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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/09/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3393/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Michela BORDIERI Giudice dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 16/05/2025, assunto in decisione in data 17/09/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato SCIOSCIA FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato CASIRAGHI CECILIA MARIA PIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 17.09.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il Signor ha già messo in vendita la casa coniugale, sita in NZ, Via Carlo Amati n. Parte_1
32 di proprietà dello stesso. Con il ricavato della vendita i coniugi salderanno il mutuo contratto con Banca CR per l'acquisto del predetto immobile dividendo al 50% (cinquanta per cento) le spese relative all'estinzione dello stesso mutuo. La residua somma ricavata dall'alienazione dell'immobile, saldato il mutuo, verrà divisa fra le parti nella misura del 50% (cinquanta per cento). Sino all'alienazione dell'immobile sito in NZ, Via Amati n. 32, i coniugi provvederanno a corrispondere, nella misura del
50% (cinquanta per cento) ciascuno tutte le spese relative al predetto immobile, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione, la Tari e le spese per le bollette per le utenze. Sino all'alienazione dell'immobile sito in NZ, Via Amati n. 32, i coniugi provvederanno altresì a corrispondere, nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno le rate del mutuo contratto con Banca CR per l'acquisto del predetto immobile.
Le parti concordano che i mobili e gli arredi presenti nell'ex casa coniugale rimarranno al Signor Parte_1 ad eccezione della cucina, del tavolino della sala e della parte inferiore del mobile della sala che rimarranno alla Signora Le parti provvederanno a proprie spese ad asportare i mobili agli stessi spettanti, Pt_2 secondo quanto sovra indicato, ed a collocare gli stessi presso le proprie nuove rispettive abitazioni, come previsto nei successivi punti 3 e 4.
3) Alienato l'immobile sito in NZ, Via Carlo Amati n. 32, la Signora provvederà ad acquistare Pt_2 un immobile vicino e nella stessa zona dell'ex casa coniugale ed idoneo ad ospitare la stessa e le figlie. La scelta del nuovo immobile, che dovrà essere vicino all'attuale casa coniugale, è dettata dalla preminente esigenza di assicurare alle minori la continuità territoriale con le scuole dalle stesse frequentate e con il giro di amicizie e di riferimenti territoriali che si sono consolidati negli anni.
La Signora provvederà a sostenere tutte le spese necessarie per l'acquisto e relative allo stesso Pt_2 immobile quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione, la Tari e le spese per le bollette per le utenze.
4) Alienato l'immobile sito in NZ, Via Carlo Amati n. 32, il Signor provvederà ad acquistare Parte_1 un immobile vicino e nella stessa zona dell'ex casa coniugale ed idoneo ad ospitare lo stesso e le figlie. La scelta del nuovo immobile, che dovrà essere vicino all'attuale casa coniugale, è dettata dalla preminente esigenza di assicurare alle minori la continuità territoriale con le scuole dalle stesse frequentate e con il giro di amicizie e di riferimenti territoriali che si sono consolidati negli anni.
Il Signor provvederà a sostenere tutte le spese necessarie per l'acquisto e relative allo stesso Parte_1 immobile quali, a titolo esemplificativo e none esaustivo, le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione, la Tari e le spese per le bollette per le utenze.
5) Ciascuna parte si impegna ad aprire un proprio conto corrente nominativo sostenendone tutti i costi e le spese. Una volta alienato l'immobile sito in NZ, Via Carlo Amati n. 32 ed estinto il mutuo contratto con Banca CR per l'acquisto del predetto immobile, mutuo che fino all'estinzione continueranno a pagare nella misura del 50% ciascuno, le parti provvederanno, entro e non oltre quindici giorni dall'estinzione del predetto mutuo, a chiudere il conto corrente cointestato n. 010/000722291 acceso presso Banca CR, dividendo al 50% le somme eventualmente giacenti sul predetto conto e sostenendo al 50% (cinquanta per cento) le spese necessarie alla chiusura del conto. Per_ 6) Le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ai genitori, con residenza anagrafica Per_1
e collocamento presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori di comune accordo. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente. I genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore importanza nell'interesse delle figlie, in merito all'istruzione, educazione, alla salute delle stesse, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni.
7) Le figlie rimarranno con il padre, a settimane alternate, dalla domenica sera, alle ore 18:00, quando lo stesso provvederà ad andare a prenderle presso l'abitazione materna, sino alla domenica della settimana successiva, alle ore 18:00, quando la Signora provvederà ad andare a prenderle presso l'abitazione Pt_2 paterna per portarle presso la propria abitazione. Il tutto salvo diversi accordi fra i genitori da assumere nel preminente interesse delle figlie. Vacanze di Natale: le figlie staranno presso il papà e la mamma a settimane alternate, secondo l'ordinario calendario dei diritti di visita di cui sopra, ad eccezione del giorno della Vigilia di Natale, che trascorreranno sempre con la mamma, e del giorno di Natale che trascorreranno sempre con il papà, salvo diversi accordi fra i genitori da assumere nel preminente interesse delle figlie.
Pasqua: le minori rimarranno ad anni alterni giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, salvo diversi accordi.
Altri ponti e festività: alternanza annuale, con impegno dei genitori a garantirsi per quanto possibile una distribuzione paritetica, salvo diversi accordi fra i genitori da assumere nel preminente interesse delle figlie.
Vacanze estive: le figlie trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 maggio.
Compleanno figlie: alternanza annuale. Ciascun genitore avrà con sé le minori il giorno del proprio compleanno. Festa del papà e della mamma con il genitore festeggiato. Il tutto salvo diversi accordi fra i genitori da assumere nel preminente interesse delle figlie.
Per tutto quanto statuito nel presente punto vengono fatti salvi eventuali differenti accordi assunti dai genitori nell'esclusivo interesse delle figlie minori.
8) Ciascun genitore provvederà al mantenimento di entrambe le figlie nella settimana in cui quest'ultime saranno con lo stesso genitore. I genitori si faranno carico del 50% (cinquanta per cento) ciascuno delle spese straordinarie relative alle figlie secondo quanto statuito dalle Linee Guida adottate dal Tribunale di
NZ di intesa con l'Ordine degli Avvocati di NZ (e di cui al doc. 2).
9) Il cane Nanà, di proprietà del Signor rimarrà con lo stesso. Le spese veterinarie (compresi Parte_1 eventuali esami, indagini e interventi) e di cura relative al cane verranno suddivise fra le parti nella Pt_3 misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno. Il pesce rosso acquistato dalla coppia in costanza di matrimonio rimarrà presso la Signora Pt_2
10) L'autovettura Ford C Max, tg. EG407VZ, di proprietà del Signor rimarrà intestata a Parte_1 quest'ultimo che ne sosterrà tutti i costi e le spese, comprese le rate del prestito aziendale contratto per l'acquisto della stessa.
11) L'autovettura Fiat 500, tg. EY886BX, di proprietà del Signora rimarrà intestata a quest'ultima Pt_2 che ne sosterrà tutti i costi e le spese, comprese le rate del finanziamento acceso per l'acquisto della stessa.
12) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere diritto ad alcun mantenimento l'uno dall'altra.
13) Le parti si danno reciprocamente atto di avere regolato, in questa sede, ogni loro rapporto economico e patrimoniale e con l'esatto adempimento di quanto previsto ai punti che precedono, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo, ragione e/o causa.
14) Le spese legali relative al presente procedimento restano compensate tra le parti.
Le parti si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti di cui all'art. 473 bis. 12 c.p.c. Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 11.06.2025 Parte_1 Parte_2
a NZ (MB); Per_
- Dall'unione sono nate le figlie (16.01.2013) e (16.07.2015); Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 17.09.2015 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 16/05/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio a NZ (MB) in data 11.06.2011 (Atto n 62, Parte I,
[...] del registro degli atti di matrimonio del Comune di NZ (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di NZ (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in NZ, nella camera di consiglio, in data 18 settembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Michela BORDIERI Giudice dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 16/05/2025, assunto in decisione in data 17/09/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato SCIOSCIA FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato CASIRAGHI CECILIA MARIA PIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 17.09.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il Signor ha già messo in vendita la casa coniugale, sita in NZ, Via Carlo Amati n. Parte_1
32 di proprietà dello stesso. Con il ricavato della vendita i coniugi salderanno il mutuo contratto con Banca CR per l'acquisto del predetto immobile dividendo al 50% (cinquanta per cento) le spese relative all'estinzione dello stesso mutuo. La residua somma ricavata dall'alienazione dell'immobile, saldato il mutuo, verrà divisa fra le parti nella misura del 50% (cinquanta per cento). Sino all'alienazione dell'immobile sito in NZ, Via Amati n. 32, i coniugi provvederanno a corrispondere, nella misura del
50% (cinquanta per cento) ciascuno tutte le spese relative al predetto immobile, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione, la Tari e le spese per le bollette per le utenze. Sino all'alienazione dell'immobile sito in NZ, Via Amati n. 32, i coniugi provvederanno altresì a corrispondere, nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno le rate del mutuo contratto con Banca CR per l'acquisto del predetto immobile.
Le parti concordano che i mobili e gli arredi presenti nell'ex casa coniugale rimarranno al Signor Parte_1 ad eccezione della cucina, del tavolino della sala e della parte inferiore del mobile della sala che rimarranno alla Signora Le parti provvederanno a proprie spese ad asportare i mobili agli stessi spettanti, Pt_2 secondo quanto sovra indicato, ed a collocare gli stessi presso le proprie nuove rispettive abitazioni, come previsto nei successivi punti 3 e 4.
3) Alienato l'immobile sito in NZ, Via Carlo Amati n. 32, la Signora provvederà ad acquistare Pt_2 un immobile vicino e nella stessa zona dell'ex casa coniugale ed idoneo ad ospitare la stessa e le figlie. La scelta del nuovo immobile, che dovrà essere vicino all'attuale casa coniugale, è dettata dalla preminente esigenza di assicurare alle minori la continuità territoriale con le scuole dalle stesse frequentate e con il giro di amicizie e di riferimenti territoriali che si sono consolidati negli anni.
La Signora provvederà a sostenere tutte le spese necessarie per l'acquisto e relative allo stesso Pt_2 immobile quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione, la Tari e le spese per le bollette per le utenze.
4) Alienato l'immobile sito in NZ, Via Carlo Amati n. 32, il Signor provvederà ad acquistare Parte_1 un immobile vicino e nella stessa zona dell'ex casa coniugale ed idoneo ad ospitare lo stesso e le figlie. La scelta del nuovo immobile, che dovrà essere vicino all'attuale casa coniugale, è dettata dalla preminente esigenza di assicurare alle minori la continuità territoriale con le scuole dalle stesse frequentate e con il giro di amicizie e di riferimenti territoriali che si sono consolidati negli anni.
Il Signor provvederà a sostenere tutte le spese necessarie per l'acquisto e relative allo stesso Parte_1 immobile quali, a titolo esemplificativo e none esaustivo, le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione, la Tari e le spese per le bollette per le utenze.
5) Ciascuna parte si impegna ad aprire un proprio conto corrente nominativo sostenendone tutti i costi e le spese. Una volta alienato l'immobile sito in NZ, Via Carlo Amati n. 32 ed estinto il mutuo contratto con Banca CR per l'acquisto del predetto immobile, mutuo che fino all'estinzione continueranno a pagare nella misura del 50% ciascuno, le parti provvederanno, entro e non oltre quindici giorni dall'estinzione del predetto mutuo, a chiudere il conto corrente cointestato n. 010/000722291 acceso presso Banca CR, dividendo al 50% le somme eventualmente giacenti sul predetto conto e sostenendo al 50% (cinquanta per cento) le spese necessarie alla chiusura del conto. Per_ 6) Le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ai genitori, con residenza anagrafica Per_1
e collocamento presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori di comune accordo. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente. I genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore importanza nell'interesse delle figlie, in merito all'istruzione, educazione, alla salute delle stesse, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni.
7) Le figlie rimarranno con il padre, a settimane alternate, dalla domenica sera, alle ore 18:00, quando lo stesso provvederà ad andare a prenderle presso l'abitazione materna, sino alla domenica della settimana successiva, alle ore 18:00, quando la Signora provvederà ad andare a prenderle presso l'abitazione Pt_2 paterna per portarle presso la propria abitazione. Il tutto salvo diversi accordi fra i genitori da assumere nel preminente interesse delle figlie. Vacanze di Natale: le figlie staranno presso il papà e la mamma a settimane alternate, secondo l'ordinario calendario dei diritti di visita di cui sopra, ad eccezione del giorno della Vigilia di Natale, che trascorreranno sempre con la mamma, e del giorno di Natale che trascorreranno sempre con il papà, salvo diversi accordi fra i genitori da assumere nel preminente interesse delle figlie.
Pasqua: le minori rimarranno ad anni alterni giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, salvo diversi accordi.
Altri ponti e festività: alternanza annuale, con impegno dei genitori a garantirsi per quanto possibile una distribuzione paritetica, salvo diversi accordi fra i genitori da assumere nel preminente interesse delle figlie.
Vacanze estive: le figlie trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 maggio.
Compleanno figlie: alternanza annuale. Ciascun genitore avrà con sé le minori il giorno del proprio compleanno. Festa del papà e della mamma con il genitore festeggiato. Il tutto salvo diversi accordi fra i genitori da assumere nel preminente interesse delle figlie.
Per tutto quanto statuito nel presente punto vengono fatti salvi eventuali differenti accordi assunti dai genitori nell'esclusivo interesse delle figlie minori.
8) Ciascun genitore provvederà al mantenimento di entrambe le figlie nella settimana in cui quest'ultime saranno con lo stesso genitore. I genitori si faranno carico del 50% (cinquanta per cento) ciascuno delle spese straordinarie relative alle figlie secondo quanto statuito dalle Linee Guida adottate dal Tribunale di
NZ di intesa con l'Ordine degli Avvocati di NZ (e di cui al doc. 2).
9) Il cane Nanà, di proprietà del Signor rimarrà con lo stesso. Le spese veterinarie (compresi Parte_1 eventuali esami, indagini e interventi) e di cura relative al cane verranno suddivise fra le parti nella Pt_3 misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno. Il pesce rosso acquistato dalla coppia in costanza di matrimonio rimarrà presso la Signora Pt_2
10) L'autovettura Ford C Max, tg. EG407VZ, di proprietà del Signor rimarrà intestata a Parte_1 quest'ultimo che ne sosterrà tutti i costi e le spese, comprese le rate del prestito aziendale contratto per l'acquisto della stessa.
11) L'autovettura Fiat 500, tg. EY886BX, di proprietà del Signora rimarrà intestata a quest'ultima Pt_2 che ne sosterrà tutti i costi e le spese, comprese le rate del finanziamento acceso per l'acquisto della stessa.
12) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere diritto ad alcun mantenimento l'uno dall'altra.
13) Le parti si danno reciprocamente atto di avere regolato, in questa sede, ogni loro rapporto economico e patrimoniale e con l'esatto adempimento di quanto previsto ai punti che precedono, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo, ragione e/o causa.
14) Le spese legali relative al presente procedimento restano compensate tra le parti.
Le parti si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti di cui all'art. 473 bis. 12 c.p.c. Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 11.06.2025 Parte_1 Parte_2
a NZ (MB); Per_
- Dall'unione sono nate le figlie (16.01.2013) e (16.07.2015); Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 17.09.2015 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 16/05/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio a NZ (MB) in data 11.06.2011 (Atto n 62, Parte I,
[...] del registro degli atti di matrimonio del Comune di NZ (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di NZ (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in NZ, nella camera di consiglio, in data 18 settembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona