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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11641/2024 avente ad oggetto: separazione personale
(conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SURIANO Parte_1 C.F._1
MICHELINA, elettivamente domiciliato in VIA SAN MAMOLO N. 45 BOLOGNA presso il difensore avv. SURIANO MICHELINA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SERVADEI Controparte_1 C.F._2
ROSSELLA, elettivamente domiciliato in VIA DE' PIGNATTARI 9 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. SERVADEI ROSSELLA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'8.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 9/10/1999 nel Comune di Brindisi (BR) con rito concordatario, con atto trascritto nei registri di Stato Civile di detto Comune, atto n.366 p.2, S. A anno 1999 in regime di comunione legale dei beni. Dall'unione sono nati i figli , nato a [...] Persona_1
(BO) il 28/01/2000 e nata a [...] il [...], il primo economicamente autosufficiente Per_2
e la seconda non ancora, in quanto studentessa. In data 9.8.2024 la moglie ha depositato ricorso per pagina 1 di 3 separazione giudiziale. Si è costituito il marito il 28.12.2024 e all'udienza del 30.1.2025 i difensori hanno chiesto rinvio dell'udienza di comparizione delle parti, in pendenza di trattative, per formulare conclusioni congiunte, che infine le parti hanno formulato, comparendo personalmente, a verbale di udienza dell'8.4.2025. Le conclusioni congiunte sono conformi a legge e vanno integralmente recepite col presente provvedimento, anche in punto di spese legali, essendo la previsione di compensazione coerente con il raggiungimento di un accordo di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1 - Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nato/a il 04/04/1977 a Parte_1
BRINDISI (BR) e , nato/a il 07/04/1966 a CALTANISSETTA (CL) Controparte_1 unitisi in matrimonio in data 9/10/1999 nel Comune di Brindisi (BR) con rito concordatario, con atto trascritto nei registri di Stato Civile di detto Comune, atto n.366 p.2, S. A anno 1999 in regime di comunione legale dei beni;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni: La figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, rimarrà ad abitare presso la casa Per_2 familiare, di proprietà esclusiva del signor , che sarà a questi assegnata. CP_1
La madre provvederà a corrispondere un assegno di mantenimento in favore della figlia con Per_2 versamento diretto sul suo conto corrente personale, di € 200,00 (duecento) mensili, oltre rivalutazione Istat come per legge, ed oltre al rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie come disposte dal
Protocollo di Bologna, che le parti dichiarano di aver espressamente visionato.
I coniugi di comune accordo hanno determinato che la signora avrà a disposizione un termine Pt_1 massimo di un anno decorrente da oggi per lasciare la casa familiare e reperire nuova abitazione, ove trasferirà la propria residenza, portando con sé i propri effetti personali. Si precisa che gli arredi della casa sono di proprietà esclusiva del signor e che la signora provvederà ad asportare i suoi CP_1 Pt_1 beni personali come da elenco a parte sottoscritto dai coniugi per conferma e già scambiato fra le parti a mezzo dei difensori e di cui si dichiarano a conoscenza.
In tale periodo di mera coabitazione, finalizzata unicamente a facilitare la signora per reperire Pt_1 altra idonea abitazione che le consenta di ospitare i figli, i coniugi hanno altresì determinato che tutte le spese inerenti l'abitazione, anche di manutenzione ordinaria (nessuna esclusa) e qualora fossero necessarie, saranno divise a metà tra i coniugi (con la sola esclusione delle rate del mutuo e delle spese straordinarie dell'immobile -compresa l'assicurazione condominiale, che continueranno a gravare per intero sul signor
). CP_1
Il signor si impegna ed obbliga a richiedere, entro tre mesi dalla data odierna, alla propria Banca la CP_1 liberazione della moglie dalla garanzia bancaria rilasciata in favore di Banca Intesa San Paolo, fermo restando che la facoltà di liberazione rimane in capo esclusivo della banca medesima. Entro trenta giorni da oggi il signor provvederà a versare alla signora la somma di € CP_1 Pt_1
250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo alle spese straordinarie sostenute per dal Per_2 momento della presentazione del ricorso ad oggi.
Del pari i coniugi hanno deciso che, durante detto periodo, il mantenimento ordinario (comprensivo anche delle spese per le utenze domestiche, telefonia, internet, ecc.) e straordinario di verrà sostenuto a Per_2 metà per ciascuno dai coniugi, con obbligo di rimborso in favore della parte che ha eventualmente anticipato le spese, previo giustificativo di spesa, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di
Bologna.
Ad oggi si precisa che necessita di ripetizioni scolastiche e che i genitori hanno concordato di Per_2 dividere la spesa al 50% tra loro.
Al momento del trasferimento della signora nella nuova abitazione, potrà vedere e Pt_1 Per_2 rimanere con la madre secondo liberi accordi presi fra le stesse e previo avviso al padre, sia per il periodo scolastico che per i periodi di vacanza. pagina 2 di 3 I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti espressamente rinunciando a reciproche richieste di mantenimento.
I coniugi dichiarano di prestare il loro consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti per l'espatrio qualora fosse necessario. Con compensazione integrale di spese di lite del procedimento tra le parti.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11641/2024 avente ad oggetto: separazione personale
(conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SURIANO Parte_1 C.F._1
MICHELINA, elettivamente domiciliato in VIA SAN MAMOLO N. 45 BOLOGNA presso il difensore avv. SURIANO MICHELINA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SERVADEI Controparte_1 C.F._2
ROSSELLA, elettivamente domiciliato in VIA DE' PIGNATTARI 9 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. SERVADEI ROSSELLA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'8.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 9/10/1999 nel Comune di Brindisi (BR) con rito concordatario, con atto trascritto nei registri di Stato Civile di detto Comune, atto n.366 p.2, S. A anno 1999 in regime di comunione legale dei beni. Dall'unione sono nati i figli , nato a [...] Persona_1
(BO) il 28/01/2000 e nata a [...] il [...], il primo economicamente autosufficiente Per_2
e la seconda non ancora, in quanto studentessa. In data 9.8.2024 la moglie ha depositato ricorso per pagina 1 di 3 separazione giudiziale. Si è costituito il marito il 28.12.2024 e all'udienza del 30.1.2025 i difensori hanno chiesto rinvio dell'udienza di comparizione delle parti, in pendenza di trattative, per formulare conclusioni congiunte, che infine le parti hanno formulato, comparendo personalmente, a verbale di udienza dell'8.4.2025. Le conclusioni congiunte sono conformi a legge e vanno integralmente recepite col presente provvedimento, anche in punto di spese legali, essendo la previsione di compensazione coerente con il raggiungimento di un accordo di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1 - Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nato/a il 04/04/1977 a Parte_1
BRINDISI (BR) e , nato/a il 07/04/1966 a CALTANISSETTA (CL) Controparte_1 unitisi in matrimonio in data 9/10/1999 nel Comune di Brindisi (BR) con rito concordatario, con atto trascritto nei registri di Stato Civile di detto Comune, atto n.366 p.2, S. A anno 1999 in regime di comunione legale dei beni;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni: La figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, rimarrà ad abitare presso la casa Per_2 familiare, di proprietà esclusiva del signor , che sarà a questi assegnata. CP_1
La madre provvederà a corrispondere un assegno di mantenimento in favore della figlia con Per_2 versamento diretto sul suo conto corrente personale, di € 200,00 (duecento) mensili, oltre rivalutazione Istat come per legge, ed oltre al rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie come disposte dal
Protocollo di Bologna, che le parti dichiarano di aver espressamente visionato.
I coniugi di comune accordo hanno determinato che la signora avrà a disposizione un termine Pt_1 massimo di un anno decorrente da oggi per lasciare la casa familiare e reperire nuova abitazione, ove trasferirà la propria residenza, portando con sé i propri effetti personali. Si precisa che gli arredi della casa sono di proprietà esclusiva del signor e che la signora provvederà ad asportare i suoi CP_1 Pt_1 beni personali come da elenco a parte sottoscritto dai coniugi per conferma e già scambiato fra le parti a mezzo dei difensori e di cui si dichiarano a conoscenza.
In tale periodo di mera coabitazione, finalizzata unicamente a facilitare la signora per reperire Pt_1 altra idonea abitazione che le consenta di ospitare i figli, i coniugi hanno altresì determinato che tutte le spese inerenti l'abitazione, anche di manutenzione ordinaria (nessuna esclusa) e qualora fossero necessarie, saranno divise a metà tra i coniugi (con la sola esclusione delle rate del mutuo e delle spese straordinarie dell'immobile -compresa l'assicurazione condominiale, che continueranno a gravare per intero sul signor
). CP_1
Il signor si impegna ed obbliga a richiedere, entro tre mesi dalla data odierna, alla propria Banca la CP_1 liberazione della moglie dalla garanzia bancaria rilasciata in favore di Banca Intesa San Paolo, fermo restando che la facoltà di liberazione rimane in capo esclusivo della banca medesima. Entro trenta giorni da oggi il signor provvederà a versare alla signora la somma di € CP_1 Pt_1
250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo alle spese straordinarie sostenute per dal Per_2 momento della presentazione del ricorso ad oggi.
Del pari i coniugi hanno deciso che, durante detto periodo, il mantenimento ordinario (comprensivo anche delle spese per le utenze domestiche, telefonia, internet, ecc.) e straordinario di verrà sostenuto a Per_2 metà per ciascuno dai coniugi, con obbligo di rimborso in favore della parte che ha eventualmente anticipato le spese, previo giustificativo di spesa, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di
Bologna.
Ad oggi si precisa che necessita di ripetizioni scolastiche e che i genitori hanno concordato di Per_2 dividere la spesa al 50% tra loro.
Al momento del trasferimento della signora nella nuova abitazione, potrà vedere e Pt_1 Per_2 rimanere con la madre secondo liberi accordi presi fra le stesse e previo avviso al padre, sia per il periodo scolastico che per i periodi di vacanza. pagina 2 di 3 I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti espressamente rinunciando a reciproche richieste di mantenimento.
I coniugi dichiarano di prestare il loro consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti per l'espatrio qualora fosse necessario. Con compensazione integrale di spese di lite del procedimento tra le parti.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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