Articolo 3 della Legge 16 aprile 1984, n. 78
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 maggio 1984
Art. 3.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le occorrenti convenzioni per regolare i rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge.
Nelle convenzioni sono, altresi', stabilite le modalita' da osservare per la comunicazione alla Direzione generale del tesoro dei dati relativi alla gestione del servizio di tesoreria provinciale.
Entrata in vigore il 4 maggio 1984