TRIB
Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/05/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1847 del R.G.A.C. dell'anno 2021 vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Parte_1 dell'avvocato BROGNO GIUSEPPE
OPPONENTE
E
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato NIGRO NINO CP_1
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – cessione crediti – pagamento somme
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha proposto opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 321/2021, notificato via pec in data 23.03.2021, con cui il Tribunale di Cosenza ha ad essa intimato il pagamento della complessiva somma di euro144.583,76, oltre interessi e spese del monitorio, per fatture e servizi asseritamente resi in suo favore. L'opponente ha, in particolare, eccepito: 1) l' “infondatezza delle pretese creditorie” per difetto di prova scritta, sostenendo l'inidoneità della documentazione prodotta in sede di monitorio (fatture, convenzione ed £esiti di gara”) a dimostrare l'esistenza del credito azionato, risalendo l'unico contratto depositato all'anno
2014 con durata di mesi 36 ed esclusione del rinnovo tacito;
2) la non correttezza degli importi ingiunti.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di: “accertare la sussistenza delle ragioni di fatto di diritto di cui Part in premessa e delle altre che saranno eventualmente indicate ove mai l' sarà messa nelle Part condizioni di poter contraddire le pretese avversarie. In ogni caso sin da ora accertare che l' nulla deve alla ricorrente, odierna convenuta- opposta, a qualunque titolo ragione e/o causa;
2) in ogni caso: condannare l'opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa”.
Costituitasi in giudizio, ha resistito alla domanda deducendone l'infondatezza, anche alla CP_1
Part luce dei pagamenti effettuati dall' successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, di alcune fatture portate dall'ingiunzione per un totale di euro 32.889,29.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per il minore importo di euro 111.694,47, di rigettare l'opposizione “e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n 321/2021 (RG 924/2021 ), emesso il 19/3/2021 dal Tribunale di Cosenza , pubblicato in pari data, e ritualmente notificato in data 23/3/ 2021, dando atto dell'intervenuto parziale pagamento, successivamente alla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto, da parte dell' , del minore importo di euro Parte_1
111.694,47”.
Disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione dell'ingiunzione ed assegnati i chiesti termini ex art. Part 183, comma 6 c.p.c., preso atto della produzione di alcuni ordinativi di pagamento da parte dell'
e della ulteriore deduzione di pagamenti di altre fatture da parte della stessa opponente, il Magistrato originariamente procedente ha disposto CTU contabile al fine di accertare “il rapporto dare/avere tra le parti tenendo conto della documentazione posta a fondamento della pretesa creditoria e di quella prodotta dagli opponenti circa l'avvenuto pagamento del debito e di definire il quantum sulla base di quanto deriverà dall'accertamento disposto”.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, sulle conclusioni cartolari delle parti, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione dalla scrivente, subentrata nelle more nella titolarità del ruolo, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
L'opposizione è fondata, nei limiti di cui appresso.
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta.
In sede di monitorio il creditore opposto ha, infatti, depositato, allegandoli al proprio ricorso, il provvedimento di aggiudicazione per la fornitura triennale in service di dispositivi sanitari (sistemi test di coagulazione e citofluorimetria ecc.) del 20.12.2013 e la relativa convenzione stipulata tra le parti odierne il 21.10.2014, registrata il 07.11.2014. Ha, inoltre, prodotto in quella sede anche le singole fatture relative alle forniture ed ai servizi di cui ha chiesto il pagamento, le fatture relative agli interessi di mora maturati sulle prime e l'estratto autentico notarile attestante la conformità delle fatture alle scritture contabili. Si tratta, com'è noto, di documenti idonei all'emissione dell'ingiunzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 634 c.p.c. rappresentando essi, da una parte, la fonte di parte delle obbligazioni di cui si è richiesto il pagamento (decreto di aggiudicazione e convenzione)
e, dall'altra, l'individuazione delle singole prestazioni effettuate (fatture).
In particolare, la S.C. ha chiarito che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto
(tra le altre, cfr. Cass. civ., ordinanza n. 5915/2011).
Il decreto ingiuntivo è stato dunque correttamente emesso, essendo sufficienti le mere fatture a costituire, per la limitata fase sommaria monitoria, prova scritta del credito azionato.
Nella presente fase a cognizione piena, invece, spetta alla parte opposta, nella sua veste di creditore e attore sostanziale, fornire, a fronte delle specifiche contestazioni del debitore opponente, la prova della sussistenza e dell'entità del credito di cui ha intimato il pagamento.
