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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/03/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott. Paola Di Francesco Presidente
Dott. Sofia Gancitano Giudice relatore
Dott. Benedetta Barbera Giudice nel procedimento unitario n. r.g. 5/2025-1 promosso da:
CO.M.IT. s.r.l. (C.F. e P. IVA 00070110283), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Rubano (PD), Via Sant'Antonio n. 10, con l'Avv. Marina Cozzi nei confronti di
WORLD SERVICE s.r.l. Unipersonale in liquidazione (già World Service S.r.l. Unipersonale),
C.F. e P.I. 04253190286, con sede legale in RA PI (PD), Via A. Volta n. 2/A, con l'Avv.
Federica Doni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di WORLD SERVICE s.r.l. Unipersonale in liquidazione;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese;
sentite le parti all'udienza del 20.02.2025; rilevato che la resistente si è costituita in giudizio, implicitamente aderendo alla domanda proposta dalla ricorrente, avendo ammesso lo stato di irreversibile insolvenza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che WORLD SERVICE s.r.l. Unipersonale in liquidazione ha sede legale in RA PI (PD); considerato che la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1,
2 e 121 CCII;
1 accertata la natura commerciale dell'attività d'impresa svolta dalla società debitrice (commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento); rilevato che il creditore istante deduce di vantare un credito complessivo di € 76.598,84 in forza delle fatture nn.: 3680 del 27/12/2023 dell'importo di € 23.914,22 per il residuo importo di € 11.959,06;
302 del 31/01/2024 dell'importo di € 16.370,88; 622 del 29/02/2024 dell'importo di € 27.229,56; 989 del 31/03/2024 dell'importo di € 11.065,78 e 1339 del 30/04/2024 dell'importo di € 9.402,60 (cfr. docc. da 2 a 6 ricorrente), tutte emesse per la fornitura della merce, non contestate nemmeno in questa sede dalla debitrice;
tenuto conto che la legittimazione a proporre ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale non presuppone necessariamente l'accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante, stante che l'accertamento della effettiva esistenza del credito, in ambito concorsuale, è riservato al procedimento di verifica dello stato passivo, al quale anche chi abbia chiesto la dichiarazione di liquidazione giudiziale, allegando di essere creditore, ha l'onere di partecipare per divenire creditore concorrente (Cass. civ., sez. un., n. 1521/2013 e Cass. civ., n. 21144/2020); osservato che dall'istruttoria è emerso che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati dalla resistente
è superiore alla soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII;
rilevato che la debitrice non ha eccepito la insussistenza dei requisiti ex art. 2, lett. d) del D. Lgs. n.
14/2019 e non ha contestato la situazione debitoria né l'insolvenza, la quale si ricava altresì dall'ammissione, contenuta nella memoria di costituzione, che la messa in liquidazione della società nel giugno 2024 si è resa necessaria per “il riconoscimento dell'impossibilità di continuare l'attività ordinaria” (cfr. pag. 2 memoria difensiva); ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti WORLD SERVICE s.r.l. Unipersonale in liquidazione (già World Service S.r.l. Unipersonale), C.F. e P.I. 04253190286, con sede legale in
RA PI (PD), Via A. Volta n. 2/A nomina la dott.ssa Sofia Gancitano Giudice Delegato per la procedura nomina
2 Curatore il dott. Marcello Ranzani, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
Stabilisce il giorno 02 luglio 2025, ore 12:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato.
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata.
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso
3 lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma
3, CCII nonché le coordinate bancarie.
Segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115 del
2002.
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed a parte ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Rovigo, in data
03.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sofia Gancitano Paola Di Francesco
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