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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/05/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5741/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5741/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROLLA Parte_1 C.F._1
SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 2 BOLOGNA presso il difensore avv.
ROLLA SILVIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNOVI Controparte_1 P.IVA_1
ERMES, elettivamente domiciliato in VIALE XX SETTEMBRE N. 34 SASSUOLO presso il difensore avv. ANNOVI ERMES
CONVENUTO/I
Oggetto: diritto alla provvigione in tema di intermediazione immobiliare.
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente:
“Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: − accertare e dichiarare che il contenuto del doc. 2, denominato “dichiarazione” e depositato nel fascicolo monitorio da controparte, disconosciuto dall'opponente, non è stato né compilato nè sottoscritto dal Sig. e, Parte_1 per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace il D.I. provvisoriamente esecutivo n. 1857/2022 - n. 4440/2022 R.G. emesso il 25/07/2022 dal Giudice del Tribunale di Modena − conseguentemente, condannare a restituire al Sig. la somma di Controparte_2 Parte_1 euro 6.394,26. Con vittoria di compensi e spese”
pagina 1 di 6 Parte convenuta opposta:
“Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
- respingere l'opposizione proposta dal signor nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto;
[...]
- dirsi tenuto e condannare l'opponente, a titolo di responsabilità processuale aggravata, ex art. 96, comma terzo, c.p.c., al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa.
Con il favore delle spese del presente giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/07/2022, otteneva dal Tribunale di Controparte_1
Modena il decreto ingiuntivo n. 1857/2022 - n. 4440/2022 R.G., provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva ingiunto a il pagamento della somma di euro 5.150,00, oltre Parte_1
interessi legali, quale saldo della provvigione pattuita per l'attività di intermediazione immobiliare relativa alla vendita dell'immobile di proprietà dei coniugi sito in Pt_1
Castellarano (RE).
Avverso il predetto decreto, con atto di citazione notificato in data 12/08/2022, Parte_1
proponeva opposizione, chiedendo l'accertamento della nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna di alla restituzione della somma Controparte_1
di euro 6.394,26. A fondamento dell'opposizione, l'opponente disconosceva la sottoscrizione apposta sul documento denominato "dichiarazione", prodotto nel fascicolo monitorio, con il quale si sarebbe pattuita la provvigione complessiva di euro 9.150,00.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e Controparte_1
formulando istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta. La società opposta chiedeva inoltre la condanna dell'opponente ex art. 96, terzo comma, c.p.c., per responsabilità processuale aggravata.
Veniva disposta CTU grafologica, affidata alla Dott.ssa , la quale, anche con Persona_1
l'ausilio del Dott. accertava che "la firma apposta sul documento Persona_2
'dichiarazione' su modulistica intestata è certamente autografa e soprastante al CP_1
grafismo monocromatico stampato a toner".
All'udienza del 24 ottobre 2024 venivano precisate le conclusioni e, con provvedimento del 6 febbraio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Le parti depositavano nei termini le rispettive memorie conclusionali e di replica, insistendo nelle pagina 2 di 6 proprie domande ed eccezioni.
§§§§§§
1. Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore sostanziale. L'onere probatorio si ripartisce secondo il principio generale ex art. 2697 c.c., per cui spetta al creditore opposto provare il fatto costitutivo del credito, mentre il debitore opponente deve dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Nel caso di specie, ha assolto al proprio onere probatorio, producendo la Controparte_1
dichiarazione sottoscritta dal sig. con la quale questi si impegnava a corrispondere, a titolo Pt_1
di provvigione per l'attività di intermediazione immobiliare, l'importo complessivo di euro
9.150,00.
2. L'autenticità di tale sottoscrizione è stata definitivamente accertata all'esito della consulenza tecnica grafologica svolta dalla Dott.ssa , la quale ha concluso che "la firma apposta sul Per_1
documento 'dichiarazione' su modulistica intestata è certamente autografa e CP_1
soprastante al grafismo monocromatico stampato a toner".
La consulente, dopo aver effettuato un'accurata analisi comparativa tra la firma contestata e le scritture di comparazione, è giunta alla conclusione che "la firma apposta sul documento
'dichiarazione' su modulistica intestata è riconducibile alla mano del Sig. CP_1 Pt_1
.
[...]
Tale conclusione non è stata efficacemente contestata dai consulenti di parte.
Tuttavia, a seguito dei rilievi sollevati dall'opponente circa la collocazione temporale della firma, il Tribunale ha autorizzato un supplemento di indagine attraverso la nomina di un ausiliario, il
Dott. , per l'effettuazione di specifici accertamenti tecnici. Persona_2
Gli ulteriori accertamenti hanno definitivamente fugato ogni dubbio, giungendo alla conclusione che "la firma apposta al documento 'dichiarazione' su modulistica intestata è CP_1
certamente autografa e soprastante al grafismo monocromatico stampato a toner".
Nel caso in esame, le conclusioni della CTU appaiono condivisibili, in quanto:
- sono state raggiunte attraverso un'analisi tecnica rigorosa e scientificamente fondata;
- hanno tenuto conto e risposto in modo convincente ai rilievi dei consulenti di parte;
- sono state ulteriormente confermate dagli accertamenti specialistici dell'ausiliario;
- risultano coerenti con gli altri elementi probatori acquisiti al processo, in particolare con il pagina 3 di 6 contenuto delle comunicazioni WhatsApp intercorse tra le parti.
3. Infatti, oltre all'accertata autenticità della sottoscrizione del sig. sul documento Pt_1
attestante l'accordo sulla provvigione, la fondatezza della pretesa creditoria di Controparte_1
trova ulteriore riscontro nelle comunicazioni WhatsApp intercorse tra le parti nei giorni 17-
[...]
18 giugno 2022.
In particolare, risulta dirimente il messaggio inviato da alle ore 11:18 del 18 Controparte_1
giugno 2022: "No, ovviamente io voglio quello che avevamo concordato all'inizio, che tu avevi accettato e firmato, cioè i 9150 € totali". A fronte di tale esplicito riferimento all'importo pattuito, il sig. non ha in alcun modo contestato la sottoscrizione del documento né l'ammontare Pt_1
della provvigione, limitandosi a comparare l'importo dovuto con quello inferiore pagato dagli acquirenti dell'immobile. Tale comportamento assume particolare rilevanza probatoria, in quanto la mancata contestazione nell'immediatezza di circostanze decisive costituisce un elemento valutabile ai fini della decisione. Nel caso in esame, infatti, è ragionevole ritenere che, se il sig. non avesse effettivamente sottoscritto l'accordo sulla provvigione o non fosse stato Pt_1
consapevole del suo contenuto, avrebbe immediatamente contestato tali circostanze nelle comunicazioni con l'agenzia immobiliare.
4. Quanto alla dichiarazione resa in sede di rogito notarile circa il minor importo della provvigione (euro 4.000,00), essa non può prevalere sull'accordo precedentemente sottoscritto tra le parti. Come correttamente evidenziato dall'opposta, tali dichiarazioni, comunque contestate, non producono effetti nei confronti dei terzi, non essendo parte del Controparte_1
contratto di compravendita.
Ne consegue che la dichiarazione unilaterale resa dal sig. in sede di rogito circa Pt_1
l'ammontare della provvigione non può in alcun modo modificare o estinguere l'obbligazione precedentemente assunta nei confronti dell'agenzia immobiliare.
5. Il complesso degli elementi probatori acquisiti - autenticità della sottoscrizione accertata in sede di CTU, scambio di messaggi WhatsApp, comportamento delle parti - conferma quindi la fondatezza della pretesa creditoria azionata da Controparte_1
6. Per contro, il sig. non ha fornito alcuna prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi Pt_1
del credito azionato.
Le eccezioni sollevate dall'opponente circa la compilazione del modulo e l'asserita mancata consapevolezza del contenuto del documento sottoscritto risultano del tutto sfornite di prova e,
pagina 4 di 6 anzi, sono smentite dal complessivo comportamento tenuto dal medesimo, il quale ha manifestato consapevolezza dell'importo pattuito nelle comunicazioni successive alla vendita dell'immobile.
7. Va rigettata la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata formulata da nei confronti del sig. Controparte_1 Pt_1
Nel caso di specie, pur essendo risultata infondata l'opposizione proposta, non può ritenersi che la sua condotta processuale integri gli estremi della temerarietà della lite, non potendosi escludere che il sig. abbia agito nella convinzione di non aver sottoscritto consapevolmente l'accordo Pt_1
sulla provvigione per l'importo richiesto. ll fatto che la CTU abbia accertato l'autenticità della sottoscrizione e che le altre prove acquisite abbiano confermato la fondatezza della pretesa creditoria non è sufficiente a configurare una condotta temeraria, non essendo emersi elementi che dimostrino la mala fede dell'opponente o un grado di imprudenza o negligenza accentuatamente anormali.
La mera infondatezza della domanda non è infatti sufficiente per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., che non può ritenersi applicabile nel caso di specie, considerando anche che il sig. ha Pt_1
tempestivamente corrisposto l'importo intimato in precetto, proponendo l'opposizione solo successivamente nella convinzione delle proprie ragioni.
8. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte attrice opponente. La liquidazione viene effettuata sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014 e ss modd, tenuto conto del valore, natura e complessità della controversia, delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta. Quanto alle spese di CTU, già liquidate separatamente, esse vanno poste definitivamente a carico dell'opponente. Con riferimento alle spese del CTP, la richiesta di rimborso avanzata dall'opposta non può essere accolta, sia perché non necessarie, sia per la mancanza di prova del relativo esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 5741/2022 R.G. promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1857/2022 - n. Parte_1
4440/2022 R.G. emesso dal Tribunale di Modena in data 25/07/2022 che conferma, anche nella parte relativa alle spese e compensi ivi liquidati, e dichiara definitivamente esecutivo;
2) rigetta l'istanza di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
pagina 5 di 6 3) condanna l'opponente al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa.
Modena, 22 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5741/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROLLA Parte_1 C.F._1
SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 2 BOLOGNA presso il difensore avv.
ROLLA SILVIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNOVI Controparte_1 P.IVA_1
ERMES, elettivamente domiciliato in VIALE XX SETTEMBRE N. 34 SASSUOLO presso il difensore avv. ANNOVI ERMES
CONVENUTO/I
Oggetto: diritto alla provvigione in tema di intermediazione immobiliare.
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente:
“Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: − accertare e dichiarare che il contenuto del doc. 2, denominato “dichiarazione” e depositato nel fascicolo monitorio da controparte, disconosciuto dall'opponente, non è stato né compilato nè sottoscritto dal Sig. e, Parte_1 per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace il D.I. provvisoriamente esecutivo n. 1857/2022 - n. 4440/2022 R.G. emesso il 25/07/2022 dal Giudice del Tribunale di Modena − conseguentemente, condannare a restituire al Sig. la somma di Controparte_2 Parte_1 euro 6.394,26. Con vittoria di compensi e spese”
pagina 1 di 6 Parte convenuta opposta:
“Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
- respingere l'opposizione proposta dal signor nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto;
[...]
- dirsi tenuto e condannare l'opponente, a titolo di responsabilità processuale aggravata, ex art. 96, comma terzo, c.p.c., al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa.
Con il favore delle spese del presente giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/07/2022, otteneva dal Tribunale di Controparte_1
Modena il decreto ingiuntivo n. 1857/2022 - n. 4440/2022 R.G., provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva ingiunto a il pagamento della somma di euro 5.150,00, oltre Parte_1
interessi legali, quale saldo della provvigione pattuita per l'attività di intermediazione immobiliare relativa alla vendita dell'immobile di proprietà dei coniugi sito in Pt_1
Castellarano (RE).
Avverso il predetto decreto, con atto di citazione notificato in data 12/08/2022, Parte_1
proponeva opposizione, chiedendo l'accertamento della nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna di alla restituzione della somma Controparte_1
di euro 6.394,26. A fondamento dell'opposizione, l'opponente disconosceva la sottoscrizione apposta sul documento denominato "dichiarazione", prodotto nel fascicolo monitorio, con il quale si sarebbe pattuita la provvigione complessiva di euro 9.150,00.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e Controparte_1
formulando istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta. La società opposta chiedeva inoltre la condanna dell'opponente ex art. 96, terzo comma, c.p.c., per responsabilità processuale aggravata.
Veniva disposta CTU grafologica, affidata alla Dott.ssa , la quale, anche con Persona_1
l'ausilio del Dott. accertava che "la firma apposta sul documento Persona_2
'dichiarazione' su modulistica intestata è certamente autografa e soprastante al CP_1
grafismo monocromatico stampato a toner".
All'udienza del 24 ottobre 2024 venivano precisate le conclusioni e, con provvedimento del 6 febbraio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Le parti depositavano nei termini le rispettive memorie conclusionali e di replica, insistendo nelle pagina 2 di 6 proprie domande ed eccezioni.
§§§§§§
1. Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore sostanziale. L'onere probatorio si ripartisce secondo il principio generale ex art. 2697 c.c., per cui spetta al creditore opposto provare il fatto costitutivo del credito, mentre il debitore opponente deve dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Nel caso di specie, ha assolto al proprio onere probatorio, producendo la Controparte_1
dichiarazione sottoscritta dal sig. con la quale questi si impegnava a corrispondere, a titolo Pt_1
di provvigione per l'attività di intermediazione immobiliare, l'importo complessivo di euro
9.150,00.
2. L'autenticità di tale sottoscrizione è stata definitivamente accertata all'esito della consulenza tecnica grafologica svolta dalla Dott.ssa , la quale ha concluso che "la firma apposta sul Per_1
documento 'dichiarazione' su modulistica intestata è certamente autografa e CP_1
soprastante al grafismo monocromatico stampato a toner".
La consulente, dopo aver effettuato un'accurata analisi comparativa tra la firma contestata e le scritture di comparazione, è giunta alla conclusione che "la firma apposta sul documento
'dichiarazione' su modulistica intestata è riconducibile alla mano del Sig. CP_1 Pt_1
.
[...]
Tale conclusione non è stata efficacemente contestata dai consulenti di parte.
Tuttavia, a seguito dei rilievi sollevati dall'opponente circa la collocazione temporale della firma, il Tribunale ha autorizzato un supplemento di indagine attraverso la nomina di un ausiliario, il
Dott. , per l'effettuazione di specifici accertamenti tecnici. Persona_2
Gli ulteriori accertamenti hanno definitivamente fugato ogni dubbio, giungendo alla conclusione che "la firma apposta al documento 'dichiarazione' su modulistica intestata è CP_1
certamente autografa e soprastante al grafismo monocromatico stampato a toner".
Nel caso in esame, le conclusioni della CTU appaiono condivisibili, in quanto:
- sono state raggiunte attraverso un'analisi tecnica rigorosa e scientificamente fondata;
- hanno tenuto conto e risposto in modo convincente ai rilievi dei consulenti di parte;
- sono state ulteriormente confermate dagli accertamenti specialistici dell'ausiliario;
- risultano coerenti con gli altri elementi probatori acquisiti al processo, in particolare con il pagina 3 di 6 contenuto delle comunicazioni WhatsApp intercorse tra le parti.
3. Infatti, oltre all'accertata autenticità della sottoscrizione del sig. sul documento Pt_1
attestante l'accordo sulla provvigione, la fondatezza della pretesa creditoria di Controparte_1
trova ulteriore riscontro nelle comunicazioni WhatsApp intercorse tra le parti nei giorni 17-
[...]
18 giugno 2022.
In particolare, risulta dirimente il messaggio inviato da alle ore 11:18 del 18 Controparte_1
giugno 2022: "No, ovviamente io voglio quello che avevamo concordato all'inizio, che tu avevi accettato e firmato, cioè i 9150 € totali". A fronte di tale esplicito riferimento all'importo pattuito, il sig. non ha in alcun modo contestato la sottoscrizione del documento né l'ammontare Pt_1
della provvigione, limitandosi a comparare l'importo dovuto con quello inferiore pagato dagli acquirenti dell'immobile. Tale comportamento assume particolare rilevanza probatoria, in quanto la mancata contestazione nell'immediatezza di circostanze decisive costituisce un elemento valutabile ai fini della decisione. Nel caso in esame, infatti, è ragionevole ritenere che, se il sig. non avesse effettivamente sottoscritto l'accordo sulla provvigione o non fosse stato Pt_1
consapevole del suo contenuto, avrebbe immediatamente contestato tali circostanze nelle comunicazioni con l'agenzia immobiliare.
4. Quanto alla dichiarazione resa in sede di rogito notarile circa il minor importo della provvigione (euro 4.000,00), essa non può prevalere sull'accordo precedentemente sottoscritto tra le parti. Come correttamente evidenziato dall'opposta, tali dichiarazioni, comunque contestate, non producono effetti nei confronti dei terzi, non essendo parte del Controparte_1
contratto di compravendita.
Ne consegue che la dichiarazione unilaterale resa dal sig. in sede di rogito circa Pt_1
l'ammontare della provvigione non può in alcun modo modificare o estinguere l'obbligazione precedentemente assunta nei confronti dell'agenzia immobiliare.
5. Il complesso degli elementi probatori acquisiti - autenticità della sottoscrizione accertata in sede di CTU, scambio di messaggi WhatsApp, comportamento delle parti - conferma quindi la fondatezza della pretesa creditoria azionata da Controparte_1
6. Per contro, il sig. non ha fornito alcuna prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi Pt_1
del credito azionato.
Le eccezioni sollevate dall'opponente circa la compilazione del modulo e l'asserita mancata consapevolezza del contenuto del documento sottoscritto risultano del tutto sfornite di prova e,
pagina 4 di 6 anzi, sono smentite dal complessivo comportamento tenuto dal medesimo, il quale ha manifestato consapevolezza dell'importo pattuito nelle comunicazioni successive alla vendita dell'immobile.
7. Va rigettata la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata formulata da nei confronti del sig. Controparte_1 Pt_1
Nel caso di specie, pur essendo risultata infondata l'opposizione proposta, non può ritenersi che la sua condotta processuale integri gli estremi della temerarietà della lite, non potendosi escludere che il sig. abbia agito nella convinzione di non aver sottoscritto consapevolmente l'accordo Pt_1
sulla provvigione per l'importo richiesto. ll fatto che la CTU abbia accertato l'autenticità della sottoscrizione e che le altre prove acquisite abbiano confermato la fondatezza della pretesa creditoria non è sufficiente a configurare una condotta temeraria, non essendo emersi elementi che dimostrino la mala fede dell'opponente o un grado di imprudenza o negligenza accentuatamente anormali.
La mera infondatezza della domanda non è infatti sufficiente per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., che non può ritenersi applicabile nel caso di specie, considerando anche che il sig. ha Pt_1
tempestivamente corrisposto l'importo intimato in precetto, proponendo l'opposizione solo successivamente nella convinzione delle proprie ragioni.
8. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte attrice opponente. La liquidazione viene effettuata sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014 e ss modd, tenuto conto del valore, natura e complessità della controversia, delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta. Quanto alle spese di CTU, già liquidate separatamente, esse vanno poste definitivamente a carico dell'opponente. Con riferimento alle spese del CTP, la richiesta di rimborso avanzata dall'opposta non può essere accolta, sia perché non necessarie, sia per la mancanza di prova del relativo esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 5741/2022 R.G. promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1857/2022 - n. Parte_1
4440/2022 R.G. emesso dal Tribunale di Modena in data 25/07/2022 che conferma, anche nella parte relativa alle spese e compensi ivi liquidati, e dichiara definitivamente esecutivo;
2) rigetta l'istanza di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
pagina 5 di 6 3) condanna l'opponente al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa.
Modena, 22 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli
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