Art. 151.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, come appresso:
sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti. . . . . . n. 20;
guardiamarina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 50.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, come appresso:
sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti. . . . . . n. 20;
guardiamarina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 50.