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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 05/11/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ORISTANO
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Elisabetta Sanna in funzione di Giudice del Lavoro all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa in materia di lavoro iscritta al n.
92/2023 del Ruolo Lavoro Previdenza Assistenza
promossa da:
elettivamente domiciliato in Indirizzo Controparte_1
Telematico presso lo studio dell'avv. ATZERI VALERIA che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
in persona del pro
[...] Controparte_3 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ARAGONI LUIGI per procura alle liti indicata in atti, elettivamente domiciliato in Oristano, via E. Lussu n° 2.
RESISTENTE
OGGETTO: Indennizzo per danno biologico da infortunio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/02/2023, ritualmente notificato,
[...] evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano Controparte_1
l , affermando di avere subito in data 20.10.20 durante lo svolgimento CP_2
1 dell'attività lavorativa un infortunio a seguito di una caduta accidentale dalla carrozzina e di avere riportato un trauma contusivo lombo-sacrale, dell'anca e della spalla, rendendo necessari due interventi chirurgici in data 9.11.21 (artrodesi
L5-S1 per spondilolistesi post traumatica) e 9.12.21 (per deiscenza infettiva ferita chirurgica), chiedeva quindi la condanna dell' assicuratore resistente CP_4 all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del
Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38.
Esponeva in particolare che l'infortunio si era verificato durante l'espletamento delle mansioni lavorative nei periodi e secondo le modalità descritte in ricorso, cui per brevità si rinvia.
L , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per CP_2 infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta in quanto si trattava di una caduta accidentale dalla carrozzina.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la relazione peritale, la causa è stata rinviata dall'udienza del 5 novembre 2025, disponendo che venisse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
La domanda é fondata.
Com'è noto, la giurisprudenza ha precisato che in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento (Corte di Cassazione – Sezione
Lavoro – sentenza 07 maggio 2013 n. 10565).
Nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte da Controparte_1
e la patologia successivamente in sorta, che ha determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
Il consulente nominato, Dott. , dopo una dettagliata analisi Persona_1 delle condizioni di parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli nel senso seguente:
2 “.......In considerazione di quanto sopra esposto e tenendo conto dell'obiettività clinica risultante, rilevata durante la visita peritale (paraparesi), pare congruo e corretto attribuire un grado di menomazione del 20% (ventipercento), quale esito di postumi permanenti post-traumatici del tratto lombare della colonna vertebrale, parametrando il danno con il codice patologia 148 della tabella delle menomazioni
. Nella valutazione del danno vista la gravissima preesistenza di CP_2 menomazioni extralavorative “concorrenti” con il danno lavorativo (incidenti cioè su un sistema organo-funzionale già menomato), le menomazioni attuali vanno rapportate non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni applicando la formula di RI. Essendo pari all'80% il danno derivante dagli esiti della poliomielite e pari al 20% il danno conseguente all'infortunio del 20-10-2020, il danno biologico risultante sarà pari al
100% con decorrenza da tale data.”
Il CTU in risposta ai chiarimenti richiesti dal medico dell ha cosi risposto: CP_2
“.... il pregresso danno extralavorativo dell'80% contestato dal CTP CP_2 deriva da una pregressa sentenza del Tribunale del Lavoro di Cagliari del 31-03-
2005 passata in giudicato, dove il CTU nominato (Dr. , specialista Persona_2 ortopedico), per un danno alla rotula sinistra aveva correttamente assegnato un danno al 3% e rivalutato il danno col 15% in applicazione della formula RI, proprio previa valutazione del danno extralavorativo preesistente dell'80%
(“concorrenti”). Inoltre, non ho ritenuto utile fare il conglobamento tra il 20% assegnato per danno conseguente all'infortunio del 20-10-2020 e il pregresso 15% assegnato dal precedente CTU Dr. che con la formula Persona_2 riduzionistica risulterebbe pari al 32% perché agli effetti della valutazione globale con la formula RI non avrebbe modificato la valutazione attuale del 100%.
Confermo pertanto la stima già espressa nella bozza della CTU.”
Il CTU pertanto conferma che il danno biologico complessivo attuale in applicazione della formula RI è pari al 100%, non prendendo quindi in considerazione, per la valutazione globale, l'infortunio del 25.01.2002 pari al 15% in quanto il valore massimo pari a 100%, ottenuto considerando la valutazione dell'infortunio oggetto di causa al 20% e le menomazioni extralavorative pari all'80% “concorrenti” con il danno lavorativo, non verrebbe modificato.
Infatti, il valore massimo non può essere superiore al 100%.
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2°e 5°, del Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38 per la rendita richiesta, unitamente ai ratei scaduti e agli interessi legali sui medesimi, del danno biologico
3 subito da sulla base delle ragioni indicate Controparte_1 nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata, che si intende qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L viene pertanto condannata alla corresponsione dell'indennizzo CP_2 richiesto, unitamente ai ratei scaduti e agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo all'infortunio per cui è causa e sino al saldo effettivo.
L viene infine condannata, ai sensi dell'art. 91 CPC, al pagamento delle CP_2 spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto tenuto conto dell'età del ricorrente, della serialità dell'oggetto e non difficoltà della causa, l'assenza di escussione dei testi, nonché della disposizione dell'art. 13, 2° comma c.p.c. per cui è previsto che le annualità domandate si cumulano fino a un massimo di dieci,
e di quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss. CPC:
➢ Dichiara che ha diritto all'indennizzo in Controparte_1 conto capitale previsto dall'art. 13, comma 2°e 5°, D. Lgs. 23.02.2000 n° 38, per il danno biologico, anche complessivo, subito in conseguenza dell'infortunio descritto in ricorso, nella misura del 100%%, e condanna l CP_2 resistente al pagamento della prestazione, decorrente dal primo giorno del mese successivo all'infortunio per cui è causa, determinata nella misura di legge, unitamente ai ratei scaduti maggiorati agli interessi legali decorrenti dal
121° giorno successivo alla predetta data e sino al saldo.
➢ Condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_2
4.638,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidato con separato decreto.
Oristano, addì 5 novembre 2025
IL GIUDICE Dott. ssa Elisabetta Sanna
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