comporta che il contrasto tra le parti sul punto debba ritenersi già venuto meno per effetto dell'acquiescenza prestata dall'appellante rispetto alla statuizione del Tribunale in parte qua e non in conseguenza della pronuncia resa a definizione del giudizio ex art. 15 D.Lgs. 150/2011.
E poiché la ceSSzione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, è evidente come la pretesa dell'odierno appellante sia , in questa sede, inammissibile.
Invero, la sopravvenuta pronuncia del Tribunale di Patti non ha comportato il venir meno del conflitto tra l'odierno appellante e l'appellata in punto di debenza delle somme precettate, già superato CP_1 in conseguenza della statuizione di inammissibilità in parte qua dell'opposizione proposta dall'avv. e della sua mancata impugnazione . Pt_1
La dedotta sopravvenienza , quindi, non assume rilievo sotto il profilo della regolamentazione delle spese, non registrandosi rispetto ad eSS la soccombenza virtuale dell'appellata attesa la CP_1 mancata devoluzione della questione alla Corte.
In ogni caso, la domanda è infondata.
Occorre, sul punto, rammentare il consolidato insegnamento del Supremo Consesso, secondo cui:
“in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di ceSSzione della materia del contendere;
per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione” (Cass. Civ., SS.UU. 21/09/2021, n. 25478).
Nel caso di specie, però non è possibile parlare di “caducazione del titolo esecutivo” ma, piuttosto, di semplice trasformazione, posto che il titolo ha subito vicende evolutive che, di per sé, non lo privano neppure temporaneamente della sua efficacia.
Vale rammentare il principio stabilito dall'art. 653 c.p.c. in materia di decreti ingiuntivi, secondo cui:
“Se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta” Infatti, ove per effetto dell'accoglimento parziale della opposizione a decreto ingiuntivo, sopravvenga la sentenza che revochi il decreto ingiuntivo e contestualmente condanni l'opponente al pagamento di una minor somma, si verifica una trasformazione in itinere del titolo esecutivo, con la conseguenza che la sentenza conclusiva del giudizio di opposizione si sostituisce all'originario decreto ingiuntivo come titolo esecutivo, ma non ha effetto sulla procedura esecutiva intrapresa in virtù del titolo, poi trasformato.
Gli atti di esecuzione già compiuti (in base al decreto ingiuntivo revocato) conservano, infatti, i loro effetti, senza soluzione di continuità, nei limiti della minor somma riconosciuta dal nuovo titolo, per cui l'esecuzione prosegue per la realizzazione del credito nei limiti del minor importo riconosciuto in sede di gravame, in applicazione del disposto dell'art. 653 comma 2 c.p.c., posto che il titolo subisce solo una vicenda evolutiva che non lo priva, neppure temporaneamente della sua efficacia.
Interpretando, in via estensiva, tale principio ed applicandolo al caso di specie, deve ritenersi che l'intervenuta ordinanza n. 7599/2024 del 29.06.2024 emeSS dal Tribunale di Patti, che ha deciso sull'opposizione proposta ex art. 15 D. Lgs. n. 150/2011 avverso il decreto di liquidazione compensi
- revocando il titolo in forza del quale è stato notificato il precetto opposto e rideterminando in diminuzione il compenso dovuto alla – abbia sostituito il titolo originario, provocando per CP_1
l'appunto una trasformazione, senza, però, produrre effetti sulla procedura esecutiva né privandola della sua efficacia.
Ne consegue che gli atti di esecuzione già compiuti conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.
§
Disattesa tale questione preliminare e paSSndo alla disamina del primo motivo di gravame, giova rammentare che il legislatore ha dettato le norme precauzionali di cui all'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, ed all'art. 281 sexies c.p.c.,, orientate alla trattazione scritta delle cause (c.d. udienza cartolare), in considerazione dell'emergenza Covid- 19 .
In particolare: l'art. 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, (convertito in legge n. 77 del 2020) prevedeva : “Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fiSSta per l'udienza che la steSS è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi dell'art. 181 c.p.c., comma 1”.
A norma degli artt. 23, comma 1, del D.L. n. 137 del 2020 (convertito dalla legge n. 176 del 2020), 7, comma 1, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, (convertito dalla legge n. 126 del 2021), 16, comma 1, del D.L. 30 dicembre n. 228 (convertito dalla legge n. 15 del 2022) le disposizioni di cui all'art. 221, comma 4, sono state via via prorogate ed hanno continuato ad applicarsi fino alla data del 31.12.2022.
Da un'attenta analisi di detta normativa si evince che: il primo periodo del citato comma 4 attribuisce al giudice una precisa discrezionalità valutativa, ossia quella di optare per la trattazione scritta della controversia;
il secondo periodo prevede il termine (almeno 30 giorni prima) di comunicazione alle parti della scelta operata dal giudice e il termine (fino a cinque giorni prima) per il deposito, da parte degli avvocati, delle note scritte;
il terzo ed il quarto periodo attribuiscono alle parti la facoltà di presentazione di una istanza che onera il giudice del compito di provvedere (senza previsione, come già rilevato da Cass. Civ n. 34585 del 2022, di alcun effetto neceSSrio e vincolato di accoglimento); infine, il quinto periodo regola gli effetti del mancato deposito di note scritte (rinviando alla disciplina dettata dall'art. 181 c.p.c.).
Occorre sin da subito precisare che i termini previsti per la comunicazione alle parti della trattazione scritta nonché per il deposito telematico di note scritte, debbono ritenersi ordinatori in mancanza di precisa indicazione legislativa di perentorietà o di decadenza dalla relativa facoltà.
Tale opzione esegetica è confortata dalla giurisprudenza della Suprema Corte con riguardo alle disposizioni processuali che non prevedono espreSSmente termini perentori (si pensi al termine per la comunicazione delle ordinanze emesse fuori dall'udienza da parte del cancelliere ex art. 176, secondo comma, c.p.c., Cass. Civ. 10607 del 2016; al termine previsto per la notifica del ricorso ex art. 1, comma 48, della legge n. 92 del 2012 in tema di diritto del lavoro, Cass. Civ. 15349 del 2016).
Da un punto di vista sistematico, va rilevato , inoltre, che quando il medesimo legislatore dell'emergenza Covid-19 ha inteso ottenere un effetto di tipo decadenziale lo ha previsto espreSSmente: si veda l'art. 23, comma 8-bis, del D.L. n. 137 del 2020, che, regolando il giudizio di legittimità e prevedendo la sostituzione delle pubbliche udienze con udienze tenute in camera di consiglio, senza la partecipazione né del Procuratore generale né delle parti, ha previsto che le parti debbano chiedere “entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza” la discussione orale.
Ne discende che, il termine di 30 giorni previsto per la comunicazione alle parti della trattazione scritta della causa, che l'odierno appellante assume violato, non potrebbe in alcun caso configurare un caso di nullità processuale tale da inficiare la validità della sentenza emeSS dal Giudice di prime cure, in quanto di natura ordinatoria.
A ciò si aggiunga che, in conformità ai principi dettati in tema di nullità, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.:
“Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Ebbene, sulla scorta di tale argomentazioni, nel caso di specie, deve escludersi l'eccepita nullità.
Ed invero, l'osservanza del termine di 30 giorni previsto dalla legge per la comunicazione alle parti della trattazione scritta della causa, che l'odierno appellante deduce sia stato violato, non è prevista a pena di alcuna nullità , né tantomeno potrebbe affermarsi che l'atto (comunicazione udienza cartolare) in astratto non si presenti idoneo a conseguire la funzione per cui è stato previsto dalla legge.
Nondimeno, l'invocata nullità non potrebbe essere pronunciata in quanto l'atto ha certamente raggiunto, in concreto, il proprio scopo, stante l'avvenuta conoscenza delle modalità dello svolgimento dell'udienza da parte del il quale ha anche depositato le proprie note a Pt_1 trattazione scritta , instando pure per la trattazione orale, nonostante la mancata enunciazione di siffatta facoltà..
Ben può affermarsi, pertanto, che le violazioni, che l'odierno appellante imputa al Giudice di prime cure, non hanno impedito la sua regolare partecipazione al giudizio a mezzo delle note di trattazione scritta, che l'allora opponente ha ritualmente depositato in data 04.02.2022 e con le quali egli ha potuto avanzare ogni richiesta ritenuta utile.
La doglianza è infondata anche in relazione all'ulteriore profilo, concernente la violazione del disposto dell'art 281 sexies c.p.c., anche tale doglianza si ritiene infondata.
Invero, in tema di svolgimento dell'udienza con modalità cartolari, in linea generale, l'assegnazione alle parti di un unico e comune termine per il deposito di note scritte (e salve le eccezioni di legge previste), consiste in una forma adeguata di garanzia del contraddittorio in tutte le ipotesi in cui la legge consente la trattazione della causa in forma scritta e non sia, diversamente, imposta la discussione orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito.
Non è in discussione, ed , anzi, è del tutto pacifico che l'udienza di trattazione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. non richieda, di regola, la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.
In tal senso se è espreSS anche la Suprema Corte di CaSSzione in un medesimo caso fiSSndo il seguente principio di diritto:“È legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che poSS ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili.” (Cass. Civ. sez. III, 19.12.2022, n. 37137).
Alla luce delle superiori argomentazioni, il motivo in esame non merita accoglimento.
§
Va pure disattesa l'eccezione di nullità dell'attività difensiva posta in essere in primo grado e in quello presente dai procuratori degli appellati, sollevata dal per avere detti difensori, Pt_1 facenti parte dello stesso studio legale associato “Cinnera MA e Partners”, operato in una conclamata situazione di conflitto di interesse violando gli artt. 24 e 68 del Codice deontologico forense.
Sostiene l'appellante, in particolare, che i legali appartenenti a detto studio avrebbero rappresentato e difeso soggetti coinvolti, quali convenuti e\o attori, in taluni contenziosi giudiziari connessi e\o dipendenti dalle vicende esposte nel presente giudizio.
Ciò posto, giova premettere, in punto di diritto, che l'inammissibilità della costituzione in giudizio, a mezzo dello stesso procuratore, di due o più parti in conflitto di interessi tra loro, è rilevabile d'ufficio (da ultimo v. Cass. Civ. n. 1143/2020; Cass. civ. n. 22772/2018) .
Tuttavia, questa regola opera a condizione che la violazione del dovere di astensione da parte del difensore emerga ictu oculi dagli atti di causa, i quali devono essere stati ritualmente acquisiti in giudizio. Ebbene, nel caso in esame, sebbene la mancata concessione nel giudizio di primo grado del termine di cui all'art. 183 c.p.c. renda ammissibile la produzione documentale , effettuata dall'appellante a sostegno del dedotto conflitto, non può non evidenziarsi l'infondatezza nel merito della eccezione medesima.
Ed invero, perché sia configurabile la violazione del disposto dell'art. 24 del Codice deontologico forense è neceSSrio che il professionista, nella steSS causa, abbia assunto il mandato anche in relazione ad un diverso soggetto in conflitto di interesse con il primo (v. Cass. Civ. SS. UU. n. 8337/2022), regola che vale anche nella ipotesi, invocata da parte appellante, di cui al quinto comma dell'art. 24 cit. secondo cui “Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una steSS società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale” (Cass. SS UU n. 20881/2024)
Ritiene la Corte che, nella fattispecie in esame non sia configurabile né dell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 24, né, tantomeno, quella di cui al quinto comma, non essendovi parti confliggenti difesi da avvocati partecipi di una steSS società o associazione professionale.
Il e l'arch. , come bene osservato dagli stessi appellati, infatti, non Controparte_2 CP_1 hanno formulato domande contrapposte e tanto esclude che la tutela degli interessi di una parte non poSS attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altra.
Peraltro, dalla documentazione allegata a sostegno dell'eccezione non emerge che nelle cause correlate alla presente vicenda (secondo la prospettazione dell'eccipiente) i difensori appartenenti allo stesso studio abbiano assistito parti in conflitto di interessi tra loro ma, piuttosto, soggetti la cui posizione contrasta con quella dell'odierno appellante, fermo restando che, comunque, trattasi di cause diverse e non connesse alla presente.
§
Miglior sorte non merita il terzo motivo di gravame, col quale il eccepisce la nullità della Pt_1 sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c. in conseguenza dell'omeSS pronuncia sulla richiesta di rimessione degli atti al Presidente del Tribunale ex art. 274 c.p.c.
Occorre fin da subito chiarire che la decisione circa la riunione delle cause è lasciata alla valutazione discrezionale del giudice e non costituisce in nessun caso un obbligo.
Difatti, a differenza di quanto previsto all'art. 273 del c.p.c., che disciplina la riunione di procedimenti relativi alla steSS causa, in cui la trattazione congiunta delle cause si presenta come neceSSria, la riunione presa in esame dalla presente norma ha carattere meramente facoltativo e l'esercizio del relativo potere è rimesso all'apprezzamento insindacabile e discrezionale del giudice di merito, che dovrà considerare non solo la sussistenza della connessione ma, anche, l'opportunità che le cause siano trattate congiuntamente.
La disciplina della riunione, prevista dalla presente norma, deve, infatti, essere distinta dall' ipotesi delle cause connesse proposte davanti a giudici diversi, di cui si occupa l'art. 40 del c.p.c.. Quest'ultima norma, infatti, riguarda la proposizione di cause connesse dinnanzi a giudici diversi con possibili deroghe alla competenza, mentre la norma in esame attiene all'ipotesi in cui le cause connesse siano state proposte davanti allo stesso ufficio giudiziario, ossia davanti allo stesso giudice- persona fisica o a diverse sezioni dello stesso tribunale, senza che vi siano conseguenze per quanto riguarda la competenza. La facoltatività del provvedimento comporta che, nel caso in cui il magistrato non giudichi opportuna la trattazione congiunta, in quanto ritiene che si poSSno verificare ritardi processuali, la riunione può non essere disposta.
In tal caso ciascuna causa procederà autonomamente seguendo il proprio corso, salvi eventuali provvedimenti di sospensione.
In tal senso giova richiamare il costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui : “In tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione e di separazione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità” (Cass. Civ. sez. I, 30.09.2022, n. 28539; Cass. Civ. sez. VI, 01.08.2022, n. 2383; Cass. Civ. sez. III, 12.05.2022, n. 15193)
Ed ancora:“Nel caso di connessione della steSS causa con altra causa pendente davanti ad un diverso giudice dello stesso ufficio, è inidonea a determinare la nullità della sentenza la violazione dell'art. 274, comma 2 c.p.c., relativo al dovere del giudice incaricato della trattazione di una delle cause di riferire al capo dell'ufficio, in quanto concerne una norma attinente al mero ordine interno (ad uno stesso ufficio giudiziario) di trattazione delle cause e non ad una fase dell'"iter" formativo del convincimento del giudice;
peraltro, l'esercizio in senso affermativo o negativo del potere di disporre la riunione non è censurabile in sede di legittimità, poiché i relativi provvedimenti hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità.” (Cass. Civ. sez. III, 19.11.2024, n. 29757)
Nel caso in esame, come correttamente rilevato dall'appellata e confermato anche dall'odierno appellante, mentre per il giudizio n. 277/2020 R.G. era stata fiSSta l'udienza del 04.10.2022 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., in relazione al procedimento connesso n. 1268/2022 R.G., invece, doveva essere ancora celebrata la prima udienza.
Il che significa che nessuna ragione di economia processuale avrebbe potuto giustificare un provvedimento di riunione, trattandosi di procedimenti pendenti in stati diversi.
§
Relativamente al quarto motivo di gravame, con cui il rileva l'erroneità della Pt_1 dichiarazione di inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni avanzata nei confronti del terzo chiamato, , giova premettere che il primo decidente ha motivato la Controparte_2 contestata statuizione , rilevando che nel giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. non potesse essere articolata una domanda di risarcimento del danno nei confronti di un terzo chiamato, in quanto non strettamente attinente alle parti in causa – esecutante ed esecutato.
Ritiene la Corte che non vi siano ragioni per dissentire da tale conclusione.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di CaSSzione, la circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata non toglie che quel giudizio resti pur sempre un ordinario giudizio di cognizione al quale si applicano le regole generali in tema di cumulo oggettivo (artt. 104 c.p.c.) e di connessione per riconvenzione (art. 36 c.p.c.).
Muovendo da tale approccio, si è ammesso che l'opponente poSS legittimamente chiedere con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna del creditore procedente al pagamento dell'eccedenza rispetto ad un controcredito opposto in compensazione.
Analogamente, ex latere creditoris, si è ammesso che il convenuto nel giudizio di opposizione poSS formulare domande riconvenzionali: ad esempio, esercitando in quella sede l'azione pauliana per sentir dichiarare l'inefficacia dell'atto negoziale posto a base dell'opposizione oppure formulando una domanda diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo (ex ultimis Cass. n.12436/2021)
Come anche di recente ribadito dalla Corte di CaSSzione “in seguito alla proposizione di un'opposizione a precetto e all'esecuzione a norma dell'articolo 615 c.p.c., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale è consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire, in caso di accoglimento, una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quella azionato o in sostituzione di esso, se invalido”. ( (Cass. civ.n. 29636/2024)
E' stato , dunque, definitivamente superato il più risalente orientamento, secondo cui l'ambito del giudizio di opposizione dovrebbe rimanere sempre circoscritto alla contestazione del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, con la conseguenza che non sarebbe consentito un ampliamente del detto thema decidendum e, quindi, la possibilità per le parti di proporre e per il giudice di esaminare, "questioni diverse da quelle che attengono all'esistenza o alla validità del titolo esecutivo, ovvero domande che non siano in riferimento o siano in contrasto con il contenuto di esso", salvo il caso di espreSS accettazione del contraddittorio (Cass. cit.).
Poiché, dunque, l'opposizione all'esecuzione costituisce un normale giudizio di cognizione per il quale non è previsto alcuna disciplina particolare rispetto a quella ordinaria, non vi sono ragioni per negare l'applicabilità dell'art. 269 c.p.c. , qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 106 c.p.c.
Ebbene, nel caso di specie, l'originario opponente, odierno appellante, non si è limitato a contestare il diritto dell'arch. di procedere in via esecutiva in ordine al credito portato dai decreti di CP_1 liquidazione, ma, tra l'altro, ha chiesto la condanna del terzo chiamato “a garantire e manlevare (esso opponente) per l'adempimento dell'eventuale obbligo di pagamento a cui lo stesso dovesse essere condannato in favore della Dr.SS nonché “ al risarcimento di tutti i danni, Controparte_1 morali ed all'immagine, patrimoniali e non, consumati e/o subendi a qualsiasi titolo connessi e/o dipendenti dalla minacciata esecuzione, nella misura di €. 10.000,00, ovvero in quella diversa che risulterà provata e\o che anche in via equitativa il Tribunale vorrà e riterrà giusto liquidare, anche avuto riguardo al comportamento processuale ed extraprocessuale che sarà tenuto dalle parti in futuro ed alle iniziative che saranno adottate, oltre interessi e rivalutazione come per legge”
Ritiene la Corte che la domanda di condanna al risarcimento dei danni - morali ed all'immagine, patrimoniali e non, consumati e\o subendi, a qualsiasi titolo connessi e\o dipendenti dalla minacciata esecuzione - promoSS nei confronti del terzo chiamato, , certamente esuli Controparte_2 dall'ambito applicativo dell'art. 106 c.p.c., non apprezzandosi quella comunanza di cause che avrebbe potuto giustificarne la proposizione nel giudizio de quo, avente ad oggetto – si rammenta – l'accertamento dell'insussistenza del diritto del c.t.u. a procedere ad esecuzione .
Invero, il rapporto dedotto in giudizio e quello facente capo al terzo chiamato non hanno in comune alcuno degli elementi oggettivi, non ricorrendo tra di essi un vincolo di connessione oggettiva per il petitum o per la causa petendi.
In ogni caso, anche a voler ritenere ammissibile tale domanda risarcitoria , non può sfuggire che, in merito ai pretesi danni morali ed all'immagine professionale nonchè a quelli patrimoniali, derivati dal mancato pagamento della somma in questione, l'opponente neanche ha allegato gli elementi costitutivi del dedotto pregiudizio, essendosi limitato a dedurre che tali danni sarebbero derivanti da
“la mala fede e scorrettezza con la quale il persevera nel suo illecito Controparte_2 comportamento ed inadempimento” o, ancora, con espressione altrettanto vaga, che il perdurante inadempimento del e la violazione da parte dello stesso dei doveri di correttezza e buona CP_2 fede avrebbero “leso e screditato l'immagine professionale” dell'istante.
Allegazioni, tutte, che non consentono di individuare una concreta lesione all'immagine e/o una sofferenza morale risarcibile, senza tacere che, né dell'una né dell'altra, è stata offerta specifica prova, non essendo a tal fine sufficiente la produzione medica allegata.
