Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/05/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 629/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, nelle persone delle sig.re magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 629/2025, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
- Ricorrente entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.ta Olga Fischetti
(c.f. ) in Pioltello (MI), alla via Dante n. 35; C.F._3
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt.
70 e 71 c.p.c.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.03.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) “Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori e gli stessi provvederanno Persona_1 all'educazione ed all'istruzione attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del minore pagina 1 di 4
d'AD ((LO) alla via Primo Maggio n.6/C dove avrà anche la residenza anagrafica
3) La casa familiare, di proprietà della zia della Sig.ra e concessa in usufrutto Parte_1 alla stessa, sita a Cervignano d'AD (LO) alla via Primo Maggio n.6/C sarà assegnata alla
Sig.ra Parte_1
4) Il Sig. verserà il 5 di ogni mese alla Sig.ra € 400,00 a titolo Controparte_1 Parte_1
di contributo al mantenimento del figlio a decorrere dal mese di Marzo 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
5) Il Sig. terrà con sé il figlio il mercoledì dalle ore 17,30 e lo riporterà alla Controparte_1 madre il giovedì dopo che sarà andato a prendere all'asilo; terrà, altresì, il figlio due Per_1
weekend al mese dal venerdì alle 17,30 alla domenica alle 18,00; trascorrerà con i Per_1
genitori, alternativamente di anno in anno, le ferie di Natale dal 22 Dicembre dalle ore 9,00 fino al 31 Dicembre alle ore 17,00; passerà 3 giorni delle ferie pasquali con il padre da Per_1
concordarsi di anno in anno. Il padre passerà 2 settimane con il figlio durante le ferie estive da concordare ogni anno entro giugno;
nel 2025 esattamente dal 4 al 17 agosto
6) L'auto Ford Puma TG: GC053HH sarà assegnata al Sig. che ne avrà la piena Controparte_1
disponibilità
7) I Sigg.ri e sosterranno al 50% ognuno le spese extra Parte_1 Controparte_1 assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta pagina 2 di 4 dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.”.
Le parti hanno chiesto di comparire personalmente innanzi alla Giudice, la quale ha fissato udienza il 07.05.2025.
Posticipata la predetta udienza in data 20.05.2025, le parti hanno chiesto di sostituirla con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis. 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma I c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 3 di 4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età del minore (di anni 3).
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla spese di procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, ha così deciso:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Cervignano D'AD (LO) in data 11.06.2022, trascritto nei Registri di
Stato Civile del predetto Comune con atto n. 2, parte I, anno 2022;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese di lite;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cervignano D'AD (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 27.05.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4