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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 8495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8495 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.: 17956/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli XI Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del G.o.p. Dott.ssa Concetta Menale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 17956/2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e residente in [...] C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi Muro (C.F.:
), elettivamente domiciliata presso il proprio studio in C.F._2
CI (NA) alla Via Libertà n. 15, pec. Email_1
come da procura in atti.
OPPONENTE
società unipersonale, P.VA , con sede in Controparte_1 P.VA_1
Napoli alla via dei Mille n. 61, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Armando Felace (CF.: , e C.F._3
elettivamente domiciliata presso il suo studio alla via Av.re M. Pirozzi, n. 22, pec. come da procura in atti. Email_2
OPPOSTA
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio per ottenere la revoca del decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 3832/2019 emesso in data 10/09/2019 dal Tribunale di Napoli, XI Sezione
Civile, su ricorso della con il quale le veniva intimato di pagare Controparte_1
a favore della opposta la somma € 30.000,00, oltre interessi e spese, quale corrispettivo di lavori edili eseguiti dalla società ingiungente in favore dell'ingiunta (fattura n.
55/2018 del 10/09/2018). Detta somma veniva richiesta a titolo di saldo per opere di ristrutturazione eseguite presso l'immobile di proprietà dell'ingiunta, in virtù di un accordo verbale di appalto tra le parti.
A fondamento dell'opposizione deduceva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito azionato, assumendo il decorso di oltre cinque anni dal termine dei lavori (individuato dall'opponente nel 25/11/2013) alla notifica del decreto ingiuntivo, in assenza di atti interruttivi. Sempre in via preliminare, invocava la riunione ex art. 274 c.p.c. del presente giudizio con altra analoga controversia pendente avanti alla Sez. XII del medesimo Tribunale (R.G. 16574/2019, Giud. ) Per_1
promossa da nei confronti della sig.ra Controparte_1 Controparte_2
– germana dell'odierna opponente e comproprietaria dello stabile – avente ad
[...]
oggetto il pagamento di fatture relative ai medesimi lavori sull'immobile in CI.
Nel merito, l'opponente contestava la sussistenza del credito ingiunto, osservando che l'unico supporto documentale della pretesa di controparte consisteva in fatture commerciali che, sebbene idonee ad ottenere un decreto ingiuntivo, non costituivano di per sé piena prova del credito in questa fase di opposizione. Deduceva che i lavori fatturati non erano stati integralmente né correttamente eseguiti da Controparte_1
e che anzi molti di essi non erano stati affatto ultimati, sicché nulla sarebbe dovuto a saldo: formulava dunque eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., opponendo al mancato adempimento dell'appaltatore il proprio rifiuto di pagamento. A sostegno di tale difesa, l'opponente allegava di essere stata costretta ad affidare ad altra ditta il completamento dei lavori non ultimati dall'opposta, nonché la riparazione di supposti vizi delle opere eseguite da Inoltre deduceva di avere già corrisposto rilevanti CP_1
somme alla società opposta in corso d'opera, producendo a tal fine documentazione di numerosi pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario, sì da ridurre (se non estinguere) il credito azionato. In particolare, depositava copie di fatture e relative ricevute di bonifico comprovanti pagamenti per complessivi € 8.250,00 in data
25/02/2015, con causali indicative del saldo di precedenti fatture n. 121/2014 del
11/12/2014.
Si costituiva in giudizio la depositando comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta. La società opposta contestava integralmente le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione. In via preliminare, l'opposta eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, rilevando che il credito vantato ha natura di corrispettivo contrattuale soggetto al termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.,
e che in ogni caso non era maturato alcun termine prescrizionale, essendo intercorsa anche una comunicazione di riconoscimento di debito (in data 05/02/2019) idonea a interrompere la prescrizione. La società deduceva, inoltre, l'insussistenza dei presupposti per disporre la riunione ex art. 274 c.p.c., trattandosi di causa di opposizione a decreto ingiuntivo che, per rito e stato di avanzamento, non risultava opportunamente accorpabile ad altri eventuali giudizi pendenti.
Nel merito, contestava l'eccezione di inadempimento sollevata Controparte_1
dall'opponente, affermando di aver regolarmente eseguito tutte le opere commissionate, come da accordi, e di averle portate a termine a perfetta regola d'arte.
La società evidenziava che l'opponente non aveva mai contestato formalmente la qualità o la completezza dei lavori prima della notifica del decreto ingiuntivo, avendo anzi usufruito dell'immobile ristrutturato senza sollevare riserve. A supporto della propria pretesa creditoria, parte opposta produceva documentazione, tra cui copia del preventivo lavori sottoscritto dall'opponente in data 01/06/2018 (recante l'indicazione delle opere da eseguire e del corrispettivo pattuito), nonché scambi di corrispondenza e-mail intercorsi a fine lavori (dai quali emergeva la richiesta dell'opponente di qualche piccolo intervento di finitura, poi eseguito). Tali documenti, secondo
[...]
confermavano l'avvenuta integrale realizzazione dei lavori concordati e CP_1
l'entità del credito vantato. La società opposta insisteva, pertanto, per la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo azionato, oltre interessi moratori contrattualmente previsti, nonché alle spese di lite.
