Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 16/06/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00715/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00433/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 74 Cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 433 del 2025, proposto da
CO NO, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Mambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ANAS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Stefania Masini, Enrico Gualandi e Francesca Bonparola, con domicilio eletto presso la sede della Struttura Territoriale Emilia Romagna, in Bologna, viale Angelo Masini n. 8;
per l’esatta ottemperanza
della sentenza n. 354/2023 della Corte d’Appello di Bologna, pubblicata in data 20 febbraio 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ANAS S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’articolo 74 Cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor NO CO agisce nei confronti di ANAS S.p.A. per l’ottemperanza della sentenza del Giudice ordinario in epigrafe indicata.
Si è costituita in giudizio ANAS S.p.A. per resistere al ricorso avversario e chiederne la reiezione in rito o nel merito.
Con atto depositato in data 10 giugno 2025 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ed entrambe le parti hanno chiesto che venga disposta la compensazione delle spese di giudizio.
Con un secondo atto, sempre depositato in data 10 giugno 2025, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, ed entrambe le parti hanno confermato la richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
La causa è stata introitata all’udienza camerale del 12 giugno 2025.
La rinuncia al ricorso non è rituale, tuttavia, anche alla luce della seconda dichiarazione depositata in giudizio dal signor NO CO, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera c), 84, comma 4, e 85, comma 9, Codice di rito.
Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti, conformemente alla volontà dalle stesse manifestata, salvo il contributo unificato che rimane a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese di giudizio, con la precisazione di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Jessica Bonetto, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Tagliasacchi | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO