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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Monti - Giudice rel.-
3) Dott.ssa Elisabetta Pagliarini - Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2197 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Allai, Parte_1 C.F._1 presso cui elettivamente domicilia, alla via Del Commercio n. 1, in San Giorgio Bigarello (MN)
RICORRENTE
E
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Denis De CP_1 C.F._2
Marchi, presso cui elettivamente domicilia, alla via Cesare Battisti n. 2/B, in Bovolone (VR)
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.03.2025 i procuratori delle parti hanno concluso congiuntamente nel seguente modo: “1. Scioglimento del matrimonio;
2. Affido esclusivo alla ricorrente dei minori, posto che allo stato i minori non hanno alcun rapporto con il padre;
3. Collocamento presso la madre;
4.
Assegnazione della casa coniugale sita in Villimpenta, via Bassa n. 117 a;
5. Incarico Parte_1 ai servizi sociali di organizzare incontri protetti padre-figli al fine di favorire un riavvicinamento dei minori al padre, con facoltà di liberalizzazione di detti incontri qualora gli stessi procedano positivamente;
6. Assegno di mantenimento dei figli a carico di pari ad euro 400 CP_1 mensili (200 per ciascun figlio), da corrispondersi a entro il giorno 15 di ogni mese e Parte_1 con rivalutazione annuale Istat, e con versamento da parte di e non da parte del CP_1 datore di lavoro;
7. Assegno unico al 50% tra le parti, con impegno di a firmare la CP_1 modulistica a tal fine necessaria;
8. Spese straordinarie al 50% come da Protocollo del tribunale di
Mantova del 28.05.2024; 9. Le parti danno atto che qualsiasi altra somma dovuta sino ad oggi è stata corrisposta;
10. Spese di lite compensate”
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti in data 4.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, premesso di aver contratto matrimonio civile in Parte_1
Villimpenta (MN) in data 16.01.2010 con , come risulta dagli estratti del Comune di CP_1
Villimpenta atto n. 1, Parte I, anno 2010, e che da tale matrimonio sono nati due figli, nata a Per_1
Pieve di Coriano (MN) il 1.05.2010 e nato a [...] il [...], con Per_2 sentenza n. 586/2021 pubbl. il 17/06/2021 nella causa RG n. 4460/2016, è stata pronunciata la separazione giudiziale, ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, con affidamento esclusivo dei figli minori alla madre e assegno di mantenimento per i figli a carico del padre, oltre a
50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, CP_1 chiedendo l'affidamento condiviso dei figli minori e opponendosi al quantum dell'assegno di mantenimento.
All'udienza del 25.03.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la sentenza di separazione passata in giudicato n. 586/2021 pubblicata il 17.06.2021, previa comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale in data 1.02.2017.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L.55/2015, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le stesse, poiché i patti non sono contrari a norme imperative e tengono conto del diritto di visita e al mantenimento della prole minorenne e non autosufficiente. Quanto all'affido esclusivo dei figli minorenni alla madre, non avendo gli stessi, allo stato, alcun rapporto o contatto con il padre, appare il regime di affido più adeguato.
Considerata l'opportunità di tentare di riavvicinare i minori alla figura paterna, può essere recepita altresì la richiesta relativa all'incarico ai servizi sociali di organizzare incontri protetti padre-figli al fine di favorire un riavvicinamento dei minori al padre, con facoltà di liberalizzazione di detti incontri qualora gli stessi procedano positivamente. A tal fine appare altresì opportuno prevedere l'apertura di un procedimento di vigilanza innanzi a questo Tribunale , in modo da consentire ai servizi sociali di relazionare al giudice tutelare in ordine all'andamento degli incontri.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
2. dispone l'affido esclusivo dei minori a posto che allo stato i minori non hanno Parte_1 alcun rapporto con il padre;
3. dispone il collocamento dei minori presso la madre;
4. assegna la casa coniugale sita in Villimpenta, via Bassa n. 117 a Parte_1
5. incarica ai servizi sociali, competenti per il comune di Villimpenta (MN) di organizzare incontri protetti padre-figli al fine di favorire un riavvicinamento dei minori al padre, con facoltà di liberalizzazione di detti incontri qualora gli stessi procedano positivamente;
relazionando al giudice tutelare, nel termine che questo indicherà in ordine all'andamento degli incontri;
6. pone a carico di l'onere di corrispondere un assegno di mantenimento in favore CP_1 dei figli pari ad € 400,00 mensili (200,00 per ciascun figlio), da corrispondersi a entro Parte_1 il giorno 15 di ogni mese e con rivalutazione annuale Istat e dà atto che il versamento verrà effettuato da parte di e non da parte del suo datore di lavoro;
CP_1
7. dà atto che l'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascuna delle parti, con impegno di a firmare la modulistica a tal fine necessaria;
CP_1
8. pone a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese straordinarie, come da
Protocollo del tribunale di Mantova del 28.05.2024;
9. dà atto che le parti rappresentano che qualsiasi altra somma dovuta sino ad oggi è stata corrisposta;
10. spese di lite compensate;
11. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villimpenta (MN) per l'iscrizione della presente sentenza ex art. 63 DPR 396/2000 e per le ulteriori annotazioni di rito;
12. manda alla cancelleria per la trasmissione alla cancelleria del giudice tutelare al fine dell'apertura della procedura di vigilanza e per la comunicazione ai servizi sociali di
Villimpenta.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 27.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Monti Dott. Giorgio Bertola