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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Quarta Civile
Il Giudice Onorario, Dott.ssa N.R.M.A. Azzia
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. N. R.G. 17223/2019
avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
PROMOSSA DA
C.F. , con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SILLUZIO FRANCESCO
-Parte Attrice-
CONTRO
C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
-Parte Convenuta Contumace-
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di citazione notificato in data 22/11/2019 al Parte_2
, in persona del suo Amministratore pro-tempore, la ditta
[...] Parte_1
lo conveniva in giudizio. Il condominio, tuttavia, restava contumace.
[...]
L'attrice, premetteva che con contratto di appalto del 04.04.2014, parte convenuta le aveva affidato l'incarico di eseguire i lavori di manutenzione ordinaria del CP_1
ed era stato concordato quale importo il corrispettivo di € 19.729.60 oltre I.V.A..
Asseriva l'impressa appaltatrice di aver dato regolare esecuzione ai lavori appaltati, e che la Direzione dei lavori, nella persona dell'ing. aveva emesso Controparte_2 certificato di pagamento, in data 29/04/2014, per l'importo di € 6.190,80 ed ulteriore certificato di pagamento, in data 19.06.2014. per l'importo di euro 7.778,91. Continuava parte attrice che fronte a tali certificati, l'attrice aveva emesso le fatture n. 12/14 e 19/14.
Dichiarava ulteriormente che il aveva pagato la fattura n.12/14, mentre CP_1
risultava ancora dovuto il saldo della fattura n.14/19, la somma di € 2.778,91 ed inoltre non risultava pagata la somma di euro 8.538,80 oltre iva, nonché € 3.659,88. Dette somme dichiarava erano dovute per lavori effettuati per il rifacimento di due balconi dello stesso . CP_1
Lamentava parte attrice che, sebbene avesse inviato vari solleciti, non aveva avuto il pagamento a saldo la somma su indicata per i lavori descritti in seno al contratto di appalto. Per le ragioni indicate in citazione chiedeva la condanna di parte convenuta al pagamento delle somme dovute.
Durante l'istruttoria processuale venivano assunte le prove testimoniali richieste che confermavano quanto asserito da parte attrice e veniva altresì redatta perizia dal consulente tecnico d'ufficio il quale verificati i lavori oggetto della controversia determinava il valore residuo da pagare.
Chiusa la fase istruttoria la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è stata provata e pertanto, deve trovare accoglimento.
Con la presente azione parte attrice ha avanzato una richiesta di pagamento derivante da contratto di appalto stipulato tra le parti. E' pacifico che l''adempimento sia il mezzo normale di estinzione dell'obbligazione ed è l'atto con cui il debitore, eseguendo esattamente la prestazione dovuta si “libera” dal vincolo debitorio e soddisfa l'interesse del creditore. Dal punto di vista funzionale, pertanto, l'adempimento opera come strumento di composizione tra diverse esigenze: da un lato l'interesse del debitore ad ottenere la liberazione e dall'altro la soddisfazione dell'interesse creditorio.
All'interno di qualsiasi rapporto contrattuale ed anche nel caso di specie che si iscrive all'interno della fattispecie contrattuale dell'appalto, la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere eseguita per intero, salvo che il creditore acconsenta ad un adempimento parziale. c.c., consentendo l'art. 1181 c.c. al creditore di rifiutare l'adempimento parziale, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.
Pag. 2 di 3 Ulteriormente l'art. 1175 c.c., prevede un dovere di correttezza che grava su entrambi i soggetti del rapporto obbligatorio, atteggiandosi a norma cardine dell'ordinamento giuridico.
Nel caso in esame la prova testimoniale ha confermato l'esecuzione da parte dell'attrice dei lavori appaltati dal e il CTU nominato all'esito della perizia ha CP_1 quantificato le somme dovute all'impresa appaltatrice in € 11.969,70 + IVA al 10 %.
A fronte delle risultanze che comprovano l'adempimento degli obblighi posti a carico della ditta appaltante, nessun elemento contrario, volto a confutare le tesi di parte attrice e/o a dimostrare l'avvenuto pagamento dei lavori eseguiti per come contrattualmente concordato tra le parti, è stato fornito dal che è rimasto contumace nel CP_1
giudizio.
Le spese processuali seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quarta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa civile n.17223/2019 R.G.A.C sulla domanda proposta, da contro Parte_1
disattesa ogni ulteriore istanza così statuisce: Controparte_1
ACCOGLIE la domanda avanzata da Parte_1
e per l'effetto condanna il
[...] Controparte_3
della somma di €11.969,70 + IVA al 10 %.
[...]
CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella complessiva somma di €. 2.500,00, oltre IVA e CPA nelle percentuali di legge e spese generali.
Così Deciso in Catania, 28/03/2025
Il GOT
Dott.ssa N. Azzia
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Quarta Civile
Il Giudice Onorario, Dott.ssa N.R.M.A. Azzia
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. N. R.G. 17223/2019
avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
PROMOSSA DA
C.F. , con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SILLUZIO FRANCESCO
-Parte Attrice-
CONTRO
C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
-Parte Convenuta Contumace-
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di citazione notificato in data 22/11/2019 al Parte_2
, in persona del suo Amministratore pro-tempore, la ditta
[...] Parte_1
lo conveniva in giudizio. Il condominio, tuttavia, restava contumace.
[...]
L'attrice, premetteva che con contratto di appalto del 04.04.2014, parte convenuta le aveva affidato l'incarico di eseguire i lavori di manutenzione ordinaria del CP_1
ed era stato concordato quale importo il corrispettivo di € 19.729.60 oltre I.V.A..
Asseriva l'impressa appaltatrice di aver dato regolare esecuzione ai lavori appaltati, e che la Direzione dei lavori, nella persona dell'ing. aveva emesso Controparte_2 certificato di pagamento, in data 29/04/2014, per l'importo di € 6.190,80 ed ulteriore certificato di pagamento, in data 19.06.2014. per l'importo di euro 7.778,91. Continuava parte attrice che fronte a tali certificati, l'attrice aveva emesso le fatture n. 12/14 e 19/14.
Dichiarava ulteriormente che il aveva pagato la fattura n.12/14, mentre CP_1
risultava ancora dovuto il saldo della fattura n.14/19, la somma di € 2.778,91 ed inoltre non risultava pagata la somma di euro 8.538,80 oltre iva, nonché € 3.659,88. Dette somme dichiarava erano dovute per lavori effettuati per il rifacimento di due balconi dello stesso . CP_1
Lamentava parte attrice che, sebbene avesse inviato vari solleciti, non aveva avuto il pagamento a saldo la somma su indicata per i lavori descritti in seno al contratto di appalto. Per le ragioni indicate in citazione chiedeva la condanna di parte convenuta al pagamento delle somme dovute.
Durante l'istruttoria processuale venivano assunte le prove testimoniali richieste che confermavano quanto asserito da parte attrice e veniva altresì redatta perizia dal consulente tecnico d'ufficio il quale verificati i lavori oggetto della controversia determinava il valore residuo da pagare.
Chiusa la fase istruttoria la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è stata provata e pertanto, deve trovare accoglimento.
Con la presente azione parte attrice ha avanzato una richiesta di pagamento derivante da contratto di appalto stipulato tra le parti. E' pacifico che l''adempimento sia il mezzo normale di estinzione dell'obbligazione ed è l'atto con cui il debitore, eseguendo esattamente la prestazione dovuta si “libera” dal vincolo debitorio e soddisfa l'interesse del creditore. Dal punto di vista funzionale, pertanto, l'adempimento opera come strumento di composizione tra diverse esigenze: da un lato l'interesse del debitore ad ottenere la liberazione e dall'altro la soddisfazione dell'interesse creditorio.
All'interno di qualsiasi rapporto contrattuale ed anche nel caso di specie che si iscrive all'interno della fattispecie contrattuale dell'appalto, la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere eseguita per intero, salvo che il creditore acconsenta ad un adempimento parziale. c.c., consentendo l'art. 1181 c.c. al creditore di rifiutare l'adempimento parziale, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.
Pag. 2 di 3 Ulteriormente l'art. 1175 c.c., prevede un dovere di correttezza che grava su entrambi i soggetti del rapporto obbligatorio, atteggiandosi a norma cardine dell'ordinamento giuridico.
Nel caso in esame la prova testimoniale ha confermato l'esecuzione da parte dell'attrice dei lavori appaltati dal e il CTU nominato all'esito della perizia ha CP_1 quantificato le somme dovute all'impresa appaltatrice in € 11.969,70 + IVA al 10 %.
A fronte delle risultanze che comprovano l'adempimento degli obblighi posti a carico della ditta appaltante, nessun elemento contrario, volto a confutare le tesi di parte attrice e/o a dimostrare l'avvenuto pagamento dei lavori eseguiti per come contrattualmente concordato tra le parti, è stato fornito dal che è rimasto contumace nel CP_1
giudizio.
Le spese processuali seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quarta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa civile n.17223/2019 R.G.A.C sulla domanda proposta, da contro Parte_1
disattesa ogni ulteriore istanza così statuisce: Controparte_1
ACCOGLIE la domanda avanzata da Parte_1
e per l'effetto condanna il
[...] Controparte_3
della somma di €11.969,70 + IVA al 10 %.
[...]
CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella complessiva somma di €. 2.500,00, oltre IVA e CPA nelle percentuali di legge e spese generali.
Così Deciso in Catania, 28/03/2025
Il GOT
Dott.ssa N. Azzia
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