Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.1122/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini -Consigliere istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana
Fra:
in persona del Ministro pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è
legalmente domiciliata;
-Appellante-
-
contro
-
, , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, , CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7
, , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Spanu, presso il cui studio sito in Roma, Via Tacito 23, sono elettivamente domiciliati, come da mandato in atti
-Appellati -
1
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis
reiectis, riformare l'impugnata decisione per i motivi sopra
illustrati, rigettando per effetto la domanda. Con vittoria di spese”
Per l'appellato: “Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello di Genova,
rigettare l'appello proposto in quanto infondato, erroneo,
contraddittorio, destituito di qualsivoglia fondamento giuridico ed
obiettivo e confermare quindi integralmente l'ordinanza di
accoglimento totale emessa dal Tribunale di Genova, Sezione XI Civile
nel procedimento avente R.G. N. 2300/2023. Con vittoria di spese“
IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 25/02/2023, gli odierni appellati adivano il Tribunale di Genova per il riconoscimento dello stato di cittadini italiani, precisando di esser discendenti diretti di , nato in [...] il 22 Persona_1
febbraio 1826, cittadino italiano emigrato dapprima in Uruguay e poi in Argentina, dove era deceduto il 03/02/1888 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino, il quale aveva trasmesso la cittadinanza italiana alla propria discendenza.
Le parti ricorrenti allegavano e documentavano che:
[...]
in data 8 settembre 1853 a Montevideo contraeva Persona_1
matrimonio con , anch'essa di origini italiane e dalla Persona_2
loro unione nasceva in Argentina il 9 febbraio 1867
[...]
in data 7 luglio Persona_3 Parte_2
1904, contraeva matrimonio con e dalla loro unione Controparte_11
nasceva in Argentina, in data 27 marzo 1907, Parte_3
2 in data 19 ottobre 1931, contraeva matrimonio Parte_3
con cittadino argentino, quindi per effetto Persona_4
della legge n. 555/1912 (art. 10, comma terzo) perdeva la cittadinanza italiana e dalla loro unione nasceva, in Argentina, il
27 settembre 1932 Persona_5 Persona_5
, in data 23 aprile 1965, contraeva matrimonio con
[...] Per_6
e dalla loro unione nascevano in Argentina in data 11 giugno
[...]
1968 , in data 27 maggio 1976 , in data Controparte_1 CP_2
23 aprile 1977 ed infine in data 4 settembre 1980 Controparte_10
in data 1 settembre 1994 contraeva CP_4 Persona_7
matrimonio con e dalla loro unione nascevano in CP_12
Argentina in data 29 gennaio 1993, Controparte_3
in data 1 agosto 1996 in data 21 maggio 1998 Controparte_5
ed infine in data 29 marzo 2004 ; Controparte_7 CP_6 [...]
, in data 5 marzo 1996 contraeva matrimonio con CP_2 [...]
e dalla loro unione nasceva in Argentina in data 5 Persona_8
luglio 1996 ; da una relazione con Controparte_8 Controparte_10
generava nata in [...] Persona_9 Controparte_9
il 2 maggio 2000.
Il si costituiva in giudizio, eccependo Parte_1
preliminarmente il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti per non aver proposto la domanda in via amministrativa;
nel merito contestava l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'avo in quanto nato ed emigrato prima della nascita del Regno d'Italia.
Il Tribunale di Genova, con l'ordinanza impugnata, accoglieva il ricorso riconoscendo la cittadinanza italiana agli odierni appellati.
In via preliminare, rigettava l'eccezione di carenza di interesse ad agire con motivazione non oggetto di impugnazione.
3 Nel merito, rilevava che “è pacifico che i cittadini nati prima del
1861 ed emigrati in uno Stato estero, possono essere considerati
cittadini italiani dal momento in cui lo Stato preunitario di
provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia (cfr. “La
cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a cura del
Prefetto , p. 15 - reperibile Per_10 Parte_1 Parte_1
online sul sito dell'Asgi) ed il soggetto dimostri di essere deceduto
successivamente a tale momento”.
Nel caso di specie, rilevava che dai documenti in atti risultava che l'avo fosse deceduto dopo il 1861 e che Persona_1
non vi fossero ipotesi di perdita della cittadinanza per comportamenti concludenti anche alla luce dell'Ordinanza n. 12894
del 11/05/2023 della Suprema Corte.
Rilevava, inoltre, che le parti ricorrenti avevano provato la continuità della linea trasmissiva, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultavano provati dal . Parte_1
2. Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, il ha impugnato la predetta decisione, deducendo Parte_1
un unico motivo (Sull'erronea interpretazione dell'ordinanza n.
