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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 220/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 220/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
06.02.2024,
DA
(c.f. nata a [...], il [...], e residente Parte_1 C.F._1
in Spoleto (PG) in località Cortaccione, via dei Platani n. 27, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Paolo Merini ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in
Spoleto, P.zza Della Vittoria n.35, presso il difensore
e
(c.f. ) nato a [...], il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Paolo Biagiotti ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Fornaci Di
Barga (Lu), Via Traversa n.3/9, presso il difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Spoleto il 24.06.1989 (atto n. 67, Parte II,
Serie A, Anno 1989); in regime di comunione dei beni;
pagina 1 di 4 con i figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), CP_2 CP_3
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.49 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 6.02.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia separazione e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Spoleto in data 24.06.1989.
Le parti si sono separate consensualmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Spoleto n.
12/2024 pubblicata in data 31.05.2024, passata in giudicato il 30.12.2024, resa nell'ambito del presente procedimento.
Non essendosi riconciliati ed essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione, hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
Condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 26.04.1989; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Spoleto al
n. 67, Serie A, parte II;
2) Ordinare al Comune di Spoleto di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Dichiarare che nessun contributo economico, a qualsivoglia ragione, anche a titolo di assegno divorzile, è previsto a favore ed a carico di una parte nei confronti dell'altra;
4) dichiarare che i ricorrenti, ora per allora, rinunciano espressamente, quand'anche ne avessero titolo a richiedere per se stessi, ai propri figli, qualsivoglia forma di contribuzione economica;
5) dichiarare compensate le spese legali;
I ricorrenti si danno atto e convengono che ogni aspetto patrimoniale è già stato definito secondo le condizioni ed i patti ulteriori previsti nel precedente capitolo relativo alla disciplina dell'accordo di separazione;
I ricorrenti, con il perfezionamento della compravendita della quota dell'immobile sito in Spoleto alla
Via dei Platani n. 27 e della relativa corte, secondo i termini di cui al precedente capitolo sulla disciplina della separazione, dichiarano reciprocamente di non avere nulla più a pretendere, a qualsivoglia ragione, anche a titolo di assegno divorzile, l'uno nei confronti dell'altro;
Ogni altro aspetto patrimoniale tra coniugi è stato già definito e regolato tra i Sigg.ri e CP_1 Pt_1
pagina 2 di 4 Le eventuali esposizioni debitorie dei coniugi nei confronti di terzi non vengono disciplinate nel presente ricorso e seguiranno quindi la disciplina codicistica”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte.
All'udienza del 5.03.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da così provvede: Parte_1 Controparte_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da in Spoleto il 24.06.1989 (atto n. 67, Parte II, Parte_1 Controparte_1
Serie A, Anno 1989);
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata pagina 3 di 4 in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spoleto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 220/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
06.02.2024,
DA
(c.f. nata a [...], il [...], e residente Parte_1 C.F._1
in Spoleto (PG) in località Cortaccione, via dei Platani n. 27, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Paolo Merini ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in
Spoleto, P.zza Della Vittoria n.35, presso il difensore
e
(c.f. ) nato a [...], il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Paolo Biagiotti ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Fornaci Di
Barga (Lu), Via Traversa n.3/9, presso il difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Spoleto il 24.06.1989 (atto n. 67, Parte II,
Serie A, Anno 1989); in regime di comunione dei beni;
pagina 1 di 4 con i figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), CP_2 CP_3
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.49 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 6.02.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia separazione e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Spoleto in data 24.06.1989.
Le parti si sono separate consensualmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Spoleto n.
12/2024 pubblicata in data 31.05.2024, passata in giudicato il 30.12.2024, resa nell'ambito del presente procedimento.
Non essendosi riconciliati ed essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione, hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
Condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 26.04.1989; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Spoleto al
n. 67, Serie A, parte II;
2) Ordinare al Comune di Spoleto di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Dichiarare che nessun contributo economico, a qualsivoglia ragione, anche a titolo di assegno divorzile, è previsto a favore ed a carico di una parte nei confronti dell'altra;
4) dichiarare che i ricorrenti, ora per allora, rinunciano espressamente, quand'anche ne avessero titolo a richiedere per se stessi, ai propri figli, qualsivoglia forma di contribuzione economica;
5) dichiarare compensate le spese legali;
I ricorrenti si danno atto e convengono che ogni aspetto patrimoniale è già stato definito secondo le condizioni ed i patti ulteriori previsti nel precedente capitolo relativo alla disciplina dell'accordo di separazione;
I ricorrenti, con il perfezionamento della compravendita della quota dell'immobile sito in Spoleto alla
Via dei Platani n. 27 e della relativa corte, secondo i termini di cui al precedente capitolo sulla disciplina della separazione, dichiarano reciprocamente di non avere nulla più a pretendere, a qualsivoglia ragione, anche a titolo di assegno divorzile, l'uno nei confronti dell'altro;
Ogni altro aspetto patrimoniale tra coniugi è stato già definito e regolato tra i Sigg.ri e CP_1 Pt_1
pagina 2 di 4 Le eventuali esposizioni debitorie dei coniugi nei confronti di terzi non vengono disciplinate nel presente ricorso e seguiranno quindi la disciplina codicistica”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte.
All'udienza del 5.03.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da così provvede: Parte_1 Controparte_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da in Spoleto il 24.06.1989 (atto n. 67, Parte II, Parte_1 Controparte_1
Serie A, Anno 1989);
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata pagina 3 di 4 in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spoleto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4