Invero, pur potendosi ritenere ammissibile , ex art. 345 c.p.c. la produzione documentale effettuata in questo grado a corredo dell'atto di appello, stante la mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., non vi è elemento di sorta che consenta di ricondurre alla condotta del Controparte_2 il documentato stato di sofferenza dell'avv. Pt_1
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in ordine al danno patrimoniale.
Invero, pur tenuto conto della produzione documentale effettuata in questo grado a corredo dell'atto di appello, anche in questo caso difettano specifiche emergenze idonee a comprovare che il mancato versamento da parte dell'odierno appellante degli oneri contributivi alla ” quantificati CP_4 in in € 160,52, nonché in € 690,00 a titolo di sanzioni applicate alla , sia CP_4 eziologicamente riconducibile all'inadempimento dell'ente territoriale
Per quanto, attiene, invece, alla domanda di accertamento dell'obbligo di manleva e garanzia, proposta congiuntamente all'opposizione al precetto , ritiene la Corte che eSS, contrariamente a quanto ritenuto dal primo decidente, sia ammissibile ex art. 106 c.p.c., trattandosi di una domanda di accertamento e condanna relativa ad una pretesa obbligazione di garanzia.
Tale domanda, ancorchè ammissibile, deve ritenersi, tuttavia, infondata.
L'appellante, invero, si è limitato a riproporre la domanda di condanna del terzo chiamato “a garantire e manlevare (esso appellante) per l'adempimento dell'eventuale obbligo di pagamento a cui lo stesso dovesse essere condannato in favore della Dr.SS , censurando Controparte_1 esclusivamente la declaratoria di inammissibilità, senza, al contempo, individuare il titolo , diverso dal rapporto principale intercorrente fra esso opponente e parte opposta, in virtù del quale il chiamato avrebbe dovuto tenerlo indenne dalle eventuali conseguenze negative del giudizio di opposizione.
Ad identica conclusone deve pervenirsi anche a voler ritenere- a dispetto della formulazione letterale della domanda – che il abbia inteso chiamare in giudizio il quale terzo Pt_1 Controparte_2 responsabile, sull'assunto che il mancato adempimento dell'obbligo di pagamento facente capo all'ente abbia, a sua volta, causato il mancato pagamento dei compensi liquidati in favore dell'arch.
CP_1
Ove qualificata la chiamata nei suddetti termini, non potrebbe che prendersi atto del difetto di prova circa la concatenazione causale degli eventi, ossia del fatto che il mancato pagamento dei – non rilevanti - importi dovuti al c.t.u. per l'attività espletata sia causalmente riconducibile al mancato pagamento da parte del terzo chiamato dei compensi professionali dovuti all'avv. Pt_1
§
Venendo all'ultimo motivo di appello, avente ad oggetto la condanna per lite temeraria ex art. 96, terzo comma, c.p.c., giova premettere che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale.
La sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente. (Cass.n. 3830/2021; n. 20018/2020; n. 29812/2019)
Tale figura di responsabilità ha carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dettati dell'art. 24 della Costituzione.
Ebbene, nel caso di specie, il giudice di prime cure, paSSndo al vaglio la condotta processuale del originario opponente, ha ravvisato la presenza dei presupposti per la condanna “avuto Pt_1 riguardo alla natura pacifica del principio per cui con l'opposizione al precetto è consentito eccepire unicamente vizi o fatti sopravvenuti alla formazione del titolo di conio giudiziale e, quanto alla domanda verso il terzo chiamato, del principio che radica nell'opposizione alla esecuzione la sede per le domande risarcitorie riguardanti i rapporti con il creditore procedente e non con i terzi ( a ciò essendo deputata altra sede)”.
Ritiene la Corte che l' iter logico-motivazionale seguito dal primo decidente non poSS essere condiviso.
Se è vero che l'aver fatto valere in sede di opposizione avverso titolo di formazione giudiziale, quale il decreto di liquidazione dei compensi in favore del c.t.u., vizi non deducibili in quella sede e l'avere formulato domanda risarcitoria nei confronti del terzo chiamato si è rivelata una iniziativa inammissibile , lo stesso non può dirsi in relazione alla domanda di garanzia .
Sebbene anche in relazione a tale ultima domanda l'allora opponente sia rimasto soccombente, tuttavia, non può ritenersi che lo strumento processuale sia stato oggetto di abuso per avere il agito nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione. Pt_1
Tanto più che la chiamata del terzo era stata autorizzata dall'allora decidente , a comprova della ritenuta ammissibilità della domanda ( di garanzia), sebbene, poi, rivelatasi infondata nel merito per difetto di prova.
Ad avviso della Corte, l'ammissibilità della domanda di garanzia esclude nell'iniziativa giudiziaria dell'allora opponente quel carattere di pretestuosità ravvisato dal primo decidente, non potendo ritenersi che il predetto abbia agito a meri fini dilatori, anche alla luce dello stesso sforzo argomentativo sostenuto per far valere le proprie ragioni.
La condanna va, pertanto, revocata.
§
Nessuna censura merita, infine, la regolamentazione delle spese di lite, avendo il primo decidente dato congrua applicazione al criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Né la revoca della condanna ex art. 96 c.p.c. comporta la necessità di rivisitazione delle spese del primo grado, trattandosi di pronuncia ex officio, relativamente alla quale non si registra la soccombenza delle parti opposte ( soccombenza che, peraltro, neanche sarebbe configurabile ove la condanna fosse stata pronunciata su domanda di parte, trattandosi di domanda accessoria, esterna alla res iudicanda).
A conclusioni diverse deve giungersi quanto alle spese di questo grado, dato che la questione relativa alla condanna per lite temeraria è divenuta oggetto di un motivo di impugnazione ed è stata inglobata nel thema decidendum.
Giova, in proposito, richiamare l'insegnamento della Corte di CaSSzione, secondo cui :” Conseguenza dell'introduzione della condanna o del diniego di condanna per lite temeraria in uno dei motivi dell'impugnazione, e dunque nel devolutum in senso pieno - svincolandosi dall'accessorietà
- è che, se tale motivo viene accolto in un contesto in cui gli altri motivi vengono disattesi, non risulta sostenibile che non si configuri una parziale soccombenza” (Cass.
Quando, infatti, le questioni relative alla condanna per lite temeraria riguardino una condanna effettuata nella pronuncia conclusiva del grado precedente e quindi siano correttamente veicolate nel devolutum come oggetto di censura, “una decisione sulla lite temeraria, quale accoglimento di una censura devolutiva, genera soccombenza (parziale, se ricorrono altri motivi, non accolti) della controparte..”
In applicazione di tale principio di diritto, le spese di questo grado di giudizio, in ragione dell'accoglimento del motivo concernente la condanna ex art 96 c.p.c., vanno compensate nella misura di ¼ con condanna del alla rifusione della residua quota. Pt_1
Avuto riguardo al valore della controversia ed alle questioni giuridiche trattate, esse si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad eSS, di parametri minimi..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 58/2023 R.G. sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1167/2022, emeSS e Parte_1 pubblicata dal Tribunale di Barcellona P.G. ex art. 281 sexies c.p.c. in data 04.10.2022, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, revoca la condanna ex art. 96 c.p.c. pronunciata a carico di;
Parte_1
- rigetta, per il resto, l'appello ;
- dichiara compensate nella misura di ¼ le spese del presente grado e, per l'effetto, condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati della residua quota che liquida, in favore di ciascuna di esse in complessivi € 3.667,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 691,00 per quella introduttiva;
€ 692,00 per quella di trattazione ed € 1.434,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, iva e cpa ( se dovute)
Così deciso in Messina nella camera di consiglio ( da remoto) del 28.03.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.SS Marisa Salvo Dott. Augusto Sabatini
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario addetto all'Ufficio del processo, dott. Giuseppe Francesco D'Andrea.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 58/2023 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 04.11.2024
vertente tra
nato a [...] P.G. il 18.06.1961, C.F. , P.IVA Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale sito in Barcellona P.G., P.IVA_1 via Papa Giovanni XXIII n. 167, procuratore e difensore di sé stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c..
Appellante
e
, nata a [...] il [...], C.F. , e residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Castell'Umberto, c/da Baracche n. 24 int. 1, rappresentata e difesa come da procura allegata alla comparsa di costituzione con nuovo procuratore dall'avv. Davide Monastra (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Sant'Agata di Militello,
[...] via San Giuseppe n. 51;
Appellata
e
, con sede in , via Umberto I n. 24 (C.F. , in persona del Controparte_2 CP_2 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, ing. rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cinnera MA CP_3
(C.F. ), giusta Delibera G.M. n. 55 del 13.10.2023 (all. 1 fasc. 1° grado) e C.F._4 pedissequa Determina n. 326 del 14.10.2020 (all. 2 fasc. 1° grado), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale sito in Sant'Agata di Militello, via San Giuseppe n. 51. Appellato oggetto: appello avverso la sentenza n. 1167/2022, emeSS e pubblicata dal Tribunale di Barcellona P.G. ex art. 281 sexies c.p.c. in data 04.10.2022, in materia di opposizione a precetto – liquidazione compensi emessi dal Tribunale di Patti nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 122/2017 R.G.E.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per parte appellante: “…A) in via preliminare ammettere la produzione da parte della appellante e l'acquisizione agli atti del giudizio, anche ai sensi dell'art.153 cpc, dei documenti allegati, oltre che all'atto di appello, alla note di trattazione scritta delle udienze del 26.02.2024 della udienza del 04.11.2024, di formazione successiva alla proposizione dell'appello ed all'ultima udienza precedente la precisazione delle conclusioni, rilevanti ai fini della decisione della causa;
B) Nel merito
1) ritenere e dichiarare la nullità del processo e della sentenza impugnata per omeSS o erronea applicazione dell'art. 221, comma 4, della L. 34/2020 e dell'art. 281 sexies c.p.c., con violazione dei principi di cui agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione;
2) ritenere e dichiarare la nullità degli atti processuali compiuti dagli avvocati Sara Scotto di Liquori, Alberto Letizia e Davide Monastra nell'interesse dell'Arch. e\o dell'Avv. Controparte_1
Salvatore Cinnera MA nell'interesse del i quali - in quanto facenti parte Controparte_2 del medesimo studio legale associato “Cinnera MA e Partners” corrente in S. Agata Militello via San Giuseppe n. 51, medesima utenza telefonica n. 0941702461 e fax 08631835290 - hanno rappresentato e rappresentano nel presente giudizio parti in potenziale conflitto di interessi tra loro, con violazione degli artt. 24 e 68 del Codice Deontologico Forense e, conseguentemente, della sentenza impugnata quantomeno nella parte in cui ha ritenuto tutte le dette parti validamente costituite e condannato l'opponente al pagamento delle spese e dei compensi legali nonché al risarcimento ex art. 96, III comma, c.p.c. in di loro favore e\o della parte che sarà ritenuta non validamente costituita;
3) ritenere e dichiarare la nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito dagli artt. 24 e 111, subita dall'Avv. per effetto della mancata rimessione degli Pt_1 atti della presente causa al Presidente del Tribunale ex art. 274 c.p.c., e per omeSS pronuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 112 c.p.c., sulla relativa domanda formulata dall'opponente.
4) riformare la sentenza n. 1167/2022 nella parte in cui ha erroneamente dichiarato inammissibili le domande proposte nei confronti del quale terzo chiamato in causa e\o in Controparte_2 garanzia e, pedissequamente, ritenuti e dichiarati l'ammissibilità della chiamata in causa ed il diritto, in capo all'appellante, al risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto della loro violazione degli artt. 1337, 1338, 1176, 1218, 2043 c.c. nonché dei principi di imparzialità della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 3 e 97 della Costituzione e dell'art. 1 della L. 241/1990,
- condannare il , in persona del legale rapp.te p.t., a garantire e manlevare Controparte_2
l'appellante per l'adempimento dell'eventuale obbligo di pagamento a cui lo stesso dovesse essere condannato in favore della Dott.SS Controparte_1 - condannare il al risarcimento di tutti i danni, morali ed all'immagine, Controparte_2 patrimoniali e non, consumati e\o subendi a qualsiasi titolo connessi e\o dipendenti dalla minacciata esecuzione, nella misura di € 10.000,00 ovvero in quella diversa che risulterà provata e\o che anche in via equitativa la Corte di Appello vorrà e riterrà giusto liquidare anche avuto riguardo al comportamento processuale ed extraprocessuale che sarà tenuto dalle parti in futuro ed alle iniziative che saranno adottate , oltre interessi e rivalutazione come per legge;
6) Ritenere e dichiarare che l'iniziativa della opposizione a precetto nei confronti dell'Arch.
[...]
e della istanza di chiamata in causa del - responsabile dei danni CP_1 Controparte_2 subiti e subendi per effetto delle precettazione opposta e della successiva esecuzione - non sono state svolte con mala fede e colpa grave;
e - pedissequamente, ritenere e dichiarare la insussistenza dei presupposti di legge per condannare l'Avv. ex art.96 III comma c.p.c., ed in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, revocare e\o annullare la relativa statuizione di condanna dello stesso al pagamento della somma di € 500,00 in favore di ciascuna delle parti a detto titolo;
7) Ritenere e dichiarare la parziale insussistenza della ragione creditoria precettata, nella misura in cui l'indebito dovesse essere riconosciuto in sede di opposizione al decreto di liquidazione iscritto al n. 1791/2019 R.G. del Tribunale di Patti;
8) condannare la Dott.SS ed il , in solido, ovvero quello Controparte_1 Controparte_2 che fra gli stessi dovesse essere ritenuto responsabile, soccombente e\o non validamente costituito al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese gen. 15%, IVA e CPA come per legge…”.
Per la l'appellata Controparte_1
“… In via preliminare,
1. ritenere e dichiarare che l'appello proposto dall'avv. è inammissibile. Pt_1
Nel merito,
1. rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi…”.
Per la l'appellato : Controparte_2
“In via preliminare,
1. ritenere e dichiarare che l'appello proposto dall'avv. è inammissibile. Pt_1
In subordine,
2. ritenere e dichiarare la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c.; o, in ogni caso,
3. ritenere e dichiarare l'insussistenza di ragioni di connessione con l'oggetto del giudizio;
4. ritenere e dichiarare che su quelle domande sarebbe stato competente il Tribunale di Patti;
5. di conseguenza, ritenere e dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti del terzo;
Controparte_2
6. comunque, ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione del terzo. Nel merito,
1. ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dal a favore dell'appellante; Controparte_2
2. e, quindi, rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.02.2020, proponeva opposizione Parte_1 avverso il precetto intimatogli in data 05.02.2020, con cui gli aveva intimato Controparte_1 il pagamento della complessiva somma di €. 3.854,03, dovutale , in virtù del titolo esecutivo costituito dai decreti di liquidazione compensi, emessi , rispettivamente il 19.02.2018 ed il 02.10.2019 , dal Tribunale di Patti nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 122/2017 R.G.E., nella quale la predetta creditrice era stata nominata CTU, ed il cui pagamento era stato posto a carico del creditore procedente ed odierno appellante.
Avverso uno dei suddetti titoli lo stesso aveva già proposto opposizione ex art. 15 D. Lgs. Pt_1
n. 150/2011, iscritta a ruolo al n. 1791/2019 R.G. del Tribunale di Patti, di cui la , Parte_2 costituendosi in giudizio, aveva eccepito la manifesta inammissibilità e infondatezza.
A sostegno dell' opposizione a precetto, l'opponente contestava la dovutezza delle somme liquidate al CTU ed il diritto dello stesso a procedere ad esecuzione forzata, assumendo che: a) era stato intimato il pagamento di somme in misura maggiore rispetto a quelle liquidate dal GE del Tribunale di Patti con i due decreti azionati, e senza detrarre il reale importo dell'acconto percepito;
b) non poteva essere preteso il pagamento di “… € 1.100,00 per atto di aggiornamento tipo mappale – Procedura Pregeo ed € 1.400,00 per procedura catastale DOCFA”.
In particolare, in merito al quantum , deduceva , per un verso, che, mentre nei suddetti decreti era stato liquidato un importo complessivo di € 3.570,05 per compensi ed €. 259,68 per spese, l'intimazione aveva, invece, avuto ad oggetto il maggior importo di € 3.620,05 per compensi;
per altro verso, che dalla specifica contenuta nell'atto impugnato, risultava essere stato detratto l'acconto di € 400,00, e non di € 418,00 realmente corrisposto, come da fattura ed estratto c/c, prodotto in allegato all'atto introduttivo.
Relativamente all'an della pretesa, parte opponente contestava la dovutezza della somma di € 1.100,00 e di € 1.400,00, indicate nel decreto di liquidazione del 02.10.2019, affermando che ne dovesse rispondere il , sia a titolo di responsabilità dei maggiori danni causati Controparte_2 per effetto dell'inadempimento della propria obbligazione pecuniaria – derivante da un credito pregresso di €. 3.962,25 vantato dal nei confronti dell'amministrazione comunale -, sia per Pt_1 effetto dell'indebito vantaggio o arricchimento conseguito.
Chiedeva, dunque, di essere autorizzato alla chiamata in causa e/o in garanzia del CP_2
, in persona del suo Sindaco p.t., al fine di essere garantito e manlevato dallo stesso per
[...]
l'adempimento dell'eventuale obbligo di pagamento in favore della Dr.SS Controparte_1 nonché per sentire condannare il al risarcimento di tutti i danni, morali ed all'immagine, CP_2 patrimoniali e non, subiti e/o subendi a qualsiasi titolo connessi e/o dipendenti dalla minacciata esecuzione, liquidati nella somma di euro 10.000,00 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta equa.
Il giudizio veniva iscritto a ruolo al n. 277/2020 R.G. del Tribunale di Barcellona P.G. e con decreto del 02.03.2020 il giudice designato , rigettando l'stanza di sospensione inaudita altera parte, autorizzava la chiamata in causa del terzo, , differendo la prima udienza fiSSta Controparte_2 per il 25.05.2020, al 21.10.2020.
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.05.2020 si costituiva Controparte_1 eccependo l' inammissibilità delle censure formulate dall'opponente , perché attinenti al titolo, nonché la dichiarazione di litispendenza trattandosi di questioni sub judice innanzi al Tribunale di Patti, nel merito rilevava l'infondatezza dell'opposizione ed instava per la condanna della controparte al pagamento delle spese di giustizia, nonché il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Con comparsa del 19.10.2020, si costituiva anche il terzo chiamato in causa, , Controparte_2 eccependo l'inammissibilità delle domande dell'opponente per litispendenza, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Barcellona P.G., la nullità dell'atto di citazione, l'insussistenza del diritto dell'opponente ad essere manlevato e\o risarcito da esso ente anche per pretesa insussistenza di crediti in capo all'opponente.
Rilevava, inoltre, che il aveva già proposto le medesime domande risarcitorie con atto di Pt_1 citazione notificato il 16.06.2016 introduttivo del giudizio n. 1092/2016 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Patti e già concluso con la sentenza n. 361/2020, con cui le domande dell'attore erano state rigettate ed il medesimo anche condannato anche al pagamento delle spese legali
Il Giudice adito, ritenendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova (vedasi ordinanza resa all'udienza del 15.12.2020), rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, senza neanche concedere i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dall'opponente,.
Quindi, con sentenza n. 1167/2022, emeSS e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 04.10.2022, così statuiva:
“- RESPINGE per le ragioni meglio articolate in parte motiva l'opposizione al precetto notificato il 5.2.2020 ad impulso di dichiarando, ad un tempo, inammissibili - in questa Controparte_1 sede - le domande proposte nei confronti del;
Controparte_2
- CONDANNA l'attore opponente alla refusione delle spese di lite in favore di ambo le parti nella misura pari a complessivi euro 1.618,00 (si precisa: 1.618,00 per la creditrice convenuta opposta ed 1.618,00 per il Comune terzo chiamato);
- CONDANNA il soccombente al pagamento della somma ex art 96 co. III c.p.c. pari a complessivi euro 500,00 per ciascuna parte.
Con atto di citazione notificato in data 19.01.2023, , rimasto integralmente Parte_1 soccombente all'esito del giudizio di prime cure, proponeva appello, instando per la riforma dell'impugnata decisione e chiedendo , in via preliminare, la sospensione del presente procedimento in attesta della definizione di quello iscritto al n. 1791/2019 R.G., avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi posto a fondamento dell'atto di precetto opposto.
Eccepita la nullità del processo e della sentenza impugnata per la presunta lesione del diritto di difesa
, nel merito concludeva per la riforma della pronuncia nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto inammissibili le domande proposte nei confronti del , quale terzo chiamato in Controparte_2 causa e\o in garanzia, con condanna di quest'ultimo a garantire e manlevare esso appellante in relazione all'eventuale obbligo di pagamento in favore della nonché a risarcire tutti i danni, CP_1 morali ed all'immagine, patrimoniali e non, subiti e\o subendi a qualsiasi titolo connessi e\o dipendenti dalla minacciata esecuzione, nella misura di € 10.000,00 ovvero in quella diversa ritenuta, in via equitativa, da questo giudicante.
Dedotta, infine, l'insussistenza dei presupposti di legge per la subita condanna al pagamento della somma di € 500,00 in favore di ciascuna delle parti, pronunciata , ex art.96 III comma c.p.c., ne chiedeva la revoca, con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 24.04.2023 si costituiva l'appellata
[...]
, la quale eccepiva l'inammissibilità del gravame, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; CP_1 nel merito, rilevava l'infondatezza delle doglianze articolate dall'odierno appellante chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
In pari data depositava comparsa di costituzione e risposta il , in persona del Controparte_2
Sindaco pro tempore, che resistendo all'appello, e ribadendo le argomentazioni esposte in prime cure, ne chiedeva il rigetto poiché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della decisione gravata e la condanna alle ulteriori spese di giudizio.
Disposta con decreto presidenziale in atti la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2, c.p.c. e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, con ordinanza del 5.06.2023, ritenuta l' insussistenza delle condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.e rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata,, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.02.2024, sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo un rinvio per carico di ruolo del relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con successiva ordinanza del 04.11.2024 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Venendo al merito dell'impugnazione sub iudice, con il primo motivo di appello Parte_1
eccepisce la nullità del procedimento e della sentenza di prime cure per omeSS o erronea
[...] applicazione dell'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L n. 77/2020, e dell'art. 281 sexies c.p.c..
In particolare, lamenta che il decreto del 24.01.2022, con il quale il Giudice di prime cure aveva disposto la trattazione scritta dell'udienza del 09.02.2022, non era stato comunicato alle parti entro il termine di 30 giorni prima dell'udienza e che lo stesso, inoltre, non conteneva l'avviso della facoltà delle parti di presentare istanza di trattazione orale entro giorni cinque dalla relativa comunicazione, e ciò, in violazione di quanto previsto dall'art. 221 comma 4 del D.L. n. 34/2020, recante disposizioni urgenti in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Lamenta, poi, che nonostante egli avesse, comunque, proposto istanza di trattazione orale in data 31.01.2022, il Giudice non ne aveva tenuto conto, tanto che l'udienza del 09.02.2022 era stata celebrata senza alcuna pronuncia sulle richieste processuali dell'opponente, nonostante le medesime fossero state reiterate anche con le note di trattazione scritta depositate il 04.02.2022.
Parimenti critica l'operato del primo Giudice che, disattendendo nuovamente il dettato dell'art. 221, comma 4, aveva rinviato la causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza 04.12.2022, fiSSndo la trattazione scritta di quella che avrebbe dovuto essere una udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., e, tra l'altro senza facultare le parti a chiedere la trattazione in presenza entro il termine di cinque giorni.
Muovendo da tale premesse, inferisce la nullità del processo e della sentenza impugnata per violazione dei principi, costituzionalmente garantiti, del contradditorio, del diritto di difesa e del giusto processo.
§
2.-Con il secondo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la nullità degli atti processuali compiuti dagli avvocati Sara Scotto di Liquori, Alberto Letizia e\o dell'avv. Salvatore Cinnera MA, che, pur facendo parte del medesimo studio legale associato “Cinnera MA e Partners”, avevano rappresentato e difeso parti in potenziale conflitto di interessi tra loro - ossia l'arch. i primi CP_1 due, il ,il terzo - in violazione degli artt. 24 e 68 del codice deontologico forense. CP_2
Rileva che l'arch. aveva svolto funzioni d. c.t.u. nella procedura esecutiva vertente tra esso CP_1 opponente ed il , rappresentato e difeso dallo stesso studio legale di cui facevano Controparte_2 parte gli avv. Scotto di Liguori e Letizia.
Deduce, a comprova dell'evidenziato conflitto, che gli atti riferibili a ciascuno dei tre legali risultavano redatti con identica impostazione logica e grafica, stessi timbri, caratteri e modalità di scrittura e assume che ciò comprovava la provenienza dalla “steSS mano” e comunque dallo stesso studio legale, come, pure, suffragato dalla domiciliazione degli avv.ti Cinnera MA, difensore del e Alberto Letizia, difensore dell'Arch. nello studio legale corrente in Controparte_2 CP_1
Sant'Agata Militello via S. Giuseppe n. 51.
Sostiene che tale conflitto di interesse, rilevabile d'ufficio, comportava l'invalidità degli atti processuali posti in essere dai suddetti difensori , con conseguente nullità della sentenza quantomeno nella parte in cui aveva ritenuto dette parti validamente costituite e condannato esso opponente al pagamento delle spese e dei compensi legali nonché al risarcimento dei danni da lite Pt_1 temeraria ex art. 96, III comma, c.p.c. in di loro favore.
§
3.-Con il terzo motivo d'impugnazione, parte appellante eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. stante l'omeSS pronuncia sulla richiesta di rimessione degli atti al Presidente del Tribunale ex art. 274 c.p.c., formulata nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
04.10.2022, depositate in data 27.09.2022 al fine di ottenere la riunione del presente procedimento con quello iscritto al n. 116/2020 R.G.E.M., , avente ad oggetto opposizione all'esecuzione , vertente tra le stesse parti e pendente dinnanzi al medesimo ufficio giudiziario.
Lamenta, in proposito, che, il Giudice di prime cure non aveva tenuto in alcuna considerazione la detta istanza ed emesso la sentenza oggi impugnata senza alcun accenno alla medesima, violando le disposizioni in tema di riunione di procedimenti relativi a cause connesse e ledendo il diritto di difesa di eSS parte opponente, con conseguente nullità della sentenza per violazione del cd. “principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
§
4.-Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni avanzata nei confronti del . Controparte_2 Premette di avere chiesto la chiamata in giudizio del detto ente, al fine di essere dallo stesso garantito e manlevato dallo stesso “per l'adempimento dell'eventuale obbligo di pagamento a cui ……fosse stato eventualmente condannato in favore della Dr.SS nonché per sentire Controparte_1 condannare il al risarcimento di tutti i danni, morali ed all'immagine, patrimoniali e non, CP_2 consumati e\o subendi, a qualsiasi titolo connessi e\o dipendenti dalla minacciata esecuzione e che chiese venissero liquidati in suo favore nella somma di euro 10.000,00 ovvero in quella maggiore o minore che fosse stata ritenuta equa”.
Nel contestare la motivazione posta a sostegno della declaratoria di inammissibilità, assume che nessuna norma dell' ordinamento impedisce al soggetto, che proponga una opposizione ex art. 615 c.p.c., di poter essere autorizzato a chiamare in causa, a titolo risarcitorio, un terzo ritenuto responsabile per effetto del suo inadempimento dei pregiudizi subiti e subendi a seguito della precettazione.
Rileva che le somme precettate dalla a titolo di spese e compensi per l' attività professionale, CP_1 svolta quale CTU nella procedura esecutiva iscritta al n. 122/2017 R.G.E. del Tribunale di Patti, erano conseguenza dell'inadempimento del . Controparte_2
Detto ente, infatti, non aveva provveduto al pagamento della somma di € 3.962,25 , dovuta ad esso opponente quale procuratore e difensore distrattario ex art. 93 c.p.c., in forza di ordinanza del 17.07.2015, con cui il G.E. del Tribunale di Patti, a definizione della suddetta procedura esecutiva, aveva disposto l' assegnazione di somme pignorate.
L'amministrazione Comunale, nonostante i ripetuti solleciti, non aveva adempiuto agli impegni assunti così da costringere esso appellante a chiedere la prosecuzione della procedura esecutiva, nell'ambito della quale la quale CTU, ha svolto ulteriori attività, con conseguente indebito CP_1 arricchimento per il . Controparte_2
Aggiunge l'odierno appellante che egli, quale esecutato, aveva tutto il diritto, per effetto della plateale violazione degli artt. 1337, 1338, 1176, 1218, 2043 c.c. nonché dei principi di imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui egli artt. 3 e 97 della Costituzione e dell'art. 1 della L. 241/1990, di avanzare le domande risarcitorie dei danni subiti e subendi per effetto dell'atto di precetto, e dell'eventuale esecuzione nei suoi confronti.
Insiste, quindi, per la riforma della sentenza impugnata n. 1167/2022 con condanna del terzo,
[...]
, a garantire e manlevare l'appellante per l'adempimento dell'eventuale obbligo di CP_2 pagamento in favore della , nonché al risarcimento dei danni nella misura di € Controparte_1
10.000,00 ovvero in quella diversa determinata in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
A sostegno deposita documentazione che assume essere ammissibile e rilevante, essendo stata tale produzione preclusa nel corso del giudizio di primo grado a causa della mancata concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c..
§
5.-Con il quinto motivo di gravame, l'appellante denuncia l' insussistenza dei presupposti di legge per la condanna al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96, III comma, c.p.c. irrogata dal Giudice di prime cure nella misura di € 500,00 in favore di ciascuna parte.
Al riguardo, relativamente alla condanna nei confronti della afferma che Controparte_1
l'opposizione a precetto era stata proposta in conseguenza della pendenza, al momento della notifica della citazione ex art. 615 c.p.c., il pregiudiziale giudizio di opposizione ex art. 15 D.Lgs. 150/2011, iscritto al n. 1791/2019, avverso il titolo posto a fondamento del precetto.
Non sussisteva , pertanto, la colpa grave dell'opponente né, tantomeno, i danni cagionati alla creditrice o al sistema.
Quanto, invece, alla condanna nei confronti del terzo chiamato, evidenzia che , pur non essendo precluso al giudice, che pure aveva autorizzato la chiamata in giudizio del terzo in contrasto con i principi affermati dalla Corte di CaSSzione ( sent. N. 4309/2010) , mutare convincimento e dichiarare l'inammissibilità della chiamata, non era, però, condividibile la condanna di chi, sulla base di quella autorizzazione, quella chiamata aveva effettuato.
Aggiunge che - fermo ed impregiudicato quanto sostenuto al secondo dei suesposti motivi di appello
- anche a voler ammettere che non era possibile agire per il risarcimento dei danni nei confronti del terzo chiamato, comunque, non sarebbe stato rintracciabile un profilo di mala fede o colpa grave nella condotta dell'opponente solo per l'aver proposto una tale iniziativa.
Chiede, quindi, la revoca e/o annullamento della statuizione di condanna al pagamento della somma di € 500,00 in favore di ciascuna delle parti, contenuta nella sentenza oggi gravata.
§
Prima di esaminare i motivi di gravame, va rilevato che nella comparsa conclusionale depositata in data 03.01.2025 l'appellante rappresenta che, con ordinanza del 29.06.2024, emeSS a definizione del giudizio iscritto al n. 1791/2019 R.G., avente ad oggetto opposizione avverso il decreto di liquidazione ex art. 15 D.Lgs. 150/2011, il Tribunale di Patti, accogliendo le doglianze di esso debitore- in punto di eccessività ed ingiustizia delle somme liquidate in favore del c.t.u. –, ha revocato il titolo in forza del quale è stato notificato il precetto oggetto dell'odierna opposizione, riliquidando in diminuzione i compensi in favore dell'arch. CP_1
In ragione di tale sopravvenienza , chiede che venga dichiarata la ceSSzione della materia del contendere limitatamente alla questione relativa alla non dovutezza delle somme precettate, anche ai fini del regolamento della soccombenza.
La domanda è inammissibile.
Giova premettere, in punto di fatto, che la questione della “dovutezza delle somme precettate “, in relazione alla quale, secondo l'assunto dell'appellante , sarebbe venuta meno la materia del contendere, ha costituito uno dei motivi di opposizione a precetto.
L'allora opponente, infatti, a sostegno dell' opposizione, aveva dedotto:
- che, mentre nei decreti di liquidazione dei compensi in favore del c.t.u. era stato liquidato un importo complessivo di € 3.570,05 per compensi ed €. 259,68 per spese, l'intimazione aveva, invece, avuto ad oggetto il maggior importo di € 3.620,05 per compensi;
- che dalla specifica contenuta nell'atto impugnato, risultava essere stato detratto l'acconto di € 400,00, e non di € 418,00 realmente corrisposto, come da fattura ed estratto c/c, prodotto in allegato all'atto introduttivo;
- che non erano dovuti gli importi di € 1.100,00 e di € 1.400,00, indicati nel decreto di liquidazione del 02.10.2019, dovendo essere posti a carico del , in conseguenza sia Controparte_2 dell'inadempimento della obbligazione pecuniaria – avente ad oggetti il pagamento della somma di
€. 3.962,25, dovuta all'avv. sia dell'indebito vantaggio o arricchimento conseguito. Pt_1 Tale motivo di opposizione è stato dichiarato inammissibile dal primo decidente.
Si legge, invero, nella sentenza impugnata che “le censure veicolate con i motivi di opposizione (n.d.r. ossia quelle volte a contestare l'ammontare della liquidazione in favore dell'arch. ) CP_1 costituiscono ragioni di impugnazione deducibili nell'ambito dello specifico mezzo previsto dal legislatore avverso i decreti di pagamento in favore di ausiliari del giudice” ex art. 15 D.Lgs. 150/2011.
Ebbene, la questione della dovutezza delle somme precettate non è stata più riproposta dall'appellante, che nulla ha obiettato in merito alla dichiarata inammissibilità del correlato motivo di opposizione.
Il che comporta che il contrasto tra le parti sul punto debba ritenersi già venuto meno per effetto dell'acquiescenza prestata dall'appellante rispetto alla statuizione del Tribunale in parte qua e non in conseguenza della pronuncia resa a definizione del giudizio ex art. 15 D.Lgs. 150/2011.
E poiché la ceSSzione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, è evidente come la pretesa dell'odierno appellante sia , in questa sede, inammissibile.
Invero, la sopravvenuta pronuncia del Tribunale di Patti non ha comportato il venir meno del conflitto tra l'odierno appellante e l'appellata in punto di debenza delle somme precettate, già superato CP_1 in conseguenza della statuizione di inammissibilità in parte qua dell'opposizione proposta dall'avv. e della sua mancata impugnazione . Pt_1
La dedotta sopravvenienza , quindi, non assume rilievo sotto il profilo della regolamentazione delle spese, non registrandosi rispetto ad eSS la soccombenza virtuale dell'appellata attesa la CP_1 mancata devoluzione della questione alla Corte.
In ogni caso, la domanda è infondata.
Occorre, sul punto, rammentare il consolidato insegnamento del Supremo Consesso, secondo cui:
“in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di ceSSzione della materia del contendere;
per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione” (Cass. Civ., SS.UU. 21/09/2021, n. 25478).
Nel caso di specie, però non è possibile parlare di “caducazione del titolo esecutivo” ma, piuttosto, di semplice trasformazione, posto che il titolo ha subito vicende evolutive che, di per sé, non lo privano neppure temporaneamente della sua efficacia.
Vale rammentare il principio stabilito dall'art. 653 c.p.c. in materia di decreti ingiuntivi, secondo cui:
“Se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta” Infatti, ove per effetto dell'accoglimento parziale della opposizione a decreto ingiuntivo, sopravvenga la sentenza che revochi il decreto ingiuntivo e contestualmente condanni l'opponente al pagamento di una minor somma, si verifica una trasformazione in itinere del titolo esecutivo, con la conseguenza che la sentenza conclusiva del giudizio di opposizione si sostituisce all'originario decreto ingiuntivo come titolo esecutivo, ma non ha effetto sulla procedura esecutiva intrapresa in virtù del titolo, poi trasformato.
Gli atti di esecuzione già compiuti (in base al decreto ingiuntivo revocato) conservano, infatti, i loro effetti, senza soluzione di continuità, nei limiti della minor somma riconosciuta dal nuovo titolo, per cui l'esecuzione prosegue per la realizzazione del credito nei limiti del minor importo riconosciuto in sede di gravame, in applicazione del disposto dell'art. 653 comma 2 c.p.c., posto che il titolo subisce solo una vicenda evolutiva che non lo priva, neppure temporaneamente della sua efficacia.
Interpretando, in via estensiva, tale principio ed applicandolo al caso di specie, deve ritenersi che l'intervenuta ordinanza n. 7599/2024 del 29.06.2024 emeSS dal Tribunale di Patti, che ha deciso sull'opposizione proposta ex art. 15 D. Lgs. n. 150/2011 avverso il decreto di liquidazione compensi
- revocando il titolo in forza del quale è stato notificato il precetto opposto e rideterminando in diminuzione il compenso dovuto alla – abbia sostituito il titolo originario, provocando per CP_1
l'appunto una trasformazione, senza, però, produrre effetti sulla procedura esecutiva né privandola della sua efficacia.
Ne consegue che gli atti di esecuzione già compiuti conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.
§
Disattesa tale questione preliminare e paSSndo alla disamina del primo motivo di gravame, giova rammentare che il legislatore ha dettato le norme precauzionali di cui all'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, ed all'art. 281 sexies c.p.c.,, orientate alla trattazione scritta delle cause (c.d. udienza cartolare), in considerazione dell'emergenza Covid- 19 .
In particolare: l'art. 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, (convertito in legge n. 77 del 2020) prevedeva : “Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fiSSta per l'udienza che la steSS è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi dell'art. 181 c.p.c., comma 1”.
A norma degli artt. 23, comma 1, del D.L. n. 137 del 2020 (convertito dalla legge n. 176 del 2020), 7, comma 1, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, (convertito dalla legge n. 126 del 2021), 16, comma 1, del D.L. 30 dicembre n. 228 (convertito dalla legge n. 15 del 2022) le disposizioni di cui all'art. 221, comma 4, sono state via via prorogate ed hanno continuato ad applicarsi fino alla data del 31.12.2022.
Da un'attenta analisi di detta normativa si evince che: il primo periodo del citato comma 4 attribuisce al giudice una precisa discrezionalità valutativa, ossia quella di optare per la trattazione scritta della controversia;
il secondo periodo prevede il termine (almeno 30 giorni prima) di comunicazione alle parti della scelta operata dal giudice e il termine (fino a cinque giorni prima) per il deposito, da parte degli avvocati, delle note scritte;
il terzo ed il quarto periodo attribuiscono alle parti la facoltà di presentazione di una istanza che onera il giudice del compito di provvedere (senza previsione, come già rilevato da Cass. Civ n. 34585 del 2022, di alcun effetto neceSSrio e vincolato di accoglimento); infine, il quinto periodo regola gli effetti del mancato deposito di note scritte (rinviando alla disciplina dettata dall'art. 181 c.p.c.).
Occorre sin da subito precisare che i termini previsti per la comunicazione alle parti della trattazione scritta nonché per il deposito telematico di note scritte, debbono ritenersi ordinatori in mancanza di precisa indicazione legislativa di perentorietà o di decadenza dalla relativa facoltà.
Tale opzione esegetica è confortata dalla giurisprudenza della Suprema Corte con riguardo alle disposizioni processuali che non prevedono espreSSmente termini perentori (si pensi al termine per la comunicazione delle ordinanze emesse fuori dall'udienza da parte del cancelliere ex art. 176, secondo comma, c.p.c., Cass. Civ. 10607 del 2016; al termine previsto per la notifica del ricorso ex art. 1, comma 48, della legge n. 92 del 2012 in tema di diritto del lavoro, Cass. Civ. 15349 del 2016).
Da un punto di vista sistematico, va rilevato , inoltre, che quando il medesimo legislatore dell'emergenza Covid-19 ha inteso ottenere un effetto di tipo decadenziale lo ha previsto espreSSmente: si veda l'art. 23, comma 8-bis, del D.L. n. 137 del 2020, che, regolando il giudizio di legittimità e prevedendo la sostituzione delle pubbliche udienze con udienze tenute in camera di consiglio, senza la partecipazione né del Procuratore generale né delle parti, ha previsto che le parti debbano chiedere “entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza” la discussione orale.
Ne discende che, il termine di 30 giorni previsto per la comunicazione alle parti della trattazione scritta della causa, che l'odierno appellante assume violato, non potrebbe in alcun caso configurare un caso di nullità processuale tale da inficiare la validità della sentenza emeSS dal Giudice di prime cure, in quanto di natura ordinatoria.
A ciò si aggiunga che, in conformità ai principi dettati in tema di nullità, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.:
“Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Ebbene, sulla scorta di tale argomentazioni, nel caso di specie, deve escludersi l'eccepita nullità.
Ed invero, l'osservanza del termine di 30 giorni previsto dalla legge per la comunicazione alle parti della trattazione scritta della causa, che l'odierno appellante deduce sia stato violato, non è prevista a pena di alcuna nullità , né tantomeno potrebbe affermarsi che l'atto (comunicazione udienza cartolare) in astratto non si presenti idoneo a conseguire la funzione per cui è stato previsto dalla legge.
Nondimeno, l'invocata nullità non potrebbe essere pronunciata in quanto l'atto ha certamente raggiunto, in concreto, il proprio scopo, stante l'avvenuta conoscenza delle modalità dello svolgimento dell'udienza da parte del il quale ha anche depositato le proprie note a Pt_1 trattazione scritta , instando pure per la trattazione orale, nonostante la mancata enunciazione di siffatta facoltà..
Ben può affermarsi, pertanto, che le violazioni, che l'odierno appellante imputa al Giudice di prime cure, non hanno impedito la sua regolare partecipazione al giudizio a mezzo delle note di trattazione scritta, che l'allora opponente ha ritualmente depositato in data 04.02.2022 e con le quali egli ha potuto avanzare ogni richiesta ritenuta utile.
La doglianza è infondata anche in relazione all'ulteriore profilo, concernente la violazione del disposto dell'art 281 sexies c.p.c., anche tale doglianza si ritiene infondata.
Invero, in tema di svolgimento dell'udienza con modalità cartolari, in linea generale, l'assegnazione alle parti di un unico e comune termine per il deposito di note scritte (e salve le eccezioni di legge previste), consiste in una forma adeguata di garanzia del contraddittorio in tutte le ipotesi in cui la legge consente la trattazione della causa in forma scritta e non sia, diversamente, imposta la discussione orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito.
Non è in discussione, ed , anzi, è del tutto pacifico che l'udienza di trattazione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. non richieda, di regola, la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.
In tal senso se è espreSS anche la Suprema Corte di CaSSzione in un medesimo caso fiSSndo il seguente principio di diritto:“È legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che poSS ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili.” (Cass. Civ. sez. III, 19.12.2022, n. 37137).
Alla luce delle superiori argomentazioni, il motivo in esame non merita accoglimento.
§
Va pure disattesa l'eccezione di nullità dell'attività difensiva posta in essere in primo grado e in quello presente dai procuratori degli appellati, sollevata dal per avere detti difensori, Pt_1 facenti parte dello stesso studio legale associato “Cinnera MA e Partners”, operato in una conclamata situazione di conflitto di interesse violando gli artt. 24 e 68 del Codice deontologico forense.
Sostiene l'appellante, in particolare, che i legali appartenenti a detto studio avrebbero rappresentato e difeso soggetti coinvolti, quali convenuti e\o attori, in taluni contenziosi giudiziari connessi e\o dipendenti dalle vicende esposte nel presente giudizio.
Ciò posto, giova premettere, in punto di diritto, che l'inammissibilità della costituzione in giudizio, a mezzo dello stesso procuratore, di due o più parti in conflitto di interessi tra loro, è rilevabile d'ufficio (da ultimo v. Cass. Civ. n. 1143/2020; Cass. civ. n. 22772/2018) .
Tuttavia, questa regola opera a condizione che la violazione del dovere di astensione da parte del difensore emerga ictu oculi dagli atti di causa, i quali devono essere stati ritualmente acquisiti in giudizio. Ebbene, nel caso in esame, sebbene la mancata concessione nel giudizio di primo grado del termine di cui all'art. 183 c.p.c. renda ammissibile la produzione documentale , effettuata dall'appellante a sostegno del dedotto conflitto, non può non evidenziarsi l'infondatezza nel merito della eccezione medesima.
Ed invero, perché sia configurabile la violazione del disposto dell'art. 24 del Codice deontologico forense è neceSSrio che il professionista, nella steSS causa, abbia assunto il mandato anche in relazione ad un diverso soggetto in conflitto di interesse con il primo (v. Cass. Civ. SS. UU. n. 8337/2022), regola che vale anche nella ipotesi, invocata da parte appellante, di cui al quinto comma dell'art. 24 cit. secondo cui “Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una steSS società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale” (Cass. SS UU n. 20881/2024)
Ritiene la Corte che, nella fattispecie in esame non sia configurabile né dell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 24, né, tantomeno, quella di cui al quinto comma, non essendovi parti confliggenti difesi da avvocati partecipi di una steSS società o associazione professionale.
Il e l'arch. , come bene osservato dagli stessi appellati, infatti, non Controparte_2 CP_1 hanno formulato domande contrapposte e tanto esclude che la tutela degli interessi di una parte non poSS attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altra.
Peraltro, dalla documentazione allegata a sostegno dell'eccezione non emerge che nelle cause correlate alla presente vicenda (secondo la prospettazione dell'eccipiente) i difensori appartenenti allo stesso studio abbiano assistito parti in conflitto di interessi tra loro ma, piuttosto, soggetti la cui posizione contrasta con quella dell'odierno appellante, fermo restando che, comunque, trattasi di cause diverse e non connesse alla presente.
§
Miglior sorte non merita il terzo motivo di gravame, col quale il eccepisce la nullità della Pt_1 sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c. in conseguenza dell'omeSS pronuncia sulla richiesta di rimessione degli atti al Presidente del Tribunale ex art. 274 c.p.c.
Occorre fin da subito chiarire che la decisione circa la riunione delle cause è lasciata alla valutazione discrezionale del giudice e non costituisce in nessun caso un obbligo.
Difatti, a differenza di quanto previsto all'art. 273 del c.p.c., che disciplina la riunione di procedimenti relativi alla steSS causa, in cui la trattazione congiunta delle cause si presenta come neceSSria, la riunione presa in esame dalla presente norma ha carattere meramente facoltativo e l'esercizio del relativo potere è rimesso all'apprezzamento insindacabile e discrezionale del giudice di merito, che dovrà considerare non solo la sussistenza della connessione ma, anche, l'opportunità che le cause siano trattate congiuntamente.
La disciplina della riunione, prevista dalla presente norma, deve, infatti, essere distinta dall' ipotesi delle cause connesse proposte davanti a giudici diversi, di cui si occupa l'art. 40 del c.p.c.. Quest'ultima norma, infatti, riguarda la proposizione di cause connesse dinnanzi a giudici diversi con possibili deroghe alla competenza, mentre la norma in esame attiene all'ipotesi in cui le cause connesse siano state proposte davanti allo stesso ufficio giudiziario, ossia davanti allo stesso giudice- persona fisica o a diverse sezioni dello stesso tribunale, senza che vi siano conseguenze per quanto riguarda la competenza. La facoltatività del provvedimento comporta che, nel caso in cui il magistrato non giudichi opportuna la trattazione congiunta, in quanto ritiene che si poSSno verificare ritardi processuali, la riunione può non essere disposta.
In tal caso ciascuna causa procederà autonomamente seguendo il proprio corso, salvi eventuali provvedimenti di sospensione.
In tal senso giova richiamare il costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui : “In tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione e di separazione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità” (Cass. Civ. sez. I, 30.09.2022, n. 28539; Cass. Civ. sez. VI, 01.08.2022, n. 2383; Cass. Civ. sez. III, 12.05.2022, n. 15193)
Ed ancora:“Nel caso di connessione della steSS causa con altra causa pendente davanti ad un diverso giudice dello stesso ufficio, è inidonea a determinare la nullità della sentenza la violazione dell'art. 274, comma 2 c.p.c., relativo al dovere del giudice incaricato della trattazione di una delle cause di riferire al capo dell'ufficio, in quanto concerne una norma attinente al mero ordine interno (ad uno stesso ufficio giudiziario) di trattazione delle cause e non ad una fase dell'"iter" formativo del convincimento del giudice;
peraltro, l'esercizio in senso affermativo o negativo del potere di disporre la riunione non è censurabile in sede di legittimità, poiché i relativi provvedimenti hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità.” (Cass. Civ. sez. III, 19.11.2024, n. 29757)
Nel caso in esame, come correttamente rilevato dall'appellata e confermato anche dall'odierno appellante, mentre per il giudizio n. 277/2020 R.G. era stata fiSSta l'udienza del 04.10.2022 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., in relazione al procedimento connesso n. 1268/2022 R.G., invece, doveva essere ancora celebrata la prima udienza.
Il che significa che nessuna ragione di economia processuale avrebbe potuto giustificare un provvedimento di riunione, trattandosi di procedimenti pendenti in stati diversi.
§
Relativamente al quarto motivo di gravame, con cui il rileva l'erroneità della Pt_1 dichiarazione di inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni avanzata nei confronti del terzo chiamato, , giova premettere che il primo decidente ha motivato la Controparte_2 contestata statuizione , rilevando che nel giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. non potesse essere articolata una domanda di risarcimento del danno nei confronti di un terzo chiamato, in quanto non strettamente attinente alle parti in causa – esecutante ed esecutato.
Ritiene la Corte che non vi siano ragioni per dissentire da tale conclusione.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di CaSSzione, la circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata non toglie che quel giudizio resti pur sempre un ordinario giudizio di cognizione al quale si applicano le regole generali in tema di cumulo oggettivo (artt. 104 c.p.c.) e di connessione per riconvenzione (art. 36 c.p.c.).
Muovendo da tale approccio, si è ammesso che l'opponente poSS legittimamente chiedere con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna del creditore procedente al pagamento dell'eccedenza rispetto ad un controcredito opposto in compensazione.
Analogamente, ex latere creditoris, si è ammesso che il convenuto nel giudizio di opposizione poSS formulare domande riconvenzionali: ad esempio, esercitando in quella sede l'azione pauliana per sentir dichiarare l'inefficacia dell'atto negoziale posto a base dell'opposizione oppure formulando una domanda diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo (ex ultimis Cass. n.12436/2021)
Come anche di recente ribadito dalla Corte di CaSSzione “in seguito alla proposizione di un'opposizione a precetto e all'esecuzione a norma dell'articolo 615 c.p.c., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale è consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire, in caso di accoglimento, una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quella azionato o in sostituzione di esso, se invalido”. ( (Cass. civ.n. 29636/2024)
E' stato , dunque, definitivamente superato il più risalente orientamento, secondo cui l'ambito del giudizio di opposizione dovrebbe rimanere sempre circoscritto alla contestazione del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, con la conseguenza che non sarebbe consentito un ampliamente del detto thema decidendum e, quindi, la possibilità per le parti di proporre e per il giudice di esaminare, "questioni diverse da quelle che attengono all'esistenza o alla validità del titolo esecutivo, ovvero domande che non siano in riferimento o siano in contrasto con il contenuto di esso", salvo il caso di espreSS accettazione del contraddittorio (Cass. cit.).
Poiché, dunque, l'opposizione all'esecuzione costituisce un normale giudizio di cognizione per il quale non è previsto alcuna disciplina particolare rispetto a quella ordinaria, non vi sono ragioni per negare l'applicabilità dell'art. 269 c.p.c. , qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 106 c.p.c.
Ebbene, nel caso di specie, l'originario opponente, odierno appellante, non si è limitato a contestare il diritto dell'arch. di procedere in via esecutiva in ordine al credito portato dai decreti di CP_1 liquidazione, ma, tra l'altro, ha chiesto la condanna del terzo chiamato “a garantire e manlevare (esso opponente) per l'adempimento dell'eventuale obbligo di pagamento a cui lo stesso dovesse essere condannato in favore della Dr.SS nonché “ al risarcimento di tutti i danni, Controparte_1 morali ed all'immagine, patrimoniali e non, consumati e/o subendi a qualsiasi titolo connessi e/o dipendenti dalla minacciata esecuzione, nella misura di €. 10.000,00, ovvero in quella diversa che risulterà provata e\o che anche in via equitativa il Tribunale vorrà e riterrà giusto liquidare, anche avuto riguardo al comportamento processuale ed extraprocessuale che sarà tenuto dalle parti in futuro ed alle iniziative che saranno adottate, oltre interessi e rivalutazione come per legge”
Ritiene la Corte che la domanda di condanna al risarcimento dei danni - morali ed all'immagine, patrimoniali e non, consumati e\o subendi, a qualsiasi titolo connessi e\o dipendenti dalla minacciata esecuzione - promoSS nei confronti del terzo chiamato, , certamente esuli Controparte_2 dall'ambito applicativo dell'art. 106 c.p.c., non apprezzandosi quella comunanza di cause che avrebbe potuto giustificarne la proposizione nel giudizio de quo, avente ad oggetto – si rammenta – l'accertamento dell'insussistenza del diritto del c.t.u. a procedere ad esecuzione .
Invero, il rapporto dedotto in giudizio e quello facente capo al terzo chiamato non hanno in comune alcuno degli elementi oggettivi, non ricorrendo tra di essi un vincolo di connessione oggettiva per il petitum o per la causa petendi.
In ogni caso, anche a voler ritenere ammissibile tale domanda risarcitoria , non può sfuggire che, in merito ai pretesi danni morali ed all'immagine professionale nonchè a quelli patrimoniali, derivati dal mancato pagamento della somma in questione, l'opponente neanche ha allegato gli elementi costitutivi del dedotto pregiudizio, essendosi limitato a dedurre che tali danni sarebbero derivanti da
“la mala fede e scorrettezza con la quale il persevera nel suo illecito Controparte_2 comportamento ed inadempimento” o, ancora, con espressione altrettanto vaga, che il perdurante inadempimento del e la violazione da parte dello stesso dei doveri di correttezza e buona CP_2 fede avrebbero “leso e screditato l'immagine professionale” dell'istante.
Allegazioni, tutte, che non consentono di individuare una concreta lesione all'immagine e/o una sofferenza morale risarcibile, senza tacere che, né dell'una né dell'altra, è stata offerta specifica prova, non essendo a tal fine sufficiente la produzione medica allegata.
Invero, pur potendosi ritenere ammissibile , ex art. 345 c.p.c. la produzione documentale effettuata in questo grado a corredo dell'atto di appello, stante la mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., non vi è elemento di sorta che consenta di ricondurre alla condotta del Controparte_2 il documentato stato di sofferenza dell'avv. Pt_1
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in ordine al danno patrimoniale.
Invero, pur tenuto conto della produzione documentale effettuata in questo grado a corredo dell'atto di appello, anche in questo caso difettano specifiche emergenze idonee a comprovare che il mancato versamento da parte dell'odierno appellante degli oneri contributivi alla ” quantificati CP_4 in in € 160,52, nonché in € 690,00 a titolo di sanzioni applicate alla , sia CP_4 eziologicamente riconducibile all'inadempimento dell'ente territoriale
Per quanto, attiene, invece, alla domanda di accertamento dell'obbligo di manleva e garanzia, proposta congiuntamente all'opposizione al precetto , ritiene la Corte che eSS, contrariamente a quanto ritenuto dal primo decidente, sia ammissibile ex art. 106 c.p.c., trattandosi di una domanda di accertamento e condanna relativa ad una pretesa obbligazione di garanzia.
Tale domanda, ancorchè ammissibile, deve ritenersi, tuttavia, infondata.
L'appellante, invero, si è limitato a riproporre la domanda di condanna del terzo chiamato “a garantire e manlevare (esso appellante) per l'adempimento dell'eventuale obbligo di pagamento a cui lo stesso dovesse essere condannato in favore della Dr.SS , censurando Controparte_1 esclusivamente la declaratoria di inammissibilità, senza, al contempo, individuare il titolo , diverso dal rapporto principale intercorrente fra esso opponente e parte opposta, in virtù del quale il chiamato avrebbe dovuto tenerlo indenne dalle eventuali conseguenze negative del giudizio di opposizione.
Ad identica conclusone deve pervenirsi anche a voler ritenere- a dispetto della formulazione letterale della domanda – che il abbia inteso chiamare in giudizio il quale terzo Pt_1 Controparte_2 responsabile, sull'assunto che il mancato adempimento dell'obbligo di pagamento facente capo all'ente abbia, a sua volta, causato il mancato pagamento dei compensi liquidati in favore dell'arch.
CP_1
Ove qualificata la chiamata nei suddetti termini, non potrebbe che prendersi atto del difetto di prova circa la concatenazione causale degli eventi, ossia del fatto che il mancato pagamento dei – non rilevanti - importi dovuti al c.t.u. per l'attività espletata sia causalmente riconducibile al mancato pagamento da parte del terzo chiamato dei compensi professionali dovuti all'avv. Pt_1
§
Venendo all'ultimo motivo di appello, avente ad oggetto la condanna per lite temeraria ex art. 96, terzo comma, c.p.c., giova premettere che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale.
La sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente. (Cass.n. 3830/2021; n. 20018/2020; n. 29812/2019)
Tale figura di responsabilità ha carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dettati dell'art. 24 della Costituzione.
Ebbene, nel caso di specie, il giudice di prime cure, paSSndo al vaglio la condotta processuale del originario opponente, ha ravvisato la presenza dei presupposti per la condanna “avuto Pt_1 riguardo alla natura pacifica del principio per cui con l'opposizione al precetto è consentito eccepire unicamente vizi o fatti sopravvenuti alla formazione del titolo di conio giudiziale e, quanto alla domanda verso il terzo chiamato, del principio che radica nell'opposizione alla esecuzione la sede per le domande risarcitorie riguardanti i rapporti con il creditore procedente e non con i terzi ( a ciò essendo deputata altra sede)”.
Ritiene la Corte che l' iter logico-motivazionale seguito dal primo decidente non poSS essere condiviso.
Se è vero che l'aver fatto valere in sede di opposizione avverso titolo di formazione giudiziale, quale il decreto di liquidazione dei compensi in favore del c.t.u., vizi non deducibili in quella sede e l'avere formulato domanda risarcitoria nei confronti del terzo chiamato si è rivelata una iniziativa inammissibile , lo stesso non può dirsi in relazione alla domanda di garanzia .
Sebbene anche in relazione a tale ultima domanda l'allora opponente sia rimasto soccombente, tuttavia, non può ritenersi che lo strumento processuale sia stato oggetto di abuso per avere il agito nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione. Pt_1
Tanto più che la chiamata del terzo era stata autorizzata dall'allora decidente , a comprova della ritenuta ammissibilità della domanda ( di garanzia), sebbene, poi, rivelatasi infondata nel merito per difetto di prova.
Ad avviso della Corte, l'ammissibilità della domanda di garanzia esclude nell'iniziativa giudiziaria dell'allora opponente quel carattere di pretestuosità ravvisato dal primo decidente, non potendo ritenersi che il predetto abbia agito a meri fini dilatori, anche alla luce dello stesso sforzo argomentativo sostenuto per far valere le proprie ragioni.
La condanna va, pertanto, revocata.
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Nessuna censura merita, infine, la regolamentazione delle spese di lite, avendo il primo decidente dato congrua applicazione al criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Né la revoca della condanna ex art. 96 c.p.c. comporta la necessità di rivisitazione delle spese del primo grado, trattandosi di pronuncia ex officio, relativamente alla quale non si registra la soccombenza delle parti opposte ( soccombenza che, peraltro, neanche sarebbe configurabile ove la condanna fosse stata pronunciata su domanda di parte, trattandosi di domanda accessoria, esterna alla res iudicanda).
A conclusioni diverse deve giungersi quanto alle spese di questo grado, dato che la questione relativa alla condanna per lite temeraria è divenuta oggetto di un motivo di impugnazione ed è stata inglobata nel thema decidendum.
Giova, in proposito, richiamare l'insegnamento della Corte di CaSSzione, secondo cui :” Conseguenza dell'introduzione della condanna o del diniego di condanna per lite temeraria in uno dei motivi dell'impugnazione, e dunque nel devolutum in senso pieno - svincolandosi dall'accessorietà
- è che, se tale motivo viene accolto in un contesto in cui gli altri motivi vengono disattesi, non risulta sostenibile che non si configuri una parziale soccombenza” (Cass.
Quando, infatti, le questioni relative alla condanna per lite temeraria riguardino una condanna effettuata nella pronuncia conclusiva del grado precedente e quindi siano correttamente veicolate nel devolutum come oggetto di censura, “una decisione sulla lite temeraria, quale accoglimento di una censura devolutiva, genera soccombenza (parziale, se ricorrono altri motivi, non accolti) della controparte..”
In applicazione di tale principio di diritto, le spese di questo grado di giudizio, in ragione dell'accoglimento del motivo concernente la condanna ex art 96 c.p.c., vanno compensate nella misura di ¼ con condanna del alla rifusione della residua quota. Pt_1
Avuto riguardo al valore della controversia ed alle questioni giuridiche trattate, esse si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad eSS, di parametri minimi..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 58/2023 R.G. sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1167/2022, emeSS e Parte_1 pubblicata dal Tribunale di Barcellona P.G. ex art. 281 sexies c.p.c. in data 04.10.2022, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, revoca la condanna ex art. 96 c.p.c. pronunciata a carico di;
Parte_1
- rigetta, per il resto, l'appello ;
- dichiara compensate nella misura di ¼ le spese del presente grado e, per l'effetto, condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati della residua quota che liquida, in favore di ciascuna di esse in complessivi € 3.667,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 691,00 per quella introduttiva;
€ 692,00 per quella di trattazione ed € 1.434,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, iva e cpa ( se dovute)
Così deciso in Messina nella camera di consiglio ( da remoto) del 28.03.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.SS Marisa Salvo Dott. Augusto Sabatini
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario addetto all'Ufficio del processo, dott. Giuseppe Francesco D'Andrea.