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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, pubblicata in data 27/04/2022 e contraddistinta dal n.1496/2022,
iscritto al n.2346/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 18 febbraio 2025 e pendente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresen- Parte_1 P.IVA_1
tante p.t. sig. , rappresentata e difesa per procura speciale in calce Parte_2
all'atto di citazione in appello dall'avv. Luigi Ricciardelli ( ) e C.F._1
Ema dall'avv. Antonio Ricciardelli ( ), PEC C.F._2 Email_2
ed .
[...] Emai_3 Email_4
[...]
E
(C.F. ) quale procuratore di sé medesimo, Controparte_1 C.F._3 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
PEC Email_5
-APPELLATO-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 24.5.22 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
emessa nel giudizio rubricato con il n. 600632/2013 del R.G.C., di opposizione al de-
creto ingiuntivo ottenuto dall'avv. per il pagamento della somma di Controparte_1
€. 18.782,03 per prestazioni professionali rese su incarico dell'attuale appellante.
[...]
con l'opposizione, disconosceva le sottoscrizioni apposte alle Controparte_2
procure a margine degli atti giudiziari ed eccepiva l'inesistenza di un valido mandato per la proposizione delle azioni indicate nel ricorso, con conseguente insussistenza del cre-
dito azionato. L'avv. depositava documentazione a sostegno della sussi- CP_1
stenza del rapporto professionale e una sentenza penale di condanna in primo grado dell'opposto avente ad oggetto l'autenticità di due procure del legale rappresentante della apposte in calce ad atti processuali oggetto del ricorso Parte_1
monitorio.
L'opposto resisteva nel giudizio non chiedendo la verificazione delle scritture discono-
sciute ed il giudizio si concludeva con l'emissione del seguente dispositivo: “ 1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposto; 3) condanna l'opponente Parte_1
[...
in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in favore di Controparte_1
le spese di lite della fase a cognizione piena sostenute da quest'ultimo, liquidate in com-
plessivi € 2.417,50 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge”.
Il giudice dava atto dell'avvenuta estinzione del reato oggetto della condanna in primo grado dell'opposto per intervenuta prescrizione;
evidenziava che le due procure alle liti oggetto del giudizio penale erano diverse da quelle menzionate nel ricorso monitorio;
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dichiarava l'insufficienza del semplice disconoscimento dell'autografia delle sottoscri-
zioni delle procure alle liti per renderle inefficaci, perché il difensore è pubblico ufficiale e quindi era necessaria la querela di falso;
riteneva che la mancanza della procura co-
munque non avrebbe inficiato il diritto al compenso frutto dell'attività processuale esple-
tata in favore dell'assistito, ampiamente documentata.
2. Questi i motivi di appello proposti da Parte_1
1) Inesistenza del contratto di prestazione professionale perché il legale rappresentante della non aveva autorizzato l'avv. ad Parte_1 Controparte_1
espletare l'attività per la quale chiedeva il pagamento dei compensi e l'allegazione non era stata contestata.
Era quindi inesistente il contratto di mandato.
2) Sussistenza del giudicato penale, avendo il giudice di primo grado erroneamente affermato che le procure alle liti di cui alla condanna penale in primo grado, con succes-
siva declaratoria di estinzione in appello per prescrizione, non erano state oggetto del ricorso monitorio. L'errore emergeva dal confronto del capo d'imputazione con le alle-
gazioni del professionista e dai documenti prodotti. Le procure erano inerenti il “ricorso per ingiunzione di pagamento ex art. 633 e ss. c.p.c. (reg. d.i. 396/12)” proposto avanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Marcianise c/
[...]
con atto iscritto al n. 1002/2012 R.G. e quello “ per ingiunzione di Controparte_3
pagamento ex art. 633 ss. c.p.c. (reg. d.i. 164/12)” , proposto dinanzi al Giudice di Pace
di Maddaloni c/ Parte_3
con atto iscritto al n. 175/2012 R.G.
Il giudicato sul falso di almeno due delle procure azionate imponeva al Tribunale di re-
vocare il D.I. non essendo necessaria alcuna querela di falso.
Il primo giudice, secondo l'appellante, aveva errato affermando che la dichiarazione di prescrizione del reato travolgeva l'accertamento della falsità.
L'appellante proponeva, con il gravame, querela di falso incidentale avverso le
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sottoscrizioni delle procure alle liti relative alle controversie per le quali l'avv.to CP_1
chiedeva il pagamento del compenso mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, indi-
cando le scritture di comparazione.
Infine l'appellante lamentava la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e degli artt. 2697 e
2041 c. civ. perché il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la mancanza della procura alle liti in capo all'avvocato non rilevava ai fini del diritto al compenso.
Sottolineava che l'opposto non aveva chiesto compensi per attività stragiudiziali per cui la decisione difettava di sottostante domanda, e non offriva alcuna prova di attività
diversa da quella prestata in giudizio in forza delle procure false.
Così concludeva: “all'esito dell'interpello e del giudizio di rilevanza, sospenda il giudizio
di appello e rimetta gli atti al Tribunale competente per accertare la falsità delle ventisei
(26) sottoscrizioni dei mandati stesi a margine degli atti richiamati in premessa e delle
relative certificazioni di autenticità oggetto della querela di falso proposta in via inciden-
tale con il presente appello;
- nel merito, accolga l'appello e pertanto, in accoglimento
altresì dell'opposizione proposta in primo grado, dichiari l'inesistenza del credito liqui-
dato in favore dell'avv. revocando il decreto ingiuntivo n. 129/2013 Controparte_1
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione distaccata di Marcianise;
- con-
danni l'avv. alla restituzione della somma di € 24.313,80 – precettata Controparte_1
in data 12.5.2022 in virtù della sentenza impugnata e del D.I. n. 129/2013 dichiarato
esecutivo, e pagata dalla società appellante in favore di esso appellato a mezzo due
distinti bonifici con valuta 23.5.2022 – con gli interessi dal 23.5.2022 al soddisfo;
- con-
danni l'appellato avv. alle spese del doppio grado di giudizio” . Controparte_1
3. resisteva al gravame, eccependone l'inammissibilità ex art. 342 Controparte_1
c.p.c. per difetto di specificità dei motivi di appello e, nel merito, la sua infondatezza.
Quanto all'esistenza dell'incarico di mandato evidenziava che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 129/2013 parte appellante aveva affermato “di aver affidato all'Avv.
l'incarico di recuperare alcuni crediti insoluti attraverso solleciti di pagamento CP_1
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da inviare, tra gli altri, alle ditte indicate a pag. 1 del ricorso introduttivo”.
Il contratto di incarico professionale è a forma libera ed il conferimento emergeva anche dalla documentazione versata in atti nel giudizio la cui disponibilità presupponeva l'affi-
damento dei relativi incarichi. I mandati erano portati dai familiari in altri uffici delle sedi per la relativa sottoscrizione e poi consegnati all'Avv. in ossequio ad un rap- CP_1
porto cristallino e di fiducia reciproca e tutte le posizioni azionate erano relative ad inca-
richi ricevuti dalla come illustrava pratica per pratica. Parte_1 Per_1
stava l'affermazione dell'opponente secondo la quale on aveva Parte_1
mai inteso conferire procure al difensore per la proposizione delle azioni giudiziarie per-
ché gli incarichi erano limitati al tentativo di composizione stragiudiziale e che la
[...]
non era informata delle iniziative che l'avv. intendeva Controparte_4 CP_1
assumere.
Evidenziava, di contro, come la dopo la rinunzia ai mandati, Parte_1
avesse inviato una RR datata 23.02.13 in cui non contestava l'attività espletata bensì le somme richieste perché esorbitanti.
La prova circa l'esistenza del rapporto professionale intercorso tra il professionista e la ra stata fornita anche in virtù della documentazione prodotta Parte_1
e riferita a pratiche concluse e caratterizzate da una firma apposta al mandato del tutto identica a quelle disconosciute. La circostanza costituita dall'avvenuto conferimento de-
gli incarichi non limitati alla sola attività stragiudiziale era evincibile anche dalla conse-
gna di documentazione utile per l'attività giudiziale e consistita in visure, indicazioni di banche e veicoli da sottoporre ad esecuzione.
Eccepiva l'inammissibilità delle querele di falso. Il giudizio penale, nella fase predibatti-
mentale comprendeva tutte le procure alle liti e all'esito di una perizia la contestazione della falsità era avvenuta per sole due sottoscrizioni. costi- Parte_1
tuendosi parte civile nel procedimento penale, aveva prestato acquiescenza ai capi della sentenza di primo grado in cui era statuita la responsabilità penale in ordine ai soli due
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ricorsi per decreto ingiuntivo sopra richiamati e le querele di falso erano quindi ammis-
sibili solo per quelle due firme perché sulla questione si era formato giudicato penale.
Riteneva che non era chiara l'identificazione del giudizio instaurato, se di appello o di querela di falso, con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità delle querele di falso così come proposte.
In merito all'efficacia del giudizio penale evidenziava che, nel caso di sentenza mera-
mente dichiarativa della intervenuta prescrizione, il giudice civile doveva procedere au-
tonomamente all'accertamento ed alla valutazione dei fatti, non potendosi escludere la facoltà del giudice civile di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove rac-
colte nel giudizio penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti, anche nel caso in cui la sentenza del giudice penale avesse pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni, demandandone la liquida-
zione ad un successivo e separato giudizio.
Evidenziava la regola dell'autonomia tra la procura ed il contratto di mandato, non po-
tendosi attribuire al rilascio della prima l'idoneità a comprovare l'esistenza del secondo laddove risulti, sulla base degli accertamenti compiuti dal giudice di merito, ed allo stesso riservati, che le parti non intendevano anche concludere un contratto di patrocinio ed il giudice di prime cure avesse rigettato l'opposizione procedendo ad un autonomo accertamento e valutazione dei fatti nella loro interezza.
In merito alla domanda di restituzione delle somme corrisposte all'esito della sentenza di primo grado precisava di aver previamente inviato una pec con i conteggi, prima di notificare gli atti di precetto in data 12.05.2022, con aggravio del pagamento addebita-
bile ai ritardi del debitore, con la conseguenza di dover depurare la restituzione, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame, delle spese e competenze di precetto.
Così concludeva: “ 1) In via istruttoria disporre l'acquisizione del fascicolo di primo grado
recante RG RG 600632/2013 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
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2) In via preliminare e per i motivi di cui sopra, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex
artt. 342 e 348 Cpc con consequenziale conferma dell'impugnata sentenza n.
1496/2022 recante RG 600632/2013 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in
data 19.04.2022 e pubblicata in data 27.04.2022;
3) In via preliminare e per i motivi di cui sopra dichiarare l'inammissibilità delle querele
di falso proposte da parte appellante stante il giudicato penale formatosi sull'accerta-
mento delle falsità delle sottoscrizioni autenticate da parte appellata;
4) Nel merito, per i motivi sopra indicati in ordine alla prova del rapporto professionale
intercorso tra le parti per i recuperi crediti in sede giudiziale, rigettare l'appello con con-
sequenziale conferma della sentenza n. 1496/2022 recante RG 600632/2013 resa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 19.04.2022 e pubblicata in data
27.04.2022 ovvero condannare parte appellante, così come richiesto in via subordinata
in primo grado, al pagamento di quella somma che sarà ritenuta equa e,o giusta liqui-
dare in dipendenza dell'attività professionale espletata, il tutto oltre interessi e rivaluta-
zione dal di del dovuto all'effettivo soddisfo;
5) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame e per i motivi di
cui sopra condannare parte appellata alla restituzione delle somme versate dalla
[...]
in dipendenza della sentenza impugnata, depurate delle spese e Controparte_4
competenze di precetto;
6) Vittoria di spese e competenze del grado di giudizio.”
9. La Corte con ordinanza del 04.11.2022 considerando la rilevanza della querela di falso proposta, l'esistenza della procura speciale, la disposizione dell'art. 221 c.p.c.
secondo la quale la querela di falso incidentale può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio, previa considerazione che solo due mandati dei 26 risultano oggetto di procedimento penale definito con pronuncia di prescrizione del reato e l'indispensa-
bilità dell'autenticità del mandato ad litem per il conferimento del potere di rappresen-
tanza processuale della parte sostanziale e quindi la rilevanza per l'accoglimento della
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domanda di compenso dell'attività professionale, per come è formulata la domanda sin dalla fase monitoria, sospendeva il giudizio fissando alle parti il termine perentorio entro il 31 gennaio 2023 per la riassunzione della causa di falso, dinanzi al Tribunale compe-
tente. Parte appellante quindi riassumeva il giudizio documentando che il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 243/2024, nel giudizio di querela di falso promosso, prendeva atto della dichiarazione dell'avv. di non volersi avvalere CP_1
delle scritture contestate e dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse, con dichia-
razione di inammissibilità del giudizio e condanna del convenuto alle spese di lite.
All'udienza del 18.2.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione senza concessione dei termini ordinari previsti dall'art. 190 c.p.c. per le difese finali, già in atti a seguito di precedente concessione.
Motivi della decisione
10. La Corte ritiene il gravame ammissibile, alla luce del disposto della Sentenza 16
novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di affermazione dell'interpretazione degl'artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sen-
tenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto al-
ternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della per-
manente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Le questioni poste, nella fat-
tispecie in esame, sono del tutto evidenti, così come le censure alla prima decisione e la loro rilevanza nell'economia della decisione.
11. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli, indicato nel fascicolo
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telematico come parte, in realtà tale non può essere qualificato, risultando destinatario della notifica dell'atto di citazione in appello semplicemente perché inclusivo della que-
rela di falso. La Corte quindi non ne dichiara la contumacia in giudizio.
12. La Corte in primo luogo è chiamata ad individuare l'oggetto del contenzioso quale delimitato dall'opposto, attore sostanziale, in primo luogo con il ricorso per decreto ingiuntivo, dovendo verificare se la pronuncia richiesta riguardi il compenso per tutta l'attività difensiva asseritamente espletata, di natura giudiziale e/o stragiudiziale, o, vi-
ceversa solo quella giudiziale. Dall'atto emerge come la pretesa azionata sia inerente esclusivamente attività giudiziale “di recupero crediti (decreto ingiuntivi, precetti e pigno-
ramenti)”. Con la comparsa di risposta depositata nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'avvocato illustrava, procedura per procedura, le ragioni di fonda-
tezza della domanda proposta per le sole attività giudiziali non integrando l'oggetto del contenzioso neppure con la memoria seguente redatta in virtù del disposto dell'art. 183
VI co n.1) c.p.c. La causa, quindi, ha ad oggetto la pretesa azionata per il pagamento dei compensi relativi ad attività giudiziali, non stragiudiziali, e ciò esclude la rilevanza,
ai fini della decisione, dell'attività non connessa alla proposizione di giudizi e/o esecu-
zioni. A ciò occorre aggiungere che il giudizio di querela di falso abbia sortito l'effetto di non poter concedere alcuna efficacia alle procure alle liti che, come il Collegio già pre-
cisava con l'ordinanza del 04.11.2022, rivestono il carattere di indispensabilità nel di-
mostrare il conferimento del potere di rappresentanza processuale della parte sostan-
ziale. La Corte considera conseguentemente acclarato in giudizio che l'avvocato esple-
tava attività giudiziale in favore della senza essere munito del Controparte_5
relativo mandato o, meglio, in virtù di procure alle liti asseritamente rilasciate, ma asso-
lutamente non efficaci, con la conseguenza, oltretutto, di dover considerare assorbita ogni questione in merito all'efficacia riflessa nel giudizio civile del giudicato penale sulla
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non genuinità della sottoscrizione autentica per due procure alle liti, con successiva estinzione del reato dichiarata in appello per sopravvenuta prescrizione. L'inefficacia delle procure discende già ineluttabilmente dalla dichiarazione dell'opposto di non vo-
lersene avvalere nell'ambito del giudizio di querela di falso. La Corte quindi non è chia-
mata a giudicare in merito all'attività professionale resa dall'avv. in favore CP_1
dell'opponente per il recupero dei crediti vantati presso terzi, non compresa nell'oggetto del contenzioso, ma solo se a questi spetti il riconoscimento delle competenze maturate per l'attività giudiziale promossa in mancanza di procura alle liti, come già esposto in-
dispensabile per provare il conferimento del potere di rappresentanza in giudizio.
La Corte non pone dubbio sul fatto che tra le parti corresse un rapporto di mandato professionale sottostante, non potendosi neppure ipotizzare il contrario;
tale circostanza tuttavia in nulla è destinata ad incidere nel contenzioso che ha ad oggetto attività pro-
cessuale non supportata da valida procura. L'avv. , di contro, non verificava CP_1
personalmente l'effettiva autenticità delle sottoscrizioni, secondo quanto dichiarato dallo stesso opposto.
Il conferimento degli incarichi per il recupero di alcuni crediti insoluti attraverso solleciti di pagamento, ben poteva essere a forma libera, diversamente dalla proposizione di azioni giudiziali, che presuppongono il conferimento di valida procura alle liti. La fase stragiudiziale degli incarichi, in sostanza, non agevolava la posizione dell'opposto, ri-
guardando altro rispetto a quanto in contestazione e chiedendo forme diverse rispetto alla proposizione di ricorsi per decreto ingiuntivo o alla notifica di un precetto che, in-
vece, presuppongono l'esistenza della procura, risultando altrimenti frutto di attività non riconducibile al rappresentato.
La querela di falso ben poteva essere promossa in appello, come avvenuto, secondo quanto dalla Corte già specificato con l'ordinanza del 04.11.2022 e, da quanto esposto,
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consegue anche l'irrilevanza nella fattispecie in esame dell'autonomia tra la procura ed il contratto di mandato. Assorbente, lo si ribadisce, è la circostanza della mancanza di un genuino mandato alle liti nella promozione dei giudizi. La S.C., con la sen-
tenza n. 18450 del 29/08/2014 precisa, in tema di attività professionale svolta da avvo-
cati, che mentre la procura "ad litem" è un negozio unilaterale col quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio è un negozio bilaterale col quale il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera secondo lo schema del mandato. Pertanto, come presupposto di riconoscimento del compenso per le prestazioni svolte dal difensore nel giudizio, occorre accertare, anche d'ufficio, il valido conferimento della procura, non potendo l'invalidità di questa essere superata dal contratto di patrocinio, che può riferirsi solo ad un'attività extragiudiziaria svolta dal professionista in favore del cliente sulla base di un rapporto interno di natura extraprocessuale (conforme S.C. N. 13963 del 2006).
13. Dalla riforma della sentenza di primo grado discende direttamente il diritto alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, posto che il venir meno ex tunc della decisione di primo grado impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza, con restituzione integrale di quanto versato, comprensivo della fase esecutiva.
14. L'appellato, secondo il principio di soccombenza deve essere condannato anche al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, quantificate secondo il valore della somma oggetto del giudizio gravame e con liquidazione di un importo com-
preso tra i minimi ed i medi tariffari, in virtù della natura delle questioni poste all'atten-
zione della Corte.
P. Q. M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_5
avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata
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in data 27/04/2022 e contraddistinta dal n.1496/2022, così provvede:.
1) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento dell'opposi-
zione proposta in primo grado, revoca il decreto ingiuntivo n. 129/2013 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere - Sezione distaccata di Marcianise, condannando l'avv. Ric-
cardo Corridore alla restituzione della somma di € 24.313,80 a favore della
[...]
con gli interessi dal 23.5.2022 al soddisfo;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate in Controparte_1
€. 3.000,00 per competenze, oltre €. 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%,
iva e cpa come per legge, per il primo grado, ed €.3.000,00 per competenze oltre €.
355,00 per esborsi oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, per l'appello.
Così deciso l'11.04.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
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Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, pubblicata in data 27/04/2022 e contraddistinta dal n.1496/2022,
iscritto al n.2346/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 18 febbraio 2025 e pendente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresen- Parte_1 P.IVA_1
tante p.t. sig. , rappresentata e difesa per procura speciale in calce Parte_2
all'atto di citazione in appello dall'avv. Luigi Ricciardelli ( ) e C.F._1
Ema dall'avv. Antonio Ricciardelli ( ), PEC C.F._2 Email_2
ed .
[...] Emai_3 Email_4
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(C.F. ) quale procuratore di sé medesimo, Controparte_1 C.F._3 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
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PEC Email_5
-APPELLATO-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 24.5.22 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
emessa nel giudizio rubricato con il n. 600632/2013 del R.G.C., di opposizione al de-
creto ingiuntivo ottenuto dall'avv. per il pagamento della somma di Controparte_1
€. 18.782,03 per prestazioni professionali rese su incarico dell'attuale appellante.
[...]
con l'opposizione, disconosceva le sottoscrizioni apposte alle Controparte_2
procure a margine degli atti giudiziari ed eccepiva l'inesistenza di un valido mandato per la proposizione delle azioni indicate nel ricorso, con conseguente insussistenza del cre-
dito azionato. L'avv. depositava documentazione a sostegno della sussi- CP_1
stenza del rapporto professionale e una sentenza penale di condanna in primo grado dell'opposto avente ad oggetto l'autenticità di due procure del legale rappresentante della apposte in calce ad atti processuali oggetto del ricorso Parte_1
monitorio.
L'opposto resisteva nel giudizio non chiedendo la verificazione delle scritture discono-
sciute ed il giudizio si concludeva con l'emissione del seguente dispositivo: “ 1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposto; 3) condanna l'opponente Parte_1
[...
in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in favore di Controparte_1
le spese di lite della fase a cognizione piena sostenute da quest'ultimo, liquidate in com-
plessivi € 2.417,50 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge”.
Il giudice dava atto dell'avvenuta estinzione del reato oggetto della condanna in primo grado dell'opposto per intervenuta prescrizione;
evidenziava che le due procure alle liti oggetto del giudizio penale erano diverse da quelle menzionate nel ricorso monitorio;
Pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
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Nona Sezione Civile
dichiarava l'insufficienza del semplice disconoscimento dell'autografia delle sottoscri-
zioni delle procure alle liti per renderle inefficaci, perché il difensore è pubblico ufficiale e quindi era necessaria la querela di falso;
riteneva che la mancanza della procura co-
munque non avrebbe inficiato il diritto al compenso frutto dell'attività processuale esple-
tata in favore dell'assistito, ampiamente documentata.
2. Questi i motivi di appello proposti da Parte_1
1) Inesistenza del contratto di prestazione professionale perché il legale rappresentante della non aveva autorizzato l'avv. ad Parte_1 Controparte_1
espletare l'attività per la quale chiedeva il pagamento dei compensi e l'allegazione non era stata contestata.
Era quindi inesistente il contratto di mandato.
2) Sussistenza del giudicato penale, avendo il giudice di primo grado erroneamente affermato che le procure alle liti di cui alla condanna penale in primo grado, con succes-
siva declaratoria di estinzione in appello per prescrizione, non erano state oggetto del ricorso monitorio. L'errore emergeva dal confronto del capo d'imputazione con le alle-
gazioni del professionista e dai documenti prodotti. Le procure erano inerenti il “ricorso per ingiunzione di pagamento ex art. 633 e ss. c.p.c. (reg. d.i. 396/12)” proposto avanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Marcianise c/
[...]
con atto iscritto al n. 1002/2012 R.G. e quello “ per ingiunzione di Controparte_3
pagamento ex art. 633 ss. c.p.c. (reg. d.i. 164/12)” , proposto dinanzi al Giudice di Pace
di Maddaloni c/ Parte_3
con atto iscritto al n. 175/2012 R.G.
Il giudicato sul falso di almeno due delle procure azionate imponeva al Tribunale di re-
vocare il D.I. non essendo necessaria alcuna querela di falso.
Il primo giudice, secondo l'appellante, aveva errato affermando che la dichiarazione di prescrizione del reato travolgeva l'accertamento della falsità.
L'appellante proponeva, con il gravame, querela di falso incidentale avverso le
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sottoscrizioni delle procure alle liti relative alle controversie per le quali l'avv.to CP_1
chiedeva il pagamento del compenso mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, indi-
cando le scritture di comparazione.
Infine l'appellante lamentava la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e degli artt. 2697 e
2041 c. civ. perché il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la mancanza della procura alle liti in capo all'avvocato non rilevava ai fini del diritto al compenso.
Sottolineava che l'opposto non aveva chiesto compensi per attività stragiudiziali per cui la decisione difettava di sottostante domanda, e non offriva alcuna prova di attività
diversa da quella prestata in giudizio in forza delle procure false.
Così concludeva: “all'esito dell'interpello e del giudizio di rilevanza, sospenda il giudizio
di appello e rimetta gli atti al Tribunale competente per accertare la falsità delle ventisei
(26) sottoscrizioni dei mandati stesi a margine degli atti richiamati in premessa e delle
relative certificazioni di autenticità oggetto della querela di falso proposta in via inciden-
tale con il presente appello;
- nel merito, accolga l'appello e pertanto, in accoglimento
altresì dell'opposizione proposta in primo grado, dichiari l'inesistenza del credito liqui-
dato in favore dell'avv. revocando il decreto ingiuntivo n. 129/2013 Controparte_1
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione distaccata di Marcianise;
- con-
danni l'avv. alla restituzione della somma di € 24.313,80 – precettata Controparte_1
in data 12.5.2022 in virtù della sentenza impugnata e del D.I. n. 129/2013 dichiarato
esecutivo, e pagata dalla società appellante in favore di esso appellato a mezzo due
distinti bonifici con valuta 23.5.2022 – con gli interessi dal 23.5.2022 al soddisfo;
- con-
danni l'appellato avv. alle spese del doppio grado di giudizio” . Controparte_1
3. resisteva al gravame, eccependone l'inammissibilità ex art. 342 Controparte_1
c.p.c. per difetto di specificità dei motivi di appello e, nel merito, la sua infondatezza.
Quanto all'esistenza dell'incarico di mandato evidenziava che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 129/2013 parte appellante aveva affermato “di aver affidato all'Avv.
l'incarico di recuperare alcuni crediti insoluti attraverso solleciti di pagamento CP_1
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da inviare, tra gli altri, alle ditte indicate a pag. 1 del ricorso introduttivo”.
Il contratto di incarico professionale è a forma libera ed il conferimento emergeva anche dalla documentazione versata in atti nel giudizio la cui disponibilità presupponeva l'affi-
damento dei relativi incarichi. I mandati erano portati dai familiari in altri uffici delle sedi per la relativa sottoscrizione e poi consegnati all'Avv. in ossequio ad un rap- CP_1
porto cristallino e di fiducia reciproca e tutte le posizioni azionate erano relative ad inca-
richi ricevuti dalla come illustrava pratica per pratica. Parte_1 Per_1
stava l'affermazione dell'opponente secondo la quale on aveva Parte_1
mai inteso conferire procure al difensore per la proposizione delle azioni giudiziarie per-
ché gli incarichi erano limitati al tentativo di composizione stragiudiziale e che la
[...]
non era informata delle iniziative che l'avv. intendeva Controparte_4 CP_1
assumere.
Evidenziava, di contro, come la dopo la rinunzia ai mandati, Parte_1
avesse inviato una RR datata 23.02.13 in cui non contestava l'attività espletata bensì le somme richieste perché esorbitanti.
La prova circa l'esistenza del rapporto professionale intercorso tra il professionista e la ra stata fornita anche in virtù della documentazione prodotta Parte_1
e riferita a pratiche concluse e caratterizzate da una firma apposta al mandato del tutto identica a quelle disconosciute. La circostanza costituita dall'avvenuto conferimento de-
gli incarichi non limitati alla sola attività stragiudiziale era evincibile anche dalla conse-
gna di documentazione utile per l'attività giudiziale e consistita in visure, indicazioni di banche e veicoli da sottoporre ad esecuzione.
Eccepiva l'inammissibilità delle querele di falso. Il giudizio penale, nella fase predibatti-
mentale comprendeva tutte le procure alle liti e all'esito di una perizia la contestazione della falsità era avvenuta per sole due sottoscrizioni. costi- Parte_1
tuendosi parte civile nel procedimento penale, aveva prestato acquiescenza ai capi della sentenza di primo grado in cui era statuita la responsabilità penale in ordine ai soli due
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ricorsi per decreto ingiuntivo sopra richiamati e le querele di falso erano quindi ammis-
sibili solo per quelle due firme perché sulla questione si era formato giudicato penale.
Riteneva che non era chiara l'identificazione del giudizio instaurato, se di appello o di querela di falso, con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità delle querele di falso così come proposte.
In merito all'efficacia del giudizio penale evidenziava che, nel caso di sentenza mera-
mente dichiarativa della intervenuta prescrizione, il giudice civile doveva procedere au-
tonomamente all'accertamento ed alla valutazione dei fatti, non potendosi escludere la facoltà del giudice civile di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove rac-
colte nel giudizio penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti, anche nel caso in cui la sentenza del giudice penale avesse pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni, demandandone la liquida-
zione ad un successivo e separato giudizio.
Evidenziava la regola dell'autonomia tra la procura ed il contratto di mandato, non po-
tendosi attribuire al rilascio della prima l'idoneità a comprovare l'esistenza del secondo laddove risulti, sulla base degli accertamenti compiuti dal giudice di merito, ed allo stesso riservati, che le parti non intendevano anche concludere un contratto di patrocinio ed il giudice di prime cure avesse rigettato l'opposizione procedendo ad un autonomo accertamento e valutazione dei fatti nella loro interezza.
In merito alla domanda di restituzione delle somme corrisposte all'esito della sentenza di primo grado precisava di aver previamente inviato una pec con i conteggi, prima di notificare gli atti di precetto in data 12.05.2022, con aggravio del pagamento addebita-
bile ai ritardi del debitore, con la conseguenza di dover depurare la restituzione, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame, delle spese e competenze di precetto.
Così concludeva: “ 1) In via istruttoria disporre l'acquisizione del fascicolo di primo grado
recante RG RG 600632/2013 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
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2) In via preliminare e per i motivi di cui sopra, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex
artt. 342 e 348 Cpc con consequenziale conferma dell'impugnata sentenza n.
1496/2022 recante RG 600632/2013 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in
data 19.04.2022 e pubblicata in data 27.04.2022;
3) In via preliminare e per i motivi di cui sopra dichiarare l'inammissibilità delle querele
di falso proposte da parte appellante stante il giudicato penale formatosi sull'accerta-
mento delle falsità delle sottoscrizioni autenticate da parte appellata;
4) Nel merito, per i motivi sopra indicati in ordine alla prova del rapporto professionale
intercorso tra le parti per i recuperi crediti in sede giudiziale, rigettare l'appello con con-
sequenziale conferma della sentenza n. 1496/2022 recante RG 600632/2013 resa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 19.04.2022 e pubblicata in data
27.04.2022 ovvero condannare parte appellante, così come richiesto in via subordinata
in primo grado, al pagamento di quella somma che sarà ritenuta equa e,o giusta liqui-
dare in dipendenza dell'attività professionale espletata, il tutto oltre interessi e rivaluta-
zione dal di del dovuto all'effettivo soddisfo;
5) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame e per i motivi di
cui sopra condannare parte appellata alla restituzione delle somme versate dalla
[...]
in dipendenza della sentenza impugnata, depurate delle spese e Controparte_4
competenze di precetto;
6) Vittoria di spese e competenze del grado di giudizio.”
9. La Corte con ordinanza del 04.11.2022 considerando la rilevanza della querela di falso proposta, l'esistenza della procura speciale, la disposizione dell'art. 221 c.p.c.
secondo la quale la querela di falso incidentale può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio, previa considerazione che solo due mandati dei 26 risultano oggetto di procedimento penale definito con pronuncia di prescrizione del reato e l'indispensa-
bilità dell'autenticità del mandato ad litem per il conferimento del potere di rappresen-
tanza processuale della parte sostanziale e quindi la rilevanza per l'accoglimento della
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domanda di compenso dell'attività professionale, per come è formulata la domanda sin dalla fase monitoria, sospendeva il giudizio fissando alle parti il termine perentorio entro il 31 gennaio 2023 per la riassunzione della causa di falso, dinanzi al Tribunale compe-
tente. Parte appellante quindi riassumeva il giudizio documentando che il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 243/2024, nel giudizio di querela di falso promosso, prendeva atto della dichiarazione dell'avv. di non volersi avvalere CP_1
delle scritture contestate e dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse, con dichia-
razione di inammissibilità del giudizio e condanna del convenuto alle spese di lite.
All'udienza del 18.2.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione senza concessione dei termini ordinari previsti dall'art. 190 c.p.c. per le difese finali, già in atti a seguito di precedente concessione.
Motivi della decisione
10. La Corte ritiene il gravame ammissibile, alla luce del disposto della Sentenza 16
novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di affermazione dell'interpretazione degl'artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sen-
tenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto al-
ternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della per-
manente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Le questioni poste, nella fat-
tispecie in esame, sono del tutto evidenti, così come le censure alla prima decisione e la loro rilevanza nell'economia della decisione.
11. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli, indicato nel fascicolo
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telematico come parte, in realtà tale non può essere qualificato, risultando destinatario della notifica dell'atto di citazione in appello semplicemente perché inclusivo della que-
rela di falso. La Corte quindi non ne dichiara la contumacia in giudizio.
12. La Corte in primo luogo è chiamata ad individuare l'oggetto del contenzioso quale delimitato dall'opposto, attore sostanziale, in primo luogo con il ricorso per decreto ingiuntivo, dovendo verificare se la pronuncia richiesta riguardi il compenso per tutta l'attività difensiva asseritamente espletata, di natura giudiziale e/o stragiudiziale, o, vi-
ceversa solo quella giudiziale. Dall'atto emerge come la pretesa azionata sia inerente esclusivamente attività giudiziale “di recupero crediti (decreto ingiuntivi, precetti e pigno-
ramenti)”. Con la comparsa di risposta depositata nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'avvocato illustrava, procedura per procedura, le ragioni di fonda-
tezza della domanda proposta per le sole attività giudiziali non integrando l'oggetto del contenzioso neppure con la memoria seguente redatta in virtù del disposto dell'art. 183
VI co n.1) c.p.c. La causa, quindi, ha ad oggetto la pretesa azionata per il pagamento dei compensi relativi ad attività giudiziali, non stragiudiziali, e ciò esclude la rilevanza,
ai fini della decisione, dell'attività non connessa alla proposizione di giudizi e/o esecu-
zioni. A ciò occorre aggiungere che il giudizio di querela di falso abbia sortito l'effetto di non poter concedere alcuna efficacia alle procure alle liti che, come il Collegio già pre-
cisava con l'ordinanza del 04.11.2022, rivestono il carattere di indispensabilità nel di-
mostrare il conferimento del potere di rappresentanza processuale della parte sostan-
ziale. La Corte considera conseguentemente acclarato in giudizio che l'avvocato esple-
tava attività giudiziale in favore della senza essere munito del Controparte_5
relativo mandato o, meglio, in virtù di procure alle liti asseritamente rilasciate, ma asso-
lutamente non efficaci, con la conseguenza, oltretutto, di dover considerare assorbita ogni questione in merito all'efficacia riflessa nel giudizio civile del giudicato penale sulla
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non genuinità della sottoscrizione autentica per due procure alle liti, con successiva estinzione del reato dichiarata in appello per sopravvenuta prescrizione. L'inefficacia delle procure discende già ineluttabilmente dalla dichiarazione dell'opposto di non vo-
lersene avvalere nell'ambito del giudizio di querela di falso. La Corte quindi non è chia-
mata a giudicare in merito all'attività professionale resa dall'avv. in favore CP_1
dell'opponente per il recupero dei crediti vantati presso terzi, non compresa nell'oggetto del contenzioso, ma solo se a questi spetti il riconoscimento delle competenze maturate per l'attività giudiziale promossa in mancanza di procura alle liti, come già esposto in-
dispensabile per provare il conferimento del potere di rappresentanza in giudizio.
La Corte non pone dubbio sul fatto che tra le parti corresse un rapporto di mandato professionale sottostante, non potendosi neppure ipotizzare il contrario;
tale circostanza tuttavia in nulla è destinata ad incidere nel contenzioso che ha ad oggetto attività pro-
cessuale non supportata da valida procura. L'avv. , di contro, non verificava CP_1
personalmente l'effettiva autenticità delle sottoscrizioni, secondo quanto dichiarato dallo stesso opposto.
Il conferimento degli incarichi per il recupero di alcuni crediti insoluti attraverso solleciti di pagamento, ben poteva essere a forma libera, diversamente dalla proposizione di azioni giudiziali, che presuppongono il conferimento di valida procura alle liti. La fase stragiudiziale degli incarichi, in sostanza, non agevolava la posizione dell'opposto, ri-
guardando altro rispetto a quanto in contestazione e chiedendo forme diverse rispetto alla proposizione di ricorsi per decreto ingiuntivo o alla notifica di un precetto che, in-
vece, presuppongono l'esistenza della procura, risultando altrimenti frutto di attività non riconducibile al rappresentato.
La querela di falso ben poteva essere promossa in appello, come avvenuto, secondo quanto dalla Corte già specificato con l'ordinanza del 04.11.2022 e, da quanto esposto,
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consegue anche l'irrilevanza nella fattispecie in esame dell'autonomia tra la procura ed il contratto di mandato. Assorbente, lo si ribadisce, è la circostanza della mancanza di un genuino mandato alle liti nella promozione dei giudizi. La S.C., con la sen-
tenza n. 18450 del 29/08/2014 precisa, in tema di attività professionale svolta da avvo-
cati, che mentre la procura "ad litem" è un negozio unilaterale col quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio è un negozio bilaterale col quale il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera secondo lo schema del mandato. Pertanto, come presupposto di riconoscimento del compenso per le prestazioni svolte dal difensore nel giudizio, occorre accertare, anche d'ufficio, il valido conferimento della procura, non potendo l'invalidità di questa essere superata dal contratto di patrocinio, che può riferirsi solo ad un'attività extragiudiziaria svolta dal professionista in favore del cliente sulla base di un rapporto interno di natura extraprocessuale (conforme S.C. N. 13963 del 2006).
13. Dalla riforma della sentenza di primo grado discende direttamente il diritto alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, posto che il venir meno ex tunc della decisione di primo grado impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza, con restituzione integrale di quanto versato, comprensivo della fase esecutiva.
14. L'appellato, secondo il principio di soccombenza deve essere condannato anche al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, quantificate secondo il valore della somma oggetto del giudizio gravame e con liquidazione di un importo com-
preso tra i minimi ed i medi tariffari, in virtù della natura delle questioni poste all'atten-
zione della Corte.
P. Q. M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_5
avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata
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in data 27/04/2022 e contraddistinta dal n.1496/2022, così provvede:.
1) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento dell'opposi-
zione proposta in primo grado, revoca il decreto ingiuntivo n. 129/2013 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere - Sezione distaccata di Marcianise, condannando l'avv. Ric-
cardo Corridore alla restituzione della somma di € 24.313,80 a favore della
[...]
con gli interessi dal 23.5.2022 al soddisfo;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate in Controparte_1
€. 3.000,00 per competenze, oltre €. 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%,
iva e cpa come per legge, per il primo grado, ed €.3.000,00 per competenze oltre €.
355,00 per esborsi oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, per l'appello.
Così deciso l'11.04.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
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