Articolo 55 della Legge 13 dicembre 1965, n. 1366
Articolo 54Articolo 56
Versione
4 gennaio 1966
Art. 55.
Il vantaggio di carriera spettante ai tenenti ed ai capitani che siano in possesso del brevetto aeronautico militare ed abbiano compiuto i periodi di volo indicati nella tabella n. 2 annessa alla presente legge e' attribuito in seguito a giudizio favorevole della Commissione di avanzamento.
Agli effetti di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 54, il titolo a conseguire il vantaggio di carriera si considera acquisito sotto la data in cui l'ufficiale ha ultimato i prescritti periodi di volo.
Qualora detti periodi siano ultimati nel grado di maggiore, il titolo si considera acquisito in detto grado e lo spostamento sara' effettuato nel ruolo del grado stesso per meta'.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1966