Alla prima udienza del 12/12/2019, il Giudice designato sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (non risultando munito di clausola ex art. 642 c.p.c.) e rigettava la richiesta di riunione del presente giudizio con altra causa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito di memorie, al fine di permettere il completamento delle allegazioni difensive e la precisazione delle richieste istruttorie, depositate le memorie autorizzate, all'udienza del 20/09/2020 il
Giudice si riservava sulla decisione in ordine alle istanze istruttorie. Espletata la prova testimoniale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 05/05/2025, tenutasi in forma cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda è infondata per quanto di ragione.
In primo luogo l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente è manifestamente infondata. Il rapporto giuridico intercorso tra le parti va inquadrato nella fattispecie del contratto d'appalto, disciplinato dagli artt. 1655 e ss. c.c., avendo ad oggetto il compimento di un'opera (lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di un immobile) da parte dell'appaltatore con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a fronte di un corrispettivo in denaro. In materia di appalto, il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c., e non al più breve termine quinquennale erroneamente invocato dall'opponente. Tale termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che, secondo consolidata giurisprudenza, coincide con l'accettazione dell'opera da parte del committente, sia essa espressa o tacita. Nel caso di specie – contrariamente a quanto dedotto da parte opponente – non può assumersi come dies a quo il novembre 2013, data iniziale dei lavori, bensì il completamento (o quantomeno la sospensione definitiva) delle opere appaltate, avvenuto verosimilmente tra fine 2014 e inizio 2015. Pertanto non è decorso il termine di prescrizione del diritto.
Passando al merito, si osserva che il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha introdotto una cognizione piena circa l'esistenza e l'entità del credito preteso da È principio consolidato che nel giudizio di opposizione a Controparte_1
decreto ingiuntivo, che instaura un ordinario processo di cognizione, la fattura commerciale, pur essendo titolo idoneo per l'emissione del provvedimento monitorio, non costituisce di per sé piena prova del credito, incombendo sull'opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Nel caso in esame, la società ha pienamente assolto a tale onere Controparte_1
probatorio.
È pacifico tra le parti che intercorse tra loro un contratto di appalto verbale avente ad oggetto lavori edili (manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate esterne) sull'immobile sito in CI (NA) alla via Belvedere nn. 26-28, di cui l'opponente è comproprietaria. Ancorché non formalizzato per iscritto, il contenuto di tale accordo può essere ricostruito con sufficiente chiarezza attraverso la documentazione prodotta e il comportamento tenuto dai contraenti. In particolare, dai computi metrici sottoscritti in data 05/08/2010 e 07/08/2013 emerge l'entità delle opere commissionate e il relativo corrispettivo concordato: il primo computo (05/08/2010) prevedeva lavori per un importo complessivo di € 50.297,32, ridotto mediante sconto ad € 45.000,00 oltre VA
10%, somma che le parti convennero dovuta per il 60% a carico della sig.ra Parte_1
(opponente) e per il restante 40% a carico di sua sorella (cfr.
[...] CP_2
computo 05/08/2010). Successivamente, in data 07/08/2013, vennero redatti due ulteriori computi metrici relativi a lavori extra richiesti in corso d'opera: uno dell'importo di € 5.600,98 oltre VA 10%, interamente a carico di;
Parte_1 l'altro dell'importo di € 14.000,00 oltre VA, da suddividersi al 50% tra e Parte_1
. Tali pattuizioni – desumibili appunto dai computi sottoscritti – CP_2
costituiscono la base negoziale su cui si è svolto il rapporto contrattuale in esame.
Orbene, applicando i criteri di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg.
c.c., si osserva che la committente opponente, per un lungo arco temporale (2010-
2015), ha effettuato pagamenti parziali e frazionati all'appaltatore – mediante bonifici bancari, puntualmente riferiti alle fatture emesse da – senza mai Controparte_1
formulare riserve sulla qualità o quantità dei lavori in corso. Tale comportamento concludente risulta pienamente compatibile con la versione dei fatti fornita dalla società opposta, ossia con l'esistenza di un debito ripartito in più soluzioni e non ancora interamente estinto. Ai sensi dell'art. 1362, comma 2, c.c., l'atteggiamento tenuto dalle parti nel corso del rapporto costituisce un elemento interpretativo rilevante per accertarne la comune intenzione. Nel caso di specie, le condotte concludenti della sig.ra
– che ha continuato a corrispondere acconti sugli stati di avanzamento lavori Pt_1
e sugli extra lavori, senza contestazioni sostanziali, sino al 2015 – confermano che entrambe le parti consideravano dovuto l'importo complessivo poi azionato in via monitoria (cfr. Cass. civ. sez. II, 27/06/2017, n. 15995, secondo cui, ai fini dell'interpretazione del contratto, può attribuirsi rilievo al comportamento delle parti nell'esecuzione del medesimo).
Passando all'esame del materiale probatorio, deve rilevarsi come la parte opponente non sia riuscita a fornire prova dell'asserito integrale adempimento delle proprie obbligazioni di pagamento, né della dedotta inesecuzione parziale da parte dell'appaltatore. Per converso, la società opposta – che già si era munita in fase monitoria di idonea prova scritta del credito (fatture quietanzate, computi sottoscritti, documenti contabili) – ha ulteriormente corroborato la propria tesi mediante la prova testimoniale raccolta. In applicazione del principio generale in tema di riparto dell'onere della prova nei contratti a prestazioni corrispettive, una volta che il creditore
(nella specie, l'impresa appaltatrice) abbia provato la fonte negoziale del suo diritto e allegato l'inadempimento della controparte (omesso pagamento del corrispettivo), spetta al debitore dimostrare di aver esattamente adempiuto ovvero di non aver ottenuto la controprestazione dovuta. Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, anche qualora venga eccepito l'inesatto adempimento, “al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione, gravando sul debitore convenuto l'onere di fornire la prova... dell'avvenuto esatto adempimento” (Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533).
Ciò posto, dall'analisi della documentazione bancaria in atti emerge che
[...]
ha effettuato plurimi pagamenti in favore di Parte_1 Controparte_1
per importi corrispondenti agli acconti concordati. In particolare, risultano versati: €
5.500,00 in data 26/09/2013 (come da bonifico recante causale “Immobile sito in via
Belvedere 26-28 CI – Ristrutturazione Edilizia”); ulteriori pagamenti nel 2013 per importi di € 2.200,00 e € 3.300,00 (come da fatture n. 82/2013 e n. 107/2013 e relativi bonifici); nonché € 5.500,00 e € 8.250,00 nel 2014-2015 (come da fatture n. 120/2014,
121/2014 e relativi bonifici). Deve dunque ritenersi provato per tabulas che
[...]
ha versato complessivamente € 29.700,00 in favore Parte_1
dell'appaltatore, importo che corrisponde al prezzo originariamente pattuito per i lavori a suo carico (60% di € 45.000,00) come da computo contrattuale del 2010. deduce di aver ricalcolato il dovuto dell'opponente proprio tenendo Controparte_1
conto di tutte le fatture emesse nel 2013-2014 a suo carico, comprese quelle prodotte dall'opponente (fatt. nn. 66/2013, 107/2013, 120/2014, 121/2014) e quelle prodotte dall'opposta (fatt. nn. 82/2013, 142/2013, 25/2014), determinando così il monte pagato
(€ 29.700,00) e ciò che restava da pagare (€ 13.300,98). Va rilevato come, in effetti, la sommatoria degli importi fatturati e versati corrisponde al totale originariamente pattuito per l'opponente, mentre le ulteriori due fatture impagate (n. 132/2014 e n.
36/2018) corrispondono, sommate, proprio al saldo extra non versato (detratto lo sconto). Nello specifico, ha prodotto copia della fattura n. 132/2014 Controparte_1
del 23/12/2014, dell'importo di € 5.500,00 circa (oltre VA), e della fattura n. 36/2018 del 04/12/2018, di importo pari a circa € 4.400,00 (oltre VA), il cui totale – € 9.900,00
– coincide con il credito azionato in via monitoria. Tali documenti risultano coerenti con la narrazione di parte opposta: la fattura 132/14
è riferibile a ulteriori lavori o costi di fine 2013 non coperti dagli acconti già fatturati, mentre la fattura 36/18 rappresenta il conguaglio finale (emesso dopo aver concesso uno “sconto” di € 3.400,98) sul residuo originario di € 13.300,98.
Da parte sua, nega di aver mai ricevuto né concordato Parte_1
tali fatture di saldo, richiamando il fatto di aver corrisposto (tra il 2013 e il 2015) la totalità degli importi che le vennero richiesti a titolo di acconto, come da fatture a lei all'epoca effettivamente trasmesse. Occorre pertanto stabilire se le opere extra eseguite dall'appaltatore nel 2013 – e non coperte dai primi acconti – fossero dovute da
[...]
e in quale misura. Sul punto, la corrispondenza prodotta offre Parte_1
elementi chiarificatori. In particolare, vi è agli atti uno scambio di lettere e/o email tra le parti successivo al completamento dei lavori, da cui risulta che a Controparte_1
fine 2014, sollecitò il pagamento del saldo residuo, quantificato in circa € 13.300,98.
La committente, per contro, chiese una riduzione di tale importo. La società appaltatrice, in uno spirito transattivo, acconsentì a riconoscere una riduzione di €
3.400,98, ribassando il saldo dovuto a € 9.900,00. È significativo che in tale carteggio l'opponente non negò la debenza del saldo, limitandosi a chiedere uno sconto e a differirne il pagamento. Tale condotta vale come riconoscimento implicito dell'esistenza di un debito residuo almeno nella misura ricalcolata (ossia € 9.900,00).
Infatti costituisce un comportamento concludente, valutabile ai sensi degli artt. 2729
c.c. e 116 c.p.c. come indizio del fatto che, a quella data, Parte_1
riconosceva sostanzialmente fondata – quantomeno in parte – la pretesa dell'appaltatore. A questo riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che
“l'emissione di fattura non contestata, soprattutto se seguita da pagamenti, può costituire prova presuntiva dell'esistenza del credito” ( Cass. civ., Sez. III, 16 gennaio
2023, n. 1170)
Nel caso in esame, pur avendo l'opponente formalmente contestato le fatture in sede processuale, la circostanza che ella avesse in precedenza trattato uno sconto sul saldo richiesto e poi provveduto a ulteriori pagamenti (come il bonifico di € 8.250,00 relativo alla fattura 121/2014) depone nel senso della fondatezza almeno parziale della pretesa creditoria di parte opposta.
In definitiva, alla luce di tutte le risultanze istruttorie, si ritiene provato che: (a)
l'opponente aveva concordato ed effettivamente ricevuto lavori extra, ulteriori rispetto a quelli iniziali, il cui costo non è rimasto integralmente coperto dai primi acconti versati;
(b) al completamento delle opere, l'appaltatore ha richiesto il relativo saldo, quantificato inizialmente in € 13.300,98; (c) tra le parti è intervenuto un accordo transattivo sul punto, per effetto del quale ha ridotto il proprio credito Controparte_1
residuo a € 9.900,00; (d) nonostante ciò, la committente non ha corrisposto detto importo finale, rimasto tuttora insoluto.
La piena fondatezza della pretesa creditoria di risulta Controparte_1
comprovata all'esito dell'istruttoria orale. Il teste la cui attendibilità Testimone_1
non è stata scalfita da circostanze idonee a inficiarne l'imparzialità, ha confermato integralmente la versione dei fatti fornita dall'opposta. Si tratta di una testimonianza di particolare valenza, provenendo da un soggetto terzo estraneo al contratto (non è parte in causa né ha un interesse economico diretto, essendo un collaboratore tecnico dell'impresa): le sue dichiarazioni corroborano in modo obiettivo che l'appaltatore ha eseguito tutti i lavori pattuiti e che la sig.ra , nonostante alcuni pagamenti in Pt_1
acconto, è rimasta debitrice dell'importo indicato in decreto ingiuntivo. Secondo la giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni testimoniali di terzi possono costituire una prova pienamente utilizzabile in ambito contrattuale, dovendo il giudice valutarne liberamente l'attendibilità e la congruenza rispetto ai fatti dedotti (Cass. civ. sez. II,
12/01/2018, n. 567). Nel caso in esame, la deposizione del sig. è apparsa Tes_1
coerente, dettagliata e priva di contraddizioni, trovando peraltro riscontro nella documentazione scritta (si pensi alla corrispondenza sulle fatture insolute) e nelle ammissioni stesse dell'opponente circa i pagamenti effettuati. Pertanto, questo
Tribunale ne ha pienamente tenuto conto ai fini probatori, in conformità ai citati principi. In definitiva, alla luce di tutte le risultanze probatorie, deve ritenersi provato che la sig.ra sia rimasta in debito verso Parte_1 Controparte_1
dell'importo di € 9.900,00 a titolo di residuo corrispettivo contrattuale per i lavori eseguiti così come risulta dai documenti in atti e dalla ricostruzione contabile puntualmente effettuata dall'opposta nella tabella in atti.
Questa tabella chiarisce come l'importo ingiunto di € 9.900,00 rappresenti il saldo finale di un rapporto più ampio, tenuto conto di tutti i lavori eseguiti, di tutti gli acconti versati e di un ulteriore sconto concesso dall'appaltatore. L'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente è, pertanto, destituita di ogni fondamento.
Anche l'eccezione di inadempimento, sollevata ai sensi dell'art. 1460 c.c., risulta infondata e, per le modalità con cui è stata proposta, contraria al principio di buona fede che deve governare l'esecuzione del contratto e l'esercizio dei relativi rimedi.
L'art. 1460 c.c. consente a un contraente di rifiutare l'adempimento della propria prestazione se l'altra parte è inadempiente, ma tale strumento di autotutela deve essere esercitato nel rispetto della buona fede oggettiva. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rifiuto di adempiere è contrario a buona fede quando è sproporzionato rispetto all'inadempimento altrui o quando viene sollevato a notevole distanza di tempo dall'esecuzione della prestazione, dopo averne goduto senza contestazioni, unicamente allo scopo di paralizzare la pretesa di pagamento.
Nel caso di specie, l'opponente ha lamentato vizi e un'incompleta esecuzione dei lavori per la prima volta con l'atto di opposizione, a distanza di oltre cinque anni dalla loro ultimazione.
È pacifico in atti che non abbia mai formalizzato alcuna Parte_1
denuncia di difformità o vizi dell'opera nei tempi e con le forme previste dall'art. 1667
c.c. (entro 60 giorni dalla scoperta, e comunque entro 2 anni dalla consegna dell'opera per i vizi ordinari). Neppure risulta che ella abbia mai rifiutato formalmente di prendere in consegna i lavori per inadempienze dell'appaltatore. Al contrario, come evidenziato, la committente ha sostanzialmente accettato l'opera, corrisposto la quasi totalità del prezzo pattuito e discusso con l'appaltatore del pagamento del saldo finale, senza mai sollevare contestazioni specifiche sui lavori eseguiti. Soltanto con la presente opposizione (proposta nel 2019) l'opponente ha sollevato doglianze generiche sul fatto che i lavori non sarebbero stati completati a regola d'arte. Una tale contestazione, però, interviene fuori dai termini di legge e appare funzionale unicamente a resistere al pagamento.
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere, quindi, integralmente rigettata
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore della parte opposta in applicazione dei medi tariffari del D.M. 55/2014 e ss. mm.
(per le fasi introduttiva, studio, istruttoria e conclusionale) fascia 2 scaglione 3.
PQM
Il Tribunale di Napoli, Undicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3832/2019 come in epigrafe proposta, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna a pagare all'opposta Parte_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., le spese del presente giudizio di
[...]
opposizione, che si liquidano complessivamente in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A. ed VA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, 26.09.2025
Il GO (dott.ssa Concetta Menale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli XI Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del G.o.p. Dott.ssa Concetta Menale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 17956/2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e residente in [...] C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi Muro (C.F.:
), elettivamente domiciliata presso il proprio studio in C.F._2
CI (NA) alla Via Libertà n. 15, pec. Email_1
come da procura in atti.
OPPONENTE
società unipersonale, P.VA , con sede in Controparte_1 P.VA_1
Napoli alla via dei Mille n. 61, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Armando Felace (CF.: , e C.F._3
elettivamente domiciliata presso il suo studio alla via Av.re M. Pirozzi, n. 22, pec. come da procura in atti. Email_2
OPPOSTA
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio per ottenere la revoca del decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 3832/2019 emesso in data 10/09/2019 dal Tribunale di Napoli, XI Sezione
Civile, su ricorso della con il quale le veniva intimato di pagare Controparte_1
a favore della opposta la somma € 30.000,00, oltre interessi e spese, quale corrispettivo di lavori edili eseguiti dalla società ingiungente in favore dell'ingiunta (fattura n.
55/2018 del 10/09/2018). Detta somma veniva richiesta a titolo di saldo per opere di ristrutturazione eseguite presso l'immobile di proprietà dell'ingiunta, in virtù di un accordo verbale di appalto tra le parti.
A fondamento dell'opposizione deduceva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito azionato, assumendo il decorso di oltre cinque anni dal termine dei lavori (individuato dall'opponente nel 25/11/2013) alla notifica del decreto ingiuntivo, in assenza di atti interruttivi. Sempre in via preliminare, invocava la riunione ex art. 274 c.p.c. del presente giudizio con altra analoga controversia pendente avanti alla Sez. XII del medesimo Tribunale (R.G. 16574/2019, Giud. ) Per_1
promossa da nei confronti della sig.ra Controparte_1 Controparte_2
– germana dell'odierna opponente e comproprietaria dello stabile – avente ad
[...]
oggetto il pagamento di fatture relative ai medesimi lavori sull'immobile in CI.
Nel merito, l'opponente contestava la sussistenza del credito ingiunto, osservando che l'unico supporto documentale della pretesa di controparte consisteva in fatture commerciali che, sebbene idonee ad ottenere un decreto ingiuntivo, non costituivano di per sé piena prova del credito in questa fase di opposizione. Deduceva che i lavori fatturati non erano stati integralmente né correttamente eseguiti da Controparte_1
e che anzi molti di essi non erano stati affatto ultimati, sicché nulla sarebbe dovuto a saldo: formulava dunque eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., opponendo al mancato adempimento dell'appaltatore il proprio rifiuto di pagamento. A sostegno di tale difesa, l'opponente allegava di essere stata costretta ad affidare ad altra ditta il completamento dei lavori non ultimati dall'opposta, nonché la riparazione di supposti vizi delle opere eseguite da Inoltre deduceva di avere già corrisposto rilevanti CP_1
somme alla società opposta in corso d'opera, producendo a tal fine documentazione di numerosi pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario, sì da ridurre (se non estinguere) il credito azionato. In particolare, depositava copie di fatture e relative ricevute di bonifico comprovanti pagamenti per complessivi € 8.250,00 in data
25/02/2015, con causali indicative del saldo di precedenti fatture n. 121/2014 del
11/12/2014.
Si costituiva in giudizio la depositando comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta. La società opposta contestava integralmente le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione. In via preliminare, l'opposta eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, rilevando che il credito vantato ha natura di corrispettivo contrattuale soggetto al termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.,
e che in ogni caso non era maturato alcun termine prescrizionale, essendo intercorsa anche una comunicazione di riconoscimento di debito (in data 05/02/2019) idonea a interrompere la prescrizione. La società deduceva, inoltre, l'insussistenza dei presupposti per disporre la riunione ex art. 274 c.p.c., trattandosi di causa di opposizione a decreto ingiuntivo che, per rito e stato di avanzamento, non risultava opportunamente accorpabile ad altri eventuali giudizi pendenti.
Nel merito, contestava l'eccezione di inadempimento sollevata Controparte_1
dall'opponente, affermando di aver regolarmente eseguito tutte le opere commissionate, come da accordi, e di averle portate a termine a perfetta regola d'arte.
La società evidenziava che l'opponente non aveva mai contestato formalmente la qualità o la completezza dei lavori prima della notifica del decreto ingiuntivo, avendo anzi usufruito dell'immobile ristrutturato senza sollevare riserve. A supporto della propria pretesa creditoria, parte opposta produceva documentazione, tra cui copia del preventivo lavori sottoscritto dall'opponente in data 01/06/2018 (recante l'indicazione delle opere da eseguire e del corrispettivo pattuito), nonché scambi di corrispondenza e-mail intercorsi a fine lavori (dai quali emergeva la richiesta dell'opponente di qualche piccolo intervento di finitura, poi eseguito). Tali documenti, secondo
[...]
confermavano l'avvenuta integrale realizzazione dei lavori concordati e CP_1
l'entità del credito vantato. La società opposta insisteva, pertanto, per la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo azionato, oltre interessi moratori contrattualmente previsti, nonché alle spese di lite.
Alla prima udienza del 12/12/2019, il Giudice designato sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (non risultando munito di clausola ex art. 642 c.p.c.) e rigettava la richiesta di riunione del presente giudizio con altra causa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito di memorie, al fine di permettere il completamento delle allegazioni difensive e la precisazione delle richieste istruttorie, depositate le memorie autorizzate, all'udienza del 20/09/2020 il
Giudice si riservava sulla decisione in ordine alle istanze istruttorie. Espletata la prova testimoniale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 05/05/2025, tenutasi in forma cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda è infondata per quanto di ragione.
In primo luogo l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente è manifestamente infondata. Il rapporto giuridico intercorso tra le parti va inquadrato nella fattispecie del contratto d'appalto, disciplinato dagli artt. 1655 e ss. c.c., avendo ad oggetto il compimento di un'opera (lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di un immobile) da parte dell'appaltatore con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a fronte di un corrispettivo in denaro. In materia di appalto, il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c., e non al più breve termine quinquennale erroneamente invocato dall'opponente. Tale termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che, secondo consolidata giurisprudenza, coincide con l'accettazione dell'opera da parte del committente, sia essa espressa o tacita. Nel caso di specie – contrariamente a quanto dedotto da parte opponente – non può assumersi come dies a quo il novembre 2013, data iniziale dei lavori, bensì il completamento (o quantomeno la sospensione definitiva) delle opere appaltate, avvenuto verosimilmente tra fine 2014 e inizio 2015. Pertanto non è decorso il termine di prescrizione del diritto.
Passando al merito, si osserva che il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha introdotto una cognizione piena circa l'esistenza e l'entità del credito preteso da È principio consolidato che nel giudizio di opposizione a Controparte_1
decreto ingiuntivo, che instaura un ordinario processo di cognizione, la fattura commerciale, pur essendo titolo idoneo per l'emissione del provvedimento monitorio, non costituisce di per sé piena prova del credito, incombendo sull'opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Nel caso in esame, la società ha pienamente assolto a tale onere Controparte_1
probatorio.
È pacifico tra le parti che intercorse tra loro un contratto di appalto verbale avente ad oggetto lavori edili (manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate esterne) sull'immobile sito in CI (NA) alla via Belvedere nn. 26-28, di cui l'opponente è comproprietaria. Ancorché non formalizzato per iscritto, il contenuto di tale accordo può essere ricostruito con sufficiente chiarezza attraverso la documentazione prodotta e il comportamento tenuto dai contraenti. In particolare, dai computi metrici sottoscritti in data 05/08/2010 e 07/08/2013 emerge l'entità delle opere commissionate e il relativo corrispettivo concordato: il primo computo (05/08/2010) prevedeva lavori per un importo complessivo di € 50.297,32, ridotto mediante sconto ad € 45.000,00 oltre VA
10%, somma che le parti convennero dovuta per il 60% a carico della sig.ra Parte_1
(opponente) e per il restante 40% a carico di sua sorella (cfr.
[...] CP_2
computo 05/08/2010). Successivamente, in data 07/08/2013, vennero redatti due ulteriori computi metrici relativi a lavori extra richiesti in corso d'opera: uno dell'importo di € 5.600,98 oltre VA 10%, interamente a carico di;
Parte_1 l'altro dell'importo di € 14.000,00 oltre VA, da suddividersi al 50% tra e Parte_1
. Tali pattuizioni – desumibili appunto dai computi sottoscritti – CP_2
costituiscono la base negoziale su cui si è svolto il rapporto contrattuale in esame.
Orbene, applicando i criteri di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg.
c.c., si osserva che la committente opponente, per un lungo arco temporale (2010-
2015), ha effettuato pagamenti parziali e frazionati all'appaltatore – mediante bonifici bancari, puntualmente riferiti alle fatture emesse da – senza mai Controparte_1
formulare riserve sulla qualità o quantità dei lavori in corso. Tale comportamento concludente risulta pienamente compatibile con la versione dei fatti fornita dalla società opposta, ossia con l'esistenza di un debito ripartito in più soluzioni e non ancora interamente estinto. Ai sensi dell'art. 1362, comma 2, c.c., l'atteggiamento tenuto dalle parti nel corso del rapporto costituisce un elemento interpretativo rilevante per accertarne la comune intenzione. Nel caso di specie, le condotte concludenti della sig.ra
– che ha continuato a corrispondere acconti sugli stati di avanzamento lavori Pt_1
e sugli extra lavori, senza contestazioni sostanziali, sino al 2015 – confermano che entrambe le parti consideravano dovuto l'importo complessivo poi azionato in via monitoria (cfr. Cass. civ. sez. II, 27/06/2017, n. 15995, secondo cui, ai fini dell'interpretazione del contratto, può attribuirsi rilievo al comportamento delle parti nell'esecuzione del medesimo).
Passando all'esame del materiale probatorio, deve rilevarsi come la parte opponente non sia riuscita a fornire prova dell'asserito integrale adempimento delle proprie obbligazioni di pagamento, né della dedotta inesecuzione parziale da parte dell'appaltatore. Per converso, la società opposta – che già si era munita in fase monitoria di idonea prova scritta del credito (fatture quietanzate, computi sottoscritti, documenti contabili) – ha ulteriormente corroborato la propria tesi mediante la prova testimoniale raccolta. In applicazione del principio generale in tema di riparto dell'onere della prova nei contratti a prestazioni corrispettive, una volta che il creditore
(nella specie, l'impresa appaltatrice) abbia provato la fonte negoziale del suo diritto e allegato l'inadempimento della controparte (omesso pagamento del corrispettivo), spetta al debitore dimostrare di aver esattamente adempiuto ovvero di non aver ottenuto la controprestazione dovuta. Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, anche qualora venga eccepito l'inesatto adempimento, “al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione, gravando sul debitore convenuto l'onere di fornire la prova... dell'avvenuto esatto adempimento” (Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533).
Ciò posto, dall'analisi della documentazione bancaria in atti emerge che
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ha effettuato plurimi pagamenti in favore di Parte_1 Controparte_1
per importi corrispondenti agli acconti concordati. In particolare, risultano versati: €
5.500,00 in data 26/09/2013 (come da bonifico recante causale “Immobile sito in via
Belvedere 26-28 CI – Ristrutturazione Edilizia”); ulteriori pagamenti nel 2013 per importi di € 2.200,00 e € 3.300,00 (come da fatture n. 82/2013 e n. 107/2013 e relativi bonifici); nonché € 5.500,00 e € 8.250,00 nel 2014-2015 (come da fatture n. 120/2014,
121/2014 e relativi bonifici). Deve dunque ritenersi provato per tabulas che
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ha versato complessivamente € 29.700,00 in favore Parte_1
dell'appaltatore, importo che corrisponde al prezzo originariamente pattuito per i lavori a suo carico (60% di € 45.000,00) come da computo contrattuale del 2010. deduce di aver ricalcolato il dovuto dell'opponente proprio tenendo Controparte_1
conto di tutte le fatture emesse nel 2013-2014 a suo carico, comprese quelle prodotte dall'opponente (fatt. nn. 66/2013, 107/2013, 120/2014, 121/2014) e quelle prodotte dall'opposta (fatt. nn. 82/2013, 142/2013, 25/2014), determinando così il monte pagato
(€ 29.700,00) e ciò che restava da pagare (€ 13.300,98). Va rilevato come, in effetti, la sommatoria degli importi fatturati e versati corrisponde al totale originariamente pattuito per l'opponente, mentre le ulteriori due fatture impagate (n. 132/2014 e n.
36/2018) corrispondono, sommate, proprio al saldo extra non versato (detratto lo sconto). Nello specifico, ha prodotto copia della fattura n. 132/2014 Controparte_1
del 23/12/2014, dell'importo di € 5.500,00 circa (oltre VA), e della fattura n. 36/2018 del 04/12/2018, di importo pari a circa € 4.400,00 (oltre VA), il cui totale – € 9.900,00
– coincide con il credito azionato in via monitoria. Tali documenti risultano coerenti con la narrazione di parte opposta: la fattura 132/14
è riferibile a ulteriori lavori o costi di fine 2013 non coperti dagli acconti già fatturati, mentre la fattura 36/18 rappresenta il conguaglio finale (emesso dopo aver concesso uno “sconto” di € 3.400,98) sul residuo originario di € 13.300,98.
Da parte sua, nega di aver mai ricevuto né concordato Parte_1
tali fatture di saldo, richiamando il fatto di aver corrisposto (tra il 2013 e il 2015) la totalità degli importi che le vennero richiesti a titolo di acconto, come da fatture a lei all'epoca effettivamente trasmesse. Occorre pertanto stabilire se le opere extra eseguite dall'appaltatore nel 2013 – e non coperte dai primi acconti – fossero dovute da
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e in quale misura. Sul punto, la corrispondenza prodotta offre Parte_1
elementi chiarificatori. In particolare, vi è agli atti uno scambio di lettere e/o email tra le parti successivo al completamento dei lavori, da cui risulta che a Controparte_1
fine 2014, sollecitò il pagamento del saldo residuo, quantificato in circa € 13.300,98.
La committente, per contro, chiese una riduzione di tale importo. La società appaltatrice, in uno spirito transattivo, acconsentì a riconoscere una riduzione di €
3.400,98, ribassando il saldo dovuto a € 9.900,00. È significativo che in tale carteggio l'opponente non negò la debenza del saldo, limitandosi a chiedere uno sconto e a differirne il pagamento. Tale condotta vale come riconoscimento implicito dell'esistenza di un debito residuo almeno nella misura ricalcolata (ossia € 9.900,00).
Infatti costituisce un comportamento concludente, valutabile ai sensi degli artt. 2729
c.c. e 116 c.p.c. come indizio del fatto che, a quella data, Parte_1
riconosceva sostanzialmente fondata – quantomeno in parte – la pretesa dell'appaltatore. A questo riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che
“l'emissione di fattura non contestata, soprattutto se seguita da pagamenti, può costituire prova presuntiva dell'esistenza del credito” ( Cass. civ., Sez. III, 16 gennaio
2023, n. 1170)
Nel caso in esame, pur avendo l'opponente formalmente contestato le fatture in sede processuale, la circostanza che ella avesse in precedenza trattato uno sconto sul saldo richiesto e poi provveduto a ulteriori pagamenti (come il bonifico di € 8.250,00 relativo alla fattura 121/2014) depone nel senso della fondatezza almeno parziale della pretesa creditoria di parte opposta.
In definitiva, alla luce di tutte le risultanze istruttorie, si ritiene provato che: (a)
l'opponente aveva concordato ed effettivamente ricevuto lavori extra, ulteriori rispetto a quelli iniziali, il cui costo non è rimasto integralmente coperto dai primi acconti versati;
(b) al completamento delle opere, l'appaltatore ha richiesto il relativo saldo, quantificato inizialmente in € 13.300,98; (c) tra le parti è intervenuto un accordo transattivo sul punto, per effetto del quale ha ridotto il proprio credito Controparte_1
residuo a € 9.900,00; (d) nonostante ciò, la committente non ha corrisposto detto importo finale, rimasto tuttora insoluto.
La piena fondatezza della pretesa creditoria di risulta Controparte_1
comprovata all'esito dell'istruttoria orale. Il teste la cui attendibilità Testimone_1
non è stata scalfita da circostanze idonee a inficiarne l'imparzialità, ha confermato integralmente la versione dei fatti fornita dall'opposta. Si tratta di una testimonianza di particolare valenza, provenendo da un soggetto terzo estraneo al contratto (non è parte in causa né ha un interesse economico diretto, essendo un collaboratore tecnico dell'impresa): le sue dichiarazioni corroborano in modo obiettivo che l'appaltatore ha eseguito tutti i lavori pattuiti e che la sig.ra , nonostante alcuni pagamenti in Pt_1
acconto, è rimasta debitrice dell'importo indicato in decreto ingiuntivo. Secondo la giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni testimoniali di terzi possono costituire una prova pienamente utilizzabile in ambito contrattuale, dovendo il giudice valutarne liberamente l'attendibilità e la congruenza rispetto ai fatti dedotti (Cass. civ. sez. II,
12/01/2018, n. 567). Nel caso in esame, la deposizione del sig. è apparsa Tes_1
coerente, dettagliata e priva di contraddizioni, trovando peraltro riscontro nella documentazione scritta (si pensi alla corrispondenza sulle fatture insolute) e nelle ammissioni stesse dell'opponente circa i pagamenti effettuati. Pertanto, questo
Tribunale ne ha pienamente tenuto conto ai fini probatori, in conformità ai citati principi. In definitiva, alla luce di tutte le risultanze probatorie, deve ritenersi provato che la sig.ra sia rimasta in debito verso Parte_1 Controparte_1
dell'importo di € 9.900,00 a titolo di residuo corrispettivo contrattuale per i lavori eseguiti così come risulta dai documenti in atti e dalla ricostruzione contabile puntualmente effettuata dall'opposta nella tabella in atti.
Questa tabella chiarisce come l'importo ingiunto di € 9.900,00 rappresenti il saldo finale di un rapporto più ampio, tenuto conto di tutti i lavori eseguiti, di tutti gli acconti versati e di un ulteriore sconto concesso dall'appaltatore. L'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente è, pertanto, destituita di ogni fondamento.
Anche l'eccezione di inadempimento, sollevata ai sensi dell'art. 1460 c.c., risulta infondata e, per le modalità con cui è stata proposta, contraria al principio di buona fede che deve governare l'esecuzione del contratto e l'esercizio dei relativi rimedi.
L'art. 1460 c.c. consente a un contraente di rifiutare l'adempimento della propria prestazione se l'altra parte è inadempiente, ma tale strumento di autotutela deve essere esercitato nel rispetto della buona fede oggettiva. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rifiuto di adempiere è contrario a buona fede quando è sproporzionato rispetto all'inadempimento altrui o quando viene sollevato a notevole distanza di tempo dall'esecuzione della prestazione, dopo averne goduto senza contestazioni, unicamente allo scopo di paralizzare la pretesa di pagamento.
Nel caso di specie, l'opponente ha lamentato vizi e un'incompleta esecuzione dei lavori per la prima volta con l'atto di opposizione, a distanza di oltre cinque anni dalla loro ultimazione.
È pacifico in atti che non abbia mai formalizzato alcuna Parte_1
denuncia di difformità o vizi dell'opera nei tempi e con le forme previste dall'art. 1667
c.c. (entro 60 giorni dalla scoperta, e comunque entro 2 anni dalla consegna dell'opera per i vizi ordinari). Neppure risulta che ella abbia mai rifiutato formalmente di prendere in consegna i lavori per inadempienze dell'appaltatore. Al contrario, come evidenziato, la committente ha sostanzialmente accettato l'opera, corrisposto la quasi totalità del prezzo pattuito e discusso con l'appaltatore del pagamento del saldo finale, senza mai sollevare contestazioni specifiche sui lavori eseguiti. Soltanto con la presente opposizione (proposta nel 2019) l'opponente ha sollevato doglianze generiche sul fatto che i lavori non sarebbero stati completati a regola d'arte. Una tale contestazione, però, interviene fuori dai termini di legge e appare funzionale unicamente a resistere al pagamento.
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere, quindi, integralmente rigettata
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore della parte opposta in applicazione dei medi tariffari del D.M. 55/2014 e ss. mm.
(per le fasi introduttiva, studio, istruttoria e conclusionale) fascia 2 scaglione 3.
PQM
Il Tribunale di Napoli, Undicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3832/2019 come in epigrafe proposta, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna a pagare all'opposta Parte_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., le spese del presente giudizio di
[...]
opposizione, che si liquidano complessivamente in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A. ed VA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, 26.09.2025
Il GO (dott.ssa Concetta Menale)