Art. 3.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le occorrenti convenzioni per regolare i rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge.
Nelle convenzioni sono, altresi', stabilite le modalita' da osservare per la comunicazione alla Direzione generale del tesoro dei dati relativi alla gestione del servizio di tesoreria provinciale.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le occorrenti convenzioni per regolare i rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge.
Nelle convenzioni sono, altresi', stabilite le modalita' da osservare per la comunicazione alla Direzione generale del tesoro dei dati relativi alla gestione del servizio di tesoreria provinciale.