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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29506/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29506/2022 promossa da:
IL S.R.L. (C.F. 08731740018) con il patrocinio dell'avv. ROMEO FRANCESCO
MARIA e con elezione di domicilio in VIA DELLE ALPI, 3 10138 TORINO presso l'avvocato suddetto
Opponente contro
PRAHA GLOBAL CONSULTANCY S.R.O. (C.F. 27393437), con il patrocinio dell'avv. NOBILI
ANDREA e con elezione di domicilio in VIA FIESCHI, 10/11 16121 GENOVA presso lo studio dell'avvocato suddetto
Opposto
CONCLUSIONI
L'opponente ha concluso come da atto di citazione in opposizione.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, su ricorso proposto da PRAHA GLOBAL CONSULTANCY S.R.O., ha emesso in data 16.06.2022 decreto ingiuntivo n. 10073/2022 nei confronti di IL S.R.L. per il pagamento di € 854.000,00 a titolo di compenso per il mandato con rappresentanza sottoscritto in data 15.04.2019 finalizzato alla ricerca di un soggetto interessato all'acquisizione dell'operazione economica e commerciale volta alla realizzazione della RSA “I GIARDINI
DELL'AIRONE” .
Ha proposto opposizione IL chiedendo:
“In via preliminare e nel merito
Previo disconoscimento della firma apposta sul contratto datato 15/04/2019 (doc. 1 decreto ingiuntivo n. 10073/22 rg 20604/22) e per tutti gli altri motivi sopra indicati, dichiarare nullo/illegittimo il decreto ingiuntivo n. 10073/22 (rg 20604/22) e per l'effetto revocarlo.”
Si è costituita PRAHA GLOBAL CONSULTANCY chiedendo:
“In via principale
- Munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto di efficacia provvisoriamente esecutiva;
- Rigettare l'opposizione formulata dall'Attrice/Opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto;
- Occorrendo, condannare comunque IL S.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di PRAHA GLOBAL CONSULTANCY S.R.O. della somma di euro 700.0000,00 oltre IVA al 22% e/o della diversa somma risultante di giustizia, oltre interessi, avendo quest'ultima eseguito correttamente il contratto di mandato.
In subordine, salvo gravame
Dichiarare e dare atto della sussistenza di responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e segg. c.c. nonché ex art. 1716 c.c. in capo a IL S.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t. per tutte le ragioni di cui alla superiore narrativa, condannando la stessa la pagamento in favore di
PRAHA GLOBAL CONSULTANCY S.R.O. in persona del suo legale rappresentante p.t., della somma di euro 500.000,00 oltre IVA, a titolo di risarcimento del danno, salva diversa quantificazione che dovesse risultare in corso di causa.
pagina 2 di 7 Con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. ha introdotto la seguente nuova domanda : In denegato subordine, salvo gravame dichiarare e dare atto che IL S.r.l. si è arricchita senza causa ai danni di PRAHA GLOBAL CONSULTANCY S.R.O e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'indennizzo previsto all'art. 2041 c.c. nella misura di euro 140.300,00, oltre il valore delle prestazioni professionali salva diversa quantificazione che dovesse risultare in corso di causa.
In via istruttoria ha chiesto “ per mera cautela difensiva in considerazione delle esposte difese, la verificazione della scrittura privata di cui è stata disconosciuta la sottoscrizione (prod. n. 1 del fascicolo del Monitorio).”
Rigettata l'istanza diretta alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini per le memorie ex art. 183 co 6 n. 1, 2, 3 c.p.c., respinte tutte le richieste istruttorie, all'udienza del 17.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La società IL s.r.l. si è opposta al decreto ingiuntivo affermando di aver conferito l'incarico di mediazione a un soggetto diverso dalla società opposta, ossia la società ON
AC S.A.R.L., con contratto sottoscritto in data 03.08.2018 e che tale società ha reperito il cliente-acquirente, società EA s.p.a., mettendola in contatto con la società opponente, ed ha svolto tutte le attività economiche e commerciali contrattualizzate per la realizzazione della RSA
“ RD dell'AI “, maturando il diritto al relativo compenso, regolarmente corrisposto dall'opponente.
Ha negato di avere mai incaricato la società opposta con il contratto di mandato con rappresentanza del 15.4.2019 azionato in giudizio ed ha disconosciuto la firma del geometra
RT IN in calce a tale contratto, negando altresì che la società opposta avesse svolto alcuna attività inerente all'operazione volta a realizzare la RSA “I GIARDINI DELL'AIRONE”.
La società convenuta ha resistito sostenendo che il contratto azionato in giudizio venne negoziato e redatto dall'Avv. Pedrazzoli presso la sede di IL, fu sottoscritto prima dal proprio amministratore e poi dal sig. IN che lo fece recapitare all'Avv. Pedrazzoli tramite un proprio incaricato. Parimenti ha affermato di avere dato esecuzione all'incarico, informando il mandante ( nella persona del IN ) dei dettagli dell'operazione e delle questioni sia tecniche pagina 3 di 7 sia burocratiche che economiche ed individuando il potenziale investitore nella società EA
s.p.a. , così da maturare il diritto al compenso.
Quanto al disconoscimento della firma, ha eccepito che tale disconoscimento sarebbe inammissibile e privo di effetto, in quanto effettuato con riferimento alla firma di uno solo ( il
IN ) dei tre soggetti muniti del potere di rappresentanza della società , così da non gravare
PRAHA dell'onere di presentare istanza di verificazione, dovendosi ritenere il contratto a tutti gli effetti una scrittura privata riconosciuta.
Infine ha allegato che, ove ritenuto valido il contratto di mandato intercorso tra la
IL e la ON, ciò sarebbe fonte di responsabilità precontrattuale in capo all'opponente da contratto valido ma svantaggioso: se l'odierna opposta avesse saputo dell'esistenza di un altro contratto avente il medesimo oggetto avrebbe concluso il proprio a condizioni diverse. Ha quantificato il danno da responsabilità precontrattuale nella somma di euro 500.000 oltre IVA.
Con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. ha proposto una nuova domanda diretta ad ottenere l'indennizzo da arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. per avere la società opponente fruito delle prestazioni rese in suo favore della società opposta, ottenendo in risparmio di spesa sul contratto stipulato con ON RL , quantificato in euro 115.000,00 corrispondente alla differenza tra quanto pagato dall'opponente a tale società ( euro 585.000,00 ) ed il compenso previsto nel contratto ( euro 700.000,00 ) oltre al valore delle prestazioni professionali.
Ciò premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
La società opposta ha allegato di essere creditrice della somma di euro 700.000 oltre IVA a titolo di compensi ed ha fondato la propria pretesa creditoria sul contratto di mandato con rappresentanza stipulato tra le parti in data 15.4.2019 ( doc. 1 del fascicolo monitorio )
La società opponente ha tempestivamente disconosciuto la firma del sig. IN apposta in calce al contratto.
Ha contestato la società opposta che, essendo la società amministrata da un consiglio di amministrazione di tre membri ed avendo ciascuno di essi il potere di impegnare la società con firma disgiunta ( cfr visura storica della società opponente sub. doc. 8 di parte opposta ), il disconoscimento della firma avrebbe dovuto avere ad oggetto quella di tutti i membri del CDA e non quella del solo IN.
pagina 4 di 7 La contestazione è infondata. Infatti nel contratto del 15.04.2019 si legge che la società
IL s.r.l. agisce “ in persona del Legale Rappresentante Amministratore Delegato signor
IN RT “ , dunque la persona che sottoscrive il contratto è necessariamente quest'ultimo, per quanto il suo nome non sia riportato in corrispondenza della sottoscrizione che reca unicamente il timbro della società. Inoltre la stessa società opposta sostiene nei propri atti difensivi che sia stato il IN a sottoscrivere il contratto nel testo predisposto dall'avv. Antonio
Pedrazzoli, sottoscritto presso lo studio del legale dall'amministratore della società convenuta e poi inviato al IN per la firma ( cfr p. 2 della comparsa di risposta “ .. il giorno 29.3.2019 inviò poi l'atto firmato al sig. IN , amministratore di IL, affinchè sottoscrivesse anch'egli l'accordo” cfr doc. 1 e 2 prodotti con la comparsa di risposta ) ed ha chiesto di provare la circostanza per testi ( cfr cap. 3 e 4 della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. ).
Dunque, essendo certo che la persona che ha sottoscritto il contratto per conto della società opponente è il signor IN, la società opponente non aveva l'onere di disconoscere la firma degli altri due membri del CDA della società ed il disconoscimento della firma di quest'ultimo, in assenza di verificazione rende il documento non utilizzabile.
Va precisato che la società opposta, che con la comparsa di risposta aveva proposto “ per mera cautela difensiva “ istanza di verificazione del contratto del 15.4.2019, reiterata con la memoria ex art 183 VI comma n. 2 c.p.c., ma non ha depositato l'originale del documento disconosciuto né ha indicato le scritture di comparazione, come previsto dall'art. 216 c.p.c., con conseguente inammissibilità della verificazione.
Del resto un confronto tra la firma del IN apposta in calce alla procura alle liti e quella presente sul contratto disconosciuto dimostra la completa difformità delle due firme e la sicura non riferibilità al IN della firma apposta sul contratto disconosciuto. Viceversa la firma apposta dal IN in calce al contratto stipulato tra la società opponente e la società ON del 3.8.2018, unico contratto che in tesi dell'opponente è stato stipulato dalla società
IL s.r.l. , è identica a quella presente sulla procura alla liti ( cfr doc. 1 opponente ).
I due contratti, quello stipulato il 3.8.2018 e quello del 15.4.2019 disconosciuto sono identici quanto alle prestazioni conferite dalla società opponente alla società mandataria e quanto al compenso pattuito.
L'opponente ha dato prova di avere adempiuto al contratto stipulato con la società ON s.r.l. con la produzione delle fatture e dei relativi ordini di pagamento a saldo dell'attività svolta dalla pagina 5 di 7 società ON AC per “ricerca cliente/acquirente per operazione economica denominata “I GIARDINI DELL'AIRONE” (doc. 5 opponente).
Viceversa nessuna prova ha offerto l'opposta di avere reso le prestazioni oggetto del contratto disconosciuto, essendo il compendio probatorio prodotto da parte opposta del tutto inidoneo a dimostrare lo svolgimento di attività diretta a individuare un soggetto disposto ad acquisire l'operazione economica volta alla realizzazione della RSA “I GIARDINI DELL'AIRONE”.
Le uniche comunicazioni apparentemente provenienti dal sig. IN sono anteriori alla stipulazione del contratto disconosciuto e risalgono al 2017 e 2018 ed in esse non mai viene fatta menzione del progetto “I RD dell'AI” bensì l'oggetto di tali comunicazioni è l'“RSA
Bertolla” dunque non sono riferibili al contratto del 2019 ( cfr doc. 4,5 e 6 ).
I documenti 9, 10, 11 e 12, prodotti da parte convenuta con la terza memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. , sono diretti a dimostrare che la società EA Italia s.p.a. aveva avuto in data anteriore alla stipulazione del contratto disconosciuto rapporti con la società opposta, sono dunque irrilevanti, in quanto non coinvolgono la società opponente e comunque non riguardano il progetto “ RD dell'AI “ oggetto del contratto di cui è causa.
La stessa ORPEA, a fronte della richiesta della società opposta di non procedere al pagamento di compensi in relazione all'operazione “ RD dell'AI “ in favore dell'opponente ( cfr sub. doc. 6 di parte opponente lettera in data 2.3.2023 ) , ha negato che fosse mai intercorso alcun rapporto con la società opposta ( cfr lettera del 21.3.2023 sub. doc. 7 di parte opponente )
Concludendo, non risultando provato il conferimento di mandato alla società opposta, né essendovi prova dell'esecuzione da parte della stessa delle prestazioni contrattuali, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, risultando infondata la pretesa creditoria.
In via riconvenzionale la società opposta ha proposto, con la comparsa di risposta, domanda diretta al risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e, con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., domanda diretta ad ottenere l'indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
La domanda introdotta con la comparsa di risposta, per quanto non qualificabile quale reconventio reconventionis, non trovando la sua origine nella domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente, è ammissibile avendo ad oggetto la medesima vicenda sostanziale che fonda la pretesa azionata in via monitoria ( Cass. massima n. 26727/2024 pronunciata il
15.10.2024 “ Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino
pagina 6 di 7 fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (Nella specie la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337 c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria), viceversa non è ammissibile quella introdotta con la memoria ex art 183 VI comma n. 1 , non avendo l'opponente introdotto domande o eccezioni nuove che giustifichino l'introduzione di tale nuova domanda.
La domanda va respinta, avendo la società opposta reclamato un danno differenziale, fondato sull'assunto che, se fosse stata a conoscenza della precedente stipulazione del contratto del
3.8.2018 tra la società opponente e la società ON Monaco RL, avrebbe stipulato il contratto del 15.4.2019 con la società opponente a condizioni diverse, contratto di cui tuttavia non è stata provata l'avvenuta stipulazione.
In ragione della soccombenza (art. 91 c.p.c.), vanno poste a carico dell'opposta le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa (€ 520.001 - € 1.000.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 10073/2022, emesso dal Tribunale di Milano il 16.06.2022;
- respinge tutte le domande proposte dalla società opposta;
- condanna la società opposta PRAHA GLOBAL CONSULTANCY S.R.O. a rifondere alla società opponente le spese del giudizio che liquida in euro 29.193 per compensi ed euro 843,00 per spese, oltre il rimborso forfetario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA.
Milano, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29506/2022 promossa da:
IL S.R.L. (C.F. 08731740018) con il patrocinio dell'avv. ROMEO FRANCESCO
MARIA e con elezione di domicilio in VIA DELLE ALPI, 3 10138 TORINO presso l'avvocato suddetto
Opponente contro
PRAHA GLOBAL CONSULTANCY S.R.O. (C.F. 27393437), con il patrocinio dell'avv. NOBILI
ANDREA e con elezione di domicilio in VIA FIESCHI, 10/11 16121 GENOVA presso lo studio dell'avvocato suddetto
Opposto
CONCLUSIONI
L'opponente ha concluso come da atto di citazione in opposizione.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, su ricorso proposto da PRAHA GLOBAL CONSULTANCY S.R.O., ha emesso in data 16.06.2022 decreto ingiuntivo n. 10073/2022 nei confronti di IL S.R.L. per il pagamento di € 854.000,00 a titolo di compenso per il mandato con rappresentanza sottoscritto in data 15.04.2019 finalizzato alla ricerca di un soggetto interessato all'acquisizione dell'operazione economica e commerciale volta alla realizzazione della RSA “I GIARDINI
DELL'AIRONE” .
Ha proposto opposizione IL chiedendo:
“In via preliminare e nel merito
Previo disconoscimento della firma apposta sul contratto datato 15/04/2019 (doc. 1 decreto ingiuntivo n. 10073/22 rg 20604/22) e per tutti gli altri motivi sopra indicati, dichiarare nullo/illegittimo il decreto ingiuntivo n. 10073/22 (rg 20604/22) e per l'effetto revocarlo.”
Si è costituita PRAHA GLOBAL CONSULTANCY chiedendo:
“In via principale
- Munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto di efficacia provvisoriamente esecutiva;
- Rigettare l'opposizione formulata dall'Attrice/Opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto;
- Occorrendo, condannare comunque IL S.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di PRAHA GLOBAL CONSULTANCY S.R.O. della somma di euro 700.0000,00 oltre IVA al 22% e/o della diversa somma risultante di giustizia, oltre interessi, avendo quest'ultima eseguito correttamente il contratto di mandato.
In subordine, salvo gravame
Dichiarare e dare atto della sussistenza di responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e segg. c.c. nonché ex art. 1716 c.c. in capo a IL S.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t. per tutte le ragioni di cui alla superiore narrativa, condannando la stessa la pagamento in favore di
PRAHA GLOBAL CONSULTANCY S.R.O. in persona del suo legale rappresentante p.t., della somma di euro 500.000,00 oltre IVA, a titolo di risarcimento del danno, salva diversa quantificazione che dovesse risultare in corso di causa.
pagina 2 di 7 Con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. ha introdotto la seguente nuova domanda : In denegato subordine, salvo gravame dichiarare e dare atto che IL S.r.l. si è arricchita senza causa ai danni di PRAHA GLOBAL CONSULTANCY S.R.O e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'indennizzo previsto all'art. 2041 c.c. nella misura di euro 140.300,00, oltre il valore delle prestazioni professionali salva diversa quantificazione che dovesse risultare in corso di causa.
In via istruttoria ha chiesto “ per mera cautela difensiva in considerazione delle esposte difese, la verificazione della scrittura privata di cui è stata disconosciuta la sottoscrizione (prod. n. 1 del fascicolo del Monitorio).”
Rigettata l'istanza diretta alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini per le memorie ex art. 183 co 6 n. 1, 2, 3 c.p.c., respinte tutte le richieste istruttorie, all'udienza del 17.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La società IL s.r.l. si è opposta al decreto ingiuntivo affermando di aver conferito l'incarico di mediazione a un soggetto diverso dalla società opposta, ossia la società ON
AC S.A.R.L., con contratto sottoscritto in data 03.08.2018 e che tale società ha reperito il cliente-acquirente, società EA s.p.a., mettendola in contatto con la società opponente, ed ha svolto tutte le attività economiche e commerciali contrattualizzate per la realizzazione della RSA
“ RD dell'AI “, maturando il diritto al relativo compenso, regolarmente corrisposto dall'opponente.
Ha negato di avere mai incaricato la società opposta con il contratto di mandato con rappresentanza del 15.4.2019 azionato in giudizio ed ha disconosciuto la firma del geometra
RT IN in calce a tale contratto, negando altresì che la società opposta avesse svolto alcuna attività inerente all'operazione volta a realizzare la RSA “I GIARDINI DELL'AIRONE”.
La società convenuta ha resistito sostenendo che il contratto azionato in giudizio venne negoziato e redatto dall'Avv. Pedrazzoli presso la sede di IL, fu sottoscritto prima dal proprio amministratore e poi dal sig. IN che lo fece recapitare all'Avv. Pedrazzoli tramite un proprio incaricato. Parimenti ha affermato di avere dato esecuzione all'incarico, informando il mandante ( nella persona del IN ) dei dettagli dell'operazione e delle questioni sia tecniche pagina 3 di 7 sia burocratiche che economiche ed individuando il potenziale investitore nella società EA
s.p.a. , così da maturare il diritto al compenso.
Quanto al disconoscimento della firma, ha eccepito che tale disconoscimento sarebbe inammissibile e privo di effetto, in quanto effettuato con riferimento alla firma di uno solo ( il
IN ) dei tre soggetti muniti del potere di rappresentanza della società , così da non gravare
PRAHA dell'onere di presentare istanza di verificazione, dovendosi ritenere il contratto a tutti gli effetti una scrittura privata riconosciuta.
Infine ha allegato che, ove ritenuto valido il contratto di mandato intercorso tra la
IL e la ON, ciò sarebbe fonte di responsabilità precontrattuale in capo all'opponente da contratto valido ma svantaggioso: se l'odierna opposta avesse saputo dell'esistenza di un altro contratto avente il medesimo oggetto avrebbe concluso il proprio a condizioni diverse. Ha quantificato il danno da responsabilità precontrattuale nella somma di euro 500.000 oltre IVA.
Con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. ha proposto una nuova domanda diretta ad ottenere l'indennizzo da arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. per avere la società opponente fruito delle prestazioni rese in suo favore della società opposta, ottenendo in risparmio di spesa sul contratto stipulato con ON RL , quantificato in euro 115.000,00 corrispondente alla differenza tra quanto pagato dall'opponente a tale società ( euro 585.000,00 ) ed il compenso previsto nel contratto ( euro 700.000,00 ) oltre al valore delle prestazioni professionali.
Ciò premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
La società opposta ha allegato di essere creditrice della somma di euro 700.000 oltre IVA a titolo di compensi ed ha fondato la propria pretesa creditoria sul contratto di mandato con rappresentanza stipulato tra le parti in data 15.4.2019 ( doc. 1 del fascicolo monitorio )
La società opponente ha tempestivamente disconosciuto la firma del sig. IN apposta in calce al contratto.
Ha contestato la società opposta che, essendo la società amministrata da un consiglio di amministrazione di tre membri ed avendo ciascuno di essi il potere di impegnare la società con firma disgiunta ( cfr visura storica della società opponente sub. doc. 8 di parte opposta ), il disconoscimento della firma avrebbe dovuto avere ad oggetto quella di tutti i membri del CDA e non quella del solo IN.
pagina 4 di 7 La contestazione è infondata. Infatti nel contratto del 15.04.2019 si legge che la società
IL s.r.l. agisce “ in persona del Legale Rappresentante Amministratore Delegato signor
IN RT “ , dunque la persona che sottoscrive il contratto è necessariamente quest'ultimo, per quanto il suo nome non sia riportato in corrispondenza della sottoscrizione che reca unicamente il timbro della società. Inoltre la stessa società opposta sostiene nei propri atti difensivi che sia stato il IN a sottoscrivere il contratto nel testo predisposto dall'avv. Antonio
Pedrazzoli, sottoscritto presso lo studio del legale dall'amministratore della società convenuta e poi inviato al IN per la firma ( cfr p. 2 della comparsa di risposta “ .. il giorno 29.3.2019 inviò poi l'atto firmato al sig. IN , amministratore di IL, affinchè sottoscrivesse anch'egli l'accordo” cfr doc. 1 e 2 prodotti con la comparsa di risposta ) ed ha chiesto di provare la circostanza per testi ( cfr cap. 3 e 4 della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. ).
Dunque, essendo certo che la persona che ha sottoscritto il contratto per conto della società opponente è il signor IN, la società opponente non aveva l'onere di disconoscere la firma degli altri due membri del CDA della società ed il disconoscimento della firma di quest'ultimo, in assenza di verificazione rende il documento non utilizzabile.
Va precisato che la società opposta, che con la comparsa di risposta aveva proposto “ per mera cautela difensiva “ istanza di verificazione del contratto del 15.4.2019, reiterata con la memoria ex art 183 VI comma n. 2 c.p.c., ma non ha depositato l'originale del documento disconosciuto né ha indicato le scritture di comparazione, come previsto dall'art. 216 c.p.c., con conseguente inammissibilità della verificazione.
Del resto un confronto tra la firma del IN apposta in calce alla procura alle liti e quella presente sul contratto disconosciuto dimostra la completa difformità delle due firme e la sicura non riferibilità al IN della firma apposta sul contratto disconosciuto. Viceversa la firma apposta dal IN in calce al contratto stipulato tra la società opponente e la società ON del 3.8.2018, unico contratto che in tesi dell'opponente è stato stipulato dalla società
IL s.r.l. , è identica a quella presente sulla procura alla liti ( cfr doc. 1 opponente ).
I due contratti, quello stipulato il 3.8.2018 e quello del 15.4.2019 disconosciuto sono identici quanto alle prestazioni conferite dalla società opponente alla società mandataria e quanto al compenso pattuito.
L'opponente ha dato prova di avere adempiuto al contratto stipulato con la società ON s.r.l. con la produzione delle fatture e dei relativi ordini di pagamento a saldo dell'attività svolta dalla pagina 5 di 7 società ON AC per “ricerca cliente/acquirente per operazione economica denominata “I GIARDINI DELL'AIRONE” (doc. 5 opponente).
Viceversa nessuna prova ha offerto l'opposta di avere reso le prestazioni oggetto del contratto disconosciuto, essendo il compendio probatorio prodotto da parte opposta del tutto inidoneo a dimostrare lo svolgimento di attività diretta a individuare un soggetto disposto ad acquisire l'operazione economica volta alla realizzazione della RSA “I GIARDINI DELL'AIRONE”.
Le uniche comunicazioni apparentemente provenienti dal sig. IN sono anteriori alla stipulazione del contratto disconosciuto e risalgono al 2017 e 2018 ed in esse non mai viene fatta menzione del progetto “I RD dell'AI” bensì l'oggetto di tali comunicazioni è l'“RSA
Bertolla” dunque non sono riferibili al contratto del 2019 ( cfr doc. 4,5 e 6 ).
I documenti 9, 10, 11 e 12, prodotti da parte convenuta con la terza memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. , sono diretti a dimostrare che la società EA Italia s.p.a. aveva avuto in data anteriore alla stipulazione del contratto disconosciuto rapporti con la società opposta, sono dunque irrilevanti, in quanto non coinvolgono la società opponente e comunque non riguardano il progetto “ RD dell'AI “ oggetto del contratto di cui è causa.
La stessa ORPEA, a fronte della richiesta della società opposta di non procedere al pagamento di compensi in relazione all'operazione “ RD dell'AI “ in favore dell'opponente ( cfr sub. doc. 6 di parte opponente lettera in data 2.3.2023 ) , ha negato che fosse mai intercorso alcun rapporto con la società opposta ( cfr lettera del 21.3.2023 sub. doc. 7 di parte opponente )
Concludendo, non risultando provato il conferimento di mandato alla società opposta, né essendovi prova dell'esecuzione da parte della stessa delle prestazioni contrattuali, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, risultando infondata la pretesa creditoria.
In via riconvenzionale la società opposta ha proposto, con la comparsa di risposta, domanda diretta al risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e, con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., domanda diretta ad ottenere l'indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
La domanda introdotta con la comparsa di risposta, per quanto non qualificabile quale reconventio reconventionis, non trovando la sua origine nella domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente, è ammissibile avendo ad oggetto la medesima vicenda sostanziale che fonda la pretesa azionata in via monitoria ( Cass. massima n. 26727/2024 pronunciata il
15.10.2024 “ Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino
pagina 6 di 7 fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (Nella specie la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337 c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria), viceversa non è ammissibile quella introdotta con la memoria ex art 183 VI comma n. 1 , non avendo l'opponente introdotto domande o eccezioni nuove che giustifichino l'introduzione di tale nuova domanda.
La domanda va respinta, avendo la società opposta reclamato un danno differenziale, fondato sull'assunto che, se fosse stata a conoscenza della precedente stipulazione del contratto del
3.8.2018 tra la società opponente e la società ON Monaco RL, avrebbe stipulato il contratto del 15.4.2019 con la società opponente a condizioni diverse, contratto di cui tuttavia non è stata provata l'avvenuta stipulazione.
In ragione della soccombenza (art. 91 c.p.c.), vanno poste a carico dell'opposta le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa (€ 520.001 - € 1.000.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 10073/2022, emesso dal Tribunale di Milano il 16.06.2022;
- respinge tutte le domande proposte dalla società opposta;
- condanna la società opposta PRAHA GLOBAL CONSULTANCY S.R.O. a rifondere alla società opponente le spese del giudizio che liquida in euro 29.193 per compensi ed euro 843,00 per spese, oltre il rimborso forfetario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA.
Milano, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
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