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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 21/10/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BELLUNO
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N. 136/2022
Oggi 21/10/2025, innanzi alla dott.ssa CA RT, hanno depositato note scritte
(in data 30.9.2025 e in data 16.10.2025) che si riportano in sintesi: per la ricorrente , gli avv.ti LO SA e Boris VE;
Parte_1
per (P. IVA ) in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, gli avvocati Maria Luisa Miazzi, LA ZZ, RE ES,
NT RO.
Per parte ricorrente, svolta una sintesi della causa fino ad oggi, insistendo poi sui presunti profili di illegittimità costituzionale dell'art. 44 del D.L. 44/2021, confermando l'accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice all'esito dell'udienza del 3.3.2023, il patrocinio si riporta ai propri precedenti atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso, precisando che nelle more è venuto meno l'interesse alla reintegrazione nel posto di lavoro in ragione dell'abrogazione dell'obbligo vaccinale e del conseguente rientro in servizio, ferma la richiesta di emolumenti e risarcimento del danno.
Insiste poi sul vizio determinatosi dal rigetto dell'istanza di trattazione in presenza, chiedendo di fissarsi nuova udienza di discussione in presenza.
Parte resistente, dopo aver anch'essa svolto una sintesi della causa fino ad oggi, ribadite le proprie argomentazioni e richiamate le difese già svolte, chiede il rigetto del ricorso.
Entrambe hanno indicato giurisprudenza ritenuta a sostegno delle rispettive tesi.
All'esito dell'udienza di discussione odierna, sostituita dalla trattazione scritta, si deposita dunque a definizione del giudizio la sentenza che segue.
Si comunichi.
La giudice
CA RT REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Belluno, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
CA RT, all'udienza dell'21.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. rappresentata e difesa dagli avv.ti Boris Parte_1 C.F._1
VE e LO SA;
ricorrente contro
(P. IVA in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Amministrativo delegato a svolgere le funzioni di Direttore Generale, rappresentata e difesa, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 1417 del 19.12.2022, per mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Maria Luisa Miazzi (C.F.
), LA ZZ (C.F. ), RE C.F._2 C.F._3
ES (C.F. ), NT RO (C.F. C.F._4
) quest'ultime nominate procuratori in forza del mandato C.F._5
conferito alla prima, con domicilio eletto presso lo studio in Padova, Corso Garibaldi, 5
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di lavoro
Conclusioni
Per la parte ricorrente In via pregiudiziale: Sospendere il presente giudizio e, ai sensi dell'art. 267 TFUE, rimettere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea le questioni di rinvio pregiudiziale individuate nella narrativa del presente ricorso. In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare come illegittima e/o arbitraria e/o immotivata la sospensione dal lavoro a decorrere dal 4/05/2022, intimata con provvedimento dell' – atto prot. n. 26067 del 03/05/2022 –, e/o accertare e Controparte_1 dichiarare il diritto della ricorrente a esercitare il proprio lavoro di operatrice socio sanitaria, per tutte le cause di cui ai motivi che precedono. E per l'effetto Annullare, disapplicare, rettificare il provvedimento n. 26067 del 03/05/2022, in quanto illegittimo, immotivato, arbitrario, e/o disapplicare, e/o annullare, rettificare ogni altro atto prodromico, connesso o presupposto. Ordinare alla convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, di disporre l'immediata reintegra in servizio di parte ricorrente con le mansioni proprie della qualifica rivestita prima della comminata sospensione dal lavoro intimata con il provvedimento impugnato, ovvero in subordine analoghe mansioni equipollenti, ovvero altre e diverse mansioni che non siano rischiose per la diffusione del contagio da Sars cov 2. Condannare la convenuta al pagamento di un indennizzo risarcitorio per il danno patrimoniale pari alla retribuzione mensile, pari a oggi a € 7.250,00 netti, oltre a tutte le retribuzioni che matureranno in data successiva alla presente azione, fino alla data di effettiva reintegra in servizio, oltre alla relativa quota di rateo della tredicesima e della quattordicesima, della contribuzione previdenziale, della relativa tassazione ai relativi enti di competenza, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, e fino all'effettivo rientro nel posto di lavoro, o a quella somma maggiore o minore che risulterà comunque dovuta in corso di causa. Condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla ricorrente, in via equitativa nella misura di una somma pari alla retribuzione mensile per il periodo di pregiudizio e fino all'effettivo rientro nel posto di lavoro pari ad oggi a complessivi € 7.250,00, ovvero a quella somma maggiore o minore che risulterà comunque dovuta in corso di causa;
in via subordinata, condannare la convenuta al pagamento di una somma pari al 50% della retribuzione mensile per il periodo di pregiudizio, in via ulteriormente subordinata, condannare al pagamento di una somma pari al 30% della retribuzione mensile per il periodo di pregiudizio di due mesi, oppure, in via meramente subordinata, quella ritenuta di giustizia da parte dell'illustre giudice. Ove dovessero manifestarsi aggravamenti ulteriori legati al danno biologico, esistenziale e all'eventuale danno post traumatico da stress ci si riserva di agire con separata ulteriore azione per il relativo risarcimento. In via subordinata: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire una somma pecuniaria periodica mensile che garantisca alla stessa e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, a titolo di sostegno economico vitale. Per l'effetto: Ordinare a parte resistente di versare alla ricorrente una somma pecuniaria periodica mensile, pari alla retribuzione mensile, a titolo di sostegno economico vitale fino alla revoca della sospensione dal lavoro, ovvero, in subordine, una somma pari al 50% della retribuzione mensile fino alla revoca della sospensione dal lavoro, o, in via meramente subordinata, una somma mensile dell'ammontare ritenuto di giustizia dal giudice. Ordinare a parte resistente di versare alla ricorrente una somma pari agli arretrati fino alla data della pronuncia che dovesse accogliere il su indicato pagamento di una somma periodica mensile a titolo di sostegno economico vitale.
Per la parte resistente: Rigettarsi il ricorso perché inammissibile e infondato;
- Spese, diritti ed onorari rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 28.10.2022, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Belluno esponendo di avere prestato servizio quale operatrice socio sanitaria presso l' resistente a far data dal 23.6.2020, e di aver contratto la CP_1
malattia da OV 19 con positività riscontrata l'11.1.2022 e fino al 31.1.2022.
Comunicava la negatività al test il successivo 4.2.2022; il 4.5.2022 veniva poi sospesa dalla propria mansione in quanto non si era sottoposta a vaccinazione obbligatoria anti
OV 19 ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 ter DL 44/2021, non percependo retribuzioni né compensi. Lamentava primariamente la violazione dell'iter prescritto dal D.L. 44/2021 ad opera dell per aver ricevuto direttamente il provvedimento di sospensione in assenza CP_1
degli atti prodromici previsti, ciò che comporterebbe la caducazione del provvedimento di sospensione tanto più alla luce del fatto che detta violazione le avrebbe impedito di comunicare a parte datoriale l'avvenuta guarigione, che avrebbe a sua volta comportato per la stessa la possibilità di differire legittimamente la vaccinazione ai sensi della circolare del Ministero della Salute d.d. 21.7.2021 (a mente della quale “è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-
19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica
o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”.)
Si doleva poi della disparità di trattamento subito, considerata la presenza di altri colleghi – iscritti ad Ordini professionali- , guariti e non sospesi, ritenendo pertanto che la sua sospensione fosse stata discriminatoria.
Premesso un tanto rilevava l'incompatibilità dell'obbligo vaccinale con l'ordinamento giuridico, precisando che il vaccino sarebbe stato inidoneo a prevenire il contagio (con conseguente impossibilità del fine dichiarato, quanto all'obbligo vaccinale, dal D.L
44/2021), riportando dati statistici a sostegno della propria tesi unitamente a fatti di cronaca a corredo (dichiarazioni dei vertici di dirigenza Pfizer al Parlamento europeo); svolgeva valutazioni circa i possibili effetti avversi dei vaccini e alla conseguente incompatibilità dell'obbligo vaccinale con l'ordinamento italiano, anche alla luce del diritto eurounitario e sovranazionale e in particolare del Reg. UE 536/2014 sulla sperimentazione clinica dei vaccini per uso umano, dell'art. 3 della Carta di Nizza, dell'art. 5 della Convenzione di Oviedo e dell'art. 20 della Convenzione di Helsinki
(ritenendo la natura sperimentale del vaccino e dunque considerando che la somministrazione dello stesso avrebbe dovuto seguire i principi normativi previsti proprio per tali attività).
Proseguiva giudicando abnorme il divieto di prestare servizio in assenza di vaccino, nuovamente riportandosi al diritto eurounitario e in particolare alla Direttiva quadro 2000/78/CE d.d. 27.11.2000, facendo istanza per un rinvio pregiudiziale alla CGUE e chiedendo infine che nelle more le fosse garantito un sostegno economico vitale da porre a carico del datore di lavoro.
Svolgeva poi le istanze, anche risarcitorie, compendiate in epigrafe.
2. Con memoria difensiva si costituiva in giudizio rilevando Controparte_1
primariamente che la ricorrente era nelle more già stata riammessa in servizio a far data dal 3.11.2022 in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata con D.L.
162/2022, difettando pertanto l'interesse alla domanda di riammissione, ricollocazione e sostegno economico vitale, il quale ultimo sarebbe comunque impedito dal fatto che lo stesso art. 4 co. 5 del D.L. 44/2021 prevedeva che per il periodo di sospensione non fossero dovuti emolumenti.
Precisava poi che la procedura di sospensione era stata regolare, avendo avvisato la ricorrente in data 16.03.2022, tramite comunicazione diretta ai dipendenti e pubblicata all'interno della bacheca aziendale telematica accessibile tramite lo strumento del
Portale del Dipendente, della necessità di comunicare all'Azienda, entro tre mesi dall'infezione da OV – 19, lo stato vaccinale. La ricorrente veniva altresì informata che, in caso di mancata vaccinazione, sarebbe stata sospesa dal servizio;
successivamente, l provvedeva ad inviare alla ricorrente un invito formale alla CP_1
vaccinazione con Prot. n. 21685 del 07.04.2022, informandola nuovamente che, decorsi
90 giorni dall'avvenuta infezione senza aver adempiuto all'obbligo vaccinale, sarebbe stata sospesa dal servizio. Contestualmente, l'Azienda invitava la ricorrente a comunicare l'eventuale effettuazione della vaccinazione o l'avvenuta prenotazione.
Non ricevendo alcun riscontro da parte della ricorrente, l'Azienda, in qualità di datore di lavoro, provvedeva ad accertare l'inadempimento all'obbligo vaccinale con
Determinazione dirigenziale n. 152 del 03.05.2022 e disponeva la sospensione a partire dal 04.05.2022
Esponeva poi che la ricostruzione fornita da parte ricorrente circa l'illegittimità della richiesta di parte datoriale di procedere a vaccinazione anche prima del decorso dei 12 mesi dalla guarigione fosse scorretta, poiché il termine corretto era quello di tre mesi dalla guarigione previsto dalla circolare del Ministero della salute d.d.
3.3.2021 e chiarito dalla nota di Gabinetto d.d. 30.3.2022, che espressamente indica come l'obbligo vaccinale per i professionisti sanitari decorra dal novantesimo giorno dalla prima segnalazione di positività.
Parte resistente sosteneva poi l'infondatezza delle censure relative alla sicurezza e all'efficacia del vaccino e alla conseguente illegittimità derivata del D.L. 44/2021, argomentando in punto di non discriminatorietà della condotta anche in ragione della necessaria sottoposizione di alle determinazioni degli Ordini professionali di CP_1
appartenenza (premesso, come riferito da parte ricorrente, che la stessa non era iscritta ad Ordini professionali).
Contestava la qualificazione dei vaccini quali farmaci sperimentali, ripercorrendo l'iter di approvazione, fondato anche su ragioni di emergenza, ribadendo la sicurezza e l'efficacia del farmaco nell'evitare contagi, forme gravi di infezioni e morti;
infine sosteneva la piena compatibilità della normativa di settore con l'ordinamento, anche sovranazionale.
Ribadiva così l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno, concludendo con richiesta di rigetto del ricorso.
3. La causa veniva istruita con successive udienze, nel corso delle quali in particolare parte ricorrente accettava comunque la proposta conciliativa formulata dal Giudice (pari a €8.700,00 oltre a contributo spese).
4. Veniva poi ordinata ad ex art. 210 c.p.c. l'esibizione della documentazione Pt_2
richiesta da parte ricorrente e relativa al percorso di autorizzazione dei farmaci utilizzati per il vaccino, ordine al quale rispondeva di non essere in possesso della Pt_2
documentazione richiesta, che sarebbe invece nella disponibilità dell'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) (senza peraltro che nessuna delle parti abbia poi chiesto di adottare un analogo ordine di esibizione verso EMA); veniva ammessa prova testimoniale richiesta da parte ricorrente, dalla quale emerge che il teste, collega della ricorrente iscritto ad un Ordine professionale, veniva riammesso in servizio il 9.2.2022 dopo la guarigione dal OV e poi comunque sospeso dall'Ordine il 23.4.2022, ossia dopo 90 giorni dall'infezione; rientrava comunque in servizio il 12/7/2022, pur senza essere stato vaccinato. Veniva altresì ammessa la produzione di ulteriore documentazione da parte ricorrente (relativa a dichiarazioni rese dalla direttrice di
EMA).
5. Nelle more del processo la Corte Costituzionale è intervenute più volte a proposito degli art. 4 e 4 ter del D.L. 44/2021, confermandone la corrispondenza a Costituzione sotto molteplici aspetti, precisando tra l'altro la legittimità della previsione di legge che ha permesso al Ministero di adottare circolari sui periodi di esenzione o differimento della vaccinazione per i soggetti guariti: con ciò deve ritenersi superata l'ipotesi, sollevata dal Giudice all'udienza del 16.8.2024, di sollevare questione di legittimità costituzionale per eventuale violazione degli artt. 3 e 32 Cost.
6. All'ultima udienza parte ricorrente precisava di non aver più interesse all'accoglimento della domanda di reintegrazione, essendo nelle more venuto meno l'obbligo vaccinale con conseguente reintegrazione, rimanendo invece ferma la richiesta di emolumenti e risarcimento del danno. Insisteva altresì nel vizio determinatosi dal rigetto dell'istanza di trattazione in presenza della prima udienza, chiedendo poi di fissare udienza in presenza per la discussione (a questo proposito chi scrive evidenzia l'impossibilità di modificare la determinazione del precedente G.L. in relazione alla precedente modalità di trattazione, precisando che nello stesso modo deve concludersi per ciò che concerne l'udienza di discussione fissata per il 21.10.2025, dal momento che fissare una nuova udienza per una discussione di fatto già avvenuta allungherebbe in modo irragionevole la durata del processo, senza peraltro aumento di garanzie del contraddittorio posto che ormai le parti hanno diffusamente dedotto e controdedotto in merito alle questioni oggetto di causa).
Parte resistente, ripercorsa la causa e ribadita la propria tesi, insisteva per il rigetto del ricorso. La causa veniva pertanto decisa all'esito dell'udienza di discussione del
21.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato per i motivi che di seguito vengono illustrati.
7. Preliminarmente va ricostruita la struttura della presente controversia per come impostata da parte ricorrente: come primo elemento da vagliare essa pone la violazione dell'iter prescritto dal D.L. 44/2022 nella sospensione da parte dell anche ove CP_1
tale iter fosse stato rispettato, si duole comunque del mancato rispetto della possibilità di differire il vaccino in ragione dell'avvenuta guarigione, a tal proposito rilevando anche una discriminazione rispetto ad altri soggetti impiegati in infine, e in ogni CP_1
caso, rileva l'inidoneità del vaccino alla prevenzione del contagio, la sua pericolosità e la violazione da parte della normativa di settore di diverse norme sovranazionali, chiedendo un rinvio pregiudiziale alla CGUE ai fini di verificare la compatibilità del
D.L. 44/2021 con il diritto eurounitario
8. Orbene risulta evidente che, prima di poter verificare il rispetto formale da parte della resistente della normativa interna, occorre precisare se la stessa sia compatibile con il diritto unionale con specifico riguardo ai profili dedotti dal ricorrente: a tal proposito si rileva che il regolamento 953/2021 riguarda le modalità di rilascio verifica e accettazione dei certificati COVID per agevolare la libera circolazione delle persone, essendo pertanto inconferente con la presente controversia;
il reg. 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro vieta discriminazioni tra lavoratori nelle medesime condizioni ovvero in condizioni assimilabili, certamente non ravvisabili tra lavoratori vaccinati e non vaccinati;
il reg. 536/2014 riguarda la sperimentazione clinica dei medicinali, applicabile pertanto ai farmaci sperimentali: a tal proposito occorre riportarsi a quanto già chiarito dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 7045/2021, che ha argomentato condivisibilmente le ragioni che escludono che i vaccini in esame siano farmaci sperimentali, trattandosi di farmaci autorizzati dalle autorità regolatorie EMA e , in base alla disciplina dei Regolamenti europei n. Pt_2
726/2004 e n. 507/2006, con valutazione tecnica non assoggettabile a sindacato giurisdizionale sostitutivo. A questo proposito si rileva fin d'ora che la risposta fornita da all'ordine di esibizione testualmente riporta che la documentazione è Pt_2
“depositata presso l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA)”, ciò che esclude che essa non esista, come sostenuto da parte ricorrente. Il fatto che i vaccini utilizzati non fossero farmaci sperimentali esclude anche i restanti profili di incompatibilità con la normativa sovranazionale richiamata.
Quanto alla necessità di garantire che la vaccinazione fosse somministrata alla luce di un consenso libero e informato come richiesto dall'art. 3 della Carta di Nizza (comunque inapplicabile alla materia sub judice, non rientrando la materia concernente gli obblighi vaccinali tra quelle di competenza dell'Unione Europea), dalla Convenzione di Oviedo
e da quella di Helsinki (comunque riferita nuovamente alla sperimentazione, e quindi già per questo escludibile dal novero delle disposizioni potenzialmente lese, così come il Codice di Norimberga, citato da parte ricorrente), esclusa la configurazione della vaccinazione come trattamento obbligatorio, va rilevato che il consenso è sempre stato previsto prima della vaccinazione, anche per i sanitari. Da un tanto discende, come comunque già ampiamente precisato anche dalla Corte Costituzionale (da ultimo con sent. 188/2024), la piena compatibilità della normativa in esame con l'ordinamento nel suo complesso.
Da ultimo vale la pena soffermarsi sulla questione più volte sollevata da parte ricorrente circa la inidoneità dei vaccini a prevenire il contagio, con conseguente illegittimità dell'art. 4 del D.L. 44/2021 che li avrebbe imposti proprio per quel fine: ebbene, al di là delle valutazioni scientifiche e statistiche relative agli effetti e all'efficacia dei vaccini, si evidenzia che l'art. 4 citato esprime chiaramente che il fine della vaccinazione del personale sanitario è quello di “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”: nel contesto emergenziale della pandemia da OV 19, con le strutture sanitarie in pacifica difficoltà, l'obiettivo testuale del Legislatore risulta primariamente quello di garantire condizioni di sicurezza all'assistenza sanitaria, tanto da porre un obbligo di vaccinazione proprio agli operatori sanitari i quali, anche se eventualmente non completamente immunizzati nonostante il vaccino, avrebbero potuto guarire più rapidamente, sviluppare forme lievi e, in sintesi, garantire con il loro (c'è da dirlo: valoroso) servizio la tutela della salute della collettività (in tal senso si veda già Consiglio di Stato con sentenza 7045/2021).
Anche sotto questo profilo, dunque, si conferma la piena legittimità della normativa in esame.
Ritenuta quindi la legittimità della normativa applicata, occorre verificare se si stata applicata in maniera corretta da parte di CP_1
9. Parte ricorrente si duole del mancato rispetto dell'iter procedurale previsto per la sospensione, riportandosi a quanto previsto dall'art. 4 ter del D.L. 44/2021, ciò che le avrebbe impedito di comunicare al datore di lavoro la recente guarigione e quindi la legittimità del differimento dell'obbligo vaccinale
Per chiarire i termini della controversia occorre precisare che la verifica dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4 del D.L. 44/2021 veniva fatta attraverso la procedura dell'art. 4 ter, il quale prevede che i responsabili della struttura (ULSS) “Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto (…) invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma
1”. Prosegue poi precisando che “In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari
e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie parte datoriale era a conoscenza della data dell'avvenuta guarigione
(comunicata dalla stessa ricorrente); con nota inserita nella bacheca telematica in data 16.3.2022 veniva poi avvisato tutto il personale guarito coinvolto della necessità della vaccinazione e dei termini (tre mesi dalla guarigione) previsti per la stessa (doc. 45 e
45a di parte resistente); l'avviso veniva poi ribadito alla ricorrente personalmente tramite e-mail.
La lavoratrice riferisce di non aver ricevuto alcuna e-mail, ma non contesta l'avvenuta pubblicazione nella bacheca telematica dell'avviso di cui sopra (si vedano a tal proposito le note scritte depositate per l'udienza del 3.3.2023: “Con riferimento più specifico ai fatti di causa si ribadisce che, a prescindere dalla compatibilità o meno dell'obbligo vaccinale anti covid19 con l'ordinamento unionale, nei motivi di ricorso sono state rilevate gravi irregolarità nell'iter di cui all'art. 4 ter DL 44/21. Si contesta che la sig.ra
abbia avuto effettiva conoscenza dell'avvio e dello svolgimento dell'iter Pt_1
vaccinale. I documenti ex adverso prodotti sub doc. 1 (invito alla vaccinazione) e sub doc. 46 (schermata del software gestionale nel quale sono riportati i recapiti - tra cui la e-mail – della ricorrente) sono e-mail ordinarie senza prova di ricezione, e controparte non ha dato dimostrazione della loro conoscenza da parte della ricorrente”.
Orbene, se può ritenersi provata da parte della ricorrente la conoscenza dell'obbligo vaccinale e del suo termine (doc. 45 di parte resistente), tuttavia nelle comunicazioni inviate da ricevute o meno, non si trova indicazione circa il termine di cinque CP_1
giorni per indicare la situazione vaccinale o l'esenzione o il differimento, venendo tuttavia indicato precisamente il termine (3 mesi dalla guarigione) entro il quale può essere differita la vaccinazione.
Preliminarmente si osserva che detto termine si ritiene corretto: la Circolare ministeriale d.d.
3.3.2021fornisce delle raccomandazioni in merito alla vaccinazione dei soggetti guariti, indicando il periodo per la stessa in un arco temporale compreso tra i 3 e i 6 mesi;
la circolare del 21.7.2021 modifica i termini suggeriti, indicandoli preferibilmente tra i 6 e comunque non oltre i 12 mesi;
i fatti di causa tuttavia si sono verificati nel 2022, momento nel quale era già stata adottata (in data 4.4.2022) la nota del Ministero della
Salute relativa agli adempimenti ex art. 4 del D.L. 44/2021 proprio al fine di porre chiarezza in merito: ebbene, in essa è pacificamente chiarito che per i professionisti sanitari l'inadempimento all'obbligo vaccinale deve considerarsi verificato per il soggetto guarito “qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) [dalla data del test diagnostico positivo] indicata nelle circolari menzionate.”
Tornando alla valutazione del rispetto dell'iter procedurale, risulta documentalmente che nella comunicazione d.d. 16.3.2022 è riportato l'invito a vaccinarsi senza indicazione del termine entro il quale fornire documentazione relativa alla vaccinazione o alle ragioni dell'omissione o del differimento, richiedendo invece di “comunicare con la massima sollecitudine il suo stato vaccinale”. Nella comunicazione del 7.4.2022 – che parte ricorrente dichiara di non aver ricevuto – viene dato invece un termine di 3 giorni. Ne consegue che il momento dal quale parte ricorrente poteva fornire informazioni in merito al proprio stato vaccinale era il 16.3.2022, senza che ciò sia avvenuto nel termine ben superiore ai cinque giorni previsti dalla normativa: la lavoratrice è infatti stata sospesa il 3.5.2022, avendo avuto quasi due mesi per comunicare il proprio stato vaccinale e conseguentemente per sollevare eventuali questioni in merito al termine (3, 6 o 12 mesi dalla guarigione) entro il quale provvedere alla vaccinazione.
10. Da un tanto discende che primariamente non vi è stata nessuna compressione dei diritti procedimentali assicurati alla lavoratrice, posto che la stessa è stata messa nelle condizioni di fornire le ragioni della mancata vaccinazione con tempi ben più ampi rispetto ai cinque giorni previsti dall'art. 4 ter del D.L. 44/2021.
11. La ricorrente ha lamentato inoltre che l'asserita violazione procedimentale avrebbe causato l'impossibilità di comunicare l'avvenuta guarigione, fatto pacificamente smentito alla pagina 1 del ricorso introduttivo laddove è la stessa a riferire di aver comunicato a mezzo mail l'avvenuta guarigione (doc. 3 di parte attrice).
12. Neppure può ritenersi perpetrata alcuna discriminazione intenzionale della ricorrente ad opera di posto che è stato chiarito in corso di causa che il teste era CP_1
un sanitario iscritto all'Ordine degli infermieri;
inoltre quello che emerge dalla sua escussione, avvenuta all'udienza del 13.11.2023, è che egli fu effettivamente sospeso prima il 4.1.2022, poi contrasse il OV rientrando a guarigione avvenuta il 9.02.2022, per venire poi nuovamente sospeso decorsi 90 giorni dall'infezione; la reintegra del
12.7.2022, avvenuta pur in assenza di vaccino, non permette di considerare pacificamente discriminatoria la condotta tenuta nei confronti della ricorrente: da un lato non ne sono dimostrati i motivi (fermo restando che il regime della sua presenza al lavoro era valutato primariamente dai controlli effettuali dall'Ordine), dall'altro anch'egli era stato precedentemente sospeso trascorsi 90 giorni dall'infezione, di talché la prova testimoniale assunta non permette di provare alcuna discriminazione. Non vi sono ulteriori prove circa l'eventuale discriminatorietà della condotta della resistente.
13. Verificato l'inadempimento, poi, parte datoriale non ha avuto altra possibilità se non quella di procedere alla sospensione, posto che ad un tanto era tenuta per vincolo di legge. Per completezza, quanto alla sospensione della retribuzione, si ricorda che anche sul punto la Corte Costituzionale, da ultimo con la pronuncia sopra citata, ha ritenuto la compatibilità di tale norma con la Costituzione;
in ogni caso non sarebbe in alcun modo possibile imputare a eventuali danni cagionati in CP_1
applicazione di una normativa cogente.
14. Rilevata pertanto la legittimità della normativa di settore, ritenuti rispettati i diritti procedimentali di parte ricorrente, preso atto della rinuncia di quest'ultima alla richiesta di reintegra poiché superata nei fatti dalla riassunzione in servizio, rigetta il ricorso.
15. Quanto alle spese: la complessità della materia e l'esistenza di pronunce di diverso tenore conducono alla compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Belluno, data 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa CA RT