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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/06/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente dott.ssa Costanza Comunale Giudice relatore dott.ssa Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2245 / 2024 promossa congiuntamente da:
c.f. con l'avv. MARIA DI ROCCO, presso il Parte_1 C.F._1
cui Studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e c.f. , con l'avv. SABRINA GRELLI, presso Controparte_1 C.F._2
il cui Studio ha eletto domicilio
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio – art. 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente e parte convenuta congiuntamente: “1) il SI. ➢ Controparte_1
corrisponderà alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma Pt_1 Per_1 mensile pari ad € 500,00 (cinquecento/00) entro il giorno 12 di ogni mese, somma da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
➢ pagherà il 100% delle spese per il cavallo intestato Pt_2 alla figlia (a titolo esemplificativo quelle di maneggio e veterinarie;
quelle per eventuali lezioni e di
1 abbigliamento per e per il cavallo stesso – queste ultime da concordarsi preventivamente;
quelle Per_1 per integratori e farmaci per l'animale; etc.); ➢ pagherà il 100% delle spese per il corredo scolastico
e per i libri scolastici della figlia, sia all'inizio che durante l'anno scolastico;
➢ pagherà il 100% delle spese per i viaggi di istruzione della figlia in ambito scolastico con esclusione delle spese per le vacanze studio;
➢ pagherà il 100% delle spese mediche da sostenersi per la figlia, comprese quelle per
l'acquisto dei farmaci prescritti dai medici specialisti (ad esempio parafarmaci dermocosmetici, integratori alimentari prescritti); 2) tutte le altre spese straordinarie per la figlia (per Per_1
l'individuazione e la regolamentazione delle quali si rimanda al vigente Protocollo intercorso tra il
Consiglio dell'Ordine Prato ed il Tribunale di Prato in materia di famiglia, già allegato al verbale di definizione del procedimento dello stesso Tribunale di Prato recante R.G. 575/2019 V.G. intercorso tra le parti) saranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno, con la precisazione che per le spese di depilazione e di manicure una volta al mese e di pulizia del viso al bisogno non sarà necessario il preventivo consenso dell'altro genitore;
3) l'assegno unico ed universale per la figlia continuerà ad essere percepito al 100% dalla SI.ra prestando qui il SI. Per_1 Pt_1 CP_1 formale consenso al riguardo. Allo stesso modo saranno percepiti al 100% dalla madre eventuali futuri similari benefici fiscali per la ragazza;
4) in merito al libretto di deposito di risparmio ordinario
n. 50471/1400/00000007 tratto sulla Banca Intesa San Paolo ed intestato alla minore Persona_2
le parti si sono già date atto in sede di incontro conciliativo peritale di non avere nulla a
[...] pretendere l'una dall'altra con riferimento ai danari ivi a suo tempo depositati ed in questa sede, per quanto occorrer possa, confermano di non avere nulla in merito da pretendere o avere dall'altro genitore;
5) il SI. pagherà per intero i compensi della CTU Dott.ssa quantificati CP_1 Per_3 dalla stessa in complessivi € 700,00 (settecento/00), oltre previdenziali e fiscali;
somma che sarà da lui corrisposta in n. 2 tranche aventi scadenza rispettivamente al 15.05.2025 ed al 15.06.2025, come da preavvisi di notula già fatti recapitare allo scrivente difensore dalla Consulente;
6) tutti gli altri compensi e spese di causa saranno compensati tra le parti con rinuncia al beneficio della solidarietà da parte dei difensori ex art. 13, c. 8, LPF.”
Pubblico ministero: “Visto del 15.05.2025.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 08.11.2024, ha proposto domanda di Parte_1
modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia nata fuori dal Per_1
matrimonio, dalla relazione sentimentale con Controparte_1
2 A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto: (1) che nell'ambito del procedimento RG
VG 575/2019, definito con decreto n. Cronol. 691/2020 del 19/02/2020, i genitori in sede di
CTU si sono accordati prevedendo a carico del padre un contributo mensile a titolo di mantenimento della figlia nella misura di € 350,00 mensili e rimandando all'accordo tra gli stessi raggiunto in sede di mediazione familiare dinanzi alla dott. Luisa Bonafede per quanto riguarda la collocazione della minore ed il diritto di visita, con impegno di entrambi ad aderire alle conclusioni dell'indagine psicologica condotta dal dott. (2) che sono Per_4
mutate le condizioni economiche dei genitori, in peggio per la madre (anche per la fine della convivenza con il compagno ) ed in meglio per il padre;
(3) che in particolare il Per_5
padre divide le spese quotidiane con la moglie ha cambiato lavoro e Persona_6
mensilmente ha entrate più alte rispetto alla situazione precedente, oltre ad esser succeduto nell'eredità della madre;
(4) che la ricorrente si trova nell'impossibilità di far fronte alle necessità della figlia anche tenuto conto degli ingenti esborsi legati alle lezioni di cavallo che il padre ha acquistato il 7.2.2023.
La ricorrente ha quindi chiesto di porre a carico del padre un assegno a titolo di mantenimento della figlia minore nella misura di € 800,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie legale al cavallo ed all'80% delle ulteriori spese straordinarie, chiedendo in via istruttoria che venga disposto un accertamento tributario nei confronti del resistente.
i è costituito tempestivamente in giudizio, contestando il ricorso Controparte_1 notificato ed in particolare eccependo e deducendo: (1) che il decreto n. cronol. 691/2020 reso dal Tribunale di Prato il 19.02.2020 non contiene alcuna statuizione economica e pertanto non è allo stato suscettibile di modifica sul punto, con conseguente inammissibilità delle domande proposte;
(2) che per affrontare nel merito le richieste avversarie, il decreto n. cron. 691/2020 dovrebbe essere preliminarmente corretto ma anche in tal caso le pretese avversarie risulterebbero comunque infondate;
(3) che, infatti, la ricorrente non ha prodotto documentazione a supporto del lamentato peggioramento delle proprie condizioni economiche né d'altronde il presunto allontanamento del suo compagno convivente pare attuale;
(4) che il matrimonio contratto dal resistente con non è circostanza Persona_6
sopravvenuta ed in ogni caso è questione irrilevante ai fini del presente giudizio, essendo per di più disoccupata;
(5) che il resistente, in conseguenza della morte Persona_6 della madre, ha acquistato diritti di proprietà pari ad ½ su immobili di valore esiguo, mentre i restanti immobili sono stati acquistati in parte prima del 2019 ed i restanti successivamente 3 ma con i proventi della cessione di quote societarie già preesistenti;
(6) che lo stipendio percepito dal resistente è pari ad € 3.400,00 mensili, da cui devono detrarsi € 230,00 mensili quale costo del fringe benefit per l'auto aziendale;
(7) che il resistente corrisponde € 934,39 mensili quale rata del mutuo contratto per l'acquisto della attuale casa coniugale, nonché €
1.500,00 annuali, sino al 30.11.2025, da versare all' per Controparte_2
debiti pregressi della società Restarting snc, attualmente inattiva e di cui è titolare, oltre a dover restituire un altro prestito contratto con la zia in occasione dell'acquisto degli immobili in Ponte Buggianese;
(8) che quanto al cavallo, l'accordo iniziale in base al quale la madre, avendo preteso un maneggio posto a circa cinquanta chilometri dalla casa paterna, si sarebbe dovuta accollare tutti gli oneri ed i costi necessari agli spostamenti della figlia, è venuto meno pochi mesi dopo l'acquisto per volontà della ricorrente e da allora le spese per il cavallo, come tutte le spese straordinarie, vengono sostenute al 50% da entrambi i genitori;
(9) che il resistente, consapevole delle accresciute esigenze della figlia nel tempo ha Per_1
consentito che l'intero assegno unico e universale (ammontante per il 2024 ad € 233,50 mensili) fosse interamente percepito dalla madre;
(10) che mensilmente la ricorrente dispone quindi complessivamente di una somma mensile di circa € 2.607,25, potendo peraltro contare su alcuni contributi per la figlia, taciuti al padre e potendo altresì dividere le spese quotidiane con il compagno SI. , come risulta dalla cointestazione del Per_5
conto corrente prodotto in atti, sul quale risultano accreditati gli stipendi di entrambi.
Ha quindi chiesto di rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente, in via preliminare, poiché inammissibili e, nel merito, poiché infondate sia in fatto che in diritto.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 473 bis comma 17 c.p.c., con ordinanza emessa in data 17.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di prima comparizione tenutasi in data 11.2.2025, il giudice delegato ha onerato parte ricorrente di depositare le note scritte del 27.11.2019 contenenti le conclusioni congiunte rassegnate nel procedimento RG 570/2019; ritenuto di non potere emettere allo stato provvedimenti provvisori ed urgenti essendo necessario un approfondimento istruttorio, ha altresì disposto CTU sull'effettiva capacità economico patrimoniale delle parti, respingendo le prove orali formulate dalle parti, poiché ritenute superflue.
In data 14.04.2025 le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo in sede di CTU, hanno depositato un'istanza congiunta di anticipazione dell'udienza del 16.09.2025, udienza anticiapata al 13.05.2025. 4 Lette, quindi, le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza di trattazione scritta del 13.05.2025, il giudice, con provvedimento reso in pari data, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Mantenimento della prole – Il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti circale modalità di mantenimento della figlia sia condivisibile;
le condizioni pattuite appaiono adeguate, tenuto conto delle esigenze legate all'età di (di quasi tredici anni), nonché Per_1 dei redditi dichiarati dalle parti. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia. Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione delle spese straordinarie tra i due genitori.
Ulteriori pattuizioni- Rileva, infine, il Tribunale che, in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento instaurato, si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- A) omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
1) il SI. Controparte_1
➢ corrisponderà alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_1 Per_1
la somma mensile pari ad € 500,00 cinquecento/00) entro il giorno 12 di ogni mese, somma da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
➢ pagherà il 100% delle spese per il cavallo intestato alla figlia (a titolo Pt_2
esemplificativo quelle di maneggio e veterinarie;
quelle per eventuali lezioni e di abbigliamento per e per il cavallo stesso – queste ultime da concordarsi Per_1 preventivamente;
quelle per integratori e farmaci per l'animale; etc.);
➢ pagherà il 100% delle spese per il corredo scolastico e per i libri scolastici della figlia, sia all'inizio che durante l'anno scolastico;
➢ pagherà il 100% delle spese per i viaggi di istruzione della figlia in ambito scolastico con esclusione delle spese per le vacanze studio;
5 ➢ pagherà il 100% delle spese mediche da sostenersi per la figlia, comprese quelle per l'acquisto dei farmaci e parafarmaci prescritti dai medici specialisti (quali a titolo esemplificativo i parafarmaci dermocosmetici e gli integratori alimentari prescritti);
2) tutte le altre spese straordinarie per la figlia (per l'individuazione e la Per_1
regolamentazione delle quali si rimanda al vigente Protocollo intercorso tra il Consiglio dell'Ordine Prato ed il Tribunale di Prato in materia di famiglia, già allegato al verbale di definizione del procedimento dello stesso Tribunale di Prato recante R.G. 575/2019 V.G. intercorso tra le parti) saranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno, con la precisazione che per le spese di depilazione e di manicure una volta al mese e di pulizia del viso al bisogno non sarà necessario il preventivo consenso dell'altro genitore;
3) l'assegno unico ed universale per la figlia continuerà ad essere percepito al 100% Per_1 dalla SI.ra prestando qui il SI. formale consenso al riguardo. Allo stesso Pt_1 CP_1
modo saranno percepiti al 100% dalla madre eventuali futuri similari benefici fiscali per la ragazza;
- B) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
4) in merito al libretto di deposito di risparmio ordinario n. 50471/1400/00000007 tratto sulla Banca Intesa San Paolo ed intestato alla minore , le parti si sono già Persona_2
date atto in sede di incontro conciliativo peritale di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra con riferimento ai danari ivi a suo tempo depositati ed in questa sede, per quanto occorrer possa, confermano di non avere nulla in merito da pretendere o avere dall'altro genitore;
5) il SI. pagherà per intero i compensi della CTU Dott.ssa quantificati CP_1 Per_3
dalla stessa in complessivi € 700,00 (settecento/00), oltre previdenziali e fiscali;
somma che sarà da lui corrisposta in n. 2 tranche aventi scadenza rispettivamente al 15.05.2025 ed al
15.06.2025, come da preavvisi di notula già fatti recapitare allo scrivente difensore dalla
Consulente;
6) tutti gli altri compensi e spese di causa saranno compensati tra le parti con rinuncia al beneficio della solidarietà da parte dei difensori ex art. 13, c. 8, LPF.
Spese integralmente compensate dalle parti
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 4.6.2025
6 Il Presidente dott.ssa Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dott.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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