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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/06/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2425/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Manuela Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2425 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione il 9.3.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dell'avv. Antonio Romanello;
Parte_1
attore
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Vasapollo;
convenuta
E
in persona del legale rapprsentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Cristiana Lupi;
convenuta
E
rappresentato e Controparte_3 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di;
CP_1
convenuto contumace avente ad oggetto: opposizione a cartella esattoriale;
conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi.
Motivi della decisione
In fatto
pagina 1 di 6 ha convenuto in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro l' Parte_1 [...]
per la provincia di , l' il Controparte_4 CP_1 Controparte_2 Controparte_5
, Corte di Appello di Catanzaro, opponendosi alla cartella di
[...] Controparte_6 pagamento n. 03020180005137577002 dell'importo di euro 2.290,14 notificatagli il 19.6.2018 afferente le spese processuali penali liquidate con sentenza n. 878 del 3.6.2014, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la mancata notifica dell'invito di pagamento di cui all'art. 212 d.lvo n. 115 del 2002, che costituisce atto presupposto condizionante la legittimità dell'iscrizione a ruolo e per l'effetto dichiarare l'illegittimità della cartella esattoriale per nullità del titolo esecutivo;
accertare e dichiarare la illegittimità della cartella di pagamento essendo state accollate all'opponente le spese processuali dell'intero procedimento, e non solo quelle relative al reato contestatogli e per il quale ha subito condanna;
accertare e dichiarare l'invalidità della notifica a mezzo Pec della cartella di pagamento per la mancanza di attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge;
condannare in solido i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
A fondamento della opposizione, deduceva che in data 19.6.2018 l' Controparte_7
gli notificava, in qualità di coobbligato, la cartella di pagamento n.
[...]
03020180005137577002 dell'importo di euro 2.290,14 avente come ente creditore , Controparte_2
in nome e per conto del Ministero della Giustizia, Corte di Appello di Catanzaro, Ufficio Recupero
Crediti: che la cartella era relativa alla sentenza penale n. 878/2014; che esso opponente non aveva ricevuto l'invito al pagamento di cui all'art. 212 d.lvo n. 115 del 2002, la cui mancanza determina la nullità del titolo esecutivo;
che la cartella si riferiva ad un processo cumulativo con pluralità di imputati ed imputazioni, nel contesto del quale esso opponente aveva riportato condanna per il reato di cui all'art. 416 c.p., la cui sussistenza era correlata a condotte sussunte nelle fattispecie di cui agli artt. 648 bis e 648 c.p. in concorso con altri soggetti, da cui era stato assolto con sentenza irrevocabile del
31.1.2016; che quanto esposto comportava la illegittimità della cartella di pagamento, essendogli state accollate le spese processuali dell'intero procedimento, comprese quelle relative ai reati dai quali era stato assolto;
che la procedura di notifica della cartella a mezzo Pec non offriva garanzie al pari della raccomandata tradizionale in quanto la trasmissione elettronica della copia informativa dell'atto di riscossione mancava della attestazione di conformità resa da un pubblico ufficiale.
si costituiva ed eccepiva il difetto di competenza per materia del giudice adito, Controparte_2 individuandolo, per contro, nel Tribunale di Cosenza, e nel merito l'infondatezza della domanda.
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1005 del 2019 depositata in pari data, dichiarava l'incompetenza funzionale della Corte di Appello di Catanzaro in favore del Tribunale di Cosenza.
pagina 2 di 6 riassumeva il giudizio e riproponeva le difese svolte davanti la Corte di Appello, Parte_1 evidenziando altresì che a seguito della modifica dell'art. 535 comma 2 c.p.c., per effetto del disposto dell'art. 67 comma 2 della legge n. 69 del 2009, doveva ritenersi abrogato il vincolo di solidarietà tra coimputati sicchè era obbligatoria la ripartizione delle spese tra gli stessi.
Si costituiva l' eccependo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ai motivi di CP_8
opposizione relativi alla infondatezza della pretesa creditoria ed alla omessa notifica dell'atto presupposto alla cartella impugnata ed in ogni caso l'infondatezza della opposizione. Concludeva, in via preliminare, per il rigetto della sospensiva e per la estromissione dal giudizio attesa la propria carenza di legittimazione passiva, nel merito per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore del Controparte_2
Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Cosenza, territorialmente competente;
deducendo, nel merito, l'infondatezza della opposizione avuto riguardo al fatto che nel procedimento di riscossione mediante ruolo delle spese processuali penali la cartella di pagamento è il primo atto da notificare, la notifica a mezzo Pec è valida in quanto prevista dall'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973, nella specie le spese da recuperare da parte dell'Erario sono quelle relative alla difesa della parte civile ammessa a gratuito patrocinio, poste a carico dei coimputati in solido ai sensi degli artt. 538 e 541 c.p.c..
Concludeva, quindi, per la declaratoria di incompetenza del Tribunale e, in subordine, per il CP_2
rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza dell'8.1.2020, a scioglimento della riserva assunta alla udienza di prima comparizione del 5 novembre 2019, il giudice sospendeva l'efficacia esecutiva della cartella opposta ed assegnava alle parti i termini di cui all' art. 183 comma 6 c.p.c..
Istruita la causa documentalmente in assenza di richieste di prova costituenda, questo giudice fissava l'udienza cartolare del 6.3.2025 per la precisazione delle conclusioni. Sulle note conclusive delle parti, con ordinanza del 9.3.2025, questo giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In diritto
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del , ritualmente Controparte_5
evocato in giudizio e non costituitosi.
Ancora in via preliminare, premesso che la domanda deve qualificarsi in relazione ai diversi profili dedotti in giudizio quale opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. e quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (in relazione alla dedotta nullità della notifica della cartella di pagamento), osserva il giudice che essa è stata correttamente proposta davanti al Tribunale di Cosenza.
pagina 3 di 6 Invero, ai fini della individuazione della competenza, viene in considerazione il principio secondo il quale: “Poiché la norma dell'art. 10 c.p.c., comma 2, e quella dell'art. 104 c.p.c., debbono essere intese anche nel senso che è consentito per ragioni di mera connessione soggettiva lo spostamento di una domanda di competenza per valore del giudice inferiore davanti a quello superiore, allorquando detta domanda sia proposta in cumulo con un domanda di competenza per valore del giudice superiore, deve ritenersi per implicazione che analogo spostamento si possa verificare in caso di proposizione cumulativa della domanda di competenza per valore del giudice inferiore e di una domanda di competenza per materia del giudice superiore. Ne consegue che, allorchè siano proposte davanti al tribunale giudice dell'esecuzione una domanda di opposizione agli atti esecutivi (quindi soggetta alla sua competenza per materia) ed una domanda di opposizione all'esecuzione, di competenza per valore - quanto al merito - al giudice di pace dello stesso circondario del tribunale
(in modo che la competenza per territorio inderogabile del giudice di pace sia comunque compresa nell'ambito del circondario del Tribunale), la competenza del tribunale sul cumulo di controversie sussiste in applicazione delle norme sopra citate” (cfr Cass. Sez. 6, ordinanza n. 1722 del 2017, nello stesso senso Cass. n. 16355 del 2010, n. 9988 del 2011, n. 17843 del 2014, n. 22782 del 2015).
Ciò posto, deve essere disatteso il primo motivo di opposizione relativo alla nullità della notificazione della cartella di pagamento per vizi di forma.
Invero, la cartella esattoriale può essere notificata a mezzo Pec ai sensi dell'art. 26 del d.p.r. n. 602 del
1973, come modificato dal d.l. n. 193 del 2016 e dalla legge di conversione n. 225 del 2016. La normativa prevede che la notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione possa avvenire tramite posta elettronica certificata, in particolare per i soggetti obbligati ad averne una
(imprese, società, professionisti iscritti in albi), utilizzando l'indirizzo risultante da pubblici registri e secondo le modalità previste dall'art. 60 ter del d.p.r. n. 600 del 1973.
E' infondato il motivo di opposizione con il quale si lamenta la omessa notifica dell'invito di pagamento ex art. 212 T.U. Spese di Giustizia e comunque degli atti prodromici alla cartella di pagamento.
Ed invero, a seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 69 del 18 giugno 2009, nel procedimento di riscossione coattiva delle spese di giustizia penali mediante ruolo, ai sensi dell'art. 227 ter d.p.r. n.
115 del 2002, la cartella di pagamento non deve essere preceduta dalla notifica di attai prodromici né dall'invito di pagamento ex art. 212 T.U.S.G., essendo sufficiente che la cartella contenga gli elementi minimi per consentire al debitore di individuare la pretesa e difendersi nel merito. La motivazione della cartella si ritiene adeguata quando riporta gli estremi della sentenza penale di condanna ed il numero della partita di credito, rendendo così agevolmente individuabile la fonte del credito intimato. Non
pagina 4 di 6 trovano applicazione i termini decadenziali previsti dall'art. 25 d.p.r. n. 602 del 1973 essendo il richiamo a tale norma limitato funzionalmente al solo comma 2 dell'art. 227 ter T.U.S.G. e non estendendosi alle spese di giustizia la decadenza prevista per le pretese tributarie. Il procedimento si articola con la quantificazione delle spese ad opera del funzionario dell'ufficio giudiziario mediante i fogli-notizie, sulla base dei quali procede all'iscrizione a ruolo nei confronti dei condannati CP_2 individuati dalla sentenza definitiva, consegnando poi il ruolo all'Agente della Riscossione per l'emissione e notifica della cartella. Il debitore che contesti la validità della cartella deve specificare quale concreta lesione del diritto di difesa abbia subito per eventuali lacune nella identificazione dei provvedimenti sottostanti, indicando quali ulteriori deduzioni avrebbe potuto svolgere con una migliore conoscenza delle statuizioni (cfr Cass. Civ. Sez. 3, ordinanza n. 30503 del 26 novembre 2024, nello stesso senso Sez. 6-3, ordinanza n. 21178 del 2017).
Ebbene, nel caso in esame la cartella di pagamento riporta gli estremi della sentenza penale di condanna (n. 878 del 3.6.2014) ed il numero della partita di credito (238/2018) formata dall'
[...] presso la Corte di Appello di Catanzaro, nonché l'importo delle spese da recuperare Controparte_6
dal in qualità di coobbligato. in virtù di convenzione con il Parte_1 Controparte_2
quale ente creditore, ha provveduto poi all'iscrizione a ruolo della partita di Controparte_5 credito per la riscossione coattiva delle spese da recuperare e l'agente per la riscossione ha emesso e notificato al debitore la cartella esattoriale.
Il procedimento di riscossione coattiva mediante ruolo è dunque immune da vizi, né vi è riscontro della lamentata carenza di motivazione della cartella esattoriale che per quanto evidenziato è completa dei riferimenti ai provvedimenti presupposti ed in particolare alla sentenza penale di condanna ed alla partita di credito. D'altra parte l'opponente si è limitato a denunciare il vizio di motivazione, senza dedurre ed allegare alcuna circostanza concretamente indicativa di una eventuale lesione del diritto di difesa.
E' infondato, infine, il motivo di opposizione relativo alla illegittimità della cartella esattoriale per la riscossione delle spese processuali relative all'intero processo, con particolare riferimento alla mancata individuazione delle spese esigibili nei confronti dell'opponente-coimputato, alla mancata specificazione della pertinenza degli importi alla condanna inflitta, alla violazione del criterio di imputazione dell'accollo pro-quota delle spese di cui all'art. 535 c.p.c. nella formulazione vigente a seguito della parziale sua abrogazione avvenuta per effetto della interpolazione novellistica attuata con la legge n. 69 del 18 giugno 2009, art. 67 comma 2 lett. a) e b).
Invero, la partita di credito presupposta alla cartella impugnata si riferisce alle spese anticipate dall'Erario per la difesa della parte civile ammessa al gratuito patrocinio e da recuperare dai coimputati pagina 5 di 6 , e , condannati in solido con la sentenza penale ai sensi Parte_1 Controparte_9 CP_10
degli artt. 538 e 541 c.p.c. al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili ammesse al gratuito patrocinio (nella specie, gli onorari dell'avv. Pasquale Mantello, difensore di fiducia di diverse parti civili ammesse al P.S.S.).
Segnatamente, nella partita di credito n. 238 del 2018 allegata da alla propria comparsa si CP_2 legge, nelle annotazioni: “collegata alle note B 1939/17 ed A 2985/5 suppletiva inviata per il recupero delle spese dell'avvocato della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.
Diversamente da quanto previsto dall'art. 535 c.p.c. riguardo alle spese processuali da porre a carico del condannato o dei condannati secondo il criterio di imputazione dell'accollo pro-quota, infatti, l'art. 541 c.p.c. prevede la regola della solidarietà passiva in caso di condanna dei coimputati e del responsabile civile al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte civile, discendente dall'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno.
Dalle considerazioni svolte, consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi in ragione della natura documentale del giudizio e della semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza dell'attore-opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto revoca l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta;
condanna l'opponente alla refusione in favore dei convenuti opposti Controparte_7
ed delle spese di lite, che liquida in euro 1.278,00 ciascuno
[...] Controparte_2 ciascuno per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93
c.p.c. in favore dell'avv. Valeria Vasapollo.
Cosenza, 9.6.2025
Il giudice
Manuela Gallo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Manuela Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2425 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione il 9.3.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dell'avv. Antonio Romanello;
Parte_1
attore
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Vasapollo;
convenuta
E
in persona del legale rapprsentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Cristiana Lupi;
convenuta
E
rappresentato e Controparte_3 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di;
CP_1
convenuto contumace avente ad oggetto: opposizione a cartella esattoriale;
conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi.
Motivi della decisione
In fatto
pagina 1 di 6 ha convenuto in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro l' Parte_1 [...]
per la provincia di , l' il Controparte_4 CP_1 Controparte_2 Controparte_5
, Corte di Appello di Catanzaro, opponendosi alla cartella di
[...] Controparte_6 pagamento n. 03020180005137577002 dell'importo di euro 2.290,14 notificatagli il 19.6.2018 afferente le spese processuali penali liquidate con sentenza n. 878 del 3.6.2014, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la mancata notifica dell'invito di pagamento di cui all'art. 212 d.lvo n. 115 del 2002, che costituisce atto presupposto condizionante la legittimità dell'iscrizione a ruolo e per l'effetto dichiarare l'illegittimità della cartella esattoriale per nullità del titolo esecutivo;
accertare e dichiarare la illegittimità della cartella di pagamento essendo state accollate all'opponente le spese processuali dell'intero procedimento, e non solo quelle relative al reato contestatogli e per il quale ha subito condanna;
accertare e dichiarare l'invalidità della notifica a mezzo Pec della cartella di pagamento per la mancanza di attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge;
condannare in solido i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
A fondamento della opposizione, deduceva che in data 19.6.2018 l' Controparte_7
gli notificava, in qualità di coobbligato, la cartella di pagamento n.
[...]
03020180005137577002 dell'importo di euro 2.290,14 avente come ente creditore , Controparte_2
in nome e per conto del Ministero della Giustizia, Corte di Appello di Catanzaro, Ufficio Recupero
Crediti: che la cartella era relativa alla sentenza penale n. 878/2014; che esso opponente non aveva ricevuto l'invito al pagamento di cui all'art. 212 d.lvo n. 115 del 2002, la cui mancanza determina la nullità del titolo esecutivo;
che la cartella si riferiva ad un processo cumulativo con pluralità di imputati ed imputazioni, nel contesto del quale esso opponente aveva riportato condanna per il reato di cui all'art. 416 c.p., la cui sussistenza era correlata a condotte sussunte nelle fattispecie di cui agli artt. 648 bis e 648 c.p. in concorso con altri soggetti, da cui era stato assolto con sentenza irrevocabile del
31.1.2016; che quanto esposto comportava la illegittimità della cartella di pagamento, essendogli state accollate le spese processuali dell'intero procedimento, comprese quelle relative ai reati dai quali era stato assolto;
che la procedura di notifica della cartella a mezzo Pec non offriva garanzie al pari della raccomandata tradizionale in quanto la trasmissione elettronica della copia informativa dell'atto di riscossione mancava della attestazione di conformità resa da un pubblico ufficiale.
si costituiva ed eccepiva il difetto di competenza per materia del giudice adito, Controparte_2 individuandolo, per contro, nel Tribunale di Cosenza, e nel merito l'infondatezza della domanda.
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1005 del 2019 depositata in pari data, dichiarava l'incompetenza funzionale della Corte di Appello di Catanzaro in favore del Tribunale di Cosenza.
pagina 2 di 6 riassumeva il giudizio e riproponeva le difese svolte davanti la Corte di Appello, Parte_1 evidenziando altresì che a seguito della modifica dell'art. 535 comma 2 c.p.c., per effetto del disposto dell'art. 67 comma 2 della legge n. 69 del 2009, doveva ritenersi abrogato il vincolo di solidarietà tra coimputati sicchè era obbligatoria la ripartizione delle spese tra gli stessi.
Si costituiva l' eccependo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ai motivi di CP_8
opposizione relativi alla infondatezza della pretesa creditoria ed alla omessa notifica dell'atto presupposto alla cartella impugnata ed in ogni caso l'infondatezza della opposizione. Concludeva, in via preliminare, per il rigetto della sospensiva e per la estromissione dal giudizio attesa la propria carenza di legittimazione passiva, nel merito per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore del Controparte_2
Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Cosenza, territorialmente competente;
deducendo, nel merito, l'infondatezza della opposizione avuto riguardo al fatto che nel procedimento di riscossione mediante ruolo delle spese processuali penali la cartella di pagamento è il primo atto da notificare, la notifica a mezzo Pec è valida in quanto prevista dall'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973, nella specie le spese da recuperare da parte dell'Erario sono quelle relative alla difesa della parte civile ammessa a gratuito patrocinio, poste a carico dei coimputati in solido ai sensi degli artt. 538 e 541 c.p.c..
Concludeva, quindi, per la declaratoria di incompetenza del Tribunale e, in subordine, per il CP_2
rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza dell'8.1.2020, a scioglimento della riserva assunta alla udienza di prima comparizione del 5 novembre 2019, il giudice sospendeva l'efficacia esecutiva della cartella opposta ed assegnava alle parti i termini di cui all' art. 183 comma 6 c.p.c..
Istruita la causa documentalmente in assenza di richieste di prova costituenda, questo giudice fissava l'udienza cartolare del 6.3.2025 per la precisazione delle conclusioni. Sulle note conclusive delle parti, con ordinanza del 9.3.2025, questo giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In diritto
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del , ritualmente Controparte_5
evocato in giudizio e non costituitosi.
Ancora in via preliminare, premesso che la domanda deve qualificarsi in relazione ai diversi profili dedotti in giudizio quale opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. e quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (in relazione alla dedotta nullità della notifica della cartella di pagamento), osserva il giudice che essa è stata correttamente proposta davanti al Tribunale di Cosenza.
pagina 3 di 6 Invero, ai fini della individuazione della competenza, viene in considerazione il principio secondo il quale: “Poiché la norma dell'art. 10 c.p.c., comma 2, e quella dell'art. 104 c.p.c., debbono essere intese anche nel senso che è consentito per ragioni di mera connessione soggettiva lo spostamento di una domanda di competenza per valore del giudice inferiore davanti a quello superiore, allorquando detta domanda sia proposta in cumulo con un domanda di competenza per valore del giudice superiore, deve ritenersi per implicazione che analogo spostamento si possa verificare in caso di proposizione cumulativa della domanda di competenza per valore del giudice inferiore e di una domanda di competenza per materia del giudice superiore. Ne consegue che, allorchè siano proposte davanti al tribunale giudice dell'esecuzione una domanda di opposizione agli atti esecutivi (quindi soggetta alla sua competenza per materia) ed una domanda di opposizione all'esecuzione, di competenza per valore - quanto al merito - al giudice di pace dello stesso circondario del tribunale
(in modo che la competenza per territorio inderogabile del giudice di pace sia comunque compresa nell'ambito del circondario del Tribunale), la competenza del tribunale sul cumulo di controversie sussiste in applicazione delle norme sopra citate” (cfr Cass. Sez. 6, ordinanza n. 1722 del 2017, nello stesso senso Cass. n. 16355 del 2010, n. 9988 del 2011, n. 17843 del 2014, n. 22782 del 2015).
Ciò posto, deve essere disatteso il primo motivo di opposizione relativo alla nullità della notificazione della cartella di pagamento per vizi di forma.
Invero, la cartella esattoriale può essere notificata a mezzo Pec ai sensi dell'art. 26 del d.p.r. n. 602 del
1973, come modificato dal d.l. n. 193 del 2016 e dalla legge di conversione n. 225 del 2016. La normativa prevede che la notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione possa avvenire tramite posta elettronica certificata, in particolare per i soggetti obbligati ad averne una
(imprese, società, professionisti iscritti in albi), utilizzando l'indirizzo risultante da pubblici registri e secondo le modalità previste dall'art. 60 ter del d.p.r. n. 600 del 1973.
E' infondato il motivo di opposizione con il quale si lamenta la omessa notifica dell'invito di pagamento ex art. 212 T.U. Spese di Giustizia e comunque degli atti prodromici alla cartella di pagamento.
Ed invero, a seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 69 del 18 giugno 2009, nel procedimento di riscossione coattiva delle spese di giustizia penali mediante ruolo, ai sensi dell'art. 227 ter d.p.r. n.
115 del 2002, la cartella di pagamento non deve essere preceduta dalla notifica di attai prodromici né dall'invito di pagamento ex art. 212 T.U.S.G., essendo sufficiente che la cartella contenga gli elementi minimi per consentire al debitore di individuare la pretesa e difendersi nel merito. La motivazione della cartella si ritiene adeguata quando riporta gli estremi della sentenza penale di condanna ed il numero della partita di credito, rendendo così agevolmente individuabile la fonte del credito intimato. Non
pagina 4 di 6 trovano applicazione i termini decadenziali previsti dall'art. 25 d.p.r. n. 602 del 1973 essendo il richiamo a tale norma limitato funzionalmente al solo comma 2 dell'art. 227 ter T.U.S.G. e non estendendosi alle spese di giustizia la decadenza prevista per le pretese tributarie. Il procedimento si articola con la quantificazione delle spese ad opera del funzionario dell'ufficio giudiziario mediante i fogli-notizie, sulla base dei quali procede all'iscrizione a ruolo nei confronti dei condannati CP_2 individuati dalla sentenza definitiva, consegnando poi il ruolo all'Agente della Riscossione per l'emissione e notifica della cartella. Il debitore che contesti la validità della cartella deve specificare quale concreta lesione del diritto di difesa abbia subito per eventuali lacune nella identificazione dei provvedimenti sottostanti, indicando quali ulteriori deduzioni avrebbe potuto svolgere con una migliore conoscenza delle statuizioni (cfr Cass. Civ. Sez. 3, ordinanza n. 30503 del 26 novembre 2024, nello stesso senso Sez. 6-3, ordinanza n. 21178 del 2017).
Ebbene, nel caso in esame la cartella di pagamento riporta gli estremi della sentenza penale di condanna (n. 878 del 3.6.2014) ed il numero della partita di credito (238/2018) formata dall'
[...] presso la Corte di Appello di Catanzaro, nonché l'importo delle spese da recuperare Controparte_6
dal in qualità di coobbligato. in virtù di convenzione con il Parte_1 Controparte_2
quale ente creditore, ha provveduto poi all'iscrizione a ruolo della partita di Controparte_5 credito per la riscossione coattiva delle spese da recuperare e l'agente per la riscossione ha emesso e notificato al debitore la cartella esattoriale.
Il procedimento di riscossione coattiva mediante ruolo è dunque immune da vizi, né vi è riscontro della lamentata carenza di motivazione della cartella esattoriale che per quanto evidenziato è completa dei riferimenti ai provvedimenti presupposti ed in particolare alla sentenza penale di condanna ed alla partita di credito. D'altra parte l'opponente si è limitato a denunciare il vizio di motivazione, senza dedurre ed allegare alcuna circostanza concretamente indicativa di una eventuale lesione del diritto di difesa.
E' infondato, infine, il motivo di opposizione relativo alla illegittimità della cartella esattoriale per la riscossione delle spese processuali relative all'intero processo, con particolare riferimento alla mancata individuazione delle spese esigibili nei confronti dell'opponente-coimputato, alla mancata specificazione della pertinenza degli importi alla condanna inflitta, alla violazione del criterio di imputazione dell'accollo pro-quota delle spese di cui all'art. 535 c.p.c. nella formulazione vigente a seguito della parziale sua abrogazione avvenuta per effetto della interpolazione novellistica attuata con la legge n. 69 del 18 giugno 2009, art. 67 comma 2 lett. a) e b).
Invero, la partita di credito presupposta alla cartella impugnata si riferisce alle spese anticipate dall'Erario per la difesa della parte civile ammessa al gratuito patrocinio e da recuperare dai coimputati pagina 5 di 6 , e , condannati in solido con la sentenza penale ai sensi Parte_1 Controparte_9 CP_10
degli artt. 538 e 541 c.p.c. al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili ammesse al gratuito patrocinio (nella specie, gli onorari dell'avv. Pasquale Mantello, difensore di fiducia di diverse parti civili ammesse al P.S.S.).
Segnatamente, nella partita di credito n. 238 del 2018 allegata da alla propria comparsa si CP_2 legge, nelle annotazioni: “collegata alle note B 1939/17 ed A 2985/5 suppletiva inviata per il recupero delle spese dell'avvocato della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.
Diversamente da quanto previsto dall'art. 535 c.p.c. riguardo alle spese processuali da porre a carico del condannato o dei condannati secondo il criterio di imputazione dell'accollo pro-quota, infatti, l'art. 541 c.p.c. prevede la regola della solidarietà passiva in caso di condanna dei coimputati e del responsabile civile al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte civile, discendente dall'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno.
Dalle considerazioni svolte, consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi in ragione della natura documentale del giudizio e della semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza dell'attore-opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto revoca l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta;
condanna l'opponente alla refusione in favore dei convenuti opposti Controparte_7
ed delle spese di lite, che liquida in euro 1.278,00 ciascuno
[...] Controparte_2 ciascuno per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93
c.p.c. in favore dell'avv. Valeria Vasapollo.
Cosenza, 9.6.2025
Il giudice
Manuela Gallo
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