TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/10/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
8/2025
TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dott. MA AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso per l'omologa del concordato minore in continuità diretta ai sensi degli artt. 74ss. CCII presentato da nato il [...] a [...], e Parte_1
residente a [...],
( ), con l'avv. Rampazzo Victor del foro di C.F._1
Venezia, per il tramite dell'OC dott. Jacopo Marchini;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, tenuto conto che in un comune del suo circondario si trova la residenza dell'istante;
osservato che dalla relazione dell'OC e dal contenuto del ricorso emerge quanto segue:
cause dell'indebitamento: l'indebitamento deriva da una gestione imprenditoriale fallimentare tra il 2011 e il 2018, durante la co-gestione della Rikel Shop snc: le socie percepivano anticipi sugli utili sproporzionati, causando squilibri finanziari;
si sono verificati anche ammanchi di cassa e utilizzi impropri di fondi aziendali;
dopo lo scioglimento della società, il SA ha proseguito l'attività come ditta individuale (Bigvenice), ma non è riuscito a pareggiare i conti;
1 situazione economica e patrimoniale: l'attività attuale genera reddito, ma non sufficiente a coprire i debiti pregressi, soprattutto verso l'Agenzia delle Entrate;
il non possiede immobili e vive in Pt_1
affitto; i debiti principali sono verso: Agenzia delle Entrate di Venezia;
Agenzia delle Entrate Riscossione;
Sace SP;
Monte dei Paschi di IE SP (per finanziamenti bancari);
i debiti riferiti dall'OC (vd. pagg. 14s) sono nei confronti di:
OC € 1.399,99;
avv. Victor Rampazzo € 1.500,00;
Agenzia € 288.210,23; Controparte_1
Monte dei Paschi di IE SP € 55.679,56;
SACE SP € 30.011,67;
totale € 376.801,45;
la proposta di concordato prevede (vd. p. 15) la cessione dell'azienda
Bigvenice per € 18.000,00 + IVA;
inoltre, un versamento di € 13.000,00 da parte del fratello , a corrispettivo della quota Controparte_2
ereditaria rinunciata, per un totale di risorse disponibili pari a €
31.000,00; il versamento delle somme dovute ai creditori, stando alle informazioni fornite dal debitore, avverrà nel termine di 6 mesi dall'omologazione del concordato;
trattasi di concordato minore in forma liquidatoria, il che significa che il debitore propone di soddisfare i creditori attraverso la vendita del proprio patrimonio, senza necessariamente prevedere la continuità aziendale (vd. art. 74, 2° comma CCII);
2 valutazione di convenienza: il gestore attesta che il piano è più conveniente rispetto alla liquidazione, sia per valore che per tempi, laddove la vendita in blocco dei beni aziendali in sede liquidatoria produrrebbe un ricavo inferiore e maggiori costi;
trattamento dei creditori: i creditori sono stati suddivisi in classi: prededucibili (OC e advisor): soddisfatti al 100%, privilegiati
(Agenzia delle Entrate, SACE): parzialmente soddisfatti o degradati a chirografo;
chirografari (MPS e altri): soddisfatti al 2,5% circa;
merito creditizio: il gestore ha valutato il merito creditizio del debitore in base agli artt. 68, 283 CCII;
rileva uno squilibrio finanziario al momento dell'erogazione dei finanziamenti da parte di MPS, soprattutto per il prestito non garantito da SACE, quindi la banca non avrebbe effettuato una valutazione adeguata del merito creditizio;
adempimenti ex art. 76, 4° comma CCII: il gestore ha notificato l'avvio della procedura agli enti fiscali e previdenziali competenti e sono stati acquisiti i riscontri da Agenzia delle Entrate, INPS, Regione
Veneto;
in conclusione, il gestore attesta che la domanda di concordato minore presentata da ottempera tutti i Parte_1
presupposti e le caratteristiche previste dal CCII ed esprime parere positivo senza riserve alla sua omologazione;
considerato che è stato concesso ai creditori un termine di 30 giorni entro il quale dovevano far pervenire all'OC, a mezzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione
3 o mancata adesione alla proposta suindicata, come pure le eventuali contestazioni;
rilevato che sono stati invitati al voto sono (all. 1) i seguenti creditori:
Agenzia delle Entrate di Venezia;
Agenzia delle Entrate Riscossione;
Sace SP;
Monte dei Paschi di IE SP;
quanto agli esiti del volto: Agenzia delle Entrate Riscossione non ha espresso voto, ma ai sensi dell'art. 79, 3° comma CCII si considera consenziente;
SACE SP non ha espresso voto;
Agenzia delle Entrate, la quale espone un credito erariale di €
286.968,45 oltre € 6.379,08 in prededuzione (vd. osservazioni 3.9.2025,
p. 3), ha espresso ai sensi dell'art. 78, 2° comma lett. c) CCII, la dichiarazione di non adesione alla proposta di concordato per la parte di credito a essa spettante degradato a chirografo e per quella in chirografo per natura;
Agenzia delle Entrate Riscossione ha dato parere positivo alla proposta avanzata dal debitore;
Monte dei Paschi di IE SP ha espresso voto negativo il 26.8.2025, dichiarazione spedita con mail del 10.9.2025, dunque fuori dal termine fissato dal giudice in 30 giorni dalla comunicazione della proposta (che
è stata comunicata il 5.8.2025);
l'OC (vd. relazione 19.9.2025) ha esposto l'esito del voto in questi termini:
4 A. crediti privilegiati degradati a € 7.637,83 Controparte_3
→ positivo;
Agenzia delle Entrate: € 100.722,38 → negativo;
Agenzia delle Entrate Riscossione: € 151.621,16 → positivo;
risultato: approvazione raggiunta con 61,26% favorevoli e 38,74% contrari;
B. Crediti chirografari AdE Riscossione: € 5.698,51 → 100% positivo
C. crediti chirografari istituti di credito (MPS SP) € 33.305,72 →
100% negativo;
c classe non approvata, ma il gestore ritiene il voto non valido, come detto;
conclusione: la proposta di concordato minore risulta approvata secondo il gestore, nonostante il dissenso di Agenzia delle Entrate di
Venezia, grazie: al silenzio-assenso di AdE Riscossione e SACE, alla tardività del voto di MPS, e alla maggioranza raggiunta nelle classi rilevanti;
in ogni caso, il gestore si rimette al Tribunale di Venezia per la decisione finale e al debitore per eventuali richieste di applicazione dell'art. 80 CCII;
l'istante ha, quindi, chiesto l'applicazione dell'art. 80
3° comma 2° cpv CCII rispetto al voto di Agenzia delle Entrate, che vale il 53,07% degli ammessi al voto;
ritenuto che l'adesione di Agenzia delle Entrate sia determinante per raggiungere la percentuale dell'art. 79, 1° comma CCII, in quanto la stessa si riflette sulle maggioranze degli ammessi al voto e delle classi
(vd. pagg.
6-8 del parere da ultimo dimesso dall'OC);
considerato che ai sensi dell'art. 80, 3° comma CCII «il giudice omologa il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, degli enti gestori di forme di
5 previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OC la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata»;
ritenuto che la proposta di soddisfacimento a beneficio dell'amministrazione sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e che i motivi espressi da Agenzia delle Entrate per giustificare il proprio voto contrario non siano condivisibili;
in proposito, l'amministrazione finanziaria svolge i seguenti rilievi: quanto allo stato di crisi del contribuente, la proposta attribuisce il sovraindebitamento alla cattiva gestione della società Rikel shop snc tra il 2011 e il 2018; tuttavia, i redditi della società in quel periodo risultano positivi, rendendo la spiegazione inconsistente;
il vero motivo del sovraindebitamento sembra essere il mancato pagamento delle imposte;
quanto alla proposta di concordato e trattamento del credito erariale: il totale debito erariale: € 286.968,45 + € 6.379,08 (in prededuzione); la proposta di pagamento prevede € 18.000,00 dalla cessione di
Bigvenice, € 13.000,00 da versamento di;
Controparte_2
quanto alle criticità: manca la perizia sui beni aziendali;
nessuna valutazione è stata fatta dell'avviamento; il non offre alcuna Pt_1
somma del proprio reddito futuro;
la rinuncia all'eredità paterna nel
2020 potrebbe configurarsi come atto in frode ai creditori;
6 quanto alla convenienza della proposta, mancano elementi per confrontare la proposta con l'alternativa liquidatoria;
l'alternativa liquidatoria appare più conveniente;
quanto ai creditori ammessi al voto: l'Agenzia Controparte_4
può votare solo per gli aggi e le spese di riscossione;
per
[...]
imposte, sanzioni e interessi, il diritto di voto spetta agli enti impositori;
la proposta deve indicare separatamente quanto offerto a ciascun ente;
in definitiva, la Provinciale di Venezia non aderisce alla CP_5
proposta di concordato per la parte di credito erariale spettante all'Agenzia delle Entrate, sia degradato a chirografo che chirografo per natura;
considerato che l'OC nella nota integrativa del 22.10.2025 ha ribadito che la proposta di concordato offre una percentuale di soddisfacimento superiore rispetto alla liquidazione, poiché include l'apporto della finanza esterna che non sarebbe certo disponibile in caso di liquidazione (art. 74, 2° comma CCII), evita i tempi lunghi e i costi della procedura liquidatoria, mette a disposizione il valore dell'azienda di parrucchiere secondo un valore di mercato ritenuto sostanzialmente equo dall'OC; sul punto, se è pur vero che non è stata acquisita una stima asseverata, considerata la tipologia dell'attività di intrapresa
(negozio di parrucchiere) e il dettaglio delle attrezzature e mobili elencati che appaiono riferibili alla medesima, si può ritenere che i valori esposti siano congrui e linea con i valori di mercato, soprattutto considerando che trattasi di mobili e attrezzature usate;
testualmente alla p. 8 della seconda relazione OC si legge: «…Dall'analisi complessiva condotta sui beni mobili e sulle attrezzature presenti presso
l'esercizio commerciale del sig. , emerge che il Parte_1
7 valore di ricostruzione a nuovo dell'intero complesso aziendale – comprendente arredi, attrezzature, apparecchi elettronici e strumenti di lavoro – può essere stimato in circa € 28.000,00. Tale importo rappresenta il costo che sarebbe necessario sostenere per dotare
l'impresa di un allestimento e di una strumentazione integralmente nuovi, conformi agli standard professionali e normativi attuali. Le stime dettagliate per ciascuna categoria di bene (arredi, televisori, PC, asciugatrici, registratore telematico, poltrone, phon, attrezzi professionali) mostrano che i valori indicati dal debitore, pur presentando alcuni scostamenti marginali rispetto ai prezzi medi di mercato, risultano nel complesso congrui e coerenti con lo stato d'uso, la vetustà e la destinazione professionale delle dotazioni. Gli scostamenti rilevati non incidono in modo significativo sulla sostanza dell'analisi, né alterano la rappresentazione complessiva del valore economico dell'azienda, che risulta adeguatamente stimato dal debitore nella sua domanda. Infatti, l'offerta proposta dal signor
, pari a € 18.000,00 risulta congrua se, in considerazione del Pt_1
valore di mercato rilevato, si applica una svalutazione pari al 35,71%»;
quanto alla rinuncia all'eredità paterna da parte di , Parte_1
si rileva con valore dirimente che essa è stata formalizzata il
26.10.2020, e pertanto ai sensi dell'art. 524, 2° comma cc, il termine quinquennale che prescrive l'impugnazione della rinuncia da parte dei creditori scade il 26.10.2025;
osservato che, per omologare il concordato minore, non è necessario alcun vaglio di meritevolezza in capo al debitore;
ritenuto che, quindi, appaiano sufficienti le indicazioni fornite dall'istante e dall'OC in ordine alla riconducibilità della situazione di
8 sovraindebitamento alla attività svolta dalla ditta individuale di parrucchiere del ricorrente;
rilevato, poi, che sicuramente il ricorrente, quale professionista, non
è soggetto alla liquidazione giudiziale (art. 2, 1° comma lett. c) CCII)
richiamato, per il resto, quanto sopra detto in ordine alla convenienza del concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria;
rilevato infine che la valutazione sulla convenienza non può spingersi sino a sindacare la percentuale di soddisfazione offerta ai creditori (e, in particolare, ad Agenzia delle Entrate), a meno che detta percentuale non risulti essere ingiustificatamente irrisoria;
e questo non appare verificarsi nel caso in esame, in cui la percentuale di soddisfacimento proposta all'Agenzia delle Entrate nel concordato minore è di circa il
12,00%;
visto l'art. 80, 3° comma CCII,
PER QUESTI MOTIVI
1. omologa il concordato minore proposto da;
Parte_1
2. dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
3. invita l'OC a vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore, sottoponendo al giudice eventuali difficoltà non autonomamente risolvibili;
4. dispone che l'OC depositi semestralmente relazioni sullo stato dell'esecuzione del concordato minore;
5. dispone che l'OC, terminata l'esecuzione e sentito il debitore, depositi una relazione finale ai sensi dell'art. 81, 4° comma CCII;
6. dichiara chiusa la presente procedura.
9 Si comunichi.
Venezia, 27.10.2025.
Il giudice
MA AG
10
TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dott. MA AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso per l'omologa del concordato minore in continuità diretta ai sensi degli artt. 74ss. CCII presentato da nato il [...] a [...], e Parte_1
residente a [...],
( ), con l'avv. Rampazzo Victor del foro di C.F._1
Venezia, per il tramite dell'OC dott. Jacopo Marchini;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, tenuto conto che in un comune del suo circondario si trova la residenza dell'istante;
osservato che dalla relazione dell'OC e dal contenuto del ricorso emerge quanto segue:
cause dell'indebitamento: l'indebitamento deriva da una gestione imprenditoriale fallimentare tra il 2011 e il 2018, durante la co-gestione della Rikel Shop snc: le socie percepivano anticipi sugli utili sproporzionati, causando squilibri finanziari;
si sono verificati anche ammanchi di cassa e utilizzi impropri di fondi aziendali;
dopo lo scioglimento della società, il SA ha proseguito l'attività come ditta individuale (Bigvenice), ma non è riuscito a pareggiare i conti;
1 situazione economica e patrimoniale: l'attività attuale genera reddito, ma non sufficiente a coprire i debiti pregressi, soprattutto verso l'Agenzia delle Entrate;
il non possiede immobili e vive in Pt_1
affitto; i debiti principali sono verso: Agenzia delle Entrate di Venezia;
Agenzia delle Entrate Riscossione;
Sace SP;
Monte dei Paschi di IE SP (per finanziamenti bancari);
i debiti riferiti dall'OC (vd. pagg. 14s) sono nei confronti di:
OC € 1.399,99;
avv. Victor Rampazzo € 1.500,00;
Agenzia € 288.210,23; Controparte_1
Monte dei Paschi di IE SP € 55.679,56;
SACE SP € 30.011,67;
totale € 376.801,45;
la proposta di concordato prevede (vd. p. 15) la cessione dell'azienda
Bigvenice per € 18.000,00 + IVA;
inoltre, un versamento di € 13.000,00 da parte del fratello , a corrispettivo della quota Controparte_2
ereditaria rinunciata, per un totale di risorse disponibili pari a €
31.000,00; il versamento delle somme dovute ai creditori, stando alle informazioni fornite dal debitore, avverrà nel termine di 6 mesi dall'omologazione del concordato;
trattasi di concordato minore in forma liquidatoria, il che significa che il debitore propone di soddisfare i creditori attraverso la vendita del proprio patrimonio, senza necessariamente prevedere la continuità aziendale (vd. art. 74, 2° comma CCII);
2 valutazione di convenienza: il gestore attesta che il piano è più conveniente rispetto alla liquidazione, sia per valore che per tempi, laddove la vendita in blocco dei beni aziendali in sede liquidatoria produrrebbe un ricavo inferiore e maggiori costi;
trattamento dei creditori: i creditori sono stati suddivisi in classi: prededucibili (OC e advisor): soddisfatti al 100%, privilegiati
(Agenzia delle Entrate, SACE): parzialmente soddisfatti o degradati a chirografo;
chirografari (MPS e altri): soddisfatti al 2,5% circa;
merito creditizio: il gestore ha valutato il merito creditizio del debitore in base agli artt. 68, 283 CCII;
rileva uno squilibrio finanziario al momento dell'erogazione dei finanziamenti da parte di MPS, soprattutto per il prestito non garantito da SACE, quindi la banca non avrebbe effettuato una valutazione adeguata del merito creditizio;
adempimenti ex art. 76, 4° comma CCII: il gestore ha notificato l'avvio della procedura agli enti fiscali e previdenziali competenti e sono stati acquisiti i riscontri da Agenzia delle Entrate, INPS, Regione
Veneto;
in conclusione, il gestore attesta che la domanda di concordato minore presentata da ottempera tutti i Parte_1
presupposti e le caratteristiche previste dal CCII ed esprime parere positivo senza riserve alla sua omologazione;
considerato che è stato concesso ai creditori un termine di 30 giorni entro il quale dovevano far pervenire all'OC, a mezzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione
3 o mancata adesione alla proposta suindicata, come pure le eventuali contestazioni;
rilevato che sono stati invitati al voto sono (all. 1) i seguenti creditori:
Agenzia delle Entrate di Venezia;
Agenzia delle Entrate Riscossione;
Sace SP;
Monte dei Paschi di IE SP;
quanto agli esiti del volto: Agenzia delle Entrate Riscossione non ha espresso voto, ma ai sensi dell'art. 79, 3° comma CCII si considera consenziente;
SACE SP non ha espresso voto;
Agenzia delle Entrate, la quale espone un credito erariale di €
286.968,45 oltre € 6.379,08 in prededuzione (vd. osservazioni 3.9.2025,
p. 3), ha espresso ai sensi dell'art. 78, 2° comma lett. c) CCII, la dichiarazione di non adesione alla proposta di concordato per la parte di credito a essa spettante degradato a chirografo e per quella in chirografo per natura;
Agenzia delle Entrate Riscossione ha dato parere positivo alla proposta avanzata dal debitore;
Monte dei Paschi di IE SP ha espresso voto negativo il 26.8.2025, dichiarazione spedita con mail del 10.9.2025, dunque fuori dal termine fissato dal giudice in 30 giorni dalla comunicazione della proposta (che
è stata comunicata il 5.8.2025);
l'OC (vd. relazione 19.9.2025) ha esposto l'esito del voto in questi termini:
4 A. crediti privilegiati degradati a € 7.637,83 Controparte_3
→ positivo;
Agenzia delle Entrate: € 100.722,38 → negativo;
Agenzia delle Entrate Riscossione: € 151.621,16 → positivo;
risultato: approvazione raggiunta con 61,26% favorevoli e 38,74% contrari;
B. Crediti chirografari AdE Riscossione: € 5.698,51 → 100% positivo
C. crediti chirografari istituti di credito (MPS SP) € 33.305,72 →
100% negativo;
c classe non approvata, ma il gestore ritiene il voto non valido, come detto;
conclusione: la proposta di concordato minore risulta approvata secondo il gestore, nonostante il dissenso di Agenzia delle Entrate di
Venezia, grazie: al silenzio-assenso di AdE Riscossione e SACE, alla tardività del voto di MPS, e alla maggioranza raggiunta nelle classi rilevanti;
in ogni caso, il gestore si rimette al Tribunale di Venezia per la decisione finale e al debitore per eventuali richieste di applicazione dell'art. 80 CCII;
l'istante ha, quindi, chiesto l'applicazione dell'art. 80
3° comma 2° cpv CCII rispetto al voto di Agenzia delle Entrate, che vale il 53,07% degli ammessi al voto;
ritenuto che l'adesione di Agenzia delle Entrate sia determinante per raggiungere la percentuale dell'art. 79, 1° comma CCII, in quanto la stessa si riflette sulle maggioranze degli ammessi al voto e delle classi
(vd. pagg.
6-8 del parere da ultimo dimesso dall'OC);
considerato che ai sensi dell'art. 80, 3° comma CCII «il giudice omologa il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, degli enti gestori di forme di
5 previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OC la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata»;
ritenuto che la proposta di soddisfacimento a beneficio dell'amministrazione sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e che i motivi espressi da Agenzia delle Entrate per giustificare il proprio voto contrario non siano condivisibili;
in proposito, l'amministrazione finanziaria svolge i seguenti rilievi: quanto allo stato di crisi del contribuente, la proposta attribuisce il sovraindebitamento alla cattiva gestione della società Rikel shop snc tra il 2011 e il 2018; tuttavia, i redditi della società in quel periodo risultano positivi, rendendo la spiegazione inconsistente;
il vero motivo del sovraindebitamento sembra essere il mancato pagamento delle imposte;
quanto alla proposta di concordato e trattamento del credito erariale: il totale debito erariale: € 286.968,45 + € 6.379,08 (in prededuzione); la proposta di pagamento prevede € 18.000,00 dalla cessione di
Bigvenice, € 13.000,00 da versamento di;
Controparte_2
quanto alle criticità: manca la perizia sui beni aziendali;
nessuna valutazione è stata fatta dell'avviamento; il non offre alcuna Pt_1
somma del proprio reddito futuro;
la rinuncia all'eredità paterna nel
2020 potrebbe configurarsi come atto in frode ai creditori;
6 quanto alla convenienza della proposta, mancano elementi per confrontare la proposta con l'alternativa liquidatoria;
l'alternativa liquidatoria appare più conveniente;
quanto ai creditori ammessi al voto: l'Agenzia Controparte_4
può votare solo per gli aggi e le spese di riscossione;
per
[...]
imposte, sanzioni e interessi, il diritto di voto spetta agli enti impositori;
la proposta deve indicare separatamente quanto offerto a ciascun ente;
in definitiva, la Provinciale di Venezia non aderisce alla CP_5
proposta di concordato per la parte di credito erariale spettante all'Agenzia delle Entrate, sia degradato a chirografo che chirografo per natura;
considerato che l'OC nella nota integrativa del 22.10.2025 ha ribadito che la proposta di concordato offre una percentuale di soddisfacimento superiore rispetto alla liquidazione, poiché include l'apporto della finanza esterna che non sarebbe certo disponibile in caso di liquidazione (art. 74, 2° comma CCII), evita i tempi lunghi e i costi della procedura liquidatoria, mette a disposizione il valore dell'azienda di parrucchiere secondo un valore di mercato ritenuto sostanzialmente equo dall'OC; sul punto, se è pur vero che non è stata acquisita una stima asseverata, considerata la tipologia dell'attività di intrapresa
(negozio di parrucchiere) e il dettaglio delle attrezzature e mobili elencati che appaiono riferibili alla medesima, si può ritenere che i valori esposti siano congrui e linea con i valori di mercato, soprattutto considerando che trattasi di mobili e attrezzature usate;
testualmente alla p. 8 della seconda relazione OC si legge: «…Dall'analisi complessiva condotta sui beni mobili e sulle attrezzature presenti presso
l'esercizio commerciale del sig. , emerge che il Parte_1
7 valore di ricostruzione a nuovo dell'intero complesso aziendale – comprendente arredi, attrezzature, apparecchi elettronici e strumenti di lavoro – può essere stimato in circa € 28.000,00. Tale importo rappresenta il costo che sarebbe necessario sostenere per dotare
l'impresa di un allestimento e di una strumentazione integralmente nuovi, conformi agli standard professionali e normativi attuali. Le stime dettagliate per ciascuna categoria di bene (arredi, televisori, PC, asciugatrici, registratore telematico, poltrone, phon, attrezzi professionali) mostrano che i valori indicati dal debitore, pur presentando alcuni scostamenti marginali rispetto ai prezzi medi di mercato, risultano nel complesso congrui e coerenti con lo stato d'uso, la vetustà e la destinazione professionale delle dotazioni. Gli scostamenti rilevati non incidono in modo significativo sulla sostanza dell'analisi, né alterano la rappresentazione complessiva del valore economico dell'azienda, che risulta adeguatamente stimato dal debitore nella sua domanda. Infatti, l'offerta proposta dal signor
, pari a € 18.000,00 risulta congrua se, in considerazione del Pt_1
valore di mercato rilevato, si applica una svalutazione pari al 35,71%»;
quanto alla rinuncia all'eredità paterna da parte di , Parte_1
si rileva con valore dirimente che essa è stata formalizzata il
26.10.2020, e pertanto ai sensi dell'art. 524, 2° comma cc, il termine quinquennale che prescrive l'impugnazione della rinuncia da parte dei creditori scade il 26.10.2025;
osservato che, per omologare il concordato minore, non è necessario alcun vaglio di meritevolezza in capo al debitore;
ritenuto che, quindi, appaiano sufficienti le indicazioni fornite dall'istante e dall'OC in ordine alla riconducibilità della situazione di
8 sovraindebitamento alla attività svolta dalla ditta individuale di parrucchiere del ricorrente;
rilevato, poi, che sicuramente il ricorrente, quale professionista, non
è soggetto alla liquidazione giudiziale (art. 2, 1° comma lett. c) CCII)
richiamato, per il resto, quanto sopra detto in ordine alla convenienza del concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria;
rilevato infine che la valutazione sulla convenienza non può spingersi sino a sindacare la percentuale di soddisfazione offerta ai creditori (e, in particolare, ad Agenzia delle Entrate), a meno che detta percentuale non risulti essere ingiustificatamente irrisoria;
e questo non appare verificarsi nel caso in esame, in cui la percentuale di soddisfacimento proposta all'Agenzia delle Entrate nel concordato minore è di circa il
12,00%;
visto l'art. 80, 3° comma CCII,
PER QUESTI MOTIVI
1. omologa il concordato minore proposto da;
Parte_1
2. dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
3. invita l'OC a vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore, sottoponendo al giudice eventuali difficoltà non autonomamente risolvibili;
4. dispone che l'OC depositi semestralmente relazioni sullo stato dell'esecuzione del concordato minore;
5. dispone che l'OC, terminata l'esecuzione e sentito il debitore, depositi una relazione finale ai sensi dell'art. 81, 4° comma CCII;
6. dichiara chiusa la presente procedura.
9 Si comunichi.
Venezia, 27.10.2025.
Il giudice
MA AG
10