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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/07/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 582 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il Parte_1
21/02/1981, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
SCARCELLA ANTONIO, come da procura in atti;
E
, nata a [...] l'[...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MAGAZZU' C.F._2
CONCETTA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 20/02/2025 i coniugi
[...]
[...] , nato a [...] il [...], e Parte_2
nata a [...] l'[...], Controparte_1
premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di GIARDINI-NAXOS
(ME) il 29/04/2006, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 6, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nata a [...] Persona_1
in data 17/06/2006, e nata a RM (ME) in [...] Persona_2
29/08/2007;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 1066/2023 del 15/01/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati in autonoma e distinta dimora ed ognuno avrà la facoltà di fissare il proprio domicilio e la propria residenza ove crederà più opportuno, anche in Comune diverso, impegnandosi ed obbligandosi a non interferire per nessuna ragione nella vita privata dell'altro. 2) La figlia minore resta affidata in modo condiviso ad entrambi i coniugi. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori in modo congiunto. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore relativamente
2 all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, fermo restando che ciascun genitore eserciterà separatamente ed autonomamente l'ordinaria amministrazione, prendendo le normali decisioni di vita riguardanti ogni quotidiana esigenza, nel periodo in cui terrà la figlia con sé. 3) La figlia minore (anni17), che frequenta il penultimo anno del Liceo Classico Per_2
a Santa Teresa di Riva, continuerà a risiedere con il padre nella casa condotta in locazione dal signor e sita in Letojanni Via Catania, n.11, Pt_1
rimanendo a carico dello stesso signor il canone locatizio del citato Pt_1
immobile; la figlia maggiorenne (anni 18), continuerà a Persona_1
risiedere con la madre nella casa sita in Giarre (Catania), Via Bancospino,
n.12, condotta in locazione dalla signora , a carico della Parte_3
quale è posto il canone locatizio dell'immobile; 4) Riguardo il mantenimento delle figlie, ciascun dei genitori, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia che non risiede con lui, verserà all'altro genitore, entro il giorno 7 di ogni mese, la somma di € 200,00 (euro duecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del
50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N.
(ed a quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate). 5) In merito al diritto di visita, la figlia minore avrà la possibilità di vedere la madre ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con le condizioni di salute e gli impegni scolastici della stessa ragazza, nonché le condizioni di salute e gli impegni della madre. In linea di massima si conviene che la madre potrà tenere con sé la figlia due giorni alla settimana che si determinano nel Per_2
lunedì e venerdì dalle ore 14,30 alle ore 23,00. Per quanto concerne i fine settimana la figlia minore potrà stare con la madre due volte al mese a settimane alterne: la madre preleverà la figlia non convivente alle ore 9,00 del sabato e le ricondurrà presso l'abitazione del padre alle ore 23,00. Fatte
3 salve altre eventuali richieste in merito al diritto di visita di ciascun genitore, con il consenso dell'altro e della stessa figlia minore. 6) La madre potrà tenere con sé la figlia non convivente per quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie e di fine anno, ed esattamente dal 24 dicembre al 27 dicembre o dal 30 dicembre al 2 gennaio, ad anni alterni, nonché durante le festività pasquali, alternando tra i genitori il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. La figlia minore potrà trascorrere con la madre 20 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, in un periodo tra il 15 luglio ed il
31 agosto: il periodo di permanenza presso la madre andrà concordato entro il 1° giugno di ogni anno;
7) Le parti concordano che la figlia minore Per_2
potrà trascorrere con ciascun genitore il giorno del compleanno. Per il compleanno della figlia ed in assenza di diverso accordo tra le parti, la stessa trascorrerà ad anni alterni il pranzo con un genitore e la cena con l'altro genitore;
8) Entrambi i coniugi rinunciano all'assegno di mantenimento;
9) I coniugi si danno l'autorizzazione per il rilascio dei passaporti e/o equipollenti e consentono che vengano rilasciati anche quelli in favore delle figlie a richiesta di uno dei due genitori”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 26 marzo 2025.
Alla suddetta udienza del 02/07/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
4 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 1066/2023 del 15/01/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 20/02/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di GIARDINI-NAXOS (ME) il 29/04/2006, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 6, parte 2, serie A, tra
, nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] l'[...], alle Controparte_1
5 condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di GIARDINI-
NAXOS (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 03/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 582 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il Parte_1
21/02/1981, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
SCARCELLA ANTONIO, come da procura in atti;
E
, nata a [...] l'[...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MAGAZZU' C.F._2
CONCETTA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 20/02/2025 i coniugi
[...]
[...] , nato a [...] il [...], e Parte_2
nata a [...] l'[...], Controparte_1
premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di GIARDINI-NAXOS
(ME) il 29/04/2006, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 6, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nata a [...] Persona_1
in data 17/06/2006, e nata a RM (ME) in [...] Persona_2
29/08/2007;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 1066/2023 del 15/01/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati in autonoma e distinta dimora ed ognuno avrà la facoltà di fissare il proprio domicilio e la propria residenza ove crederà più opportuno, anche in Comune diverso, impegnandosi ed obbligandosi a non interferire per nessuna ragione nella vita privata dell'altro. 2) La figlia minore resta affidata in modo condiviso ad entrambi i coniugi. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori in modo congiunto. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore relativamente
2 all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, fermo restando che ciascun genitore eserciterà separatamente ed autonomamente l'ordinaria amministrazione, prendendo le normali decisioni di vita riguardanti ogni quotidiana esigenza, nel periodo in cui terrà la figlia con sé. 3) La figlia minore (anni17), che frequenta il penultimo anno del Liceo Classico Per_2
a Santa Teresa di Riva, continuerà a risiedere con il padre nella casa condotta in locazione dal signor e sita in Letojanni Via Catania, n.11, Pt_1
rimanendo a carico dello stesso signor il canone locatizio del citato Pt_1
immobile; la figlia maggiorenne (anni 18), continuerà a Persona_1
risiedere con la madre nella casa sita in Giarre (Catania), Via Bancospino,
n.12, condotta in locazione dalla signora , a carico della Parte_3
quale è posto il canone locatizio dell'immobile; 4) Riguardo il mantenimento delle figlie, ciascun dei genitori, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia che non risiede con lui, verserà all'altro genitore, entro il giorno 7 di ogni mese, la somma di € 200,00 (euro duecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del
50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N.
(ed a quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate). 5) In merito al diritto di visita, la figlia minore avrà la possibilità di vedere la madre ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con le condizioni di salute e gli impegni scolastici della stessa ragazza, nonché le condizioni di salute e gli impegni della madre. In linea di massima si conviene che la madre potrà tenere con sé la figlia due giorni alla settimana che si determinano nel Per_2
lunedì e venerdì dalle ore 14,30 alle ore 23,00. Per quanto concerne i fine settimana la figlia minore potrà stare con la madre due volte al mese a settimane alterne: la madre preleverà la figlia non convivente alle ore 9,00 del sabato e le ricondurrà presso l'abitazione del padre alle ore 23,00. Fatte
3 salve altre eventuali richieste in merito al diritto di visita di ciascun genitore, con il consenso dell'altro e della stessa figlia minore. 6) La madre potrà tenere con sé la figlia non convivente per quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie e di fine anno, ed esattamente dal 24 dicembre al 27 dicembre o dal 30 dicembre al 2 gennaio, ad anni alterni, nonché durante le festività pasquali, alternando tra i genitori il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. La figlia minore potrà trascorrere con la madre 20 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, in un periodo tra il 15 luglio ed il
31 agosto: il periodo di permanenza presso la madre andrà concordato entro il 1° giugno di ogni anno;
7) Le parti concordano che la figlia minore Per_2
potrà trascorrere con ciascun genitore il giorno del compleanno. Per il compleanno della figlia ed in assenza di diverso accordo tra le parti, la stessa trascorrerà ad anni alterni il pranzo con un genitore e la cena con l'altro genitore;
8) Entrambi i coniugi rinunciano all'assegno di mantenimento;
9) I coniugi si danno l'autorizzazione per il rilascio dei passaporti e/o equipollenti e consentono che vengano rilasciati anche quelli in favore delle figlie a richiesta di uno dei due genitori”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 26 marzo 2025.
Alla suddetta udienza del 02/07/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
4 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 1066/2023 del 15/01/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 20/02/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di GIARDINI-NAXOS (ME) il 29/04/2006, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 6, parte 2, serie A, tra
, nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] l'[...], alle Controparte_1
5 condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di GIARDINI-
NAXOS (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 03/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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