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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/11/2024, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti
Magistrati:
Dott.ssa De Munari Barbara - Presidente-
Dott.ssa Luisa Bettio - Giudice relatore -
Dott.ssa Federica Di Paolo -Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 2026/2024 R.G.
Promosso con ricorso depositato il 22.04.2024
Da
con gli avv.ti ZULIAN ALESSANDRA e TREVISAN ADRIANO, come da Parte_1
procura in atti;
nei confronti di
con gli avv.ti ROSSETTO MASSIMO e NARDACCHIONE ROSA CARLA, CP_1
come da procura in atti;
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica della regolamentazione modalità di affidamento e di mantenimento di figli non matrimoniali.
Le parti, all'udienza del 25.10.2024, svoltasi in modalità cartolare, rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
pagina 1 di 5 “ 1. a parziale modifica del decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 20.01.2016
(502/2012 R.R.), il signor si obbliga a corrispondere alla RA la Parte_1 CP_1
somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio somma da Per_1
versarsi a mezzo bonifico bancario alle coordinate iban già note, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre
rivalutazione ISTAT annuale a decorrere dal mese di ottobre 2025. Le spese straordinarie inerenti
come individuate dal Protocollo del Tribunale di Padova, saranno, invece, sostenute Per_1
integralmente dalla RA . Fermo il resto;
CP_1
2. a definizione del pregresso ad oggi maturato per mancato integrale versamento del mantenimento
di il signor si obbliga a corrispondere alla RA , che accetta, Per_1 Parte_1 CP_1
l'importo complessivo di € 2.000,00. Tale importo verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario in
quattro rate di € 500,00 ciascuna entro i seguenti termini: 26.09.2024 la prima rata;
24.10.2024 la
seconda rata;
25.11.2024 la terza rata;
23.12.2024 la quarta ed ultima rata;
3. Spese e competenze interamente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà secondo
quanto previsto dalla Legge professionale forense.”
Conclusioni P.M.: “Visto, si interviene, riservandosi l'esercizio delle facoltà previste dalla legge”.
*** ***
Con ricorso per la revisione delle condizioni di mantenimento del figlio naturale minorenne ex art. 473-bis.29 c.p.c., rilevando che la propria situazione attuale era radicalmente Parte_1
mutata in peius, rispetto all'epoca della pronuncia del decreto del 20.01.2016, reso dal Tribunale per i
Minorenni di Venezia, proc. n. 502/2012 R.G., chiedeva la riforma della superiore statuizione formulando le seguenti conclusioni:
“Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, disattesa ogni contraria istanza, previa convocazione delle parti,
disporre la revisione dell'assegno di mantenimento del figlio diminuendo lo Persona_2
stesso in €. 200,00= o nella misura che parrà di giustizia.
In via istruttoria
pagina 2 di 5 Si chiede l'assunzione di prova testimoniale sulla seguente circostanza:
1.Vero è che a far data da settembre 2021 il sig. versa a favore del figlio maggiore Parte_1
un contributo al mantenimento di Euro 250,00=? Per_3
Si indica come testimone la RA: , residente in [...]
Piave, n. 75 e si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze
eventualmente ammesse a controparte con i medesimi testi indicati a prova diretta e con riserva di
nominarne ulteriori.”
Con memoria di costituzione, depositata in data 25.09.2024, si costituiva la resistente, la quale contestava quanto dedotto da parte ricorrente ma, al fine di garantire la serenità e l'equilibrio del figlio minore riferiva che le parti nelle more erano giunti ad un accordo che di seguito riportava: Per_1
“nel merito:
– a parziale modifica del decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 20.01.2016 (R.R. n.
502/2012), il signor si obbliga a corrispondere alla RA la Parte_1 CP_1
somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio somma da Per_1
versarsi a mezzo bonifico bancario alle coordinate iban già note , entro il giorno 5 di ogni mese,
oltre rivalutazione ISTAT annuale a decorrere dal mese di ottobre 2025. Le spese straordinarie
inerenti come individuate dal Protocollo del Tribunale di Padova, saranno, invece, Per_1
sostenute integralmente dalla RA . Fermo il resto;
CP_1
– a definizione del pregresso ad oggi maturato per mancato integrale versamento del
mantenimento di il signor si obbliga a corrispondere alla RA , Per_1 Parte_1 CP_1
che accetta, l'importo complessivo di € 2.000,00. Tale importo verrà corrisposto a mezzo bonifico
bancario in quattro rate di € 500,00 ciascuna entro i seguenti termini: 26.09.2024 la prima rata;
24.10.2024 la seconda rata;
25.11.2024 la terza rata;
23.12.2024 la quarta ed ultima rata;
– Spese ed oneri interamente compensati tra le parti.”
pagina 3 di 5 -In data 26.09.2024 le parti depositavano istanza congiunta di mutamento del rito, da giudiziale a consensuale, e chiedevano che la prima udienza, fissata per il 25.10.2024, si svolgesse in modalità
cartolare con autorizzazione al deposito di note scritte;
-All'udienza del 25.10.2024, a seguito dell'esame delle note scritte autorizzate, ove le parti precisavano le conclusioni congiunte come riportate in epigrafe, il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
*** ***
Preso atto dell'accordo intervenuto tra i genitori in relazione alla modifica delle condizioni di cui al decreto di regolamentazione primaria, ritenuto che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità
e conforme all'interesse del figlio minorenne, in quanto rispettoso delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerente con la situazione personale ed economica rappresentata, prende atto delle rassegnate conclusioni congiunte.
Stando alla natura del giudizio e all'esito della causa spese interamente compensate
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
così decide:
In parziale modifica del Decreto di regolamentazione primaria emesso dal Tribunale per i Minorenni di
Venezia in data 20.01.2016:
- prende atto delle rassegnate conclusioni;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di Consiglio del 29.10.2024
Giudice Relatore
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
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