12894 del 11/05/2023 della Corte di Cassazione, applicabilità
dell'art. 34 Codice civile albertino del 1837. Violazione e falsa
applicazione artt. 34 Codice civile albertino 1837; 4 e ss. (in
ispecie 6 et 11) CC 1865).
In particolare, il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'applicare il principio espresso dall'ordinanza n. 12894 del
11/05/2023, ritenendo decisiva la disciplina del Codice Civile
italiano del 1865 e irrilevante la disciplina di cui all'art. 34
C.c. albertino. Difatti, il caso di specie avrebbe ad oggetto una
4 fattispecie diversa avendo l'avo lasciato l'Italia prima dell'unità
di Italia del 17 marzo 1861 e prima dell'entrata in vigore del Codice
civile italiano (primo gennaio 1866). Di conseguenza, troverebbe applicazione il Codice Civile albertino del 1837, che all'art. 34
statuiva che “il suddito che acquista la naturalità in paese
straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde
il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
Con comparsa costituzione e risposta depositata il 15/03/2024 gli appellati contestano le argomentazioni del sostenendo che Parte_1
i principi affermati dalla Corte di Cassazione in relazione al l'art. 11 del Codice Civile del 1865 sarebbero applicabili anche all'art. 34 dello Statuto Albertino, con la conseguenza che la perdita della cittadinanza può verificarsi soltanto in seguito ad un atto di impulso del cittadino.
Inoltre, gli appellati evidenziano il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del che avrebbe dovuto dare Parte_1
la prova che l'antenato dei ricorrenti emigrato all'estero avesse espresso un qualche comportamento di impulso alla rinuncia alla cittadinanza e non il solo fatto dell'emigrazione tra il 1853 e il
1861.
3. Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 20/02/2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
Ai sensi dell'art. 131 disp. Att. Era nominato questo consigliere estensore.
4.L'appello è infondato.
5 Si evidenzia innanzitutto che il non ha Parte_1
contestato alcunché in ordine all'accertamento operato dal Giudice
di prime cure in merito alla linea di discendenza, che deve quindi reputarsi pacifica.
Ugualmente non è contestato in appello che i sudditi del Regno di
Sardegna (e degli altri stati italiani pre unitari) con la nascita del Regno d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 ed alla normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della Corte Costituzionale che hanno esteso la successione per ius sanguinis anche alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati sarebbero cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del di Sardegna. Per_11
Risulta agli atti che l'ascendente fosse già in Uruguay prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, avendo lì
contratto matrimonio nel 1853. La normativa applicabile al caso di specie è quindi quella precedente al codice civile del 1865, primo
Codice civile dell'Italia unita, promulgato con regio decreto 25
giugno 1865, n. 2358,ed entrato in vigore il primo gennaio del 1866.
Al riguardo, occorre innanzitutto premettere che da un punto di vista legislativo l'Italia preunitaria e la neo-unita Italia assistettero ad un processo di unificazione giuridica, definito “unificazione a vapore” per la velocità ed i metodi autoritari con cui l'Esecutivo
aveva approntato ed esteso alcuni codici sardi alle nuove province:
per quanto riguarda il diritto civile, il codice civile del 1837 fu esteso alla province dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria tra il
1859 e il 1860; nel regno delle due Sicilie fu invece mantenuta in vigore la codificazione borbonica del 1819; nelle province lombarde il Governo decise di mantenere provvisoriamente in esecuzione il
6 codice civile austriaco del 1811; per quanto riguarda la Toscana fu deciso che le province toscane potessero conservare temporaneamente la propria legislazione in tutte le materie.
(La_nascita_dello_Stato_unitario.pdf (camera.it), p. 29 – 30).
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana a discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, occorrerà quindi verificare se dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione
temporis applicabile.
Per quanto riguarda il caso di specie, essendo la Liguria stata annessa al regno di Sardegna con il Congresso di Vienna nel 1814,
prima del 1866 trova applicazione – come prospettato dal Ministero
- il Codice civile albertino del 1837 e, dunque, l'art. 34, il quale prevedeva che “il suddito che acquista la naturalità in paese
straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
L'art. 34 prevedeva, dunque, sostanzialmente due casi di perdita del godimento dei diritti civili: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel caso di specie non sostenuta dal
) e l'ipotesi del suddito che si stabilisce in un paese Parte_1
straniero con l'animo di non più tornare.
Quest'ultima ipotesi è quella sostenuta dal che ha Parte_1
sostanzialmente prospettato la perdita di cittadinanza dell'avo per il solo fatto di essere emigrato prima dell'entrata in vigore del codice del 1865, epoca in cui – sostiene l'appellante - era difficoltoso viaggiare.
E' una tesi infondata.
7 In primo luogo, si evidenzia che è lo stesso art. 34 del codice civile albertino che al terzo e quarto comma specifica che “il
domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata,
non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più
ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere
considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
In conformità a tale norma di Legge si esprimeva la giurisprudenza dell'epoca ( Corte d'Appello di Genova del 1857 in GIURISPRUDENZA
DEGLI STATI SARDI, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo
Bettini), secondo cui “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé
stesse evidenti e non equivoche”.
Inoltre, parte appellante in comparsa conclusionale cerca di sostenere che vi sarebbe una inversione dell'onere della prova e che dovrebbero essere gli odierni appellati a dovere dare una prova
8 concreta che il loro avo l'intenzione di tornare in Italia. Ma
l'onere di provare l'intenzione di rinunziare al proprio paese con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava sul Parte_1
La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito quelli che sono gli oneri della prova in questi casi e nessuna inversione dell'onere della prova esiste.
Infatti secondo Cassazione civile , sez. un. , 24/08/2022 , n. 25317
“Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista
a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una
volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e
rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad
ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto
acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe
alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.”.
Quindi l'onere della prova dell'animo di non più ritornare incombe sul e pur un diritto così fondamentale come la cittadinanza Parte_1
non è possibile inventare una inversione dell'onere della prova sulla base di una arbitraria equiparazione delle difficoltà probatorie con una “probatio diabolica”.
Tra l'altro la “probatio diabolica” non è altro che il nome che viene dato ad una prova particolarmente rigorosa, come in materia di rivendica, e non significa affatto che quando una prova è difficile da raggiungere allora si inverte l'onere probatorio.
In relazione all'onere probatorio, deve rilevarsi che l'appellante nella comparsa conclusionale ha inoltre invocato a sostegno delle proprie tesi la sentenza n. 3200/24 del Tribunale di Genova, che ha
9 ritenuto di valorizzare, ai fini della prova dell'animo di non più
ritornare di cui all'art. 34 del codice civile del 1837, una serie di elementi presuntivi attinenti alle vicende di vita del capostipite emigrato nel Paese straniero. Invero, il Tribunale di Genova, nella sentenza n. 3200/24, ha ritenuto che l'animo di non più ritornare,
di cui all'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, potesse ritenersi adeguatamente provato, nella fattispecie sottoposta alla sua attenzione, dalle seguenti circostanze, riferite al capostipite emigrato: “- Che abbia deciso, quando i mezzi di trasporto non erano
minimamente paragonabili a quelli odierni, di intraprendere un
viaggio oggettivamente lungo, faticoso e pericoloso per una meta
lontanissima e per tanti aspetti sconosciuta (peraltro anche con il
trasporto aereo moderno si tratterebbe comunque di un viaggio lungo
e faticoso); - Che egli ebbe una relazione prima del 17/03/1861 a
Panama con una ragazza del luogo;
-Che ivi stabilì la propria dimora
(elemento, come visto, isolatamente considerato non sufficiente); -
Che ivi generò tutta la propria progenie (che a sua volta ivi si
sposò e procreò); - Che ivi stabilì il proprio centro di vita,
interessi e affari;
- Che ivi morì e fu sepolto, al pari della sua
discendenza;”.
Parte appellante pretende di ricavare presunzioni anche da condotte successive di decenni all'entrata in vigore del codice del 1865 e da tale data del tutto irrilevanti ai fini della perita della cittadinanza. Né è possibile ricavare dalla condotta di decenni successivi quali fossero le intenzioni al momento dell'emigrazione.
Quante volte nella nostra esperienza di vita capita di scegliere delle soluzioni inizialmente pensate come provvisorie e che poi diventano definitive o al contrario di prendere delle scelte che si
10 ritengono ferme ed immutabile e poi di abbandonarle dopo qualche tempo.
Il avrebbe dovuto allegare e provare circostanze di fatto Parte_1
anteriori o contestuali alla partenza, tali da far presumere che il suddito, con la sua emigrazione, intendesse chiaramente recidere ogni legame con il Paese di origine.
In conclusione, nel caso di specie, il su Parte_1
cui gravava l'onere di provare la ricorrenza di fatti estintivi o modificativi della cittadinanza, non ha dedotto alcun fatto idoneo a dimostrare, nel senso appena indicato, che l'avo degli odierni appellati sia emigrato in Sudamerica “con l'animo di non più
tornare”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, ragion per cui, nel caso di specie, non possono reputarsi integrati i presupposti per l'applicazione di detta norma.
In ogni caso, questa Corte ritiene dirimente osservare che il ridetto art. 34, in base al suo tenore letterale, stabiliva che il suddito che si fosse trasferito all'estero con l'animo di non più ritornare o che avesse acquistato la “naturalità in un paese straniero” avrebbe perso non già lo status di suddito del Regno di Sardegna, bensì il
“godimento dei diritti civili” inerenti a tale status.
A conferma di ciò, si consideri quanto disposto dai successivi artt.
36 e 37 del codice civile albertino, da cui si ricava che il suddito rimane tale anche senza diritti civili (si veda l'incipit “i sudditi contemplati nei due articolo precedenti”) e che gli si può ordinare di rientrare nel Regno, e se non rientra perdono ulteriori diritti
11 relativi all'acquisto ed al possesso di beni nello Stato.
Tali articoli, nel prevedere il potere del SO di richiamare in
Patria i sudditi “contemplati nei due articoli precedenti”, con la sola eccezione di coloro che “avessero ottenuto la naturalità in
paese estero”, inducono a ritenere che il Legislatore dell'epoca considerasse coloro che fossero emigrati all'estero “con l'animo di
non più ritornare” pur sempre sudditi del Regno di Sardegna che,
tuttavia, avevano perso l'esercizio dei diritti civili connessi alla qualità di suddito.
Si consideri inoltre che l'art. 39 del Codice del 1837 stabiliva che
“Il suddito che sarà decaduto dal godimento dei diritti civili potrà
essere ammesso a ricuperarli, rientrando nello Stato coll'
autorizzazione del SO , e con dichiarare nel modo prescritto
nell'articolo 20 , che vuole stabilirvisi , e purchè vi si stabilisca
12 effettivamente entro l'anno dalla ottenuta autorizzazione.” così
ammettendo esplicitamente la possibilità che esistessero sudditi che restavano tali anche se avevano perso il godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità.
Deve poi evidenziarsi che anche la giurisprudenza dell'epoca ha interpretato l'art. 34 del Codice civile del 1837 nel senso appena indicato.
Si consideri quanto statuito sul punto dalla Corte d'Appello di
Torino nella sentenza del 24 aprile 1857: “il testatore marchese
nato in [...] padre genovese, non aveva Persona_12
ottenuta sovrana autorizzazione di venire altrove naturalizzato, e
quindi, a termini della giurisprudenza vigente prima e dopo la
promulgazione del Cod. civ., per quantunque in forza dei seguiti
internazionali trattati gli fosse lecito di ritirarsi e dimorare
all'estero, non erasi ciò nullameno potuto spogliare dalla
sudditanza sarda, la quale, come ogni altra sudditanza, non racchiude unicamente in sé la fruizione di un diritto a cui si possa a talento
rinunciare, ma astringe a doveri verso la patria da cui coi soli
mezzi dalla legge in questa vigente riconosciuti può essere fatto
di verni prosciolto”.
Si consideri, inoltre, quanto espresso dalla Corte di Appello di
Casale Monferrato nella sentenza del 16 aprile 1859 (in F. Bettini,
Giurisprudenza degli Stati sardi, 1859, 406 e ss.): “il fatto
arbitrario del suddito, cioè la trasmigrazione disgiunta dal
permesso del principe, non bastava a scioglierlo
dall'originaria sudditanza, di modo che la sovranità del principe
rimaneva integra tanto rapporto ai beni, che rapporto alla persona
del suddito che si fosse posto nella condizione predetta …e se talora
si dubitò e fu questione innanzi ai Tribunali sull'intenzione
13 dell'emigrato, sull'importanza e sulle conseguenze giuridiche dei
fatti e dei nuovi rapporti incontrati in estero dominio, ciò fu
sempre e puramente in relazione all'esercizio e godimento dei diritti
civili inerenti alla qualità di suddito, alla capacità attiva e
passiva del medesimo, cioè se in relazione a tali diritti dovesse,
o non, considerarsi a guisa di uno straniero, ma non mai se fosse o
non cessata la sudditanza di origine, se fosse o non divenuto uno
straniero, e sciolto conseguentemente da ogni vincolo sudditizio”.
Pertanto, interpretando l'art. 34 del Codice civile albertino del
1837 nel senso che il trasferimento all'estero con l'animo di non più ritornare determinava solo la perdita in capo al suddito del godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità, mantenendo invece intatto il rapporto di sudditanza, è possibile affermare che l'avo emigrato, diversamente da quanto argomentato sul punto dal
Ministero dell'Interno, non è mai divenuto cittadino straniero per effetto della norma menzionata e, di conseguenza, la sua esistenza in vita alla data del 1° gennaio 1866 ha comportato ipso iure l'acquisto da parte sua della cittadinanza italiana.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione trattandosi di interpretare ed applicare norme abrogate da 160 anni.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
14
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto dal
contro
Parte_1
l'ordinanza, n. cronol. 1590/2023, emessa all'esito del procedimento
R.G. n. 2300/2023 dal Tribunale di Genova
respinge l'appello e conferma l'ordinanza di primo grado.
Spese del grado di appello compensate
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, lì 5/03/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
15