Ordinanza collegiale 18 gennaio 2017
Sentenza 15 giugno 2018
Parere interlocutorio 27 settembre 2021
Accoglimento
Sentenza 28 settembre 2022
Parere definitivo 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 19/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00128/2025 e data 19/02/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 01176/2019
OGGETTO:
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor NZ ON contro il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e nei confronti dei signori AR PI e LO ES, per l'annullamento del decreto del 7 marzo 2019 n. 416 del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca - Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca - Ufficio III, con cui sono stati approvati: (i) le graduatorie relative alle tre linee di intervento del settore LS5 nella parte in cui il ricorrente è stato collocato al ventiseiesimo posto della graduatoria con il punteggio di 92 e (ii) i progetti ammessi a finanziamento per ciascuna delle tre linee di intervento nella parte in cui il ricorrente non è stato inserito fra i vincitori; degli atti tutti della procedura di valutazione espletata dal Comitato di Selezione - Settore ERC LS5 (Bando PRIN 2017) e precisamente iii) del verbale di insediamento del 25 maggio 2018; (iv) del verbale n. 2 del 28 giugno 2018; del verbale finale del 19 luglio 2018; (v) delle schede di valutazione dei Principal Investigators e, in particolare, di quella del ricorrente in sede di preselezione.
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario depositato il 17 luglio 2019;
Vista la nota di trasmissione della relazione con nota n. prot. 8168 del 28 maggio 2021 con la quale il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
visto il parere interlocutorio n. 1509 del 27 settembre 2021;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carla Ciuffetti;
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. L’oggetto della controversia, il motivo di ricorso, l’avviso dell’Amministrazione, la replica del ricorrente e le controdeduzioni ministeriali sono illustrati nel parere interlocutorio n. 1509 del 27 settembre 2021, cui si rinvia per la relativa esposizione.
2. Con detto parere la Sezione ha rilevato che questo Consiglio in sede giurisdizionale, con riferimento ad una controversia concernente una procedura in tutto analoga a quella oggetto del presente ricorso, aveva respinto l’appello del Ministero e confermato la sentenza del Tar Lazio, Sez. III, n. 10032/2020 (Cons. Stato, sez. VI, 1 luglio 2021, n. 5024) “ ritenendo fondato il motivo, anche in quella sede proposto (e del tutto sovrapponibile alla prima censura anche in questa sede dedotta), inerente l’indebita prevalenza attribuita nella griglia di valutazione adottata dal comitato di selezione, tra i tre criteri previsti (indicatori bibliometrici, riconoscimenti ottenuti in Italia e/o all’estero, finanziamenti ricevuti su base competitiva in qualità di Principal Investigator o equivalente), a quello della valutazione della produzione scientifica, con eccessiva svalutazione degli altri due criteri, sia perché sottoposti a un giudizio unitario, sia perché ad essi è stato attribuito un punteggio quasi irrilevante ai fini del giudizio complessivo ”.
La Sezione ha quindi disposto l’integrazione del contraddittorio per assicurarne la pienezza “ con tutti i soggetti che potrebbero vedersi scavalcati dall’eventuale progressione in graduatoria dell’odierno ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso, indipendentemente dalla circostanza che, in tale evenienza, l’esecuzione della decisione favorevole possa trovare una sua soluzione anche mediante ammissione in soprannumero del progetto della parte ricorrente ”.
L’onere di provvedere integrare il contraddittorio è stato posto a carico del ricorrente “ entro trenta giorni dalla comunicazione del presente parere ”, spettando al Ministero trasmettere “ la prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio, fornendo ogni utile chiarimento ulteriore anche in ordine agli sviluppi attuativi del giudicato formatosi sulla richiamata sentenza del Tar del Lazio, Sez. III, n. 10032 del 2020, confermata da questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 5024 del 2021 ”.
3. Con nota in data 11 giugno 2024 il Ministero ha reso noto che:
- il ricorrente aveva chiesto informazioni sullo stato del presente procedimento con nota protocollata in arrivo il 19 aprile 2024;
- a seguito della comunicazione del parere interlocutorio, giusta nota prot. n. 9864 del 20 maggio 2024, il ricorrente aveva chiesto, con nota assunta al protocollo ministeriale il 31 maggio 2024, la notifica del gravame per pubblici proclami sul sito istituzionale, effettuata il successivo 4 giugno dal Ministero, che ne ha fornito prova.
Tuttavia, secondo il Ministero, il termine di 30 giorni entro il quale il ricorrente avrebbe dovuto adoperarsi ai fini della notifica per pubblici proclami, era decorso dal 27 settembre 2021, data di pubblicazione del ricordato parere interlocutorio sul sito della Giustizia amministrativa; pertanto, sempre ad avviso del Ministero, il gravame era da considerare improcedibile ai sensi dell’art. 13, primo comma, lett. b), del d.P.R. n. 1199/1971, secondo cui il ricorso straordinario è dichiarato improcedibile se il ricorrente non provvede alla regolarizzazione di una irregolarità sanabile nel termine assegnato.
