Ordinanza collegiale 13 dicembre 2024
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 21/02/2025, n. 3947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3947 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03947/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09921/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9921 del 2024, proposto dal Sig.
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dagli avvocati Danilo Lombardi, Letizia Nuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Ambasciata d'Italia a LA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall 'Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e-domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
del silenzio-inadempimento serbato in ordine alla richiesta di visto d’ingresso sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata d'Italia a LA;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett.. c) e 85, comma 9 cpa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con gravame ex art. 117 cpa- depositato il l/10/2024 - il ricorrente impugna il silenzio serbato dalla PR IP a LA rispetto alla sua richiesta di visto per lavoro subordinato, nonostante il necessario nulla osta a suo favore rilasciato dal competente Sportello Unico per l’Immigrazione (SU) , previa richiesta nominativa del datore di lavoro.
Il MAECI - costituitosi in resistenza - eccepisce in rito l’inammissibilità nonché - nel merito - l’infondatezza del ricorso e ha depositato la relativa documentazione.
Con ordinanza n. 22589 del 13/12/2024, il Collegio ha disposto l’acquisizione – a carico della competente Sede IP - di una relazione circa le concrete modalità attuative del DL 145/2024, anche in relazione al procedimento amministrativo in questione.
Nel corso della causa, le parti hanno depositato le rispettive memorie , anche in forma di replica .
In particolare, il ricorrente – con la memoria del17/2/2025 – per corroborare la richiesta di accoglimento del ricorso ha evidenziato come – allo stato – la relazione richiesta con la menzionata ordinanza collegiale non sia stata depositata in giudìzio.
All’udienza camerale del 18/10/2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
E’ opportuno un cenno sul contesto giuridico del presente contenzioso.
L’art. 3 del DL 11/10/ 2024, n. 145- convertito con modificazioni dalla L 9/12/2024, n. 187- dispone - nel primo comma _ che “In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applica e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo testo unico”.
Secondo il successivo secondo comma, “ Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, che è inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi”.
A norma del terzo comma ,”Gli Stati e i territori di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka”.
Conseguentemente - nel caso in esame - l’efficacia del nulla osta al lavoro rilasciato in favore del ricorrente, cittadino pakistano, risulta essere sospesa ex art. 3, comma 2, del DL 145/2024 sino alla eventuale conferma espressa da parte del competente SU ..
Pertanto – attesa la sopravvenienza della citata disposizione - il procedimento di competenza della PR IP a LA , inteso al rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato – in mancanza del rilascio di un nulla osta efficace da parte dello Sportello unico per l’immigrazione – non potrebbe che concludersi con un provvedimento negativo o meramente soprassessorio.
Infatti, la Sede IP in Pakistan potrebbe solo limitarsi a prendere atto della sospensione del relativo procedimento amministrativo – nelle more delle determinazioni di altri Uffici – non incardinati nel MAECI,, né convenuti nel presente giudizio - competenti a esercitare gli accertamenti disposti dal DL 145/2024, in quanto inseriti nell’ambito di una procedura di carattere “ strutturalmente e funzionalmente autonomo”, ancorchè collegata a quella per il rilascio del visto (Cfr. ex multis TAR Lazio –Sez. Quinta - Quater , n. 22851/2024).
Ritiene, quindi, il Collegio che il ricorrente non abbia un interesse concreto e attuale alla conclusione del procedimento di competenza della Sede IP a LA e, conseguentemente, all’emanazione di pronuncia ex art. 117 cpa .
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Nondimeno le spese del giudizio – attesa la peculiarità della vicenda - vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta - Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.