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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/10/2025, n. 4682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4682 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Nona Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8397/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Natalie Ghirardi
- parte ricorrente - CONTRO
- Questura di Torino Controparte_1
- parte resistente costituita –
avente ad oggetto: impugnazione diniego rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 16.10.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento n. 93/2025 della Questura di Torino con il quale è stata respinta la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 comma 2 lettera c) d.lgs. 286/98 in quanto convivente con la coniuge allegando la convivenza con la medesima. CP_2
Il si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda rimarcando la Controparte_1 pericolosità sociale del ricorrente e contestando la convivenza effettiva con la suddetta moglie alla luce della documentazione prodotta. All'udienza di comparizione in data 16.10.2025 la difesa presente concludeva come da verbale e all'esito la causa è stata trattenuta in decisione. Così riassunti i termini della controversia, la domanda del ricorrente è infondata e va respinta per le ragioni di seguito svolte. In diritto si osserva che ai sensi dell'art. 19, co. 2, T.U.I. “non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti …omissis… “c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana...”. Inoltre, si osserva che l'art. 4 co. 3 stabilisce che “non è ammesso in Italia lo straniero che (…) sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per i reati inerenti gli pagina 1 di 3 stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”. Con riguardo al primo aspetto, va rilevato che la Suprema Corte di Cassazione si è espressa nel senso di ritenere che l'accertamento, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett. c), T.U.I., è rimesso alle valutazioni insindacabili del Giudice del merito, il quale è tenuto a verificare che, indipendentemente dalle risultanze delle certificazioni anagrafiche o di residenza, sussista un'effettiva convivenza, intesa come concreta condivisione della vita in comune tra il richiedente ed il parente entro il secondo grado cittadino italiano;
convivenza effettiva la cui prova è onere gravante sulla parte richiedente. Segnatamente, secondo il consolidatissimo orientamento della Corte di Cassazione, “la convivenza deve essere effettiva, occorrendo, a tal fine, la prova rigorosa di una concreta condivisione della vita in comune, non essendo sufficiente il mero dato del vincolo familiare con un cittadino italiano” (cfr. Cass., Sez. I civile, 08/11/2022, n. 32908; ex multis Cass. civ. 14/10/2021, n. 28201; Cass. 18/10/2020, n. 7427; Cass. 07/07/2016, n. 13831). Ai fini della configurabilità del requisito della convivenza, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito inoltre che «non è sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela entro il secondo grado o di coniugio con un cittadino italiano, ma è necessario che lo straniero abbia instaurato con quest'ultimo un effettivo rapporto di convivenza. La necessità di tale requisito è stata ribadita dalla giurisprudenza di legittimità anche in riferimento all'art. 28 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 334, che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno in favore dello straniero nei confronti del quale operi il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma secondo, lett. c), cit.: pur rilevandosi che, per effetto della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevedeva che la valutazione discrezionale richiesta ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno si applicasse solo allo straniero che avesse esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero che avesse legami familiari nel territorio dello Stato (cfr. Corte cost., sent. n. 202 del 2013), la tutela rafforzata prevista da tale disposizione si estende a tutti coloro che vivono in Italia con una famiglia, indipendentemente dalla circostanza che vi abbiano fatto ingresso in virtù di un formale provvedimento di ricongiungimento familiare, si è infatti osservato che i fratelli entrambi maggiorenni non rientrano nella nozione di famiglia rilevante ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 286, ma possono ottenere il permesso di soggiorno soltanto ai sensi dell'art. 19, comma secondo, lett. c) del medesimo decreto, oppure ai sensi dell'art. 3, comma secondo, lett. a), del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che consente l'ingresso o il soggiorno in territorio comunitario di “ogni altro familiare”, qualunque sia la cittadinanza, non definito all'art. 2, comma primo, lett. b), ma solo se è a carico o convive nel paese di provenienza con il cittadino dell'Unione; in proposito, è stato ritenuto inappropriato anche il richiamo all'art. 8 della CEDU, affermandosi che, nonostante il progressivo ampliamento determinatosi nella più recente interpretazione giurisprudenziale, la nozione di “vita familiare” prevista da tale disposizione non può essere estesa fino ad includervi la mera relazione di parentela tra due fratelli entrambi maggiorenni, occorrendo invece la prova rigorosa di legami personali effettivi ovvero di una concreta condivisione della vita in comune, situazione che può, al limite, presumersi solo in presenza di una effettiva convivenza tra i fratelli medesimi (cfr. Cass., Sez. I, 18/03/ 2020, n. 7427)» (Cass., Sez. I civile, ordinanza 24 maggio 2022, n. 16785). Orbene, venendo al caso di specie, osserva questo Giudice che il ricorrente non ha fornito una prova rigorosa – che è a suo carico - dell'effettiva convivenza e condivisione di una vita familiare con la moglie.
pagina 2 di 3 In primo luogo emerge come, in base ai plurimi accertamenti eseguiti, compiuti in giorni e orari diversi in un notevole lasso di tempo, i predetti non sono mai stati rintracciati. Secondariamente, la sussistenza del requisito prescritto non può desumersi sia dal contratto di locazione che dalle fotografie prodotte, quest'ultime del tutto generiche e prive della prova del momento in cui sono state scattate (doc. 6 e 7 ricorrente). A ciò si aggiunga che sia il foglio notizie che la relazione di servizio del febbraio 2025 (doc. 4 e 5 controparte) contraddicono alle allegazioni del ricorrente evidenziando, per un verso, come lo stesso abbia dichiarato di non convivere con la coniuge (trattasi di atto pubblico la cui falsità deve essere provata) e, per altro verso, come la donna abbia in realtà avuto un'altra relazione sentimentale con altro soggetto diverso dal ricorrente terminata sei mesi prima ma durata circa un anno e mezzo, risalente, dunque, tra il 2023 e il 2024, contribuendo così a fornire elementi di segno contrario alla sussistenza di una effettiva convivenza e di una comunione di affetti. L'insieme di dette circostanze rendono superflue ed irrilevanti le prove per testi che non sarebbero in ogni caso idonee a confutare la contraddittorietà degli elementi sopra esposti. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando così provvede:
-Respinge il ricorso;
-condanna il ricorrente a pagare alla P.A. costituita le spese di lite che liquida in euro 1600, oltre Iva e Cpa se dovute;
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e per gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino in data 30.10.2025
IL G.I.
Dott.ssa Silvia Carosio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8397/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Natalie Ghirardi
- parte ricorrente - CONTRO
- Questura di Torino Controparte_1
- parte resistente costituita –
avente ad oggetto: impugnazione diniego rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 16.10.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento n. 93/2025 della Questura di Torino con il quale è stata respinta la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 comma 2 lettera c) d.lgs. 286/98 in quanto convivente con la coniuge allegando la convivenza con la medesima. CP_2
Il si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda rimarcando la Controparte_1 pericolosità sociale del ricorrente e contestando la convivenza effettiva con la suddetta moglie alla luce della documentazione prodotta. All'udienza di comparizione in data 16.10.2025 la difesa presente concludeva come da verbale e all'esito la causa è stata trattenuta in decisione. Così riassunti i termini della controversia, la domanda del ricorrente è infondata e va respinta per le ragioni di seguito svolte. In diritto si osserva che ai sensi dell'art. 19, co. 2, T.U.I. “non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti …omissis… “c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana...”. Inoltre, si osserva che l'art. 4 co. 3 stabilisce che “non è ammesso in Italia lo straniero che (…) sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per i reati inerenti gli pagina 1 di 3 stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”. Con riguardo al primo aspetto, va rilevato che la Suprema Corte di Cassazione si è espressa nel senso di ritenere che l'accertamento, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett. c), T.U.I., è rimesso alle valutazioni insindacabili del Giudice del merito, il quale è tenuto a verificare che, indipendentemente dalle risultanze delle certificazioni anagrafiche o di residenza, sussista un'effettiva convivenza, intesa come concreta condivisione della vita in comune tra il richiedente ed il parente entro il secondo grado cittadino italiano;
convivenza effettiva la cui prova è onere gravante sulla parte richiedente. Segnatamente, secondo il consolidatissimo orientamento della Corte di Cassazione, “la convivenza deve essere effettiva, occorrendo, a tal fine, la prova rigorosa di una concreta condivisione della vita in comune, non essendo sufficiente il mero dato del vincolo familiare con un cittadino italiano” (cfr. Cass., Sez. I civile, 08/11/2022, n. 32908; ex multis Cass. civ. 14/10/2021, n. 28201; Cass. 18/10/2020, n. 7427; Cass. 07/07/2016, n. 13831). Ai fini della configurabilità del requisito della convivenza, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito inoltre che «non è sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela entro il secondo grado o di coniugio con un cittadino italiano, ma è necessario che lo straniero abbia instaurato con quest'ultimo un effettivo rapporto di convivenza. La necessità di tale requisito è stata ribadita dalla giurisprudenza di legittimità anche in riferimento all'art. 28 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 334, che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno in favore dello straniero nei confronti del quale operi il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma secondo, lett. c), cit.: pur rilevandosi che, per effetto della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevedeva che la valutazione discrezionale richiesta ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno si applicasse solo allo straniero che avesse esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero che avesse legami familiari nel territorio dello Stato (cfr. Corte cost., sent. n. 202 del 2013), la tutela rafforzata prevista da tale disposizione si estende a tutti coloro che vivono in Italia con una famiglia, indipendentemente dalla circostanza che vi abbiano fatto ingresso in virtù di un formale provvedimento di ricongiungimento familiare, si è infatti osservato che i fratelli entrambi maggiorenni non rientrano nella nozione di famiglia rilevante ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 286, ma possono ottenere il permesso di soggiorno soltanto ai sensi dell'art. 19, comma secondo, lett. c) del medesimo decreto, oppure ai sensi dell'art. 3, comma secondo, lett. a), del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che consente l'ingresso o il soggiorno in territorio comunitario di “ogni altro familiare”, qualunque sia la cittadinanza, non definito all'art. 2, comma primo, lett. b), ma solo se è a carico o convive nel paese di provenienza con il cittadino dell'Unione; in proposito, è stato ritenuto inappropriato anche il richiamo all'art. 8 della CEDU, affermandosi che, nonostante il progressivo ampliamento determinatosi nella più recente interpretazione giurisprudenziale, la nozione di “vita familiare” prevista da tale disposizione non può essere estesa fino ad includervi la mera relazione di parentela tra due fratelli entrambi maggiorenni, occorrendo invece la prova rigorosa di legami personali effettivi ovvero di una concreta condivisione della vita in comune, situazione che può, al limite, presumersi solo in presenza di una effettiva convivenza tra i fratelli medesimi (cfr. Cass., Sez. I, 18/03/ 2020, n. 7427)» (Cass., Sez. I civile, ordinanza 24 maggio 2022, n. 16785). Orbene, venendo al caso di specie, osserva questo Giudice che il ricorrente non ha fornito una prova rigorosa – che è a suo carico - dell'effettiva convivenza e condivisione di una vita familiare con la moglie.
pagina 2 di 3 In primo luogo emerge come, in base ai plurimi accertamenti eseguiti, compiuti in giorni e orari diversi in un notevole lasso di tempo, i predetti non sono mai stati rintracciati. Secondariamente, la sussistenza del requisito prescritto non può desumersi sia dal contratto di locazione che dalle fotografie prodotte, quest'ultime del tutto generiche e prive della prova del momento in cui sono state scattate (doc. 6 e 7 ricorrente). A ciò si aggiunga che sia il foglio notizie che la relazione di servizio del febbraio 2025 (doc. 4 e 5 controparte) contraddicono alle allegazioni del ricorrente evidenziando, per un verso, come lo stesso abbia dichiarato di non convivere con la coniuge (trattasi di atto pubblico la cui falsità deve essere provata) e, per altro verso, come la donna abbia in realtà avuto un'altra relazione sentimentale con altro soggetto diverso dal ricorrente terminata sei mesi prima ma durata circa un anno e mezzo, risalente, dunque, tra il 2023 e il 2024, contribuendo così a fornire elementi di segno contrario alla sussistenza di una effettiva convivenza e di una comunione di affetti. L'insieme di dette circostanze rendono superflue ed irrilevanti le prove per testi che non sarebbero in ogni caso idonee a confutare la contraddittorietà degli elementi sopra esposti. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando così provvede:
-Respinge il ricorso;
-condanna il ricorrente a pagare alla P.A. costituita le spese di lite che liquida in euro 1600, oltre Iva e Cpa se dovute;
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e per gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino in data 30.10.2025
IL G.I.
Dott.ssa Silvia Carosio
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