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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 18/06/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 698/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 698/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] a Garlate, con il patrocinio dell'avv. MATERAZZI CRISTINA
e
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
Stoppani n. 592 a Garlate, con il patrocinio dell'avv. MATERAZZI CRISTINA
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“Per la separazione, dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
Per_ 2) La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori e collocata prevalentemente presso la madre;
La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per la figlia;
3) La RA continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Garlate, Via Parte_1
Stoppani n. 592;
4) Le parti hanno altresì disposto allo scopo di addivenire alla risoluzione consensuale della crisi coniugale che la RA vivrà nella casa coniugale fino al raggiungimento della Pt_1
Per_ autonomia economica di
5) Il OR continuerà a pagare il mutuo della casa a lui intestata;
CP_1
6) La RA all'atto del rilascio della casa coniugale avrà diritto di ricevere € 8.000 a titolo di rimborso delle somme dalla stessa impiegate per la ristrutturazione e per l'acquisto dell'arredo;
7) Il Signor verserà quale contributo economico al mantenimento della figlia € 350 CP_1 mensile, l'importo sarà aggiornato annualmente Istat;
8) I genitori divideranno nella misura del 50% a carico del le spese non ordinarie per la CP_1
figlia, linea internet per Asia compresa, dando per conosciuto ed accettato il protocollo del
Tribunale di Lecco;
L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla RA
; Pt_1
9) I genitori gestiranno le visite e la permanenza della figlia con loro, accordandosi di volta in volta tra di loro nell'interesse e per la serenità della stessa, e collaborando per la migliore organizzazione. La figlia trascorrerà comunque con il padre week end alternati, ed un giorno infrasettimanale;
Le feste e le vacanze saranno gestite in base al principio dell'alternanza e sempre nell'ottica di maggior serenità e minori disagio per la figlia;
10) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano alla richiesta di contributo al mantenimento per sé;
Le parti dichiarano che non vi sono altri procedimenti pendenti aventi lo stesso oggetto. Le parti si autorizzano fin d'ora alla richiesta ed al rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio anche con e per la figlia minore.
Per il divorzio: confermare le condizioni della separazione.
Le spese del presente procedimento sono a carico integrale del OR .” CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio con rito civile il Parte_1 CP_1
07/07/2012 a Garlate e dalla loro unione è nata una figlia, il 22.11.2012 in Lecco, Persona_2
minorenne. Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
09/05/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le Per_ clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n.
898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio con rito civile a Garlate il 07/07/2012, con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2012, parte I, numero 2;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Garlate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 17/06/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 698/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] a Garlate, con il patrocinio dell'avv. MATERAZZI CRISTINA
e
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
Stoppani n. 592 a Garlate, con il patrocinio dell'avv. MATERAZZI CRISTINA
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“Per la separazione, dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
Per_ 2) La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori e collocata prevalentemente presso la madre;
La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per la figlia;
3) La RA continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Garlate, Via Parte_1
Stoppani n. 592;
4) Le parti hanno altresì disposto allo scopo di addivenire alla risoluzione consensuale della crisi coniugale che la RA vivrà nella casa coniugale fino al raggiungimento della Pt_1
Per_ autonomia economica di
5) Il OR continuerà a pagare il mutuo della casa a lui intestata;
CP_1
6) La RA all'atto del rilascio della casa coniugale avrà diritto di ricevere € 8.000 a titolo di rimborso delle somme dalla stessa impiegate per la ristrutturazione e per l'acquisto dell'arredo;
7) Il Signor verserà quale contributo economico al mantenimento della figlia € 350 CP_1 mensile, l'importo sarà aggiornato annualmente Istat;
8) I genitori divideranno nella misura del 50% a carico del le spese non ordinarie per la CP_1
figlia, linea internet per Asia compresa, dando per conosciuto ed accettato il protocollo del
Tribunale di Lecco;
L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla RA
; Pt_1
9) I genitori gestiranno le visite e la permanenza della figlia con loro, accordandosi di volta in volta tra di loro nell'interesse e per la serenità della stessa, e collaborando per la migliore organizzazione. La figlia trascorrerà comunque con il padre week end alternati, ed un giorno infrasettimanale;
Le feste e le vacanze saranno gestite in base al principio dell'alternanza e sempre nell'ottica di maggior serenità e minori disagio per la figlia;
10) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano alla richiesta di contributo al mantenimento per sé;
Le parti dichiarano che non vi sono altri procedimenti pendenti aventi lo stesso oggetto. Le parti si autorizzano fin d'ora alla richiesta ed al rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio anche con e per la figlia minore.
Per il divorzio: confermare le condizioni della separazione.
Le spese del presente procedimento sono a carico integrale del OR .” CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio con rito civile il Parte_1 CP_1
07/07/2012 a Garlate e dalla loro unione è nata una figlia, il 22.11.2012 in Lecco, Persona_2
minorenne. Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
09/05/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le Per_ clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n.
898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio con rito civile a Garlate il 07/07/2012, con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2012, parte I, numero 2;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Garlate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 17/06/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada