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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/04/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 282/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 20/01/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 282/2024 RGL, promossa da:
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. MARIO Parte_1 C.F._1
BENEDETTO
PARTE RICORRENTE
contro c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO FERRERO Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: mansione e jus variandi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - premesso di lavorare alle dipendenze di dal 25 novembre Parte_1 Controparte_1
2019 in forza di contratto a tempo parziale (15 ore) in qualità di operaio inquadrato al 2° livello del
CCNL Multiservizi e di essere stato adibito dal 10 dicembre 2021 all'appalto in essere presso l'ospedale di Ivrea – ha allegato che le mansioni pulizia a lui assegnate sono incompatibili con le limitazioni a lui riconosciute nella visita di idoneità del 17 ottobre 2022 e in quella del 6 febbraio
2023. Ha, quindi, chiesto che il giudice condannasse la ad assegnarlo a mansioni Controparte_1 compatibili con il suo stato di salute e a risarcirgli il danno quantificato in via equitativa in € 5.000.
2. si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto il contenuto della Controparte_1 pretesa e osservando come le mansioni di pulizia assegnate al ricorrente, oltre ad essere le più leggere disponibili, fossero del tutto in linea con le limitazioni del medico competente, così come facilmente evincibile dall'esame del DVR prodotto. Ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda.
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 282/2024
3. La domanda non può essere accolta.
4. In esito alla visita del 24 ottobre 2022 il ricorrente è stato ritenuto idoneo alle mansioni con le seguenti limitazioni: “evitare sollevamento gravi > 10 Kg. Evitare movimenti ripetutivi di torsione del busto”.
4.1 Il giudizio è stato confermato alla successiva visita del 6 febbraio 2023, in esito alla quale il ricorrente è stato ritenuto idoneo con le seguenti limitazioni: “non m.m.c. superiori a 10 Kg, non deve eseguire flessioni e torsioni ripetute del busto”.
4.2 Il ricorrente, dunque, al fine di provare che le proprie mansioni siano pregiudizievoli per il proprio stato di salute avrebbe dovuto allegare le precise attività lavorative ritenute incompatibili con le predette limitazioni. In giurisprudenza, infatti, è pacifica l'interpretazione dell'art. 2087 c.c. secondo quale il lavoratore – creditore dell'obbligo di sicurezza – deve “allegare e dimostrare
l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (Cass. 29909/2021; cfr. anche, ex multiis, Cass. n. 9209/2015 e Cass. n. 27364/2014).
4.3 Nel caso di specie, tuttavia, il ricorso è carente sul piano delle deduzioni. Il lavoratore, infatti, non descrive precisamente com'è articolata la propria giornata lavorativa e quali delle attività che è chiamato a svolgere sono incompatibili con le limitazioni accertate dal medico. Egli, infatti, si è limitato ad allegare che: “è addetto alle pulizie presso l'ospedale di Ivrea, presso cui la
[...]
ha un appalto, per cinque giorni lavorativi settimanali ed un orario part-time dalle ore CP_1
17,30 alle ore 20,30 per complessive 15 ore settimanali” (capo 1); “L'attività di addetto alle pulizie comporta l'uso dello spazzolone e del mocio nonché di scope, per pulire il pavimento e le altre superfici dei locali in cui si svolgono le pulizie. L'attività comporta inoltre lo svotamento dei cestini, il trasporto dei secchi con il materiale per la pulizie, dell'acqua e dei liquidi detergenti necessari per le pulizie” (capo 2), “L'uso corretto dello spazzolone, del mocio o della scopa, richiede torsioni del busto di natura ripetitiva e continua nonché delle braccia e delle spalle” (capo
3); “lo svolgimento dell'attività di pulizia comporta la necessità di trasportare l'attrezzatura necessaria dal locale deposito fino ai locali da pulire, e l'attrezzatura consiste in secchi con il materiale per la pulizie, l'acqua o i liquidi detergenti cosa che può necessitare il sollevamento di pesi di 10kg e oltre” (capo 4); “Le torsioni del busto e degli arti richieste dall'uso degli attrezzi necessari per la pulizia (spazzolone, mocio, o scopa) non sono compatibili con le limitazioni indicate nella certificazione di idoneità parziale prodotti in causa (da rammostrarsi al teste)(capo
5).
4.4 Ora: i capi 1 e 2 sono pacifici. Parte convenuta ha confermato che il ricorrente svolge le mansioni di pulizia di base precisando che questi “svuota i cestini di carta, plastica e
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 282/2024
indifferenziata”, “pulisce i bagni con panno e spugna”, “pulisce i pavimenti con scopa a secco”,
“lava i panni con moppino in microfibra” (capo 6 della memoria).
Il capo 3 è generico;
invero il ricorrente si limita a dire che c'è la possibilità che egli sia tenuto a sollevare pesi superiori a 10 Kg ma non allega che ciò effettivamente avvenga e soprattutto non vi è modo di sapere a cosa sia dovuto il superamento dei 10 kg (quanti litri trasporta dentro il secchio d'acqua? Quanto pesano gli strumenti di lavoro? Quanto detergenti porta con sé e quanto pesano le confezioni?).
Il capo 4, poi, è generico e valutativo. Il ricorrente, infatti, non spiega come debba essere utilizzata la strumentazione fornita e perché questo sia in contrasto con le prescrizioni mediche. La lacuna è ancora più grave se rapportata al fatto che la convenuta deduce che il moppino utilizzato prevede un movimento verticale e non orizzontale e, dunque, con interessamento delle braccia e non del busto.
4.5 In definitiva, in mancanza di una precisa allegazione in ordine alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, l'istruttoria orale non può trovare ingresso. Inoltre non potrebbe trovare ingresso neanche una CTU;
da un lato, infatti, la stessa è esplorativa e dall'altro, non essendo possibile ricostruire le mansioni del ricorrente a mezzo testimoni il CTU non avrebbe alcunchè su cui compiere le proprie valutazioni.
5. Per tutto quanto su esposto il ricorso va rigettato. Infatti, non essendovi prova che le mansioni espletate siano incompatibili con lo stato di salute del ricorrente, anche la domanda risarcitoria non può che essere rigettata posto che non può esservi un risarcimento senza un comportamento antigiuridico.
6. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti in ragione delle difficoltà che il lavoratore, affetto da invalidità (sebbene non rilevante ai fini del presente giudizio), incontra nell'effettuare valutazione di tipo tecnico in ordine alla compatibilità delle mansioni con il proprio stato di salute.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Rigetta il ricorso
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 20/01/2025
Il giudice
Magda D'Amelio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 20/01/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 282/2024 RGL, promossa da:
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. MARIO Parte_1 C.F._1
BENEDETTO
PARTE RICORRENTE
contro c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO FERRERO Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: mansione e jus variandi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - premesso di lavorare alle dipendenze di dal 25 novembre Parte_1 Controparte_1
2019 in forza di contratto a tempo parziale (15 ore) in qualità di operaio inquadrato al 2° livello del
CCNL Multiservizi e di essere stato adibito dal 10 dicembre 2021 all'appalto in essere presso l'ospedale di Ivrea – ha allegato che le mansioni pulizia a lui assegnate sono incompatibili con le limitazioni a lui riconosciute nella visita di idoneità del 17 ottobre 2022 e in quella del 6 febbraio
2023. Ha, quindi, chiesto che il giudice condannasse la ad assegnarlo a mansioni Controparte_1 compatibili con il suo stato di salute e a risarcirgli il danno quantificato in via equitativa in € 5.000.
2. si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto il contenuto della Controparte_1 pretesa e osservando come le mansioni di pulizia assegnate al ricorrente, oltre ad essere le più leggere disponibili, fossero del tutto in linea con le limitazioni del medico competente, così come facilmente evincibile dall'esame del DVR prodotto. Ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda.
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 282/2024
3. La domanda non può essere accolta.
4. In esito alla visita del 24 ottobre 2022 il ricorrente è stato ritenuto idoneo alle mansioni con le seguenti limitazioni: “evitare sollevamento gravi > 10 Kg. Evitare movimenti ripetutivi di torsione del busto”.
4.1 Il giudizio è stato confermato alla successiva visita del 6 febbraio 2023, in esito alla quale il ricorrente è stato ritenuto idoneo con le seguenti limitazioni: “non m.m.c. superiori a 10 Kg, non deve eseguire flessioni e torsioni ripetute del busto”.
4.2 Il ricorrente, dunque, al fine di provare che le proprie mansioni siano pregiudizievoli per il proprio stato di salute avrebbe dovuto allegare le precise attività lavorative ritenute incompatibili con le predette limitazioni. In giurisprudenza, infatti, è pacifica l'interpretazione dell'art. 2087 c.c. secondo quale il lavoratore – creditore dell'obbligo di sicurezza – deve “allegare e dimostrare
l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (Cass. 29909/2021; cfr. anche, ex multiis, Cass. n. 9209/2015 e Cass. n. 27364/2014).
4.3 Nel caso di specie, tuttavia, il ricorso è carente sul piano delle deduzioni. Il lavoratore, infatti, non descrive precisamente com'è articolata la propria giornata lavorativa e quali delle attività che è chiamato a svolgere sono incompatibili con le limitazioni accertate dal medico. Egli, infatti, si è limitato ad allegare che: “è addetto alle pulizie presso l'ospedale di Ivrea, presso cui la
[...]
ha un appalto, per cinque giorni lavorativi settimanali ed un orario part-time dalle ore CP_1
17,30 alle ore 20,30 per complessive 15 ore settimanali” (capo 1); “L'attività di addetto alle pulizie comporta l'uso dello spazzolone e del mocio nonché di scope, per pulire il pavimento e le altre superfici dei locali in cui si svolgono le pulizie. L'attività comporta inoltre lo svotamento dei cestini, il trasporto dei secchi con il materiale per la pulizie, dell'acqua e dei liquidi detergenti necessari per le pulizie” (capo 2), “L'uso corretto dello spazzolone, del mocio o della scopa, richiede torsioni del busto di natura ripetitiva e continua nonché delle braccia e delle spalle” (capo
3); “lo svolgimento dell'attività di pulizia comporta la necessità di trasportare l'attrezzatura necessaria dal locale deposito fino ai locali da pulire, e l'attrezzatura consiste in secchi con il materiale per la pulizie, l'acqua o i liquidi detergenti cosa che può necessitare il sollevamento di pesi di 10kg e oltre” (capo 4); “Le torsioni del busto e degli arti richieste dall'uso degli attrezzi necessari per la pulizia (spazzolone, mocio, o scopa) non sono compatibili con le limitazioni indicate nella certificazione di idoneità parziale prodotti in causa (da rammostrarsi al teste)(capo
5).
4.4 Ora: i capi 1 e 2 sono pacifici. Parte convenuta ha confermato che il ricorrente svolge le mansioni di pulizia di base precisando che questi “svuota i cestini di carta, plastica e
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 282/2024
indifferenziata”, “pulisce i bagni con panno e spugna”, “pulisce i pavimenti con scopa a secco”,
“lava i panni con moppino in microfibra” (capo 6 della memoria).
Il capo 3 è generico;
invero il ricorrente si limita a dire che c'è la possibilità che egli sia tenuto a sollevare pesi superiori a 10 Kg ma non allega che ciò effettivamente avvenga e soprattutto non vi è modo di sapere a cosa sia dovuto il superamento dei 10 kg (quanti litri trasporta dentro il secchio d'acqua? Quanto pesano gli strumenti di lavoro? Quanto detergenti porta con sé e quanto pesano le confezioni?).
Il capo 4, poi, è generico e valutativo. Il ricorrente, infatti, non spiega come debba essere utilizzata la strumentazione fornita e perché questo sia in contrasto con le prescrizioni mediche. La lacuna è ancora più grave se rapportata al fatto che la convenuta deduce che il moppino utilizzato prevede un movimento verticale e non orizzontale e, dunque, con interessamento delle braccia e non del busto.
4.5 In definitiva, in mancanza di una precisa allegazione in ordine alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, l'istruttoria orale non può trovare ingresso. Inoltre non potrebbe trovare ingresso neanche una CTU;
da un lato, infatti, la stessa è esplorativa e dall'altro, non essendo possibile ricostruire le mansioni del ricorrente a mezzo testimoni il CTU non avrebbe alcunchè su cui compiere le proprie valutazioni.
5. Per tutto quanto su esposto il ricorso va rigettato. Infatti, non essendovi prova che le mansioni espletate siano incompatibili con lo stato di salute del ricorrente, anche la domanda risarcitoria non può che essere rigettata posto che non può esservi un risarcimento senza un comportamento antigiuridico.
6. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti in ragione delle difficoltà che il lavoratore, affetto da invalidità (sebbene non rilevante ai fini del presente giudizio), incontra nell'effettuare valutazione di tipo tecnico in ordine alla compatibilità delle mansioni con il proprio stato di salute.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Rigetta il ricorso
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 20/01/2025
Il giudice
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