Ebbene, la ha prodotto, sin dal monitorio, il decreto di aggiudicazione del servizio di fornitura CP_1 di presìdi sanitari e la convenzione stipulata ad hoc con l in data 21.10.2014 per il Parte_2 triennio 2014 – 2017. Part L non ha contestato l'effettiva esecuzione delle prestazioni rappresentate dalle fatture rientranti in detto periodo né le somme richieste.
Ne consegue che l'opposta è tenuta al loro pagamento.
Quanto alle prestazioni effettuate nel periodo successivo al 21.10.2017, non coperte dalla Part convenzione, ha prodotto, unitamente alle singole fatture, gli ordinativi effettuati dall e i CP_1 documenti di trasporto attestanti la consegna dei beni di cui alle fatture sottoscritti dal ricevente.
L'opposta ha, inoltre, depositato il preventivo per la riparazione dello strumento XT2000i CP_2 matr. 11401 del 02/02/2016 con documento attestante l'approvazione da parte dell'ente sanitario, il rapporto di intervento tecnico sottoscritto dall'utilizzatore, il consuntivo di e l' CP_1 autorizzazione del consuntivo di spesa da parte dell Parte_2 Si tratta di documentazione che, a fronte del mancato disconoscimento del rapporto obbligatorio Part sottostante di cui l ha denunciato solo il difetto di prova ma non la effettiva sussistenza, appare Part del tutto idonea a fornire la prova del contratto, di cui peraltro l non ha contestato l'esecuzione
Non può, infine, non rilevarsi come l'opponente abbia pagato gran parte delle somme richieste con il decreto ingiuntivo tanto che, per come accertato pure dalla consulenza peritale espletata nell'ambito del presente giudizio, il credito per sorte capitale si è ridotto ad euro 12.932,40.
Il che smentisce l'assunto dell'opponente circa la mancanza di contratto con la CP_1
Part In relazione al quantum preteso, si osserva che, come anticipato, l ha pagato, anche in corso di giudizio, gran parte delle fatture.
La consulenza tecnica contabile effettuata ha consentito di accertare che la sorte capitale residuata è pari ad euro 12.932,40.
Alla luce di quanto esposto, va dunque revocato il decreto ingiuntivo. Part La perizia ha infatti, come detto, accertato che residua in capo all a seguito dei pagamenti effettuati e documentati, un debito di euro 12.932,40 a titolo di (residua) sorte capitale.
La consulenza ha inoltre determinato in euro 16.989,37 la somma dovuta a titolo di interessi ex D. lgs. n. 231/2002 calcolati sulle fatture di fornitura oggetto di ingiunzione, considerati sempre i pagamenti intervenuti nelle more del procedimento e la loro data di esecuzione.
Non sussiste ormai dubbio alcuno, in giurisprudenza, sulla applicabilità del d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i. anche agli organismi di diritto pubblico, nel cui novero rientrano le aziende sanitaria locali (v., tra le tante, Cass. civ., n. 24640/2016).
La documentata data di trasmissione delle fatture certifica il dies a quo di decorrenza degli interessi.
Quanto alle note di debito degli interessi moratori, dell'importo complessivo di euro 36.287,38, che Part non hanno formato oggetto di alcuna contestazione da parte dell né quanto alla dovutezza né quanto alla loro ricezione (peraltro documentata dall'opposta), il perito ha provveduto alla loro quantificazione e liquidazione tenendo conto come dies a quo della data della domanda giudiziale
(ricorso per D.I. depositato in data 12/03/2021) e come dies ad quem la data di effettuazione dei calcoli (data elaborazione bozza di perizia – 07/04/2023).
Ha quindi accertato che gli interessi dovuti su dette note, ai sensi dell'art. 1284 u.c. c.c., ammontano a complessivi euro 6.219,56. Le conclusioni della perizia, condivise dal Tribunale, non hanno formato oggetto di alcuna contestazione né da parte di opponente né da parte dell'opposta.
L'Asp va conclusivamente condannata al pagamento, in favore di della complessiva somma di CP_1 euro 72.428,71, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
Lee spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), a tariffa minima in ragione della ordinarietà delle questioni trattate (fase di studio euro 1.276,00, fase introduttiva euro 814,00, fase di trattazione euro 2.835,00, fase decisoria euro 2.127,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, per le causali di Parte_2 cui in parte motiva, della somma complessiva di euro 72.428,71, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
- condanna, infine, l'opponente al pagamento delle spese legali sostenute dalla che CP_1 liquida in euro 7.052,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed Iva come per legge.
Cosenza, 30/04/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo