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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/09/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6040 /2025 R.R.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente relatore dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice decidendo sul ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'affidamento dei figli minori (22.08.2016) ed , Per_1 Per_2
(23.11.2018), nati fuori dal matrimonio, presentato congiuntamente in data
28.5.2025 da:
con il proc. e dom. avv. CRISTINA BASIACO Parte_1
E
con il proc. e dom. avv. LUCA DONADON CP_1 ricorrenti con l'intervento del P.M. in sede;
SENTENZA
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori (22.08.2016) ed (23.11.2018), Per_1 Per_2 nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori, presentato congiuntamente da;
Controparte_2
-sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10.09.2025;
-ritenuto che le condizioni di regolamentazione indicate dalle parti risultino conformi agli interessi dei figli minori,
P.Q.M.
il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione, così provvede:
1 Per a) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ed con collocamento Per_2 prevalente presso la madre, dove i minori manterranno la residenza;
b) Dispone che i minori stiano con il padre a fine settimane alternati da venerdì pomeriggio alle 16.00 (uscita scuola) fino a martedì mattina (con accompagnamento a scuola). Fermo restando che i fine settimana potranno essere scambiati dalle parti di comune accordo, per esigenze personali;
c) Dispone che le vacanze per le festività natalizie siano suddivise a metà tra i genitori con alternanza annuale dei periodi dal 24 dicembre al 31 mattina e dal 31 mattina fino al 6 gennaio;
dispone che le vacanze per le festività Pasquali siano divise fra i genitori nel seguente modo: con un genitore dalla fine della scuola fino alla sera di Pasqua e dalla sera di Pasqua al rientro a scuola con l'altro.
d) Dispone che durante le vacanze estive i minori trascorrano con ciascun genitore due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
I ponti e le festività verranno alternati con ciascun genitore, compatibilmente con i propri impegni lavorativi;
e) Il compleanno dei minori verrà trascorso con il genitore con cui si trovano, salvo diverso accordo;
f) La pianificazione dei pernotti, delle festività, delle ferie e delle visite, come sopra descritta, potrà essere derogata previo accordo tra le parti, in caso di eventi eccezionali o esigenze particolari delle parti e dei minori;
g) Prende atto che i viaggi all'estero con i minori, dovranno essere previamente comunicati all'altro genitore, almeno 1 mese prima e richiederanno sempre la previa approvazione scritta dell'altro genitore. Dà atto che, in ogni caso dovrà, prima della partenza dovrà essere acquistato il biglietto di ritorno.
h) Dà atto che, in considerazione dei lavori svolti dalle parti, caratterizzati da orari particolari, con obbligo di reperibilità, entrambi i genitori dovranno essere sempre reperibili telefonicamente per la comunicazione di eventuali emergenze riguardanti la gestione dei minori, a prescindere da quale di essi li abbia in gestione.
i) Dà atto che ciascun genitore dovrà gestire autonomamente i minori durante il proprio periodo di competenza, pertanto, qualora non riescano ad occuparsene, per motivi di lavoro o ragioni personali, ognuno dovrà avvalersi dell'aiuto dei nonni o della babysitter, senza dare per scontato che in automatico l'altro se ne faccia carico.
2 Rimane comunque ferma la possibilità che le parti si accordino per scambiare le giornate di competenza, per motivi eccezionali;
j) Dà atto che, quando la sig.ra lavorerà la notte oppure inizierà il Parte_1 proprio turno di lavoro la mattina presto, se i minori dormiranno dalla nonna Per_ materna, il sig. li andrà a prendere la mattina del giorno seguente per portarli a scuola;
k) Dà atto che i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti per l'espatrio per sé e per i figli minori;
Per_ l) Dispone che il signor versi alla signora a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento ordinario dei figli, l'importo di € 500,00 (€ 250,00 ciascuno) da pagare sul conto della madre (IBAN: [...]) entro il 20 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese ordinarie sono quelle indicate dal Protocollo del Tribunale di Udine e nelle quali verranno comprese anche quelle relative al materiale scolastico, al vestiario, ai medicinali, la mensa, il trasporto scolastico;
m) Le spese straordinarie necessarie per entrambi i figli, individuate sulla base del
Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati in uso avanti al Tribunale di Udine
(N.3477/2015 prot. Segreteria dell'intestato Tribunale), che le parti dichiarano di conoscere, sono poste al 50% a carico della madre ed al 50% a carico del padre, fatta eccezione per quelle specificamente indicate nel punto precedente. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tra le spese straordinarie rientrano: visite mediche, baby-sitter, centri estivi, attività sportive, gite scolastiche, vestiario tecnico sportivo relativo all'attività sportiva svolta dai minori, certificato medico sportivo. Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate entro 10 giorni dalla presentazione della fattura/ricevuta;
n) dà atto che l'assegno unico e qualsiasi contributo/beneficio economico verranno integralmente percepiti dalla sig.ra mentre eventuali detrazioni Parte_1 verranno ripartite al 50%.
o) Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 11.09.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente relatore dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice decidendo sul ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'affidamento dei figli minori (22.08.2016) ed , Per_1 Per_2
(23.11.2018), nati fuori dal matrimonio, presentato congiuntamente in data
28.5.2025 da:
con il proc. e dom. avv. CRISTINA BASIACO Parte_1
E
con il proc. e dom. avv. LUCA DONADON CP_1 ricorrenti con l'intervento del P.M. in sede;
SENTENZA
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori (22.08.2016) ed (23.11.2018), Per_1 Per_2 nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori, presentato congiuntamente da;
Controparte_2
-sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10.09.2025;
-ritenuto che le condizioni di regolamentazione indicate dalle parti risultino conformi agli interessi dei figli minori,
P.Q.M.
il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione, così provvede:
1 Per a) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ed con collocamento Per_2 prevalente presso la madre, dove i minori manterranno la residenza;
b) Dispone che i minori stiano con il padre a fine settimane alternati da venerdì pomeriggio alle 16.00 (uscita scuola) fino a martedì mattina (con accompagnamento a scuola). Fermo restando che i fine settimana potranno essere scambiati dalle parti di comune accordo, per esigenze personali;
c) Dispone che le vacanze per le festività natalizie siano suddivise a metà tra i genitori con alternanza annuale dei periodi dal 24 dicembre al 31 mattina e dal 31 mattina fino al 6 gennaio;
dispone che le vacanze per le festività Pasquali siano divise fra i genitori nel seguente modo: con un genitore dalla fine della scuola fino alla sera di Pasqua e dalla sera di Pasqua al rientro a scuola con l'altro.
d) Dispone che durante le vacanze estive i minori trascorrano con ciascun genitore due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
I ponti e le festività verranno alternati con ciascun genitore, compatibilmente con i propri impegni lavorativi;
e) Il compleanno dei minori verrà trascorso con il genitore con cui si trovano, salvo diverso accordo;
f) La pianificazione dei pernotti, delle festività, delle ferie e delle visite, come sopra descritta, potrà essere derogata previo accordo tra le parti, in caso di eventi eccezionali o esigenze particolari delle parti e dei minori;
g) Prende atto che i viaggi all'estero con i minori, dovranno essere previamente comunicati all'altro genitore, almeno 1 mese prima e richiederanno sempre la previa approvazione scritta dell'altro genitore. Dà atto che, in ogni caso dovrà, prima della partenza dovrà essere acquistato il biglietto di ritorno.
h) Dà atto che, in considerazione dei lavori svolti dalle parti, caratterizzati da orari particolari, con obbligo di reperibilità, entrambi i genitori dovranno essere sempre reperibili telefonicamente per la comunicazione di eventuali emergenze riguardanti la gestione dei minori, a prescindere da quale di essi li abbia in gestione.
i) Dà atto che ciascun genitore dovrà gestire autonomamente i minori durante il proprio periodo di competenza, pertanto, qualora non riescano ad occuparsene, per motivi di lavoro o ragioni personali, ognuno dovrà avvalersi dell'aiuto dei nonni o della babysitter, senza dare per scontato che in automatico l'altro se ne faccia carico.
2 Rimane comunque ferma la possibilità che le parti si accordino per scambiare le giornate di competenza, per motivi eccezionali;
j) Dà atto che, quando la sig.ra lavorerà la notte oppure inizierà il Parte_1 proprio turno di lavoro la mattina presto, se i minori dormiranno dalla nonna Per_ materna, il sig. li andrà a prendere la mattina del giorno seguente per portarli a scuola;
k) Dà atto che i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti per l'espatrio per sé e per i figli minori;
Per_ l) Dispone che il signor versi alla signora a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento ordinario dei figli, l'importo di € 500,00 (€ 250,00 ciascuno) da pagare sul conto della madre (IBAN: [...]) entro il 20 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese ordinarie sono quelle indicate dal Protocollo del Tribunale di Udine e nelle quali verranno comprese anche quelle relative al materiale scolastico, al vestiario, ai medicinali, la mensa, il trasporto scolastico;
m) Le spese straordinarie necessarie per entrambi i figli, individuate sulla base del
Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati in uso avanti al Tribunale di Udine
(N.3477/2015 prot. Segreteria dell'intestato Tribunale), che le parti dichiarano di conoscere, sono poste al 50% a carico della madre ed al 50% a carico del padre, fatta eccezione per quelle specificamente indicate nel punto precedente. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tra le spese straordinarie rientrano: visite mediche, baby-sitter, centri estivi, attività sportive, gite scolastiche, vestiario tecnico sportivo relativo all'attività sportiva svolta dai minori, certificato medico sportivo. Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate entro 10 giorni dalla presentazione della fattura/ricevuta;
n) dà atto che l'assegno unico e qualsiasi contributo/beneficio economico verranno integralmente percepiti dalla sig.ra mentre eventuali detrazioni Parte_1 verranno ripartite al 50%.
o) Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 11.09.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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