TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/10/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 16.10.2025
Causa n. 813 / 2024
TRENCHI /MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv Mascia e per la parte convenuta il dott. Bracaglia ex art. 417 bis c.p.c.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. NI SU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott. NI SU, all'udienza del giorno 16.10.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 813 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
17/04/2024 da
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MASCIA DANIELE e dell'avv. BONANI GIUSEPPINA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio ex Controparte_1 P.IVA_1
art. 417 bis c.p.c. del dott. Persona_1
Motivi della decisione
La dott.ssa ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
esponendo quanto segue.
[...]
La Dott.ssa ha iniziato a lavorare come medico incaricato “in via Pt_1
provvisoria” presso la Casa Circondariale di Montorio (VR) il 4 agosto 1997.
Tale figura era prevista dall'art. 50 della Legge n. 740/70 per la sostituzione temporanea di personale assente o impedito. L'incarico iniziale, definito espressamente "provvisorio," durò otto mesi e fu prorogato per ulteriori quattro mesi fino al 3 agosto 1998.
1 Dopo il 3 agosto 1998, la Dott.ssa continuava lo svolgimento delle Pt_1
prestazioni senza alcun formale incarico e senza soluzione di continuità per oltre dieci anni, sino al 30 settembre 2008.
La ricorrente svolgeva visite mediche, stendeva relazioni sanitarie, valutava l'idoneità lavorativa dei detenuti e degli Agenti di Polizia Penitenziaria, e si occupava di idoneità sportiva e necessità di visite specialistiche.
Oltre a tali attribuzioni, la Dott.ssa assumeva un ruolo apicale nel Pt_1
settore sanitario dell'istituto, dedicandosi, su espressa disposizione del direttore, a compiti di supervisione e indirizzo dell'attività dell'intero personale medico e infermieristico (circa 7-8 medici di guardia e altrettanti infermieri). Effettuava colloqui "preassuntivi," approvava i turni lavorativi, impartiva disposizioni specifiche sulle modalità di somministrazione dei farmaci ("a vista"), e gestiva le criticità comportamentali.
La ricorrente partecipava ai Consigli di Disciplina, gestiva il controllo delle spese, la scelta e l'acquisto di farmaci, era la referente unica nei rapporti con il Direttore e l'ufficio matricola. Usufruiva di un proprio ufficio. Veniva comunemente identificata come “Direttore Sanitario”.
L'orario di lavoro (tre giorni 9-13:00 e due feriali più sabato 9-15:00) eccedeva costantemente le 18 ore settimanali previste dalla L. 740/70, a causa dell'elevato numero di detenuti (mediamente oltre 500).
Per l'intero periodo (dal 4 agosto 1997 al 30 ottobre 2008), il non CP_1
ha versato i contributi previdenziali. A causa di questa omissione, la ricorrente, se i contributi fossero stati versati, avrebbe potuto usufruire del trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° novembre 2022. CP_2
L'omissione contributiva le causa una perdita pensionistica di € 272,99 mensili, quantificata in un danno totale di € 46.374,11.
2 La ricorrente sostiene che la prestazione continuativa per oltre dieci anni, in palese negazione della provvisorietà prevista dall'art. 50 della L. 740/70, non può più essere ricondotta nell'ambito di tale istituto.
In ragione della natura subordinata della prestazione lavorativa
(riscontrabile negli elementi sintomatici quali la sottoposizione alle direttive e l'inserimento organico), si chiede l'applicazione dell'art. 2126 c.c. (che riguarda anche la P.A.), da cui discende il diritto al corrispondente trattamento previdenziale.
Poiché i contributi (1998-2008) sono ormai prescritti ed il versamento è impossibile, si chiede il risarcimento del danno per omissione contributiva ai sensi dell'art. 2116 comma 2 c.c..
A seguito di rinnovazione della notifica del ricorso presso l'Avvocatura dello
Stato, si costituiva in giudizio Controparte_1 [...]
, e ha chiesto l'integrale rigetto delle Controparte_3
domande di parte ricorrente
Secondo la parte convenuta la pretesa della ricorrente è infondata, e gli atti della P.A. sono legittimi. Il servizio era solo di tipo provvisorio, non inquadrabile nei ruoli di "medico di ruolo". La prestazione lavorativa del
"medico incaricato provvisorio" non ha natura subordinata, ma è riconducibile a una prestazione d'opera di tipo professionale.
Al medico incaricato provvisorio non spettavano gli aumenti periodici previsti dall'art. 38 della L. 740/70 (che disciplina solo il "medico incaricato" definitivo), ma solo un trentesimo del compenso mensile iniziale. Ne consegue la non applicabilità del trattamento previdenziale e assicurativo.
La giurisprudenza consolidata (Cassazione, giurisprudenza amministrativa e Corte Costituzionale) qualifica le prestazioni rese dai medici incaricati (L.
740/70) come prestazioni d'opera professionale, caratterizzate da
3 “parasubordinazione”. La Cassazione SS.UU. n. 7901/2003 riconosce tale rapporto come parasubordinato.
L'accesso all'attività di medico incaricato a tempo indeterminato (definitivo) deve avvenire necessariamente per pubblico concorso (art. 4 L. 740/1970).
Non può esserci equiparabilità giuridica tra il medico incaricato provvisoriamente, nominato senza concorso, e quello definitivo.
Anche se l'Amministrazione avesse abusato dell'incarico provvisorio, il rapporto negoziale controverso sarebbe nullo per violazione delle norme imperative che prevedono l'accesso per concorso. In tal caso, la fattispecie non potrebbe essere regolata dall'art. 2126 c.c. né dai principi contenuti nell'art. 2116 c.c., in quanto tali norme sono dettate solo per il rapporto di lavoro subordinato. Per questo motivo, il diritto rivendicato alla ricostruzione previdenziale e al risarcimento del danno è insussistente.
Il lungo lasso di tempo in cui si è svolto il lavoro non può costituire ex se una circostanza idonea a configurare un rapporto "di fatto" o a conferirgli carattere di definitività. La natura provvisoria si valuta in relazione alle finalità e alle modalità di attribuzione previste dalla legge speciale n.
740/1970, non in termini temporali.
Richiamando la giurisprudenza recente (Cass. n. 13059/2024 e Corte
Cost. n. 76/2015), il sostiene che gli elementi che potrebbero CP_1
astrattamente indicare subordinazione (turni, direttive, controllo delle presenze, uso degli strumenti) non qualificano il rapporto di lavoro come subordinato nel contesto carcerario. Tali vincoli si giustificano con la particolarità e la complessità dell'ambiente e le imperative ragioni di sicurezza e coordinamento, e non rappresentano un assoggettamento al potere direttivo tipico del datore di lavoro subordinato.
4 L'Allegato D al D.P.C.M. 1 aprile 2008 definisce la qualifica di medico incaricato provvisorio come “rapporto di lavoro a tempo determinato” ai sensi dell'art. 50 della L. 740/1970, il quale esclude, per tale categoria, il diritto ad alcun trattamento previdenziale o assicurativo.
Si eccepisce che, per stessa ammissione di controparte, il diritto al versamento dei contributi (1998-2008) è prescritto, così come l'eventuale azione di risarcimento del danno per omissione contributiva ex art. 2116 c.
2 c.c..
Il Ministero chiede, in via preliminare e pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile per mancata o insufficiente allegazione e prova dei fatti costitutivi dei diritti e dei criteri per la determinazione del quantum. Nel merito, chiede il rigetto per intervenuta prescrizione quinquennale (ex art. 2248 c.c.) e perché infondato in fatto e in diritto.
I fatti di causa non sono contestati e quindi il giudice ha fissato udienza di discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione
***
Le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate integralmente
La Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 25620/2024, depositata il 25/09/2024 ha stabilito, confermando un consolidato orientamento, che il rapporto di lavoro del medico incaricato provvisorio presso gli istituti di prevenzione e pena, disciplinato dall'Art. 50 della Legge
n. 740 del 1970, ha natura autonoma o parasubordinata e non integra un rapporto di lavoro subordinato o di pubblico impiego.
5 La S.C. afferma che la lunga durata dell'incarico provvisorio (anche ultra- decennale), allegata anche nel presente giudizio come uno degli elementi dirimenti, non è sufficiente a modificare la natura giuridica del rapporto.
Trova quindi applicazione l'Art. 50, comma 2, L. 740/1970 e la sua previsione di esclusione del diritto a qualsiasi trattamento previdenziale o assicurativo per il sanitario provvisorio.
La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato (inclusa Cass. Sez. U. n.
7929/2019 e sentenze della Corte Costituzionale n. 76/2015 e n. 121/2017) secondo cui le prestazioni rese dal medico incaricato ai sensi della L. n.
740/1970 «non ineriscono ad un rapporto di lavoro subordinato, ma sono inquadrabili nella prestazione d'opera professionale, in regime di parasubordinazione».
Il rapporto è regolato dal legislatore in modo specifico ed autonomo.
Le norme della L. 740/1970 sono speciali e volte a escludere l'applicazione al medico penitenziario dell'intera disciplina dettata per gli impiegati civili dello Stato. Questa autonomia è confermata dalla facoltà riconosciuta ai medici incaricati di "esercitare liberamente la professione ed assumere altri impieghi o incarichi".
La Cassazione ha chiarito che le modalità concrete di svolgimento del servizio, come l'organizzazione del lavoro per turni o l'obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere o dal dirigente sanitario, non sono indici di subordinazione, bensì espressione del necessario coordinamento richiesto dalla complessa realtà del carcere e dall'attività dell'amministrazione.
Poiché la Cassazione esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, ne deriva che l'invocato Art. 2126 cod. civ. (che presuppone l'esecuzione del lavoro in violazione di norme imperative, ma comunque
6 nell'ambito di un rapporto subordinato) e l'Art. 2116 cod. civ. (risarcimento del danno per omesso versamento contributivo) non possono trovare applicazione al rapporto autonomo/parasubordinato, la cui disciplina esclusiva resta la L. 740/1970.
Sulla base dei principi sopra richiamati, non può essere attribuito valore dirimente al fatto che la prestazione sia proseguita per diversi anni anche in mancanza di rinnovazione dell'incarico formale.
La prestazione di fatto resa dalla dott.ssa come risulta dalla Pt_1
narrativa del ricorso, è rimasta sostanzialmente immutata rispetto a quella svolta in costanza di incarico formale.
Pertanto, essa non era caratterizzata da modalità o contenuti diversi rispetto all'attività svolta come medico incaricato provvisorio ai sensi della legge 740/1970, che, secondo la Cassazione sopra citata, rientra comunque nella tipologia della prestazione professionale nell'ambito di un rapporto di lavoro parasubordinato. La prosecuzione dell'attività senza soluzione di continuità non vale a fondare il diritto del medesimo ad ottenere il medesimo trattamento previdenziale previsto per il medico “incaricato”, che viene individuato a seguito di concorso pubblico.
Le domande di parte ricorrente devono essere quindi integralmente rigettate.
Vi sono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tenuto conto della particolarità della vicenda lavorativa della parte ricorrente e della durata dell'incarico oggetto di causa, peraltro privo di formalizzazione per il periodo successivo all'agosto 2008
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
7 1) Rigetta il ricorso;
2) Spese di lite compensate
Verona, 16.10.2025
8
IL GIUDICE
NI SU
SEZIONE LAVORO
Udienza del 16.10.2025
Causa n. 813 / 2024
TRENCHI /MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv Mascia e per la parte convenuta il dott. Bracaglia ex art. 417 bis c.p.c.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. NI SU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott. NI SU, all'udienza del giorno 16.10.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 813 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
17/04/2024 da
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MASCIA DANIELE e dell'avv. BONANI GIUSEPPINA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio ex Controparte_1 P.IVA_1
art. 417 bis c.p.c. del dott. Persona_1
Motivi della decisione
La dott.ssa ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
esponendo quanto segue.
[...]
La Dott.ssa ha iniziato a lavorare come medico incaricato “in via Pt_1
provvisoria” presso la Casa Circondariale di Montorio (VR) il 4 agosto 1997.
Tale figura era prevista dall'art. 50 della Legge n. 740/70 per la sostituzione temporanea di personale assente o impedito. L'incarico iniziale, definito espressamente "provvisorio," durò otto mesi e fu prorogato per ulteriori quattro mesi fino al 3 agosto 1998.
1 Dopo il 3 agosto 1998, la Dott.ssa continuava lo svolgimento delle Pt_1
prestazioni senza alcun formale incarico e senza soluzione di continuità per oltre dieci anni, sino al 30 settembre 2008.
La ricorrente svolgeva visite mediche, stendeva relazioni sanitarie, valutava l'idoneità lavorativa dei detenuti e degli Agenti di Polizia Penitenziaria, e si occupava di idoneità sportiva e necessità di visite specialistiche.
Oltre a tali attribuzioni, la Dott.ssa assumeva un ruolo apicale nel Pt_1
settore sanitario dell'istituto, dedicandosi, su espressa disposizione del direttore, a compiti di supervisione e indirizzo dell'attività dell'intero personale medico e infermieristico (circa 7-8 medici di guardia e altrettanti infermieri). Effettuava colloqui "preassuntivi," approvava i turni lavorativi, impartiva disposizioni specifiche sulle modalità di somministrazione dei farmaci ("a vista"), e gestiva le criticità comportamentali.
La ricorrente partecipava ai Consigli di Disciplina, gestiva il controllo delle spese, la scelta e l'acquisto di farmaci, era la referente unica nei rapporti con il Direttore e l'ufficio matricola. Usufruiva di un proprio ufficio. Veniva comunemente identificata come “Direttore Sanitario”.
L'orario di lavoro (tre giorni 9-13:00 e due feriali più sabato 9-15:00) eccedeva costantemente le 18 ore settimanali previste dalla L. 740/70, a causa dell'elevato numero di detenuti (mediamente oltre 500).
Per l'intero periodo (dal 4 agosto 1997 al 30 ottobre 2008), il non CP_1
ha versato i contributi previdenziali. A causa di questa omissione, la ricorrente, se i contributi fossero stati versati, avrebbe potuto usufruire del trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° novembre 2022. CP_2
L'omissione contributiva le causa una perdita pensionistica di € 272,99 mensili, quantificata in un danno totale di € 46.374,11.
2 La ricorrente sostiene che la prestazione continuativa per oltre dieci anni, in palese negazione della provvisorietà prevista dall'art. 50 della L. 740/70, non può più essere ricondotta nell'ambito di tale istituto.
In ragione della natura subordinata della prestazione lavorativa
(riscontrabile negli elementi sintomatici quali la sottoposizione alle direttive e l'inserimento organico), si chiede l'applicazione dell'art. 2126 c.c. (che riguarda anche la P.A.), da cui discende il diritto al corrispondente trattamento previdenziale.
Poiché i contributi (1998-2008) sono ormai prescritti ed il versamento è impossibile, si chiede il risarcimento del danno per omissione contributiva ai sensi dell'art. 2116 comma 2 c.c..
A seguito di rinnovazione della notifica del ricorso presso l'Avvocatura dello
Stato, si costituiva in giudizio Controparte_1 [...]
, e ha chiesto l'integrale rigetto delle Controparte_3
domande di parte ricorrente
Secondo la parte convenuta la pretesa della ricorrente è infondata, e gli atti della P.A. sono legittimi. Il servizio era solo di tipo provvisorio, non inquadrabile nei ruoli di "medico di ruolo". La prestazione lavorativa del
"medico incaricato provvisorio" non ha natura subordinata, ma è riconducibile a una prestazione d'opera di tipo professionale.
Al medico incaricato provvisorio non spettavano gli aumenti periodici previsti dall'art. 38 della L. 740/70 (che disciplina solo il "medico incaricato" definitivo), ma solo un trentesimo del compenso mensile iniziale. Ne consegue la non applicabilità del trattamento previdenziale e assicurativo.
La giurisprudenza consolidata (Cassazione, giurisprudenza amministrativa e Corte Costituzionale) qualifica le prestazioni rese dai medici incaricati (L.
740/70) come prestazioni d'opera professionale, caratterizzate da
3 “parasubordinazione”. La Cassazione SS.UU. n. 7901/2003 riconosce tale rapporto come parasubordinato.
L'accesso all'attività di medico incaricato a tempo indeterminato (definitivo) deve avvenire necessariamente per pubblico concorso (art. 4 L. 740/1970).
Non può esserci equiparabilità giuridica tra il medico incaricato provvisoriamente, nominato senza concorso, e quello definitivo.
Anche se l'Amministrazione avesse abusato dell'incarico provvisorio, il rapporto negoziale controverso sarebbe nullo per violazione delle norme imperative che prevedono l'accesso per concorso. In tal caso, la fattispecie non potrebbe essere regolata dall'art. 2126 c.c. né dai principi contenuti nell'art. 2116 c.c., in quanto tali norme sono dettate solo per il rapporto di lavoro subordinato. Per questo motivo, il diritto rivendicato alla ricostruzione previdenziale e al risarcimento del danno è insussistente.
Il lungo lasso di tempo in cui si è svolto il lavoro non può costituire ex se una circostanza idonea a configurare un rapporto "di fatto" o a conferirgli carattere di definitività. La natura provvisoria si valuta in relazione alle finalità e alle modalità di attribuzione previste dalla legge speciale n.
740/1970, non in termini temporali.
Richiamando la giurisprudenza recente (Cass. n. 13059/2024 e Corte
Cost. n. 76/2015), il sostiene che gli elementi che potrebbero CP_1
astrattamente indicare subordinazione (turni, direttive, controllo delle presenze, uso degli strumenti) non qualificano il rapporto di lavoro come subordinato nel contesto carcerario. Tali vincoli si giustificano con la particolarità e la complessità dell'ambiente e le imperative ragioni di sicurezza e coordinamento, e non rappresentano un assoggettamento al potere direttivo tipico del datore di lavoro subordinato.
4 L'Allegato D al D.P.C.M. 1 aprile 2008 definisce la qualifica di medico incaricato provvisorio come “rapporto di lavoro a tempo determinato” ai sensi dell'art. 50 della L. 740/1970, il quale esclude, per tale categoria, il diritto ad alcun trattamento previdenziale o assicurativo.
Si eccepisce che, per stessa ammissione di controparte, il diritto al versamento dei contributi (1998-2008) è prescritto, così come l'eventuale azione di risarcimento del danno per omissione contributiva ex art. 2116 c.
2 c.c..
Il Ministero chiede, in via preliminare e pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile per mancata o insufficiente allegazione e prova dei fatti costitutivi dei diritti e dei criteri per la determinazione del quantum. Nel merito, chiede il rigetto per intervenuta prescrizione quinquennale (ex art. 2248 c.c.) e perché infondato in fatto e in diritto.
I fatti di causa non sono contestati e quindi il giudice ha fissato udienza di discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione
***
Le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate integralmente
La Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 25620/2024, depositata il 25/09/2024 ha stabilito, confermando un consolidato orientamento, che il rapporto di lavoro del medico incaricato provvisorio presso gli istituti di prevenzione e pena, disciplinato dall'Art. 50 della Legge
n. 740 del 1970, ha natura autonoma o parasubordinata e non integra un rapporto di lavoro subordinato o di pubblico impiego.
5 La S.C. afferma che la lunga durata dell'incarico provvisorio (anche ultra- decennale), allegata anche nel presente giudizio come uno degli elementi dirimenti, non è sufficiente a modificare la natura giuridica del rapporto.
Trova quindi applicazione l'Art. 50, comma 2, L. 740/1970 e la sua previsione di esclusione del diritto a qualsiasi trattamento previdenziale o assicurativo per il sanitario provvisorio.
La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato (inclusa Cass. Sez. U. n.
7929/2019 e sentenze della Corte Costituzionale n. 76/2015 e n. 121/2017) secondo cui le prestazioni rese dal medico incaricato ai sensi della L. n.
740/1970 «non ineriscono ad un rapporto di lavoro subordinato, ma sono inquadrabili nella prestazione d'opera professionale, in regime di parasubordinazione».
Il rapporto è regolato dal legislatore in modo specifico ed autonomo.
Le norme della L. 740/1970 sono speciali e volte a escludere l'applicazione al medico penitenziario dell'intera disciplina dettata per gli impiegati civili dello Stato. Questa autonomia è confermata dalla facoltà riconosciuta ai medici incaricati di "esercitare liberamente la professione ed assumere altri impieghi o incarichi".
La Cassazione ha chiarito che le modalità concrete di svolgimento del servizio, come l'organizzazione del lavoro per turni o l'obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere o dal dirigente sanitario, non sono indici di subordinazione, bensì espressione del necessario coordinamento richiesto dalla complessa realtà del carcere e dall'attività dell'amministrazione.
Poiché la Cassazione esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, ne deriva che l'invocato Art. 2126 cod. civ. (che presuppone l'esecuzione del lavoro in violazione di norme imperative, ma comunque
6 nell'ambito di un rapporto subordinato) e l'Art. 2116 cod. civ. (risarcimento del danno per omesso versamento contributivo) non possono trovare applicazione al rapporto autonomo/parasubordinato, la cui disciplina esclusiva resta la L. 740/1970.
Sulla base dei principi sopra richiamati, non può essere attribuito valore dirimente al fatto che la prestazione sia proseguita per diversi anni anche in mancanza di rinnovazione dell'incarico formale.
La prestazione di fatto resa dalla dott.ssa come risulta dalla Pt_1
narrativa del ricorso, è rimasta sostanzialmente immutata rispetto a quella svolta in costanza di incarico formale.
Pertanto, essa non era caratterizzata da modalità o contenuti diversi rispetto all'attività svolta come medico incaricato provvisorio ai sensi della legge 740/1970, che, secondo la Cassazione sopra citata, rientra comunque nella tipologia della prestazione professionale nell'ambito di un rapporto di lavoro parasubordinato. La prosecuzione dell'attività senza soluzione di continuità non vale a fondare il diritto del medesimo ad ottenere il medesimo trattamento previdenziale previsto per il medico “incaricato”, che viene individuato a seguito di concorso pubblico.
Le domande di parte ricorrente devono essere quindi integralmente rigettate.
Vi sono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tenuto conto della particolarità della vicenda lavorativa della parte ricorrente e della durata dell'incarico oggetto di causa, peraltro privo di formalizzazione per il periodo successivo all'agosto 2008
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
7 1) Rigetta il ricorso;
2) Spese di lite compensate
Verona, 16.10.2025
8
IL GIUDICE
NI SU