Quanto alle altre notizie chieste col parere interlocutorio in merito agli “ sviluppi attuativi del giudicato formatosi sulla richiamata sentenza del TAR Lazio, sez. III, n. 10032/2020, confermata da questo Consiglio di Stato con sentenza n. 5024 del 2021 ”, il Ministero ha rappresentato che, poiché la sentenza di primo grado limitava la rivalutazione dei progetti solo al settore cui si riferiva la controversia, non era stata effettuata alcuna rivalutazione dei progetti del settore di interesse del ricorrente, i cui “ atti amministrativi continuano a spiegare i loro effetti consentendo ai PI vincitori la realizzazione delle attività progettuali finanziate peraltro già in fase di conclusione e rendicontazione ”.
4. All’adunanza del 22 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. L’eccezione di improcedibilità del gravame sollevata dal Ministero è infondata.
Il più volte citato parere interlocutorio n. 1509/2021 del 27 settembre 2021 aveva stabilito che il termine per provvedere all’adempimento posto a carico del ricorrente decorresse dalla comunicazione del medesimo parere all’interessato; tuttavia, sebbene la Sezione avesse trasmesso il 28 settembre 2021detto parere via pec all’Amministrazione, per un verso non risulta che quest’ultima lo abbia trasmesso a sua volta al ricorrente, né per altro verso l’Amministrazione, decorsi 30 giorni dalla comunicazione del parere interlocutorio, ha informato la Sezione che il ricorrente non aveva chiesto di provvedere alla notificazione per pubblici proclami.
In mancanza di altri elementi deve pertanto ragionevolmente ritenersi che il ricorrente abbia avuto conoscenza del più volte citato parere interlocutorio e dell’onere di integrazione del contraddittorio a suo carico in esso stabilito solo allorquando, all’esito della richiesta di notizie sullo stato del procedimento (19 aprile 2024), gli è stato effettivamente trasmesso quel parere (20 maggio 2024): rispetto a tale data la richiesta di integrazione del contraddittorio deve considerarsi del tutto tempestiva, alcun comportamento negligente potendo essergli imputato.
6. Nel merito il ricorso deve essere accolto in considerazione della fondatezza delle censure concernenti la violazione del bando di concorso con riferimento alla griglia di valutazione adottata dal comitato di selezione del settore ERC LS5 con il verbale di insediamento del 25 maggio 2018, in relazione al “ criterio generale della qualificazione scientifica del PI ”.
6.1. Ai sensi dell’allegato 3 del bando di concorso, per la fase di preselezione incentrata sulla qualificazione scientifica del principal investigator , il comitato di selezione doveva tenere “ anche conto di dati relativi a:
a) indicatori bibliometrici (incluso H-index complessivo, con indicazione della sorgente), ovvero qualità delle pubblicazioni scientifiche, monografie, libri,ecc.;
b) riconoscimenti ricevuti a livello nazionale e/o internazionale idonei ad attestare la qualificazione scientifica del PI, valutati in relazione alla loro numerosità e importanza;
c) precedente acquisizione di finanziamenti di ricerca su base competitiva in qualità di principal investigator o equivalente e relativi finanziamenti ricevuti ”.
Nella griglia di valutazione adottata dal comitato di selezione, i dati indicati alle lett. b) e c) sono stati accorpati, con l’effetto di attribuire una prevalenza al dato della valutazione della produzione scientifica, non prevista dal citato allegato del bando di concorso.
6.2. In proposito la giurisprudenza ha sottolineato che “ la detta valutazione congiunta dei due sottocriteri dei riconoscimenti e dei finanziamenti così operata e fondata su una ritenuta maggiore rilevanza dell’ulteriore sottocriterio della qualità delle pubblicazioni scientifiche non è evincibile dal bando ma rappresenta una integrazione della disciplina di gara stessa che, sebbene assunta, come afferma la difesa appellante, al fine di introdurre un metodo per risolvere i problemi relativi alla disomogeneità disciplinare, si pone sicuramente in antitesi rispetto al bando stesso, che imponeva invece una distinta e specifica valutazione per ciascuno dei tre sottocriteri, tra loro equiordinati e funzionali alla complessiva valutazione della qualificazione scientifica del Principal Investigator ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 5024/2021, cit.).
Infatti, nell’allegato 3 del bando di concorso le tre categorie di dati di cui occorreva tenere conto per la valutazione della qualificazione scientifica del principal investigator non erano poste in rapporto di graduazione o di priorità tra loro. Perciò esse avrebbero dovuto essere considerate parimenti efficienti in termini di valutazione dei titoli.
L’art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che prevede che “ le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali ” - richiamato nella relazione ministeriale al fine di evidenziare la legittimità dell’operato del comitato di selezione - non consente di giungere ad una diversa conclusione in quanto esso stabilisce che la determinazione dei criteri di valutazione deve avvenire nell’ambito di quanto già stabilito dal bando di concorso. Perciò tale disposizione non può essere considerata quale “ abilitante un sovvertimento delle ragioni di scelta già espresse dalla disciplina della gara stessa ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 5024/2021, cit.).
6.3. La fondatezza delle esposte censure ha portata assorbente delle ulteriori censure, logicamente subordinate a quelle esaminate, concernenti l’indeterminatezza dei criteri di inserimento dei candidati nelle fasce A, B e C della griglia di valutazione e dei criteri di valutazione della produzione scientifica, nonché l’asserita carenza di motivazione della valutazione ricevuta.
7. In conclusione il ricorso deve essere accolto, con assorbimento della domanda cautelare.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, restando così assorbita la domanda cautelare.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carla Ciuffetti | LO Saltelli |
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone