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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 6160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6160 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli ufficio del Giudice del Lavoro Il Giudice unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dr. Francesco Armato, all'udienza del 11/09/2025, ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa iscritta sotto il N.R.G. 15418/2023, vertente tra Parte_1 ricorrente e in persona del l.r.p.t. Controparte_1
Resistente
P.Q.M.
a) in parziale accoglimento della domanda, qualificato il rapporto di lavoro in oggetto quale collaborazione coordinata e continuata etero-organizzata con applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 81/2015, accerta e dichiara il diritto di al pagamento delle differenze retributive conseguenti (con Parte_1 riferimento all'inquadramento nella categoria “impiegati” della terza area professionale di CCNL per il personale dipendente delle imprese creditizie finanziarie e strumentali come indicato in ricorso); liquida le dette differenze retributive nella somma lorda di euro 69.499,09 oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo;
b) dichiara la legittimità del recesso dal contratto di collaborazione coordinata e continuata operato dalla convenuta società ai sensi dell'art. 8 Controparte_1 del detto contratto stipulato in data 1.4.2022 e, per l'effetto, condanna la convenuta società in persona del legale rappresentante al pagamento dell'indennità di preavviso in favore della ricorrente, pari alla somma di euro 740,02, oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione del credito al saldo;
c) rigetta il ricorso per il resto;
d) pone a carico della convenuta in persona del l.r.p.t. le Controparte_1 spese di lite compensate per ¼, liquidandole in complessivi euro 4.785,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari;
e) fissa in giorni sessanta il termine per il deposito dei motivi;
Napoli, 11-09-2025 Il giudice
Dr. Francesco Armato
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa iscritta sotto il N.R.G. 15418/2023, vertente tra Parte_1 ricorrente e in persona del l.r.p.t. Controparte_1
Resistente
P.Q.M.
a) in parziale accoglimento della domanda, qualificato il rapporto di lavoro in oggetto quale collaborazione coordinata e continuata etero-organizzata con applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 81/2015, accerta e dichiara il diritto di al pagamento delle differenze retributive conseguenti (con Parte_1 riferimento all'inquadramento nella categoria “impiegati” della terza area professionale di CCNL per il personale dipendente delle imprese creditizie finanziarie e strumentali come indicato in ricorso); liquida le dette differenze retributive nella somma lorda di euro 69.499,09 oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo;
b) dichiara la legittimità del recesso dal contratto di collaborazione coordinata e continuata operato dalla convenuta società ai sensi dell'art. 8 Controparte_1 del detto contratto stipulato in data 1.4.2022 e, per l'effetto, condanna la convenuta società in persona del legale rappresentante al pagamento dell'indennità di preavviso in favore della ricorrente, pari alla somma di euro 740,02, oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione del credito al saldo;
c) rigetta il ricorso per il resto;
d) pone a carico della convenuta in persona del l.r.p.t. le Controparte_1 spese di lite compensate per ¼, liquidandole in complessivi euro 4.785,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari;
e) fissa in giorni sessanta il termine per il deposito dei motivi;
Napoli, 11-09-2025 Il giudice
Dr. Francesco Armato